Il diritto antidiscriminatorio tra norme internazionali, europee e nazionali Chiara Favilli Torino 12 giugno 2014
NORME INTERNAZIONALI Divieto nel godimento degli altri diritti sanciti Autonomo Obblighi nei confronti degli Stati Eventuale diritto di azione internazionale Impossibilità di far valere la norma internazionale nei rapporti interprivati c.d. effetti diretti orizzontali Evoluzione e creazione di un corpus di norme e principi Enfasi nel divieto di discriminazione piuttosto che sul diritto all uguaglianza Approccio pragmatico Enfasi nell aspetto sostanziale del diritto
NORME EUROPEE CONSIGLIO D EUROPA Convenzione europea diritti umani e libertà fondamentali Carta sociale europea UNIONE EUROPEA Trattati Norme derivate
La non discriminazione nell UE Trattato Diritti fondamentali Principio generale Diritto internazionale Norme derivate Giurisprudenza della Corte di giustizia
Trattato Divieto di discriminazione e attribuzione di competenza Art. 10 TFUE Art. 18 TFUE Art. 157 TFUE Attribuzione di competenza/potere Art. 19 TFUE
MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE Nazionalità Razza e origine etnica Religione e convinzioni personali Età Disabilità Sesso Orientamento sessuale
Caratteristiche generali Vincolo sia per gli Stati sia per i privati Sistema organico di tutela Definizioni omogenee Sistema giurisdizionale di soluzione di conflitti
Diritto ad un ricorso effettivo Articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea: ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice Art. 19, TUE 1, 2 capoverso: Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell Unione
Mezzi di difesa Azioni a tutela della violazione dei diritti Onere della prova Ruolo degli organismi di parità Ruolo degli enti collettivi Sanzioni risarcimento Sentenza Feryn 2008 Sentenza Accept 2013
Attuazione Gli Stati possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli Le direttive non possono costituire motivo di riduzione del livello di protezione già garantito dagli Stati
Attuazione in Italia D. Lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003 Ancora vigenti: Art. 43-44 TU 286/1998 Art. 15 Statuto dei lavoratori
D. lgs. 215/2003 Nozioni Riproduzione quasi letterale testo della direttiva Giustificazioni Molestia Ambito di applicazione Riproduzione letterale testo della direttiva Difesa dei diritti Disposizioni specifiche e rinvio all art. 44 T.U. 286/1998
Problemi Coordinamento tra testi normativi Nazionalità Indipendenza UNAR Scarsa efficacia: Poca consapevolezza Poca conoscenza del fenomeno Poche azioni Scarsa tensione verso l efficacia dei diritti Alcune però molto importanti
Punti chiave Ruolo degli enti collettivi Vedi azioni promosse o sostenute dall ASGI in materia di discriminazione per motivi di nazionalità Ruolo degli enti pubblici Conoscenza Strategie promozione
Artt. 43-44 T.U. 286/1998 Preesistente alla direttiva 2000/43/CE e modellato sulla Convenzione NU 1965 Azione civile contro le discriminazioni Azione dei rappresentanti delle vittime Risarcimento del danno
Azione civile antidiscriminazione Art. 28 del D.lgs. 150/2011 Art. 702-bis cpc e ss. Rito sommario di cognizione con correttivi Competenza domicilio attore Le parti possono stare in giudizio anche personalmente Bilanciamento dell onere probatorio
Rappresentanza Art. 44, co. 10, TU 286/1998: solo sindacati anche nei casi in cui non siano individuabili in modo diretto ed immediato i lavoratori lesi dalle discriminazioni D.lgs. 215/2003: associazioni ed enti iscritti nel registro (sia art. 49 TU sia UNAR) In nome o per conto A sostegno Diretta quando non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalle discriminazioni D.Lgs. 216/2003: sindacati e associazioni rappresentative del diritto o dell interesse leso Idem come prima
Sanzioni Effettive, proporzionali dissuasive: art. 15, co. 1, dir. 2000/43/CE Accept 2013: adeguate alla gravità della violazione Risarcimento del danno, anche non patrimoniale: 28, co. 5, del d.lgs. 150/2011 Danno punitivo? Vedi 28, co. 6, su natura ritorsiva del comportamento discriminatorio
Organismi specializzati Articolo 13 dir. 200/43/CE Organismi per la promozione della parità di trattamento indipendentemente della razza e dell origine etnica Assistenza indipendente alle vittime di discriminazione Inchieste indipendenti Relazioni indipendenti e raccomandazioni
UNAR Art. 7 D.lgs. 215/2003 Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica Svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione