IN QUESTO NUMERO. Pag



Documenti analoghi
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Decreto sviluppo - IVA Modifiche al regime delle cessioni e delle locazioni di immobili

Vendita soggetta al regime IVA

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

STUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA NUOVO REGIME DEI MINIMI

Periodico informativo n. 62/2013

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi.

Dott. Salvatore Fiorenza Piazza Cavour, 3 Dott. Ferdinando Ramponi Tel. (+39) Dott. Massimo Rho Fax (+39)

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Informativa per la clientela

RISOLUZIONE N. 123/E

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI.

Prot.n Vigente regime IVA per le locazioni e cessioni di fabbricati

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

La fiscalità dei contratti di locazione. Milano, 29 gennaio 2013

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

CIRCOLARE N. 8/2011 del 3 maggio 2011

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

IVA - Cessioni e locazioni di fabbricati Circolare dell'agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013, n. 22

Novità in materia di Rimborsi IVA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011

NOTAIO Piazza Dante Russi (RA) Tel Fax

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

L'IVA e registro nelle operazioni di cessione immobiliare. Manuale operativo

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI. revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni

IVA CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI CHIARIMENTI DALL AGENZIA

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI

Antonella Guerri Gli immobili nell Iva e nelle Imposte Indirette

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006

L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare

Oggetto: cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo

Disciplina IVA in materia di cessioni e locazioni immobiliari

Roma, 30 ottobre 2008

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

Vigevano, 15 giugno 2014 INDICE. Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Informativa n. 25. La proroga al della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIU FREQUENTI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

DECRETO SVILUPPO: DALL IVA SU CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI ALLA MAXI DETRAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI

LOCAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILI: TRATTAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

SPECIALE Legge di Stabilità

LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N. 118/E

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

La tassazione ai fini delle imposte indirette delle cessioni di immobili

Circolare Studio Prot. N 10/15 del 03/03/2015

Scolari & Partners T a x a n d l e g a l

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI

TAVOLA SINOTTICA DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIU FREQUENTI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette. Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott.

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative e per investimenti nell Energy Saving

Circolare N. 7/2006 REGIME IVA DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

Circolare 15. del 12 giugno Proroghe versamenti e differimento delle scadenze di agosto 2015 INDICE

Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo

La notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011

Affitto di azienda con fabbricati strumentali di Raffaele Trabace

RISOLUZIONE N. 248/E

L opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

semplificazione ed attuazione

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili

NUOVO REGIME PER LE OPERAZIONI DI CESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI. CARLO CAPPELLUTI dottore commercialista carlo.cappelluti@odc.pescara.

OGGETTO: Interpello n /2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n Articolo 1, legge n. 449 del 1997.

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 11/2015

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Il regime della cedolare

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D

La lente sul fisco. Guida alla cedolare secca. Aggiornata con la circolare 26/E del 1/06/2011. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 13 maggio Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti. Direzione Centrale Normativa

B) - VENDITE DI FABBRICATI DA IMPRESE COSTRUTTRICI *:

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

Dichiarazione Iva 2012: focus sulle novità

UNICO 2014 : I REDDITI DA QUADRO RB E IL CASO DEGLI IMMOBILI LOCATI AD INQUILINI MOROSI

Transcript:

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro n. 187 IN QUESTO NUMERO Pag Sommario 1 Decreto sviluppo 2 UNICO 2012 - Proroga scadenze di pagamento - effetti sulla rateazione 3 Cedolare secca - Esercizio dell opzione e rinuncia 3 Fusioni e scissioni - Semplificazione adempimenti 4 Locazione - La morosità del conduttore 6 IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 14 REGIME DEI MINIMI: chiarimenti ministeriali Focus 19 22 SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA - Cause di esclusione/disapplicazione Focus 20 27 IRAP - Determinazione base imponibile - Ulteriori chiarimenti Focus 21 Scadenze 33 Agosto 2012

Sommario D.L. 23.6.2012 n. 83 DECRETO SVILUPPO Pubblicato in Gazzette Ufficiale l atteso Decreto Sviluppo, per il quale il Consiglio dei ministri ha adottato la formula "salvo intese", il che significa che il provvedimento è suscettibile di possibili modifiche in sede di conversione. Molte le disposizioni del decreto che impattano sulla normativa fiscale. In particolare: - Interventi di recupero edilizio: a partire dall entrata in vigore del decreto, e fino al prossimo 30.06.2013 i contribuenti potranno beneficiare di una detrazione, da suddividere in 10 anni, pari al 50% del costo del lavoro su edifici residenziali mentre passa ad euro 96.000 il limite di spesa ammessa al beneficio. Ne consegue che dalla pubblicazione in G.U. del decreto in oggetto la detrazione d imposta sulle manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni e interventi di recupero edilizio sugli edifici abitativi, nonché sulle manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici condominiali, passa dall attuale 36% al 50%, ed il limite di spesa passa dagli attuali 48.000 euro a 96.000 euro. - Interventi di riqualificazione energetica: premesso che il D.L. 201/2011 (manovra Salva Italia ) ha prorogato fino al 31dicembre 2012 la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, prevedendo, al contempo la riduzione della detrazione dal 55% al 36% a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo decreto porta la detrazione per gli interventi in questione al 50%, limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2013. - IVA applicabile alla cessione o locazione di immobili: le cessioni di immobili abitativi o strumentali effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino oltre cinque anni dall ultimazione della costruzione sono esenti da IVA, tuttavia, sarà possibile optare per l applicazione dell IVA con esplicita menzione nell atto di cessione. In caso di opzione per l applicazione dell IVA se l acquirente è un soggetto IVA si applica l inversione contabile (reverse charge). Scompare l obbligo di applicare l IVA (e quindi la cessione può essere esente) per le vendite di fabbricati strumentali nei confronti di privati o di soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75%. Le locazioni degli immobili abitativi o strumentali restano esenti da IVA, tuttavia, il locatore può esercitare l opzione per l applicazione dell IVA con esplicita menzione nel contratto di locazione. L opzione è consentita in ogni caso per i fabbricati strumentali, mentre per quelli abitativi è riservata alle imprese di costruzione o ripristino; ne consegue che per le imprese immobiliari di gestione che hanno acquistato immobili abitativi destinati alla locazioni o alla vendita, l eventuale affitto è sempre esente da IVA. Per le locazioni di abitazioni, in caso di opzione per l applicazione dell IVA, non dovrà essere corrisposta l imposta di registro del 2%, mentre per le locazioni di immobili strumentali l imposta di registro dell 1% è dovuta anche in caso di opzione per l applicazione dell IVA. Scompare l obbligo di applicare l IVA (e quindi la locazione può essere esente) per gli affitti di fabbricati strumentali nei confronti di privati o di soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75%. 18 TeamSystem Review 187/2012 1

Sommario - S.R.L. a capitale ridotto: l art. 44 del Decreto Sviluppo affianca alla srl ordinaria e a quella semplificata ex art. 2634-bis c.c. tipologia introdotta dal DL 1/2012 per gli under 35 la nuova srl a capitale ridotto, rivolta a coloro che, al momento della costituzione, abbiano compiuto 35 anni. L ammontare del capitale sociale, pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro, deve essere sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere versato all organo amministrativo (art. 2463-bis, comma 2, n. 3 c.c.). Per quanto riguarda l amministrazione della società, viene specificato che può essere affidata ad una o più persone fisiche anche non soci. Diversamente, invece, nella srl semplificata la scelta dell amministratore deve avvenire all interno della compagine societaria (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c.). - - Costo del lavoro: uno sconto del 35% del costo del lavoro, sotto forma di credito d'imposta, viene riconosciuto alle imprese che assumono personale in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico. Il beneficio trova il limite delle risorse stanziate che, per il 2012, sono pari a 25 milioni di euro, mentre, a partire dal 2013, salgono a 50 milioni di euro. I datori di lavoro interessati devono assumere il personale con contratto a tempo indeterminato e mantenerlo per almeno 3 anni, pena la decadenza dal bonus; per applicare il credito d'imposta l'impresa deve presentare un'istanza, secondo modalità che verranno stabilite con decreto ministeriale. La domanda andrà asseverata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o, se presente, dal collegio sindacale. Il credito d'imposta del 35% del costo aziendale, sostenuto per ogni singola assunzione, trova il limite massimo di 200.000 euro annui a impresa. - Accesso al finanziamento: le piccole e medie imprese non quotate potranno accedere a nuove possibilità di finanziamento attraverso l emissione di strumenti a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio e lungo termine (obbligazioni e obbligazioni partecipative subordinate). Sono richiesti alcuni requisiti: assistenza di uno sponsor, certificazione dell'ultimo bilancio e circolazione dei titoli tra investitori qualificati. Agenzia Entrate Ris. 69/E/2012 - Sistri: Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in funzione (termine attualmente fissato al 30giugno 2012 a seguito di diverse proroghe) per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese. UNICO 2012 PROROGA SCADENZE DI PAGAMENTO EFFETTI SULLA RATEAZIONE Il Dpcm 6 giugno 2012 ha disposto la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, facendo slittare i pagamenti dei tributi originariamente fissati al 16 giugno 2012. Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere di effettuare i versamenti entro il 9 luglio 2012, senza nessuna maggiorazione, e dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi. La proroga riguarda in primo luogo tutte le persone fisiche e, inoltre, tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio. Essa incide anche sui versamenti rateali dovuti a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi e sul versamento rateale dell acconto TeamSystem Review 187/2012 2

Sommario dell imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l imposta sul reddito delle persone fisiche. Con la risoluzione indicata a margine l Agenzia delle Entrate chiarisce il contenuto del Dpcm, precisando in particolare le conseguenze sul piano di rateazione: Se il contribuente sceglie di avvalersi della proroga ed intende rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate. In questo caso andrà considerato come inizio della rateazione il termine di versamento prorogato e cioè il 9 luglio o dal 10 luglio al 20 agosto (con maggiorazione dello 0,4%). La data di fine rateazione resta il 16 novembre per i titolari di partita Iva e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita Iva. Agenzia Entrate Circ. 20/E/2012 CEDOLARE SECCA ESERCIZIO DELL OPZIONE E RINUNCIA E noto che dal 2011, nell ordinamento tributario è stata introdotta l imposta "cedolare secca sugli affitti". La cedolare è facoltativa e si applica in alternativa al regime di tassazione ordinario. Sostituisce: l IRPEF e le relative addizionali, l imposta di REGISTRO e l imposta di BOLLO; sostituisce anche le imposte di bollo e di registro su eventuali risoluzioni e proroghe di contratti per i quali è stata esercitata l opzione. Con la circolare indicata a margine l Agenzia delle Entrate chiarisce che per i contratti già in corso al 07.04.2011 per i quali il locatore può esercitare l opzione direttamente in dichiarazione dei redditi (UNICO 2012), i contribuenti possono effettuare l invio della comunicazione obbligatoria agli inquilini entro il prossimo 1 ottobre 2012 e applicare il regime opzionale anche se non sono stati versati gli acconti. Com è noto, in caso di adesione alla cedolare si doveva provvedere al versamento dell acconto dell imposta sostitutiva con contestuale e corrispondente riduzione del versamento dell acconto IRPEF e addizionali. In caso di mancato versamento degli acconti dell imposta sostitutiva viene riconosciuta ora la possibilità di provvedere entro i termini di legge, applicando le riduzione delle sanzioni previste per il ravvedimento; inoltre in caso di mancato versamento dell acconto dell imposta sostitutiva e di integrale versamento dell acconto IRPEF è possibile dirottare gratuitamente tale pagamento verso l imposta sostitutiva, semplicemente comunicando all Agenzia delle Entrate il cambio di codice. Tra gli altri chiarimenti dell Agenzia delle Entrate evidenziamo la possibilità di rinunciare all opzione precedentemente esercitata tramite una semplice dichiarazione sottoscritta contenente i dati necessari all identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, può essere utilizzato il modello 69 come schema di richiesta di revoca del regime opzionale. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca in questione, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell imposta di registro che a seguito della revoca torna ad essere dovuta. D.Lgs.approvato dal CdM del 7.6.2012 FUSIONI E SCISSIONI SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI Con il D.Lgs. indicato a margine risultano semplificati gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in operazioni di fusione e scissione, in attuazione della Direttiva n. 2009/109/CE. Tra le modifiche di maggiore rilievo, spicca innanzitutto quella recata agli articoli 2501-ter, comma 3 e 2506-bis, comma 5 del Codice Civile, che impongono di dare pubblicità al progetto di fusione o scissione mediante deposito presso il competente Registro delle imprese: per effetto delle nuove norme, in luogo del TeamSystem Review 187/2012 3

Sommario Eutekne Info 19.6.2012 Agenzia Entrate Circ. 30.5.2012 n. 17/E deposito sarà ora possibile procedere alla pubblicazione del documento sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza dello stesso, l autenticità dei documenti e la certezza della data. In termini documentali, interventi significativi si sono registrati in merito alla situazione patrimoniale disciplinata dall art. 2501-quater del Codice Civile, in particolare, a seguito del Decreto in commento: - il documento contabile per le società quotate potrà essere sostituito oltre che dal bilancio relativo all ultimo esercizio, come previsto per la generalità dei soggetti, anche dalla relazione finanziaria semestrale (con data non antecedente 6 mesi dal giorno di deposito o pubblicazione su internet del progetto; - inoltre la situazione patrimoniale potrà non essere predisposta, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari titolati al voto di ciascuna delle società partecipanti, non solo nelle scissioni, come previsto dall art. 2506-ter, comma 4, ma anche nelle fusioni. LOCAZIONI LA MOROSITA DEL CONDUTTORE In tempi di crisi sono sempre di attualità i problemi connessi alla (non) dichiarazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili in presenza di morosità prolungata da parte del conduttore: In particolare i contribuenti imprenditori che vantano crediti verso gli inquilini per canoni non percepiti possono valutare a quali condizioni la situazione di morosità sia riconosciuta fiscalmente: - in caso di locazione abitativa. Il rimando operato dall art. 90 del TUIR all applicazione delle regole del reddito fondiario fa sì che si possa applicare l agevolazione riconosciuta al locatore persona fisica, cioè la possibilità di non dichiarare i canoni a partire dal periodo d imposta in cui si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Le istruzioni al modello UNICO SC avvertono che, se tale procedimento si è concluso prima della presentazione del modello UNICO SC, la società locatrice potrà non sottoporre a tassazione i canoni non percepiti. - In caso di locazioni di immobili commerciali di proprietà di imprese, non è applicabile la detassazione di cui sopra e, quindi, il ricavo contrattuale derivante dal canone, ancorché non percepito, partecipa alla formazione del reddito. E, tuttavia, possibile valutare l esigibilità del credito ed eventualmente svalutarlo laddove ricorrano elementi certi e precisi ex art. 101 comma 5 del TUIR. È noto che, sul punto, l Agenzia delle Entrate ha una posizione quanto mai rigorosa (cfr. ris. 16/2009), ma si sta affermando una giurisprudenza di merito decisamente più favorevole al contribuente, che riconosce l inesigibilità del credito quando tale condizione emerge in modo incontrovertibile da relazioni dei professionisti di parte circa lo stato di insolvenza del debitore (cfr. C.T. Reg. delle Marche, sentenza n. 113/10 e C.T. Prov.le Parma, sentenza n. 91/10). In alternativa, è sempre esperibile la via della remissione del debito, fermo restando che la perdita sul credito da mancata locazione potrà ottenere, se del caso, il riconoscimento fiscale sul fronte IRES, ma non sul fronte IRAP, attesa la nota indeducibilità per quest ultima imposta delle perdite su crediti. REGIME DEI MINIMI: CHIARIMENTI MINISTERIALI In data 30 maggio 2012 l Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 17/E del 30.5.2012 riguardante i seguenti regimi: 1) regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, regime c.d. dei Minimi (art. 27, co. 1-2, DL n. 98/2011); 2) regime contabile agevolato c.d. ex minimi (art. 27, co. 3, DL n. TeamSystem Review 187/2012 4

Sommario 98/2011); 3) regime delle nuove iniziative produttive c.d. forfettino (art. 13, legge n. 388/2000). Il Focus riporta in sintesi i principali chiarimenti della predetta circolare. Agenzia Entrate Circ. 11.6.2012 n. 23/E Provv. Direttore AdE 11.6.2012 n. 2012/87956 Agenzia Entrate Circ. 20.6.2012 n. 26/E 19 SOCIETA IN PERDITA SISTEMICA - CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE In materia di società non operative, una delle novità di maggior rilievo introdotta nel corso del 2011 (DL 138/2011) è quella di considerare non operative le società che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per 3 periodi d imposta consecutivi, c.d. società in perdita sistemica ; alla stessa stregua vengono considerate le società che presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto per le società di comodo (redditività minima ex art. 30, L. 724/1994). In riferimento a tale novità sono stati recentemente emanati due documenti di prassi che aiutano gli operatori a districarsi nella gestione di tali situazioni: - Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate (prot. n. 2012/87956) dell 11.06.2012; - Circolare dell Agenzia delle Entrate dell 11.06.2012 n. 23/E. 20 IRAP DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE ULTERIORI CHIARIMENTI In prossimità delle dichiarazioni IRAP, l Agenzia delle Entrate dirama la Circolare n. 26/E del 20.06.2012, fornendo chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP. Nel Focus vengono proposti i chiarimenti più significativi con i possibili riflessi con il PDC Teamsystem. 21 TeamSystem Review 187/2012 5

18 FOCUS IVA APPLICABILE ALLA CESSIONE O LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI Rif.: DL. 22.6.2012 n. 83 art. 9 IVA L art. 9 del DL 22.6.2012 n. 83 (meglio conosciuto come Decreto Sviluppo) ha riscritto i numeri 8, 8-bis e 8-ter dell art. 10 e l art. 17 co. 6 lett. a-bis del DPR 633/72 (reverse-charge). Di seguito si riportano le modifiche normative che si rendono applicabili dal 26 giugno 2012. NUOVO ART. 10 DPR 633/72 numeri 8, 8-bis e 8-ter Art. 10 numeri: 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. Art. 17 co. 6 lett. a-bis: alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. Le novità interessano principalmente le imprese di costruzione in quanto queste, in caso di cessione o locazione di immobili abitativi o strumentali, possono optare per l applicazione dell IVA, uscendo dal regime naturale dell esenzione; in tal modo evitano la penalizzazione dell indetraibilità dell IVA sugli acquisti. 1 Art. 3, c. 1: lettera c) - interventi di restauro e di risanamento conservativo ; lettera d) - "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; lettera f) - "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. TeamSystem Review 187/2012 6

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 Il Focus analizza le novità con riferimento alle diverse tipologie di gestioni immobiliari, distinte in base all oggetto dell attività. Le imprese possono essere così distinte: IMPRESE CON GESTIONE IMMOBILIARE A) Imprese di costruzione B) Immobiliari di compravendita e di gestione C) Immobiliari miste D) Imprese con attività secondaria gestione immobiliare 1. Attività di costruzione degli immobili e successiva vendita 2. Attività di ristrutturazione degli immobili e successiva vendita 3. Attività temporanea di locazione degli immobili 4. Attività di compravendita degli immobili 5. Attività di locazione degli immobili 6. Attività di costruzione degli immobili e successiva vendita e attività di locazione e compravendita degli immobili 7. Attività, ad esempio di produzione mobili, con locazione di fabbricati Ai fini dell applicazione delle disposizioni fiscali è importante effettuare la seguente distinzione degli immobili: Unità abitative Sono quelle classificate nella Categoria catastale A, con esclusione A/10 Sono quelli classificati: nella Categoria A/10 (uffici e studi privati), nel Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo), nel Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale Fabbricati e varie), strumentali nel Gruppo D (opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni), nel Gruppo E (altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) Con riferimento a ciascuna gestione immobiliare si analizzano le novità. TeamSystem Review 187/2012 7

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 A) IMPRESE DI COSTRUZIONE (costruiscono per rivendere o ristrutturano per rivendere) Cessioni Il nuovo numero 8-bis e 8-ter ha modificato radicalmente l applicazione dell IVA nella cessione dei fabbricati da parte delle imprese costruttrici, agevolando notevolmente tali imprese. La precedente disposizione comportava la perdita dell IVA sugli acquisti, in caso di cessione dopo il quinquiennio (in quanto la cessione andava fatta in esenzione IVA). Le nuove regole sono: Cessione di fabbricati entro 5 anni dalla costruzione Cessione di fabbricati dopo 5 anni dalla costruzione Esenti IVA Sempre soggette ad IVA Con possibile opzione per applicazione IVA Opzione per applicazione dell IVA: il cedente deve manifestare l opzione per l applicazione dell IVA nel rogito notarile e nel preliminare. In caso di acconti già fatturati prima del 26 giugno in esenzione IVA, questi rimangono tali, anche se nel rogito, stipulato dopo il 26 giugno il contribuente opti per l imponibilità della cessione (quindi, fatturazione imponibile del saldo). Cessione dei fabbricati strumentali per natura (8-ter): sono state eliminate tutte le eccezioni ossia, applicazione IVA alle cessioni effettuate dopo quattro anni a privato o a esercente attività di impresa o attività professionale che detraggono l I.V.A in misura pari o inferiore al 25% (in pratica, dal 26 giugno, è possibile fatturare la cessione di immobile strumentale ad un privato in esenzione di IVA). Tabella riassuntiva Tipo fabbricato Impresa di costruzione o impresa che ha effettuato la ristrutturazione Cessione entro 5 anni Cessione dopo 5 anni PRIMA CASA 4% Esente oppure opzione applicazione IVA COSTRUZIONE RURALE DESTINATA AD USO ABITATIVO DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO O DI ALTRI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE 4% Esente oppure opzione applicazione NOTE Tabella A Parte II punto 21 - DPR 633/72. Tabella A Parte II punto 21 - bis - DPR 633/72 TeamSystem Review 187/2012 8

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 IVA CASA NON DI LUSSO e NON PRIMA CASA 10% Esente oppure opzione applicazione IVA CASA DI LUSSO 21% Esente oppure opzione applicazione EDIFICIO TUPINI 2 10% (prima casa 4%) FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI DI RECUPERO (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica). 10% (prima casa 4%) IVA Esente oppure opzione applicazione IVA Esente oppure opzione applicazione IVA FABBRICATI COMMERCIALI E ALTRI 21% Esente oppure opzione applicazione IVA PERTINENZE 3 di IMMOBILI AGEVOLATI (C/2 C/6 C/7) CESSIONE DI UNITA ABITATIVE NON COSTRUITE O RISTRUTTURATE 4% - 10% Esente oppure opzione applicazione IVA ESENTI Tabella A Parte III punto 127 Undecies - DPR 633/72 Tabella A Parte III punto 127 Undecies - DPR 633/72 Tabella A Parte III punto 127 quinquiesdecies - DPR 633/72. I fabbricati sono ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi. Imposta di registro ipotecaria catastale Cessione con I.V.A Cessione esente Caratteristica Registro Ipotecaria Catastale Unità abitativa 168,00 168,00 168,00 Immobile strumentale 168,00 3% 1% Prima casa non di 3% 168,00 168,00 lusso Non prima casa 7% 2% 1% Immobile strumentale 168,00 3% 1% 2 Fabbricati Tupini : sono fabbricati con superficie destinata ad abitazione non di lusso superiore al 50% della superficie piani fuori terra e superficie destinata a negozi inferiore al 25% dei piani fuori terra. 3 Pertinenze agevolate. Spetta con il limite di una per ogni categoria (C/2 C/6 C/7). L agevolazione spetta anche in caso di costruzione della pertinenza (Risoluzione 17.3.2006 n. 39/E). L'applicazione dell'agevolazione è, tuttavia, subordinata alla sussistenza del vincolo pertinenziale. TeamSystem Review 9

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 Locazione La locazione di unità abitative e degli immobili strumentali, effettuate dalle imprese di costruzione, può essere: 1. esente I.V.A. ai sensi dell art. 10, punto 8. 2. oppure imponibile IVA, mediante esercizio dell opzione nel contratto. A tal proposito, si attendono chiarimenti di come deve essere manifestata l opzione in caso di contratti di locazione già in essere (in altre circostanze è stato previsto l invio all Ufficio dell Agenzia delle entrate di una raccomandata con ricevuta di ritorno). Tipo fabbricato LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI anche se non destinati alla vendita LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI 21% Impresa di costruzione o impresa che ha effettuato la ristrutturazione Imponibile Esente Esente oppure opzione 10% applicazione IVA Esente oppure opzione applicazione IVA NOTE Tabella A Parte III punto 127- duodevicies - DPR 633/72. Opzione art. 36 DPR 633/72 (separazione attività) In presenza di attività con operazioni esenti ed imponibili, l I.V.A. da detrarre viene determinata applicando il pro-rata. L art. 57 del DL 24.1.2012 n. 1 (decreto liberalizzazioni) ha introdotto la possibilità anche per le immobiliari di costruzioni, al fine di evitare eventuali effetti distorsivi scaturenti dall applicazione del pro-rata, di optare per la separazione delle attività IVA da quelle esenti (pur rientrando nello stesso codice attività). La separazione delle attività è prevista sia per l attività di locazione sia per l attività di cessione. Reverse charge nell edilizia. Il decreto sviluppo ha inoltre previsto, per le cessioni dei fabbricati abitativi e strumentali (e non per le locazioni) da parte delle imprese di costruzione, che in caso di opzione per l applicazione dell IVA questa verrà assolta tramite il meccanismo del reverse charge (quindi dal compratore, soggetto passivo d imposta, anziché dal venditore). Se l acquirente è un privato il costruttore assoggetterà la cessione ad IVA, non essendo possibile applicare il reversecharge. CESSIONE DI FABBRICATI Impresa di costruzione o impresa che ha effettuato la ristrutturazione Cessione entro 5 anni Cessione dopo 5 anni con opzione Cessione a privato Con IVA senza Con IVA con Con IVA senza reverse charge reverse charge reverse charge TeamSystem Review 187/2012 10

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 B) IMMOBILIARI DI COMPRAVENDITA E DI GESTIONE Immobiliare di compravendita (codice attività 70.12.0) La cessione di unità abitative effettuata da imprese diverse da quelle di costruzione o da quelle che hanno effettuato interventi di ristrutturazione sugli stessi, è esente I.V.A. ai sensi dell art. 10, punto 8-bis). La cessione di fabbricati strumentali (es: opifici) effettuata da imprese diverse da quelle di costruzione o da quelle che hanno effettuato interventi di ristrutturazione sugli stessi, è esente I.V.A. ai sensi dell art. 10, punto 8-ter), a meno che l impresa cedente, nell atto, non abbia espressamente manifestato l opzione per l applicazione dell I.V.A ai sensi dell art. 10, punto 8-ter. Cessione unità abitative IMMOBILIARE DI COMPRAVENDITA (codice attività 70.12.0) CESSIONE FABBRICATI STRUMENTALI Senza opzione per l applicazione dell IVA Esente Esente IVA 21% Imposta di registro ipotecaria catastale Con opzione per l applicazione dell IVA Caratteristica Registro Ipotecaria Catastale Cessione con I.V.A Immobile strumentale 168,00 3% 4 1% 4 Cessione esente Prima casa non di 3% 168,00 168,00 lusso Non prima casa 7% 2% 1% Immobile strumentale 168,00 3% 4 1% 4 Immobiliare di gestione (codice attività 70.20.0) Locazione La locazione di unità abitative, comprese le pertinenze, è esente I.V.A. ai sensi dell art. 10, punto 8. La locazione di fabbricati strumentali (es: opifici) è esente I.V.A. ai sensi dell art. 10, punto 8), a meno che il locatario, nel contratto di locazione, non abbia espressamente manifestato l opzione per l applicazione dell I.V.A. Locazione unità abitative IMMOBILIARE DI GESTIONE (codice attività 70.20.0) LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI Senza opzione per l applicazione dell IVA Esente Esente 5 IVA 21% Imposta di registro proporzionale (2%) Imposta di registro proporzionale 1% Con opzione per l applicazione dell IVA 4 Aliquote dimezzate per società di leasing e fondi comuni immobiliari 5 La mancata opzione per l applicazione dell I.V.A., comporta l indetraibilità dell I.V.A. assolta nell anno in base alla procedura del pro-rata. TeamSystem Review 187/2012 11

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 Opzione art. 36 DPR 633/72 (separazione attività) In presenza di attività con operazioni esenti ed imponibili, l I.V.A. da detrarre viene determinata applicando il pro-rata. In talune situazioni, il pro-rata di detraibilità provoca effetti distorsivi per cui può essere conveniente optare per la separazione delle attività che si rende applicabile nel seguente modo: Operazioni esenti Operazioni impon. Opzione contabilità separata (Art. 36) IMMOBILIARE DI COMPRAVENDITA 1 (codice attività 70.12.0) IMMOBILIARE DI GESTIONE 2 (codice attività 70.20.0) IMMOBILIARE DI COSTRUZIONE - Cessione unità abitative - Cessione fabbricati strumentali senza opzione per applicazione dell IVA - Locazione di immobili abitativi Locazione unità abitative - Cessione unità abitative - Cessione fabbricati strumentali senza opzione per applicazione dell IVA - Locazione di immobili abitativi - Cessione fabbricati strumentali con opzione per applicazione dell IVA - Locazione di immobili strumentali con opzione per applicazione dell IVA Locazione di immobili strumentali con opzione per applicazione dell IVA - Cessione unità abitative, anche per opzione (trascorsi i 5 anni) - Cessione fabbricati strumentali con opzione per applicazione dell IVA - Locazione di immobili abitativi e strumentali con opzione per applicazione dell IVA SI SI SI 1 Per effetto della deroga di cui all art. 19-bis1 del DPR 633/72 le immobiliari di compravendita non possono detrarre l eventuale I.V.A assolta sull acquisto di fabbricati abitativi o sulle spese di manutenzione e gestione degli stessi (anche in presenza di un pro-rata di indetraibilità diverso da zero). 2 L opzione per la contabilità separata, possibile solo per le immobiliari di gestione, comporta che l I.V.A sugli acquisti collegata alle operazioni attive imponibili possa essere interamente detratta. In caso di applicazione del pro-rata, l art. 19-bis1 del DPR 633/72 prevede che le immobiliari di gestione detraggano l eventuale I.V.A assolta sull acquisto di fabbricati abitativi o sulle spese di manutenzione e gestione degli stessi tenendo conto della percentuale del pro-rata. TeamSystem Review 187/2012 12

IVA applicabile alla cessione o locazione degli immobili Focus 18 C) IMMOBILIARI MISTE e OPZIONE ART. 36 DPR 633/72 Le imprese immobiliari che svolgono più tipologie di gestioni, con operazioni imponibili ed esenti, si trovano a dover gestire le problematiche relative alla indetraibilità dell I.V.A. (normalmente con la regola del pro-rata). In talune situazioni la regola del pro-rata può condurre ad un aggravio di imposta da versare per cui è conveniente esercitare l opzione per la separazione delle attività ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72. D) IMPRESA CON ATTIVITA SECONDARIA GESTIONE IMMOBILIARE Tipico esempio di tale tipologia di impresa è rappresentato da un impresa industriale (esempio: impresa di produzione mobile) che loca parte del capannone ad altra impresa. Oppure una impresa che esegue lavori edili e che riceve, a fronte dei lavori eseguiti, un abitazione come pagamento. Presentiamo una tabella di sintesi per l applicazione dell IVA: Cessione o locazione unità abitative IMMOBILIARE CON ATTIVITA SECONDARIA GESTIONE IMMOBILIARE CESSIONE o LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI Senza opzione per l applicazione dell IVA Esente Esente IVA 21% Con opzione per l applicazione dell IVA Quindi, l impresa edile che riceve per i lavori eseguiti un appartamento, non potrà recuperare la relativa IVA (IVA indetraibile). Si rammenta che in presenza di operazioni esenti, non occasionali o accessorie, onde evitare effetti distorsivi collegati all applicazione del pro-rata, si può optare per la separazione delle attività di cui all art. 36 DPR 633/72. Se le operazioni esenti sono occasionali o accessorie rispetto all intera attività (es: un impresa produttiva che affitta la parte del capannone temporaneamente inutilizzata) non scatta l indetraibilità I.V.A in base al pro-rata; in tale situazione, l I.V.A indetraibile è solo quella relativa alle operazioni passive che si riferiscono all attività esente. Una delle novità del Decreto Sviluppo è l eliminazione dell obbligo di fatturare con IVA ai soggetti privati e ai soggetti che effettuano operazioni esenti con IVA detraibile al 25% (quindi indetraibilità al 75%). Ciò comporta che, un impresa industriale (quindi non immobiliare) proprietaria di un ufficio (cat. A/10) che affitta ad un medico o ad una banca (soggetti in esenzione IVA), dal 26 giugno, può fatturarlo in esenzione di IVA, senza subire la penalità del pro-rata (in quanto attività accessoria) e senza subire la rettifica della detrazione IVA se l immobile è posseduto da almeno 10 anni. TeamSystem Review 187/2012 13

19 Focus REGIME DEI MINIMI: CHIARIMENTI MINISTERIALI Rif.: art. 27, DL 6.7.2011 n. 98, Circolare AdE del 30.5.2012 n. 17/E. VARIE In data 30 maggio 2012 l Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 17/E del 30.5.2012 riguardante i seguenti regimi: 1) regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, regime c.d. dei Minimi (art. 27, co. 1-2, DL n. 98/2011); 2) regime contabile agevolato c.d. ex minimi (art. 27, co. 3, DL n. 98/2011); 3) regime delle nuove iniziative produttive c.d. forfettino (art. 13, legge n. 388/2000). NB: l argomento è stato già trattato nei precedenti numeri di questa rivista: n. 176-177/2011, focus 22 e n. 181/2012, focus n. 4 (vedi anche altri focus correlati). Di seguito si riportano in sintesi i principali chiarimenti della predetta circolare: Durata del regime I requisiti per l accesso al nuovo regime A riguardo la citata circolare ha chiarito che: - per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all art. 27, co. 2, lett. a), del DL 6 luglio 2011, n. 98, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA (Circ. n. 1/E del 2001). Inoltre, il provvedimento presuppone la continuità nell applicazione del regime, di conseguenza coloro che ne fuoriescono, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, non possono più avvalersene per gli eventuali periodi residui, anche nell ipotesi in cui tornino in possesso dei requisiti previsti dalla norma in commento; - allo scadere del termine per avvalersi del regime fiscale di vantaggio, i contribuenti ancora in possesso dei requisiti previsti originariamente per i minimi (legge n. 244/2007), transitano, senza necessità di alcuna opzione, nel regime contabile agevolato dei c.d. ex-minimi (art. 27, co. 3, DL n. 98/2011), le cui disposizioni di attuazione sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, che da attuazione al comma 3 dell art. 27 del decreto. A riguardo viene chiarito che dal 1 gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che: - intraprendono un attività di impresa arte o professione; - oppure l hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 e 1 Nell anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), del DPR n. 917/1986, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del DLgs n. 276/2003, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all art. 53, co. 2, lett. c), dello stesso DPR n. 917/1986; 4) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; 5) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto; 6) sono soggetti residenti; 7) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all art. 10, n. 8), del DPR n. 633/1972, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 53, co. 1, del DL n. 331/1993, conv. dalla legge n. 427/1993; 8) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all art. 5 del citato DPR n. 917/1986, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all art. 116 del medesimo T.U. 2 Nuovi requisiti: a) Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; TeamSystem Review 187/2012 14

Regime dei minimi: chiarimenti ministeriali 19 presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell attività, sia i requisiti stabiliti dall articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007 1 (regime degli ex minimi) che quelli previsti dalla nuova normativa 2 (art. 27, co. 2, DL n. 98/2011). Per individuare il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all effettivo esercizio dell attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività, come ad esempio quelle relative all allestimento dell attività come l acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi. Mancato esercizio nei tre anni precedenti dell attività Prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo Innanzitutto viene precisato che i tre anni vanno intesi come periodo effettivo e non come periodi d imposta. Quindi, un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2009, può senz altro intraprendere una nuova attività utilizzando il regime in commento, ad esempio nel mese di luglio del 2012. Questo tipo di esclusione non riguarda, ad esempio: - il socio accomandante che decide di intraprendere un attività, a condizione che lo stesso non abbia svolto un attività di gestione all'interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale; - l associato in partecipazione, visto che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale (art. 53, co. 1, del Tuir). E stato anche chiarito che relativamente allo stesso soggetto i redditi appartenenti alla medesima categoria (d impresa o di lavoro autonomo) non possono essere assoggettati a due regimi diversi di tassazione. A riguardo l Agenzia delle Entrate si era già espressa (Circ. n. 8/2001) sui c.d. forfettini ; in pratica, l indagine diretta ad accertare la novità dell impresa, va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Si tratta, quindi, di una preclusione con finalità antielusive, volta ad evitare che si continui, di fatto, ad esercitare una precedente attività. Ciò si verifica, ad esempio, quando viene svolta nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente. Ad esempio, un medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia che voglia avviare una attività di medico libero professionista anche in altra branca della medicina che, però, abbia come bacino di utenza quello in precedenza coperto dalla attività svolta sotto forma di lavoro dipendente e considerando come clienti anche i pazienti che in precedenza curava nell ambito della attività di lavoro dipendente, salvo il caso del dipendente che abbia perso il posto di lavoro o sia stato messo in mobilità o sia andato in pensione. Casi di attività che non precludono l applicazione del nuovo regime: - lavoro dipendente a tempo determinato o attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio precedente (quindi, inferiore a 18 mesi); - attività poste a confronto svolte in ambiti che richiedono competenze b) l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. TeamSystem Review 187/2012 15

Regime dei minimi: chiarimenti ministeriali 19 non omogenee; - svolgimento, nell anno precedente, di prestazioni occasionali (redditi diversi ai sensi dell art. 67 del Tuir); - attività svolta in precedenza nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; ad esempio la pratica obbligatoria è richiesta in alcuni settori dell artigianato oppure per alcune professioni come quella di avvocato. E stato precisato che il praticante avvocato può accedere al regime già al momento della apertura della partita iva (e non dopo il superamento dell esame di abilitazione), non potendo essere considerato ininfluente ai fini del computo del triennio il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante; - attività di lavoro dipendente iniziata successivamente a quella esercitata in regime fiscale di vantaggio. E il caso di un geometra che svolga attività libero professionale in regime agevolato, assunto come lavoratore dipendente per il medesimo profilo professionale. Proseguimento attività d impresa svolta precedentemente da altro soggetto Inizio attività dall 1.1.2008 al 31.12.2011 A riguardo l AdE ha precisato: qualora l acquisto dell impresa avvenga in corso d anno, oltre al rispetto del requisito che i ricavi realizzati dal cedente nel periodo d imposta precedente non devono essere superiori a 30.000 euro, è necessario anche che, nel corso dell anno di acquisto, non venga superato detto limite di ricavi. A tale fine, i ricavi riferibili al dante causa e quelli riferibili all avente causa, relativi all anno di cessione dell attività, devono essere considerati cumulativamente per la verifica del superamento del richiamato limite. Quindi, se al momento dell acquisto i ricavi del dante causa abbiano già superato il limite di 30.000 euro in misura superiore al 50%, l avente causa non potrà applicare, già dall anno dell acquisto, il regime fiscale di vantaggio. Su questo punto viene chiarito che per i soggetti già in attività ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 244/2007 (cfr. nota n. 1) e dal DL n. 98/2011 (cfr. nota n. 2) si prospettano le seguenti situazioni dal 1 gennaio 2012: a) se il soggetto aveva applicato l ex regime dei minimi, può: applicare il regime fiscale di vantaggio; oppure optare per un regime diverso (ordinario o semplificato di determinazione del reddito, contabile agevolato); in tale ultima evenienza non potrà più rientrare nel regime fiscale di vantaggio; b) se il soggetto aveva scelto di applicare il regime ordinario o semplificato di determinazione del reddito o il regime delle nuove iniziative produttive c.d. forfettino può: applicare il regime fiscale di vantaggio; in tale ipotesi laddove poi ne esca, per scelta o per legge, non potrà più rientrarvi; oppure continuare ad applicare il regime prescelto (ad esempio, per il rispetto del vincolo triennale per il regime ordinario) e scegliere di applicare il regime fiscale di vantaggio in un secondo momento, rispettando, in ogni caso, il limite temporale di durata previsto dall articolo 27, co. 1 (5 anni dall inizio dell attività o compimento di 35 anni). Ad esempio, un contribuente che ha iniziato una nuova attività 3 nel 2009 e che, sebbene in possesso dei requisiti di cui all art. 1, co. 96 e 99, della legge n. 244/2007, ha optato per il regime ordinario, può accedere al 3 A condizione che detta attività non costituisca una mera prosecuzione di un attività già svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo. TeamSystem Review 187/2012 16

Regime dei minimi: chiarimenti ministeriali 19 regime fiscale di vantaggio già dal 1 gennaio 2012, essendo decorso il triennio di permanenza obbligatoria in detto regime, naturalmente solo per gli anni 2012 e 2013, salvo che non abbia ancora compiuto 35 anni, in tal caso potrà prolungare l applicazione del predetto regime fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno d età. Attività iniziata dal 2012 A causa delle incertezze applicative iniziali, i soggetti che hanno iniziato l attività nel 2012 e abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono: - presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall emanazione della circolare in oggetto (quindi, entro il 29 luglio 2012), senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo; - effettuare, entro la suddetta data, le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito di IVA. PROSPETTO RIEPILOGATIVO riguardante i soggetti che hanno iniziato l attività successivamente al 31 dicembre 2007 e transitano nel nuovo regime di vantaggio dal 1 gennaio 2012: Requisiti Periodo di possesso dei requisiti Durata regime Adempimenti per l accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio Soggetti che hanno iniziato l attività dall 1.1.2012 Art. 27, c. 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 Art 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007 ( ex minimi ) Al momento di inizio dell attività. Per tutta la durata di applicazione del regime 5 anni. Dopo 5 anni chi non ha ancora compiuto 35 anni prosegue, fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno d età. Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività Se non è stata comunicata l adesione al regime e l attività è iniziata dopo l apertura della partita Iva deve essere presentata una dichiarazione di variazione dati, revocando l eventuale diversa opzione effettuata. TeamSystem Review 187/2012 17

Regime dei minimi: chiarimenti ministeriali 19 Requisiti Periodo di possesso dei requisiti Durata regime Adempimenti per l accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio Soggetti che hanno iniziato l attività dall 1.1.2008 al 31.12.2011 Art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98 del 2011 Art 1, commi 96 e 99, legge n. 244 del 2007, (requisiti degli ex minimi ). Al momento di inizio dell attività Alla data di inizio attività e dal 1 gennaio 2011. Non è rilevante se nel periodo intermedio i requisiti sono stati persi e riacquistati. Si applica per il periodo residuo al compimento dei 5 anni, ovvero oltre i 5 anni fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno d età. Chi applicava il regime dei contribuenti minimi transita naturalmente nel nuovo regime senza essere tenuto ad alcun adempimento; Chi aveva optato per il regime ordinario deve revocare l opzione nella dichiarazione dei redditi allegando il quadro VO senza essere tenuto ad alcun adempimento ulteriore (a condizione che sia stato compiuto il triennio) Chi aveva optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo deve revocare l opzione presentando una dichiarazione di variazione dati senza essere tenuto ad alcun adempimento ulteriore. Fattura emessa nel 2011 con ritenuta d acconto con l ex regime dei minimi, riscossa nel 2012 con il nuovo regime Cessazione attività e chiusura della partita IVA in presenza di ricavi non riscossi o di costi non ancora pagati RISPOSTE QUESITI Premesso che per chi applicava l ex regime dei minimi non esisteva l esonero dalla ritenuta d acconto, potrebbe verificarsi, nel periodo transitorio, che un soggetto, che intenda continuare ad avvalersi del nuovo regime fiscale di vantaggio, abbia già emesso nel 2011 una fattura con indicazione della ritenuta d acconto, ma il corrispettivo sia percepito nel corso del 2012. In tale evenienza, se il corrispettivo non è stato ancora riscosso, il contribuente può rettificare la fattura emessa, nella quale ha indicato la ritenuta d acconto non più dovuta. Nel caso in cui il contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio voglia cessare l attività, sarà tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi, compilando il quadro CM del modello UNICO, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti. Pertanto, fino a tale data il contribuente non potrà chiedere la chiusura della partita IVA (cfr. circ. n. 11/E del 2007). In alternativa, in un ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell impresa e, in particolare, dall esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l attività, si ritiene che è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell anno manifestazione finanziaria. TeamSystem Review 187/2012 18