L obbligo (e la necessità) di assicurazione sulla responsabilità civile professionale. avv. roberto ariagno roberto@ariagnobianco.



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L obbligo (e la necessità) di assicurazione sulla responsabilità civile professionale

RESPONSABILITA PROFESSIONALE Proposta di legge n. 3290 del 5 dicembre 2007 Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni Dalla relazione: Sino alla prima metà del secolo il professionista non era mai responsabile (salvo casi estremi ed eclatanti). Nella seconda meta` del ventesimo secolo si e` manifestata una traiettoria evolutiva che ha condotto i professionisti ad essere responsabili per tutti gli errori da essi commessi Da un regime di quasi immunità, quale risultato di una tradizionale interpretazione della disciplina del codice civile, si e progressivamente pervenuti a un atteggiamento di spiccato favore giurisprudenziale per la posizione del soggetto danneggiato 2

RESPONSABILITA PROFESSIONALE Le cause del peggioramento Rivalutazione del concetto di diligenza specifica (art. 1176 comma 2 c.c.) Limitazione dell esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave (art. 2236) Tramonto della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato (inversione dell onere della prova) 3

RESPONSABILITA PROFESSIONALE Obbligazioni a carico del professionista Art 1176 c.c. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 4

RESPONSABILITA PROFESSIONALE Obbligazioni a carico del professionista Art 1176 c.c. La rivalutazione del concetto di diligenza specifica: Il professionista di medie capacità è quello BRAVO, che: si forma nelle dovute sedi; si aggiorna con regolarità; utilizza tecniche all avanguardia ma non sperimentali; informa il cliente degli aspetti salienti della prestazione e degli eventuali rischi ad essa connessi; 5

RESPONSABILITA PROFESSIONALE Obbligazioni a carico del professionista Art 1176 c.c. modalità dell adempimento I comma II comma DILIGENZA Buon padre di famiglia Buon professionista Diligenza ordinaria Diligenza specifica 6

RESPONSABILITA CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L ERRORE PROFESSIONALE Errore professionale Si verifica nel caso in cui il Professionista commetta un errore per disattenzione, incuria o imperizia e porta comunque al risarcimento del danno causato Ma si può distinguere il tipo di violazione Diligenza ordinaria Diligenza specifica Colpa grave Colpa lieve 7

RESPONSABILITA CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L INADEMPIMENTO E LA COLPA La COLPA LIEVE Ove il professionista non ponga, nello svolgimento dell attività professionale, la diligenza del prestatore d opera intellettuale, accorto e scrupolosamente attento (negligenza) e non osservi le regole tecniche per inadeguatezza e incompetenza della preparazione professionale media (imperizia), la Sua responsabilità verso il cliente per danni arrecati è disciplinata dalle norme di diritto in tema di responsabilità contrattuale (Artt. 1176 e 1218 C.C.). In questo caso si parla di inadempimento per colpa lieve (a differenza della responsabilità da fatto illecito, dove non si distingue tra gradi di colpa) 8

RESPONSABILITA CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L INADEMPIMENTO E LA COLPA LA COLPA GRAVE Se, invece, l errore viene riferito a un comportamento talmente imprudente, negligente o imperito che qualsiasi persona lo avrebbe evitato, superando così anche il concetto di diligenza del buon padre di famiglia, si parla di errore per colpa grave. Spetterà al Magistrato dover qualificare il tipo di colpa. Possiamo fissare alcuni criteri per l individuazione della colpa grave: -quando vi siano errori grossolani che rendono gli stessi INESCUSABILI; -quando l errore è dovuto a ignoranze incompatibili con esperienza e formazione professionale del singolo; -nel caso di temerarietà sperimentale, al fine di dimostrare le proprie convinzioni e opinioni; -nel caso di superficialità e disinteresse per i beni primari che il Cliente affida alle cure del Professionista. 9

CONCETTI DI COLPA RESPONSABILITA CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L ERRORE PROFESSIONALE Problemi Tecnici di Speciale Difficoltà La responsabilità del professionista è regolata dagli Artt. 1176 e 1218 del C.C., ma per coloro che siano coinvolti in un contratto che comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità Professionale viene attenuata (art. 2236 C.C.). Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Ove pertanto, la fattispecie concreta sia eccezionale, tanto da essere sconosciuta o comunque, non adeguatamente studiata allo stato della scienza e della tecnica e sufficientemente sperimentata nella pratica, o ancora gli studi prospettino soluzioni diverse, se non opposte, ma con simili probabilità di riuscita, l Art. 2236 del C.C. riconosce a carico del professionista la responsabilità soltanto nei casi di dolo e colpa grave. 10

CONCETTI DI COLPA RESPONSABILITA CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L ERRORE PROFESSIONALE La limitazione della responsabilità ex art. 2236 c.c.: nella giurispudenza della Corte di Cassazione OGGI la portata mitigatrice dell art. 2236 c.c. non si estende ad ogni ipotesi di colpa professionale, ma solo alle ipotesi di colpa consistita nell imperizia. Quando, invece, la cattiva riuscita della prestazione sia dovuta a imprudenza o negligenza, la limitazione di cui all art. 2236 c.c. non opera, ed il professionista risponderà anche solo per colpa lieve. I casi di colpa lieve sono sempre più in diminuzione: o la domanda del presunto danneggiato viene respinta, oppure i giudici tendono a ritenere la responsabilità per colpa grave, anche in ipotesi che precedentemente erano inquadrate nell ambito della colpa lieve. 11

L ULTIMO BALUARDO: LA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Normalmente il professionista è gravato da una OBBLIGAZIONE DI MEZZI Nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo il risultato è caratterizzato dall aleatorietà, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi (Cass. Civ. SS.UU 577/2008) onere della prova: sul creditore incombe(sse) l onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza (art. 1176 c.c.) 12

L ULTIMO BALUARDO: LA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO A volte il professionista è gravato da una OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione (Cass. Civ. SS.UU 577/2008) (ingegnere, chirurgo estetico ) Onere della prova: Sul debitore incombe(va) l onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile.(art. 1218 c.c.) MA 13

L ULTIMO BALUARDO: LA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO REVISIONE CRITICA DELLA DISTINZIONE siffatta distinzione costituisce (...) il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento per l inidoneità di tale distinzione in tema di prestazione d opera intellettuale Va superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, perché priva di argomenti sostanziali (Cass. civ. 2007, sez. III, n. 8826) in tutte le obbligazioni vi è un risultato (inteso come utilità che il creditore intende conseguire), così come vi è un obbligo di diligente comportamento ai fini dell adempimento: 14

L ULTIMO BALUARDO: LA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO REVISIONE CRITICA DELLA DISTINZIONE In caso di inadempimento esiste un solo sistema di difesa basato sul coacervo derivante dagli artt. 1176 e 1218 c.c. e postula il seguente riparto dell onere probatorio: Il cliente deve provare: la sussistenza ed il contenuto del contratto ( o del contatto sociale) le conseguenze dannose della lesione il rapporto causale tra inadempimento e danno Il professionista deve provare: La diligenza della prestazione (ex art. 1176 c.c.) L assenza di nesso causale tra inadempimento e danno Sostanziale inversione (parziale) dell onere della prova 15

L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE La legge 148/2011(pubblicata in gazzetta ufficiale in data 17/09/2011), conversione in Legge del DL 138 del 13 agosto 2011, sancisce all art. 3 punto 5 che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati (con Dpr in delegificazione) entro 1 anno dall entrata in vigore del decreto secondo determinati principi. Uno di questi( lett. e) prevede che: a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti 16

L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE In data 15 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148". 17

L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE Novità del dpr 137/12 Chi sono i professionisti interessati dalle nuove norme: Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto: Art. 1 a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita'; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. 18

L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE Art. 5 Obbligo di assicurazione Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 1. Il professionista e tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attivita professionale, comprese le attivita di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto. 19

L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE dpr 137/12 Obbligo di assicurazione Dalla relazione illustrativa: il rischio da coprire con l assicurazione obbligatoria è quello relativo ai danni derivanti al cliente, con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Più in generale, la specificazione dell oggetto dell assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista - cliente, che l obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell ambito di un rapporto di lavoro dipendente 20

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C. Primo comma «Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». 21

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C. VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA FORMULA LOSS OCCURANCE: sono compresi tutti danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento; FORMULA CLAIMS MADE: sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato il fatto. 22

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C. VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA LOSS OCCURRANCE Periodo di validità della Copertura Retroattività Periodo di validità del contratto Estensione Postuma Periodo di accoglimento dei reclami 23

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C. VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA CLAIMS MADE Periodo di validità della Copertura Retroattività Periodo di validità del contratto Estensione Postuma Periodo di accoglimento dei reclami 24

RESPONSABILITA SOLIDALE Attenzione alla Responsabilità solidale Se l errore professionale è imputabile a più soggetti si applica il principio della solidarietà passiva, che vale: per la responsabilità contrattuale : art. 1299 c.c. " Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. per la responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) art. 2055 c.c. " Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. E alla sua (difficile) copertura assicurativa 25

GIUDICI VS COMMERCIALISTI Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-04-2010, n. 9916 Rilevava la Corte territoriale che, sotto un profilo generale, il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione. Nel caso di specie, l'ufficio finanziario aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dallo Z. per: - avere il contribuente esposto costi non documentati; - avere esposto costi non inerenti all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi (1981); - avere detratto l'ilor nell'ammontare massimo dell'anno, benchè lo Z. avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell'anno. 26

GIUDICI VS COMMERCIALISTI Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-04-2010, n. 9916 I giudici di appello sottolineavano che il F. aveva adombrato la esistenza di un accordo con il cliente per appostazione di costi non dimostrati (poi contestati dall'ufficio). Mancava, in effetti, la prova di un tale accordo, che comunque sarebbe stato contrario alla legge ed alle regole professionali. Il commercialista, infatti, era comunque tenuto dal codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto ed era pertanto responsabile per il suo operato. La colpa del professionista risultava di tutta evidenza. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva ritenuto che egli dovesse essere condannato al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'erario (in considerazione della colpa concorrente del contribuente). 27

GIUDICI VS COMMERCIALISTI Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-04-2010, n. 9916 Le censure formulate con il primo motivo sono infondate. Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione. Ha osservato la Corte territoriale che il F. ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed ha aggiunto che il F. avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione. Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere una responsabilità del commercialista - la circostanza che lo Z. tenesse in modo disordinato la sua contabilità. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate. 28

GIUDICI VS COMMERCIALISTI Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 8860 al C. non poteva sfuggire che il reddito prodotto dalla società non poteva che essere quantificato come reddito di partecipazione e come tale per intero esposto pro quota nella dichiarazione di ciascuno dei due soci senza possibilità di ulteriormente suddividerlo tra i partecipanti alle due imprese familiari" (cfr pag.13 della sentenza impugnata). Ne derivava - questa la conclusione della Corte territoriale - che il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi doveva redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante, forte della basilare nozione sopra riportata. Pertanto, appariva corretto il richiamo, da parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto nell'art. 1176 c.c., e del tutto condividibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto. 29

GIUDICI VS COMMERCIALISTI Cass. civ. Sez. II, 14-06-2013, n. 15029 In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio Il dottore commercialista non può essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi di deontologia professionale nell'ipotesi in cui, incaricato della redazione dello schema di bilancio sulla base dei documenti contabili forniti dall'organo amministrativo, non abbia chiesto a tale organo ulteriori informazioni e non si sia astenuto dall'incarico, allorché egli non fosse in grado di rilevare anomalie od incongruenze particolari nei dati contabili ricevuti. 30

Avv. Roberto Ariagno STUDIO ASSOCIATO ARIAGNO E BIANCO Via Principi d Acaja 44 10138 Torino Tel. 0114330713-0114342205 Fax 0114478188 Skype: ariagnobianco