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Treviso, 08 febbraio 2017 Circolare informativa 1/2017 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dichiarazione IVA relativa al 2016 - Termini di presentazione e novità 1 PREMESSA I soggetti passivi IVA, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2016. A decorrere dal 2017, con riferimento all anno d imposta 2016: non è più prevista la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, entro il termine del 30 settembre; è stato anticipato il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, necessariamente quindi in forma autonoma ; è stato conseguentemente abolito l obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. 2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA L art. 4 co. 4 lett. c) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225), ha ulteriormente modificato l art. 8 co. 1 del DPR 322/98, in relazione ai termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, necessariamente in forma autonoma. Dichiarazioni relative al periodo d imposta 2016 Le dichiarazioni annuali IVA 2017, riferite all anno d imposta 2016, devono essere presentate: a decorrere dall 1.2.2017; entro il 28.2.2017. Dichiarazioni relative ai periodi d imposta 2017 e successivi A partire dal periodo d imposta 2017, la dichiarazione IVA dovrà invece essere presentata a decorrere dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui si riferisce. Il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018, relativa all anno d imposta 2017, sarà quindi il 30.4.2018. 3 ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA In conseguenza della presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il 28.2.2017, è stato abolito l obbligo di effettuare la comunicazione annuale dati IVA (per coloro che presentavano la dichiarazione annuale dopo il mese di febbraio ed entro il termine del 30 settembre). L art. 8-bis del DPR 322/98, recante l obbligo di effettuare la comunicazione dati IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento all anno d imposta precedente, è stato infatti abrogato a decorrere dal periodo d imposta 2016, per effetto dell art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) 1. 1 Come modificato dall art. 10 co. 8-bis del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11.

4 MODELLI DI DICHIARAZIONE Con i provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017 n. 10041 e 10050, sono stati approvati: il modello di dichiarazione IVA relativo al 2016 e le relative istruzioni; il modello IVA Base relativo al 2016 e le relative istruzioni; il modello IVA 74-bis, per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, e le relative istruzioni. 4.1 STRUTTURA DEL MODELLO IVA 2017 Il modello di dichiarazione IVA relativo al 2016 (IVA 2017) è composto: dal frontespizio; da 16 quadri (da VA a VG); dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ). 4.2 SINTESI DELLA DICHIARAZIONE IVA 2017 Nella seguente tabella viene sinteticamente riepilogata la struttura del modello di dichiarazione IVA 2017, relativa al 2016. Tipo di dichiarazione Dati del contribuente Dichiarate diverso dal contribuente Firma della dichiarazione Visto di conformità Frontespizio Correttiva nei termini Integrativa Persone fisiche Soggetti diversi dalle persone fisiche Es. rappresentante fiscale, curatore fallimentare Eventuale sottoscrizione dell ente o società controllante CAF Professionista Sottoscrizione dell organo di controllo Impegno alla presentazione telematica Dichiarazione Quadro VA Informazioni e dati relativi all attività Quadro VB Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari Quadro VC Esportatori e operatori assimilati Quadro VD Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio Quadro VE Determinazione del volume d affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili Quadro VF Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione Quadro VJ Determinazione dell imposta relativa a particolari tipologie di operazioni Quadro VI Dichiarazioni d intento ricevute Quadro VH Liquidazioni periodiche Quadro VK Società controllanti e controllate Quadro VN Dichiarazioni integrative a favore

Quadro VL Liquidazione dell imposta annuale Quadro VT Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA Quadro VX Determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta Quadro VO Comunicazioni delle opzioni e revoche Quadro VG Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate Prospetto riepilogativo IVA 26 PR Quadro VS Distinta delle società del gruppo Quadro VV Liquidazioni periodiche di gruppo Quadro VW Liquidazione dell imposta annuale di gruppo Quadro VY Determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta di gruppo Quadro VZ Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti) 5 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017 Le principali novità del modello IVA 2017, relativo al 2016, rispetto al precedente, riguardano: la previsione di uno specifico quadro ove riportare l eccedenza di credito IVA emergente da una o più dichiarazioni integrative a favore del contribuente, presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva; la previsione di appositi righi per le operazioni, attive e passive, con aliquota IVA del 5% e con le percentuali di compensazione per prodotti agricoli, introdotte dal 2016; l inclusione, tra le operazioni in reverse charge, delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; la possibilità di richiedere il credito IVA a rimborso nei limiti di 30.000,00 euro (prima 15.000,00 euro), senza obbligo di: apporre il visto di conformità, né di rendere la prevista dichiarazione sostitutiva di atto notorio; prestare la garanzia patrimoniale, ove richiesta; la possibilità per gli enti o società controllanti di optare per il regime dell IVA di gruppo nell ambito della dichiarazione annuale IVA (e non più, in via separata, con l apposito modello IVA 26 ). 5.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Per effetto del nuovo co. 6-bis dell art. 8 del DPR 322/98, inserito dall art. 5 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016, le dichiarazioni IVA possono essere integrate, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione: per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d imposta, ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile; utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione; entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall art. 57 del DPR 633/72; salva l applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del DLgs. 472/97. Viene quindi prevista una disciplina uniforme:

sia per le dichiarazioni integrative a favore del Fisco (es. indicazione di una maggiore base imponibile, di una maggiore imposta o di un minore credito); sia per quelle a favore del contribuente (es. indicazione di una minore base imponibile, di una minore imposta o di un maggiore credito). In base alla nuova disciplina, non è quindi più necessario distinguere se la dichiarazione integrativa IVA è a favore del contribuente o a favore del Fisco, con la conseguenza che, dal frontespizio, è stata eliminata l apposita casella da barrare in caso di dichiarazione integrativa a favore del contribuente. 5.1.1 Credito IVA derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente Ai sensi del nuovo co. 6-quater dell art. 8 del DPR 322/98, inserito dall art. 5 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016, il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente, trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tale disciplina si applica anche in relazione ai periodi d imposta pregressi ancora emendabili. Nel modello IVA 2017 è stato quindi inserito il nuovo quadro VN, per i soggetti che hanno presentato, nel corso del 2016, una o più dichiarazioni integrative a proprio favore, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce ciascuna dichiarazione integrativa. Pertanto, un soggetto passivo che abbia presentato, nel corso del 2016, una dichiarazione integrativa a proprio favore dovrà evidenziare nel nuovo quadro VN: l anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata (es. 2013 se la dichiarazione integrativa interessata è la dichiarazione annuale IVA 2014 per il periodo d imposta 2013); l importo del credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione integrativa presentata e non chiesto a rimborso nella stessa. 5.1.2 Liquidazione dell imposta della dichiarazione IVA relativa al 2016 In conseguenza della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative, è stato inoltre introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, presentate nel 2016 ai sensi del nuovo art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98. Nel rigo VL11 campo 1 dovrà essere riportato il totale degli importi a credito risultanti dalla colonna 3 Maggior credito dei diversi righi del quadro VN (fatta eccezione per gli importi per i quali è stata barrata, nel quadro VN, la colonna 2 Gruppo ). Anche se non espressamente previsto dal nuovo co. 6-quater dell art. 8 del DPR 322/98, le istruzioni alla dichiarazione IVA 2017 stabiliscono che l importo indicato nel rigo VL11 campo 1 concorre alla determinazione del saldo IVA per il 2016: a debito (righi VL32 e VL38); ovvero a credito (righi VL33 e VL39). Anche in caso di dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, viene quindi prevista la compensazione interna del credito che ne deriva nell ambito della dichiarazione IVA relativa al periodo d imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

5.1.3 Limiti alla compensazione esterna per il credito derivante da dichiarazione integrativa a favore del contribuente Ai sensi del suddetto art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98, se la dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, il relativo credito, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa, può essere utilizzato: in compensazione nel modello F24 ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione esterna od orizzontale ); per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Pertanto, il credito indicato nel rigo VX5 ( Importo da riportare in detrazione o in compensazione ), per la parte derivante dal rigo VL11 e non utilizzata in compensazione interna nel quadro VL 2, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta 2017 3. Oltre al descritto vincolo, rimangono ferme le limitazioni di cui all art. 10 del DL 78/2009 in merito alla compensazione orizzontale del credito annuale IVA mediante il modello F24, vale a dire: con riferimento ai crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui, la compensazione è ammessa solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; l obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24, in cui è esposta la compensazione del credito IVA, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) 4 ; qualora la compensazione abbia ad oggetto crediti di importo superiore a 15.000,00 euro annui, l obbligo di presentare la dichiarazione munita del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato (o della sottoscrizione da parte dell organo di revisione contabile) 5. 5.2 ALIQUOTA IVA DEL 5% Nel quadro VE, relativo alle operazioni attive, è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota IVA del 5%. Trattasi delle operazioni indicate dai numeri 1) e 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, ossia: le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell art. 10 del DPR 633/72, rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati 6 ; le cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all alimentazione, nonché le cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (per le cessioni effettuate a decorrere dal 23.7.2016) 7. 2 3 4 5 6 Si veda il precedente 5.1.2. In relazione alla compensazione in esame, dovrà essere chiarito il concetto di debito maturato, in particolare se si debba dare rilevanza all anno di competenza del tributo, come indicato nel modello F24, oppure se si debba fare riferimento al momento in cui scade il termine di versamento. Secondo le modalità tecniche definite con il provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2009. Si ricorda che il suddetto limite di 15.000,00 euro è aumentato a 50.000,00 euro a favore delle start up innovative, di cui all art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. 17.12.2012 n. 221, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25 (art. 10 co. 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009, inserito dall art. 4 co. 11-novies del DL 24.1.2015 n. 3, conv. L. 24.3.2015 n. 33). Previsione introdotta dall art. 1 co. 960 lett. c) e 963 della L. 28.12.2015 n. 208.

Analogamente, nel quadro VF è stato inserito un nuovo rigo (VF3), ove riportare le operazioni passive con aliquota del 5%. 5.3 NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE PER I PRODOTTI AGRICOLI Sempre con riferimento alle operazioni attive: è stato soppresso il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%; sono stati inseriti tre nuovi righi (VE5, VE6 e VE10), dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%. Le suddette percentuali sono state stabilite con il DM 26.1.2016, emanato in attuazione dell art. 1 co. 908 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), e riguardano rispettivamente: gli animali vivi della specie suina (7,65%), per il solo 2016; gli animali vivi della specie bovina (7,95%), per il solo 2016; il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (10%); i prodotti di cui al n. 9) della Tabella A, allegata al DPR 633/72, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (10%). Analogamente, nel quadro VF sono stati inseriti nuovi righi (VF6 e VF7), ove riportare le operazioni passive con percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%. 5.4 NOVITÀ IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Nel rigo VE35, campo 7, sono ricomprese le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, per le quali è stato implementato il reverse charge a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2.5.2016, ai sensi dell art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 8. Dette operazioni si aggiungono alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), già computate nel rigo VE35 campo 7. Conseguentemente, il rigo VJ16 è stato ridenominato Acquisti di prodotti elettronici per l esposizione specifica degli acquisti in reverse charge di console da gioco, tablet PC e laptop, oltre che di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. 5.5 NOVITÀ IN MATERIA DI RIMBORSI 5.5.1 Nuovo limite di 30.000,00 euro per l esecuzione dei rimborsi IVA senza visto di conformità o garanzia In merito alle modalità di erogazione dei rimborsi IVA, l art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72 è stato modificato dall art. 7-quater co. 32 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016. Nella nuova formulazione, applicabile già a decorrere dalle richieste di rimborso annuale relative all anno 2016, l art. 38-bis del DPR 633/72 prevede: l innalzamento da 15.000,00 a 30.000,00 euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti; la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000,00 euro senza prestazione della garanzia patrimoniale, presentando la dichiarazione annuale munita del visto di con- 7 8 Previsione introdotta dall art. 21 co. 1 lett. b) della L. 7.7.2016 n. 122. Come modificata dal DLgs. 11.2.2016 n. 24.

formità o della sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; l obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000,00 euro solo al ricorrere di specifiche ipotesi di rischio indicate dall art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. Si evidenzia che, secondo quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32 ( 2.2.1), l apposizione sulla dichiarazione IVA del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che: per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; come descritto, a seguito delle modifiche apportate dal DL 193/2016, il limite per i rimborsi è stato elevato a 30.000,00 euro, mentre quello per le compensazioni è rimasto a 15.000,00 euro. Determinazione del limite di 15.000,00 o 30.000,00 euro Inoltre, la stessa circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32 ( 2.2.1) ha chiarito che l apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito. Ne consegue che la soglia di 15.000,00 o 30.000,00 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l importo del credito IVA annuale sia pari a 35.000.00,00 euro e l ammontare richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano rispettivamente di 10.000,00 euro e di 25.000,00 euro, non è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione: né ai fini del rimborso annuale, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia di 30.000,00 euro; né ai fini dell utilizzo in compensazione, poiché non si supera la soglia di 15.000,00 euro. 5.5.2 Erogazione prioritaria Nel rigo VX4, casella 4, relativo all erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, è stato previsto un nuovo codice (codice 8 ) per i soggetti che hanno effettuato in via prevalente, nel 2016, prestazioni di servizi nel settore edile in reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. L erogazione prioritaria del rimborso spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 co. 6 del DPR 633/72, i quali indicheranno il codice 1 nella casella in questione. 5.5.3 Interpello disapplicativo delle società di comodo Nel rigo VX4 è stato inserito il nuovo campo 9 denominato Interpello, la cui compilazione è riservata ai soggetti che, ai fini del rimborso del credito IVA, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo (società non operative e/o società in perdita sistematica). 5.6 NOVITÀ IN MATERIA DI OPZIONI PER I CONTRIBUENTI MINORI In dipendenza delle modifiche apportate al sistema dei regimi fiscali agevolati di vantaggio 9 e forfetario 10 dall art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 (conv. L. 11/2015) e dall art. 1 co. 111 della L. 208/2015, la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 ( 3.1.1 e 3.1.2) ha riconosciuto anche ai soggetti che avevano i requisiti per applicare il regime di vantaggio la possibilità di avvalersi della 9 10 Di cui all art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011. Di cui all art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190.

disposizione di cui all art. 1 del DPR 442/97, il quale sancisce la revocabilità delle opzioni o delle revoche precedentemente esercitate in conseguenza di nuove disposizioni normative. 5.6.1 Revoca dell opzione per il regime ordinario e passaggio al regime forfetario I soggetti che, nel 2015, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario hanno esercitato l opzione per il regime ordinario, hanno potuto revocare l opzione triennale esercitata e applicare dal 2016 il regime agevolato. Ricorrendo tale ipotesi, la revoca va comunicata barrando la casella 2 del rigo VO33; trattandosi di soggetto che nel 2016 ha applicato il regime agevolato con esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 2.10.2017 11. 5.6.2 Revoca dell opzione per il regime ordinario per coloro che avevano i requisiti per accedere al regime di vantaggio La circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016 ha riconosciuto la revocabilità dell opzione per il regime ordinario a suo tempo esercitata da coloro che nel 2014 possedevano i requisiti di accesso al regime di vantaggio. Avvalendosi di tale possibilità, viene revocato il regime ordinario utilizzato per il 2015 e applicato il regime forfetario dal 2016, con l eventuale ulteriore agevolazione prevista dall art. 1 co. 65 della L. 190/2014 (applicazione dell imposta sostitutiva del 5%), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018. In tal caso, deve essere barrata la casella 2 del rigo VO34. Trattandosi di soggetto che nel 2016 ha applicato il regime agevolato con esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 2.10.2017 12. 5.6.3 Revoca del regime di vantaggio e passaggio al regime forfetario La circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016 ha riconosciuto: la revocabilità dell opzione per il regime di vantaggio esercitata per il periodo d imposta 2015, senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (5 anni); l accessibilità, dal 2016, al regime forfetario, con l eventuale ulteriore agevolazione prevista dall art. 1 co. 65 della L. 190/2014 (applicazione dell imposta sostitutiva del 5%), fino alla fine del quinquennio agevolato. In tal caso deve essere barrata la casella 3 del rigo VO34; trattandosi di soggetto che nel 2016 ha applicato il regime agevolato con esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 2.10.2017 13. 5.7 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA DI GRUPPO È stato istituito il nuovo quadro VG, riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della procedura dell IVA di gruppo di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72 14 e al DM 13.12.79. L adesione al regime dell IVA di gruppo per il 2016 e per gli anni precedenti doveva infatti essere comunicata all Agenzia delle Entrate: avvalendosi dello specifico modello IVA 26, da trasmettere in via telematica direttamente da parte dell ente o società controllante, o tramite un intermediario abilitato; 11 12 13 14 In quanto il 30.9.2017 cade di sabato. In quanto il 30.9.2017 cade di sabato. In quanto il 30.9.2017 cade di sabato. Come sostituito dall art. 1 co. 27 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).

entro il termine di liquidazione e versamento dell imposta relativa al mese di gennaio dell anno di decorrenza dell opzione (per il 2016, quindi entro il 16.2.2016). A seguito delle novità introdotte all art. 73 co. 3 del DPR 633/72 dalla citata L. 232/2016, l opzione per la liquidazione IVA di gruppo deve invece essere esercitata: dall ente o società controllante; nell ambito della dichiarazione IVA presentata nell anno solare a decorrere dal quale si intende applicare il regime. L opzione per il 2017, quindi, deve essere esercitata compilando il nuovo quadro VG della dichiarazione IVA 2017. 6 VERSAMENTO DEL SALDO IVA Ai sensi dell art. 6 del DPR 542/99, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. Il saldo IVA relativo al 2016 deve quindi essere versato entro il 16.3.2017. Il versamento del saldo IVA può però essere differito entro il termine stabilito dall art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 15 per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (IVA e redditi), l art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui al suddetto art. 6 del DPR 542/99. Pertanto, i soggetti che non effettuano il pagamento del saldo IVA relativo al 2016 entro il 16.3.2017, possono provvedervi entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017. Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell art. 17 del DPR 435/2001, si applica sull importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017. Esempi Ad esempio, un professionista, una società di persone o una società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare che approva il bilancio 2016 ad aprile 2017, che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2016 entro il 28.2.2017, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2016 entro il 16.3.2017: se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2017 16, deve maggiorarlo dell 1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno); se, invece, provvede al relativo versamento entro il 31.7.2017 17, deve maggiorarlo dell 1,6% per il differimento fino al 30.6.2017 e sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2017 al 31.7.2017. 15 16 17 Come modificato dall art. 7-quater co. 19 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225. Nuovo termine per il versamento del saldo IRPEF/IRES, senza la maggiorazione dello 0,4%. Nuovo termine per il versamento del saldo IRPEF/IRES con la maggiorazione dello 0,4% (differimento di 30 giorni rispetto alla scadenza del 30.6.2017, tenendo conto che il 30.7.2017 cade di domenica).

Considerando invece una società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare, ma che approva il bilancio 2016 a giugno 2017: se versa il saldo IVA 2016 entro il 31.7.2017 18, deve maggiorarlo del 2% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno, 17 giugno - 16 luglio e 17 luglio - 31 luglio); se, invece, versa il saldo IVA 2016 entro il 30.8.2017 19, deve maggiorarlo del 2% per il differimento fino al 31.7.2017 e sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione del 2% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 31.7.2017 al 30.8.2017. Soggetti non solari Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d imposta coincidente con l anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo IVA è applicabile anche da parte dei soggetti non solari ai fini delle imposte dirette, dato che ai fini IVA il periodo d imposta è sempre coincidente con l anno solare. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Dr. Franco Grosso 18 19 Nuovo termine per il versamento del saldo IRES, senza la maggiorazione dello 0,4%. Nuovo termine per il versamento del saldo IRES con la maggiorazione dello 0,4% (differimento di 30 giorni rispetto alla scadenza del 31.7.2017).