Lo SCUDO FISCALE (C.M. 43/E del 10/10/09)



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Professionisti Associati per l Impresa Genova - Milano Lo SCUDO FISCALE (C.M. 43/E del 10/10/09) Avv. Gian Enrico Barone PAI Sede di Genova Via XX Settembre 1/5 tel.: (+39) 010 56 47 12 fax: (+39) 010 59 48 88 info@paitax.com

Premessa G/20 di Londra e O.C.S.E. art. 26-mod. 05 maggiore trasparenza bancaria su investimenti e depositi; più efficiente scambio di informazioni LEGISLATORE NAZIONALE D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L. 141 del 3/10/09 Art. 12 Inasprisce: Presupposto impositivo per attività finanziarie NON monitorate, detenute in paesi black-list (REDDITO EVASO) Sanzioni per infedele/omessa dichiarazione (RADDOPPIO) Sanzioni per omesso monitoraggio-mod.rw (RADDOPPIO) Art. 13/bis Consente: DI SANARE l esportazione e detenzione all estero di consistenze al 31 dicembre 2008: - in violazione del monitoraggio fiscale (D.L. 167/90), - in evasione delle imposte (TUIR 917/86) TRAMITE: - Rimpatrio (art. 12 D.L 350/01) da tutti i Paesi. - Regolarizzazione (art. 15 D.L. 350/01) da Stati UE & OCSE (effettivo scambio informazioni) VERSAMENTO di imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali del 5% entro il 15 dicembre 2009

Ambito Soggettivo Soggetti obbligati al MONITORAGGIO FISCALE Persone fisiche Enti non commerciali Società semplici Associazioni Residenti in Italia nel periodo di imposta 2009 Società fiduciarie Società interposte - Es.: residente in territorio black list, senza contabilità (C.M. 99/E/01) Anche interponenti Eredi Comunioni Trust interposti: la dichiarazione di emersione è presentata alternativamente dal: - Disponente (trust revocabile) - Beneficiario (trust non discrezionale) - Disponente/Beneficiario (trust irrevocabile/discrezionale che, in sostanza attribuisce a detti soggetti le attività) Trustee (per il trust non fittiziamente interposto residente in Italia; che se trasparente riverbera a favore dei beneficiari)

Un caso particolare d interposizione le C.F.C. Le C.M. 43E/09 analizza l emersione dell attività finanziaria interposta tramite una C.F.C. Persona Fisica Residente (o soggetto monitorato) Partecipazione 51% art. 167 T.U.I.R. Interponente Persona Fisica Residente (o soggetto monitorato) Partecipazione 49% art. 168 T.U.I.R. Interponente Redditi conseguiti da C.F.C: Residente black list D.M. 21/11/2001 Interposto 1) E il legale rappresentante delle C.F.C. che presenta la dichiarazione di emersione; 2) I partecipanti in Italia si avvantaggiano degli effetti (co 7/bis) risultando coperti anche per i redditi conseguiti dalla C.F.C. e non dichiarati fino al 2008; 3) Le società in black list possono effettuare sia il rimpatrio che la regolarizzazione; 4) Da chiarire come gli effetti della dichiarazione si attribuiscono ai partecipanti visto che i dati anagrafici, in essa presenti, sono solo del dichiarante e rappresentante.

Ambito Oggettivo RIMPATRIO Denaro Altre attività finanziarie, emesse anche da soggetti residenti in Italia (partecipazione esterovestita) Attività patrimoniali REGOLARIZZAZIONE Detenuti all estero Denaro Altre attività finanziarie Investimenti di natura NON finanziaria (immobili/fabbricati gioielli/opere d arte yacht) Detenuti in Paesi europei o Paesi con effettivo scambio di informazioni fiscali ( i 36 Stati O.C.S.E.) IN VIOLAZIONE DEL MONITORAGGIO FISCALE PER ATTIVITA FINANZIARIE (che devono essere sempre indicate nel MOD RW fruttuosità ope legis) ESCLUSE: - Quelle in amm.ne e gestione (anche senza l opzione D.Lgs. 461/97) assoggettate a tassazione definitiva - Contratti su strumenti finanziari, conclusi attraverso intermediari residenti - Conti correnti e redditi riscossi tramite intermediari residenti PER INVESTIMENTI NON FINANZIARI (che devono essere sempre indicati nel MOD. RW dell anno in cui producono redditi imponibili) di cui per: - IMMOBILI che - indipendentemente dal regime fiscale dello Stato - vanno sempre dichiarati nel Mod. RW, per i relativi trasferimenti finanziari anche se tramite intermediari residenti

Intermediari abilitati e termini per l emersione INTERMEDIARI ABILITATI Banche Italiane S.I.M & S.G.R. Società Fiduciarie Agenti di Cambio TERMINI PER L EMERSIONE Entro il 15 dicembre 2009 deve essere: Oltre il 15 dicembre 2009 è possibile: presentata la dichiarazione di emersione; fornita la provvista per il pagamento d imposta (5%) ricevuta la copia dall intermediario concludere le operazioni di emersione (ingresso: nel territorio italiano/ nel deposito dell intermediario estero) - in ritardo per ragioni obiettive - entro un termine ragionevole.

Rimpatrio (solo evidenza) Per il DENARO e ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE detenute in qualsiasi Paese; Tramite: - disposizione dell ingresso nel territorio e conferimento all intermediario di ricevere in deposito; - trasferimento al seguito (comunicazione UIF/Banca d Italia) - rimpatrio giuridico ( l intermediario assume formalmente in custodia, deposito, amm.ne o gestione le attività che rimangono all estero = Fiscal Agent ) Per le altre ATTIVITA PATRIMONIALI quadri, gioielli, (idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito) Tramite: - contratto di amministrazione di beni per conto terzi con società fiduciaria residente (garante degli adempimenti fiscali); il bene è consegnato alla fiduciaria (apposito deposito) senza necessità del suo materiale afflusso (un tipo di rimpatrio giuridico ) - trasferimento al seguito - rimpatrio delle partecipazioni, ottenute per conferimento della attività in società ad hoc costituita nello stesso Paese (detenuta al 05/08/09) - vale anche per immobili (Svizzera)

Regolarizzazione (evidenza + comunicazione) Per le ATTIVITA FINANZIARIE e altri investimenti detenuti Paesi UE, SEE (Islanda, Norvegia) extra UE con i quali è in atto un effettivo scambio di informazioni (cioè i 36 Stati O.C.S.E.); Tramite: - Certificazione rilasciata dall intermediario estero, di data ragionevolmente ravvicinata,attestante il deposito (no cassetta di sicurezza). Ricorda che la responsabilità della veridicità è esclusivamente del contribuente e dell intermediario estero. Per le ATTIVITA PATRIMONIALI - documento di acquisto - perizia di stima

Determinazione Imposta Straordinaria L imposta straordinaria (comprensiva di sanzioni e interessi ) è pari al 50% del rendimento delle attività finanziarie estere, presunto nel 2% per i 5 anni precedenti. Il 5% va applicato all importo indicato nella dichiarazione riservata, delle attività (al 31/12/2008). Sui rendimenti conseguiti dal 1 gennaio 2009 si applicano le imposte dei redditi ordinarie. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA La dichiarazione ricalca i dati e notizie richiesti nel Mod. RW Il valore è in secondo la lista cambi dell Agenzia delle Entrate e può essere: per le ATTIVITA FINANZIARIE: Costo di acquisto Valore corrente Valori intermedi per le ATTIVITA NON FINANZIARIE: Costo di acquisto Perizia di stima

Adempimenti degli Intermediari Raccogliere e Controfirmare le dichiarazioni di emissione senza essere tenuti a verificare: La congruità delle informazioni contenute: nella dichiarazione sostitutiva (ex art. 6 D.Lgs.461/97) e nella comunicazione di dettaglio dei valori (D.Lgs.461/97), La sussistenza dei requisiti soggettivi, I criteri di valorizzazione delle attività adottati dal contribuente, Nel caso di Regolarizzazione deve verificare la coincidenza delle certificazioni rilasciate dall intermediario estero con il soggetto scudante ) Assumere formalmente in custodia, deposito le attività rimpatriate o esistenti all estero Versare l imposta straordinaria Indicare nel Mod. /770 l ammontare complessivo dei valori e dell imposta Effettuare ai fini dell antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07): - le identificazioni e registrazioni - le segnalazioni quando vi è il motivo ragionevole che le attività siano frutto di reati non fiscali

Effetti del Rimpatrio & Regolarizzazione - parte 1) INIBIZIONE per l Agenzia delle entrate: agli accertamenti tributari e previdenziali anche per i tributi diversi dalle imposte sui redditi (esclusa l IVA), all accertamento sintetico : o per tenore di vita o investimenti patrimoniali di periodi antecedenti e successivi allo scudo (ndr. dando prova dell utilizzo di proventi e/o del capitale rispettivamente detenuto nel conto estero e/o segretato), o lo scudo sterilizza l investimento patrimoniale fatto emergere e/o acquistato, quale reddito spalmabile nei 5 anni (non è utilizzabile a sfavore vedi anche C.M. 9/E/02 r. 1.29) La preclusione è automatica per gli imponibili accertati riconducibili astrattamente agli importi emersi (esempio: ricavi/compensi occultati) anche nei confronti: degli obbligati solidali (eredi), di quei comunisti che abbiano però scudato la loro quota. INEFFICACIA per il Contribuente della dichiarazione di emersione allorché: sia stata già contestata la violazione fiscale, siano stati notificati atti investigativi dell Agenzia delle entrate, vi sia stato l avvio del procedimento penale (iscrizione nel registro degli indagati),

Effetti del Rimpatrio & Regolarizzazione - parte 2) SEGRETAZIONE dei Conti di deposito Sono segretati per l Agenzia delle entrate: i dati e le notizie relativi alla dichiarazione riservata di rimpatrio, i dati e le notizie inerenti i conti di deposito e di sub-deposito di rimpatrio (vedi C.M. 18/E/07). RICORDA che: sui conti di deposito/sub-deposito possono affluire le attività rimpatriate e i successivi proventi (capitali & capital gain) se tassati alla fonte; l operazione di emersione consente di evitare, in caso di successivo accertamento di attività detenute in violazione del D.L. 167/90 in Paesi black-list, la pesante presunzione della loro redditività ex art. 12 D.L. 78/09 (vedi C.M. 43/E pg 39).

Effetti del Rimpatrio & Regolarizzazione - parte 3) L EMERSIONE NON E A SFAVORE del contribuente La dichiarazione di emersione non può essere utilizzata quale elemento di prova : contro il contribuente in altri procedimenti accertativi che lo interessano direttamente, contro altri soggetti riconducibili al contribuente (società di capitali & di persone) in quanto ne sia il dominus e cioè, ad esempio: o il socio di maggioranza assoluta, o l amministratore unico e socio di una società a ristretta base azionaria ; NON PUNIBILITA DEI REATI L effettivo pagamento (prima della iscrizione nel registro degli indagati ) dell imposta straordinaria sulle attività emerse, rende non punibili: tutti i reati tributari L. 74/2000 esclusi: - emissione di fatture false, - omesso versamento di ritenute, omesso versamento dell Iva, - indebita compensazione e sottrazione al pagamento delle imposte; i reati societari finalizzati a eseguire/occultare i reati tributari : - false comunicazioni sociali (2621 CC), false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e creditori (2622 CC).

Redditi dal 1 Gennaio 2009 delle Attività Rimpatriate parte 1) L opzione, in Dichiarazione riservata, dell applicazione dell art 14/co 8 D.L.350/01 consente: al contribuente di comunicare all intermediario i redditi percepiti dal 1 gennaio al 2009 (NO Unico/PF), all Intermediario di applicare il metodo di determinazione analitico o presuntivo del reddito. METODO ANALITICO L intermediario applica le ritenute e imposte sostitutive (come se depositario/incaricato) solo su i proventi assoggettabili: al regime amministrato e/o gestito, alle ritenute di acconto o di imposta, a imposta sostitutiva. ai proventi dei seguenti strumenti finanziari: o quote di OICR di diritto estero (non armonizzati europei = R. 12,50%; Extra = R. & aliquota marginale), o titoli atipici (R. 27%), o assicurazioni vita/capitalizzazione (S. 12,50%) Restano esclusi: - divid./plus. di partecipazioni qualificate nazionali & estere, - divid./plus. da black list (non quotate), -cessione/prelievo di valute, etc. Le minusvalenze del periodo sono rilevate nel quadro R/T di Unico PF. L intermediario comunica nel Mod. 770 redditi & R/A del contribuente.

Redditi dal 1 Gennaio 2009 delle Attività Rimpatriate parte 2) METODO PRESUNTIVO (art. 6 D.L. 167/90) Ricorda che questo criterio (come l analitico) non si applica ai redditi per i quali l intervento dell intermediario non è stabilito per legge (vedi esclusi). Una presunzione di redditività pari al TUR (medio/giornaliero c.a. 1,5%) delle attività finanziarie rimpatriate dal 1 gennaio al. 2009. Applicazione dell imposta sostitutiva del 27%. Il criterio presuntivo può essere utilizzato anche per determinare: o i redditi derivanti da gestioni di patrimoni esteri, o i redditi assoggettabili a R/A (evita il Mod. 770). Il contribuente può quindi utilizzare contemporaneamente: o il metodo analitico (amministrato), o il metodo presuntivo, o il regime del risparmio gestito (Consob, art.7 co 7 Dlgs 461/97), o il regime della dichiarazione.

Redditi & Capital Gains dopo il Rimpatrio L opzione, in Dichiarazione riservata, dell applicazione dell art 14/ co 5/bis D.L.350/01 consente: di considerare l importo indicato per le attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto (in assenza di quello di acquisto), di poter arbitrare le aliquote del 5% e del 12,50% sulle plusvalenze da partecipazioni non qualificate In alternativa: al costo di acquisto documentato, al valore normale indicato nella dichiarazione sostitutiva di cui all art. 6/D.Lgs. 461/97 (in assenza del costo di acquisto)

Monitoraggio Fiscale SEZIONE II MODULO R/W Sez. Investimenti all estero e Attività finanziarie all estero Dal 01.01.2009 vanno indicati: tutti gli investimenti anche potenzialmente produttivi di redditi e quindi: - immobili, - imbarcazioni, - gioielli, - opere d arte, - etc.. tutte le attività finanziarie per la loro fruttuosità ope legis (eccetto le tassate dall intermediario) SANZIONI Mancata segnalazione delle consistenze di fine anno sanzione pecuniaria dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, confisca di beni per l equivalente valore. Mancata segnalazione dei trasferimenti da, verso e sull estero Sanzione pecuniaria dal 10% al 50% degli importi non dichiarati.

Grazie per l attenzione Avv. Gian Enrico Barone PAI Sede di Genova Via XX Settembre 1/5 tel.: (+39) 010 56 47 12 fax: (+39) 010 59 48 88 info@paitax.com