Mini glossario di educazione assicurativa

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Mini glossario di educazione assicurativa

Mini glossario di educazione assicurativa ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). È l'associazione che rappresenta la maggior parte delle imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, è tutelare gli interessi della categoria, coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall'opinione pubblica. L'Associazione rappresenta i soci e il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche e amministrative, inclusi il Governo e il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.. Assicurato. Nei rami danni è la persona nell interesse della quale è stipulato il contratto, titolare del diritto all eventuale indennizzo. Nei rami vita è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e calcolato il premio. Assicuratore. Impresa autorizzata in Italia all esercizio dell attività assicurativa (ivi comprese le sedi secondarie delle imprese assicuratrici aventi sede legale in uno Stato extracomunitario) o impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata a esercitare l attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Assicurazione. Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce a un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (per natura o per disposizione di legge). La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione o riduzione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto a un determinato rischio. Beneficiario. Soggetto designato dal contraente di una polizza vita a ricevere le somme assicurate qualora si verifichi l evento assicurato (morte o sopravvivenza dell assicurato). La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all impresa di assicurazione o per testamento. Bonus Malus. Particolare forma tariffaria dei contratti r.c. auto che prevede a ogni scadenza annuale riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo di osservazione). Capitale assicurato. È la somma dovuta al beneficiario, nel caso delle assicurazioni sulla vita, in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia. Caricamento Assicurativo. Parte del premio assicurativo destinata a coprire i costi amministrativi e commerciali sostenuti dalle imprese di assicurazione per la vendita e la gestione della polizza. Cessazione del Rischio. Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Contraente. Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, paga il premio e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Non coincide necessariamente con l assicurato.

Condizioni Generali di Assicurazione. Quando si parla di condizioni generali di assicurazione si fa riferimento alle condizioni predisposte dall assicuratore per la copertura del rischio. Le condizioni generali devono essere fornite dall assicuratore all assicurato. Le condizioni disciplinano il contratto nei suoi vari profili, come ad esempio l oggetto della garanzia, la durata, la decorrenza della garanzia (cioè il giorno a partire dal quale l assicurato può godere della tutela assicurativa), le modalità di pagamento del premio, i rispettivi obblighi delle parti, ecc.; a queste voci si possono poi aggiungere condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive. Condizioni particolari di assicurazione. Insieme di clausole contrattuali negoziate dalle parti o comunque inserite nel contratto se prescelte dall assicurato, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali. Contratto di assicurazione. È il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso. Il contratto di assicurazione è uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Danno. Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro, cioè del verificarsi dell evento assicurato. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio, o non patrimoniale, se incide sulla salute (danno biologico/morale). Diritto di recesso. Facoltà riconosciuta al contraente e all impresa di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data di scadenza, senza incorrere in penali. Per le polizze sulla vita il contraente, per legge, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione (c.d. diritto di ripensamento) nonché il diritto di riscattare la somma assicurata alle condizioni e termini previsti dal contratto. Diminuzione del Rischio. Con l espressione diminuzione del rischio si fa riferimento a un cambiamento nel contratto di assicurazione già sottoscritto, conseguente ad un abbassamento delle probabilità che per l assicurato si verifichi un evento dannoso, sia a seguito di circostanze soggettive sia alla luce di circostanze oggettive venutesi a determinare. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. Disdetta assicurativa. È la comunicazione che il contraente è tenuto a inviare all assicuratore - o viceversa - entro un termine fissato dal contratto per evitare il rinnovo del contratto di assicurazione, qualora previsto dal contratto stesso. Si ricorda che i contratti r.c. auto non sono più provvisti, per legge, di clausola di tacito rinnovo. Fondo di garanzia per le vittime della strada. Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell'indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo r.c. auto.

Franchigia/scoperto. Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, e il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sull indennizzo, e il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Garanzia assicurativa. Copertura del rischio che viene individuato in una polizza assicurativa. Indennizzo. Somma dovuta dall assicuratore all assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro. IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti broker, banche, ecc.) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. L'Istituto opera per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale. Massimale. Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno a un bene determinato, non esiste un valore assicurabile determinato a priori. Mutua Assicuratrice. Impresa di assicurazione che esercita l'attività assicurativa in forma di società mutualistica, il che vuol dire che solo gli assicurati possono assumere la qualità di socio. DIP e DIP aggiuntivo. Documenti che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. I documenti in questione contengono informazioni relative all'assicuratore e informazioni relative al contratto (garanzie e opzioni, esclusioni, durata, modalità di versamento dei premi, costi,, reclami in merito al contratto, regime fiscale, legislazione applicabile, ecc.). Perito. Un incaricato dall'impresa di assicurazione che stima l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti r.c. auto e rischi accessori (furto e incendio) sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'isvap. Polizza. Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra assicuratore, contraente e assicurato, ed è costituito dal Modulo di polizza ed eventuali relative appendici; nei contratti r.c. auto è corredata dal certificato, dal contrassegno e dalla carta verde. Alla polizza sono allegate tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari/speciali/aggiuntive. Premio. Prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia stessa. Nell assicurazione r.c. auto il premio è stabilito dall assicuratore in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria. Prodotti di investimento assicurativi (IBIP). Un prodotto di investimento assicurativo (c.d. IBIP - insurance based investment product) è definibile come un prodotto assicurativo che presenta una prestazione a scadenza o un valore di riscatto, e in cui tale prestazione a scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato. Principio indennitario. Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di ristorare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Rendita vitalizia. È un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento da parte dell assicuratore di una rendita per l intera durata della vita dell assicurato. Si distingue tra rendita immediata, quando il pagamento della rendita decorre dal momento della stipula del contratto, e rendita differita, quando il pagamento della rendita decorre da una certa data successiva alla stipula del contratto (c.d. termine di differimento). Reclamo. Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'assicuratore o all intermediario un suo comportamento o un'omissione. Richiesta di indennizzo. Comunicazione scritta con la quale l assicurato (o il beneficiario) richiede all assicuratore la liquidazione dell indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell evento in garanzia. Risarcimento. Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un assicurazione della responsabilità civile, è l assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto. Nell assicurazione r.c. auto il danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente all assicuratore. Rischio. Probabilità che si verifichi l evento dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro. Il rischio è l elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo realizzarsi che si ricollega l impegno dell assicuratore di corrispondere la propria prestazione alle condizioni e termini previsti dal contratto. Sinistro. Verificarsi dell evento dannoso per il quale è prevista la prestazione dell assicuratore. Valore Assicurabile. Quando si usa l espressione valore assicurabile si vuole far riferimento alla misura di quanto vale il bene che si vuole assicurare rapportato al rischio al quale è esposto. Vincolatario. Soggetto designato dal contraente di una polizza danni a ricevere l indennizzo qualora si verifichi il rischio assicurato. Iniziativa sviluppata nell ambito del programma Più informati, più protetti, promosso dal Forum ANIA Consumatori, con l obiettivo di informare e sensibilizzare i consumatori su temi di grande interesse.