Il controllo e gestione della sicurezza Ruolo e compiti degli enti di controllo (1)



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Il controllo e gestione della sicurezza Ruolo e compiti degli enti di controllo (1) Ing. Marco Grandi Resp. U.O. Vig. Tecnica - Direzione Territoriale del Lavoro del V.C.O. 1 LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DELL AUTORE E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA.

Programma dell incontro Il ruolo degli enti di controllo in materia di safety, e in particolare la Direzione Territoriale del Lavoro Le priorità nei controlli nei cantieri secondo il Piano Regionale di Prevenzione in edilizia Il controllo e gestione della sicurezza nei cantieri attraverso l uso di check list commentate in riferimento agli aggiornamenti tecnico/normativi 2

PREMESSA (dal Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2009 2010 prorogato con «Atto aggiuntivo» del 28/3/2011 fino ad aprile 2012) La vigilanza nei cantieri, come per le altre attività produttive, è essenzialmente uno strumento per far prevenzione. L azione di controllo e anche di repressione è fondamentale per dare sostanza alle regole di prevenzione: senza questa azione c è il rischio che investano in sicurezza solamente le imprese motivate culturalmente, le quali si troveranno però penalizzate sul mercato rispetto a quelle imprese che non intendono investire in sicurezza. 3

Enti di controllo in materia di sicurezza sul lavoro (art. 13) Azienda sanitaria locale Direzione Territoriale del lavoro Vigili del fuoco Corpo delle miniere Arpa Inail Autorità marittime, portuali ed aeroportuali; Servizi sanitari e tecnici delle forze armate, polizia, vvff; Carabinieri (come upg); Polizia di stato (in caso di infortunio); Polizia locale (verificano rispondenza tra le costruzioni e le licenze edilizie) 4

Comitati regionali di coordinamento (art. 7 T.U. e D.P.C.M 21/12/2007) Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC), composto da rappresentanti di tutti gli organi di vigilanza, comuni e province. All interno del CRC è istituito un Ufficio Operativo (UO), che provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. 5

Organismi provinciali per l attuazione dei piani operativi di vigilanza (D.G.R. n.9 10772/2009) I piani operativi di cui definiti dall Ufficio Operativo Regionale sono attuati da organismi provinciali (OPV), coordinato dallo SPreSAL composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione Territoriale del lavoro, INAIL, INAIL EX ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco. 6

Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia (2009-2010) Si è ritenuto necessario attuare l attività di vigilanza congiunta con gli altri soggetti titolari di funzioni di controllo (SPreSAL, Direzione Territoriale del Lavoro, INAIL, INPS), al fine di creare sinergie mirate alla riduzione degli infortuni che si persegue anche con il contrasto al lavoro nero, a partire dai dati in possesso della DRL sulla presenza di lavoro nero sul territorio. Si è ritenuto che tale modalità contribuisca ad aumentare l efficacia e l uniformità degli interventi ed a promuovere l interscambio di esperienze tra operatori della prevenzione. L Ufficio Operativo ha predisposto un protocollo di intervento tra gli enti suddetti, per tendere all obiettivo del 20% di controlli effettuati in sinergia, come definito dal Piano nazionale 7 triennale per Edilizia.

D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144. - Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. Le direzioni territoriali del lavoro (D.T.L.), nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di: a) coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito; c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro; d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale; e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) autorita' territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro; g) mediazione delle controversie di lavoro; h) certificazione dei contratti di lavoro; i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. 8

Spesso agli organi di vigilanza viene chiesto dalle ditte e dai tecnici di ricevere una consulenza sul campo al momento dell accesso ispettivo. Invece l ispettore è un U.P.G., che secondo l art. 55 del C.p.p. deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale 9

c è il CPT che fa questo (art. 51 Organismi paritetici) 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3 (sopportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Strumenti a disposizione degli ispettori del lavoro per l attività ispettiva 11

IL REGISTRO DELLE IMPRESE Tutte le imprese italiane sono tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese, gestito dalle camere di commercio italiane (una per ogni provincia), interconnesse informaticamente fra di loro, che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi. Nato in modalità informatica il Registro delle Imprese garantisce la tempestività dell'informazione giuridicoeconomica sulle imprese di tutto il territorio nazionale. 12

LA BANCA DATI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE La BDAI, incardinata nei Sistemi Gestionali Ispettori del Lavoro SGIL, denominato Portale della Vigilanza, è accessibile a tutti gli ispettori, e permette di effetuare ricerche per settore economico e per territorio, e in particolare per l edilizia anche per dislocazione geografica dei cantieri. Queste ricerche, specialmente in edilizia, ove le Direzioni del Lavoro sono organo di vigilanza al pari delle ASL, servono a conoscere, al fine della corretta applicazione dell art., 14 del D.Lgs. 81/08, il pregresso delle violazioni imputate alle aziende ispezionate in materia di salute e sicurezza del lavoro, in modo che, ove ricorrano le condizioni di gravità e di reiterazione come delineata dalla norma, l ispettore possa emettere il provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale. 13

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il Sistema Telematico di trasmissione ha sostituito le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l impiego (CPI), all'inps, all'inail e al Ministero del lavoro; non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basta compilare un unico modello informatico. 14

IL PUNTO CLIENTE INAIL Sono tre le funzioni a disposizione degli ispettori: la consultazione delle DNA (denunce nominative assicurati) anche quelle non ricomprese negli obblighi delle CO (soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non, ai sensi dell art. 23, comma 8, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 39, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), la consultazione delle P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali) in capo alle aziende ispezionate con l ammontare delle retribuzioni imponibili ai fini assicurativi e la ricerca dei consulenti del lavoro e dei professionisti delegati alla tenuta del L.U.L.. (Libro Unico del Lavoro). 15

LE BANCHE DATI INPS Una volta individuata l azienda sottoposta ad ispezione, le principali informazioni ricavabili sono: a) nei dati anagrafici sintetici: l inizio attività con dipendenti e lo stato ditta, l autorizzazioni o meno all accentramento contributivo, l inquadramento contributivo (ex. L. 88/89) e i codici di autorizzazione (secondo il sistema DM); b) nei dati di dettaglio: le Aziende Collegate, Soggetti collegati, Dipendenze, Ragioni Sociali pregresse, Posizioni Lavoratori Autonomi; c) nei dati complementari: DM10 trasmessi, Pagamenti F24, Crediti/Inadempienze, Domanda CIG, Note rettifica, E-MENS trasmessi, Confronto DM10-O1/M, Committente al 10%, Estratto Conto DM10, debiti, iscrizioni e contenziosi. 16

IL RILIEVO FOTOGRAFICO L art. 354 comma 2 c.p.p. recita che se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, situazioni che in un cantiere edile in continuo mutamento sono, come è facile constatare, la normale regola, per cui è necessario provvedere al rilievo. I rilievi fotografici, come chiarito anche in dottrina (si veda L. D Ambrosio e P.L. Vigna Polizia Giudiziaria e nuovo processo penale ), fanno parte degli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose, hanno carattere di osservazione e descrizione oggettiva della realtà, non sono ripetibili e non comportano una valutazione ed elaborazione critica della realtà (non sono perizie). Pertanto possono essere effettuati direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel corso dell attività ispettiva e documentati, con apposito verbale in cui si dà atto che sono stati eseguiti personalmente mediante uso di apparecchio fotografico digitale e stampante, in conformità all art. 357, comma 2, lettera e) del codice di procedura penale. 17

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini; inoltre il Codice dell Amministrazione Digitale emanato con D.Lgs. 82/2005 prevede all art 48 che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. Pertanto l indirizzo di Posta Elettronica Certificata, preferibilmente da riportare in tutti i verbali e provvedimenti degli ispettori, è utile, da parte di cittadini, imprese, professionisti che siano dotati di PEC, per la trasmissione, avente valore equivalente alla posta, a titolo esemplificativo: a) nel campo della salute e sicurezza del lavoro: trasmissioni notifiche preliminari art. 99 D.Lgs, 81/08, trasmissione di tutta la documentazione informatica ai sensi art. 54 D.Lgs. 81/08, ecc; b) nel campo del lavoro e della legislazione sociale: trasmissione documentazione richiesta art. 4 L.628/61, trasmissione altri atti e documenti in materia di lavoro, ecc. 18

PRINCIPALI FASI ISPETTIVE Origine attività ispettiva Presentazione Individuazione organizzazione cantiere (soggetti della prevenzione, imprese, L.A.) Sopralluogo nel cantiere e verifica adempimenti: tecniche documentali Individuazione ev. responsabili Verbalizzazione (VO, VT) e richiesta ulteriori documenti (esempio di VT per CSP/CSE) Procedure ex D.Lgs.758/94, art. 14 TU, o 301 bis TU Rivisita e verifica adempimenti 19

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Criteri di scelta per avvistamento secondo il Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia: Cantieri da ispezionare con priorità 1 21

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LA SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I. 25

ALLEGATO I Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza 26

Parallelismo tra ruolo dell ispettore e quello del CSE Il Coordinatore in fase di esecuzione in presenza di rischi per la sicurezza/salute si attiva con: La contestazione scritta; La sospensione delle singole lavorazioni; La proposta al committente di sospensione, di allontanamento delle imprese o di risoluzione dei contratti (attribuzioni richiamate dall art. 14 comma 1 e art. 92 comma 1 lettera e) - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); La comunicazione all A.S.L e alla D.T.L. (!?) 27

La normativa non stabilisce la frequenza dei sopralluoghi che devono essere effettuati dal CSE: la periodicita` e` a discrezione del Coordinatore, in relazione alle fasi lavorative e alla loro criticita`. Il CSE non e` tenuto a una presenza continua sul cantiere, egli pero` dovra` garantire l attivita` di coordinamento per cui ha ricevuto l incarico dal Committente ed eseguire quanto previsto dall art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. La pianificazione dell attivita` di verifica e controllo poggia la propria ratio da un lato sul principio di perizia e di prevedibilita` nel focalizzare i momenti critici nell analisi del processo di costruzione e, dall altro, sulla diligenza di controllare e stimolare per tutta la durata dei lavori una idonea condotta delle singole imprese e lavoratori autonomi rispetto alle misure di tutela. 28

La presenza del CSE nel cantiere durante le fasi critiche, permettera` di coordinare con l impresa affidataria in tempo reale le soluzioni concrete e condivise da adottare a favore della sicurezza. Prima di iniziare la fase critica, sara` organizzata una riunione ad hoc con tutte le imprese/lavoratori autonomi interessati, al fine di richiamare tutte le scelte progettuali e organizzative da realizzare. I sopralluoghi periodici aiutano a evitare che durante l esecuzione dell opera si verifichino situazioni pericolose nel cantiere, inteso nella sua interezza, anche se causate da condotte negligenti o imprudenti delle singole imprese, fermo restando il principio secondo cui l obbligo di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, in generale e in particolare, incombe in ogni caso sui datori di lavoro. 29

Al termine del sopralluogo, il CSE redigera` e fara` firmare dal capo cantiere o dall addetto alla sicurezza del cantiere, il verbale di sopralluogo con il riassunto dei punti principali, completandolo con eventuali dichiarazioni dei presenti. E` consigliabile che il CSE, oltre a evidenziare le non conformita` rilevate, produca anche evidenze fotografiche contenenti le conformita` riscontrate al PSC e al POS durante il sopralluogo. Se non presenti, e se necessario, copia del verbale di sopralluogo dovra` essere inviato al Committente/Responsabile dei lavori e al Direttore lavori. 30

Check list di controllo sicurezza cantiere 31

PERCHE QUESTA CHECK LIST? La Check list ha lo scopo di fornire uno strumento di supporto alle ditte ed ai coordinatori che vogliono migliorare le condizioni salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri: con questo check-up di cantiere è possibile verificare se il cantiere è grosso modo in regola E una lista di controllo, CHE NON SI PUO CONSIDERARE ESAUSTIVA, contenente i principali aspetti che gli organi di vigilanza ritengono debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili. 32

RISCHIO DI CADUTA DALL ALTO ED IDONEITA OPERE PROVVISIONALI 33

Nei lavori in quota (sopra i 2 metri) sono state adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose???? 34

Art. 107 Si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 35

Norma UNI EN 13374: Sistemi temporanei di protezione dei bordi 36

La scelta dei sistemi di protezione da utilizzare nel lavoro su tetti, può essere effettuata secondo i seguenti criteri: - tetti orizzontali possono essere utilizzati i parapetti provvisori (di classe A) o le reti di sicurezza di tipo U; - tetti a debole pendenza possono essere utilizzati i parapetti provvisori (di classe B) o le reti di sicurezza di tipo U; - tetti a forte pendenza possono essere utilizzati i parapetti provvisori (di classe C) o le reti di sicurezza di tipo U; qualora il rischio residuo sia comunque elevato essi vanno utilizzati congiuntamente a DPI contro le cadute dall alto o a dispositivi di frazionamento della corsa; - tetti a fortissima pendenza debbono essere utilizzate tecniche alternative quali il lavoro su fune, i ponti sviluppabili o i cestelli elevatori. 37

20 kg 38

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Si dovrà quindi prevedere opportune opere per la limitazione della luce di passaggio di un corpo in fase di scivolamento. Al fine di limitare le aperture dei parapetti è consentito l utilizzo di reti di sicurezza. La norma UNI 13374 al punto 5.1.2, stabilisce che le reti di sicurezza utilizzate come protezione laterale devono essere del sistema di tipo U in conformità alla EN 1263-1; in questo caso la rete di sicurezza costituisce la protezione intermedia, sostitutiva del corrente intermedio del parapetto. Si definisce protezione intermedia una barriera di protezione (struttura di recinzione o rete di sicurezza) posta tra il corrente principale di parapetto e la superficie di lavoro 41

Quali sono le dimensioni «a regola d arte» per i parapetti in legno? 42

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Articolo 125 - Disposizione dei montanti L altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato. D.Lgs. 106/09 46

Impiego non idoneo del montante di sommità 47

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Quesito n. 3: È possibile l impiego di ponteggi di cui all articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall ultimo impalcato del ponteggio? Si è dell avviso che è possibile l impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione, deve tra l altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di 49 lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

Esempi applicativi Uso di rete di sicurezza di tipo U o rete elettrosaldata 50

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Nei lavori su lucernari, tetti, coperture, ci si è accertati preventivamente che questi abbiano una resistenza sufficiente per sostenere i lavoratori ed i materiali d impiego? Quanto è una resistenza sufficiente? 52

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Le opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo e sono conservate in efficienza per la intera durata del lavoro???? 55

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Quesito n. 8: È possibile eliminare l elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm? Risposta: Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811-1 si ritiene sia possibile, nell ambito dell autorizzazione ministeriale di cui al comma 2, dell articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l unione solidale e permanente ad un montante, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemitipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell ultima stilata. 58

Gli impalcati, ponti di servizio, le passerelle e le andatoie, che sono posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, sono provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto completo di tavola fermapiede e sono in buono stato di conservazione? Altezza minima parapetti e tavola fermapiede ponteggi fissi? 59

Art. 126-138 PARAPETTI I ripiani dei ponteggi devono essere provvisti, su tutti i lati verso il vuoto, di robusto parapetto e in buono stato di conservazione: alto almeno un metro dal piano di calpestio (95 cm per ponteggi fissi) costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato munito di tavola fermapiede, alta non meno di 20 centimetri (15 cm per ponteggi fissi), messa di costa e aderente al tavolato 60

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I piani di calpestio dei ponti ed i sottoponti sono completi di tavole idonee per spessore e lunghezza e le tavole son ben accostate tra di loro ed all opera in costruzione? Qual è lo spessore idoneo delle tavole in legno???? 62

INTAVOLATI IN LEGNO (All. XVIII) La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che: a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80; b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di 63 resistenza adeguata.

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I piedi dei montanti del ponteggio sono sostenuti da piastre di base (o basette) e sul ponteggio non mancano le controventature trasversali e longitudinali???? 65

Quesito n. 6: Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno? Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2 dell Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. di cui all Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/20008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.??? 66

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Gli impalcati e ponti di servizio hanno un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a metri 2,50???? E sempre obbligatorio il sottoponte? 68

Art. 128 e 138 Può essere omesso il sottoponte per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo, e per lavori di riparazione e manutenzione di durata non superiore a 5 giorni 69

Il ponteggio è efficacemente ancorato alla costruzione???? 70

Art. 125, c.6 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia 71

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Si è provveduto ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e sono state delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo? 73

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Non viene utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota nel caso in cui per livello di rischio e per la durata dell impiego sono necessarie altre attrezzature di lavoro più sicure???? Le scale portatili a mano sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti? Quando si può usare la scala a mano per eseguire lavori in quota? 75

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Durante i lavori eseguiti in quota, quando non sono state attuate misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzano sistemi di protezione idonei per l uso specifico? Nell esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, vi è l obbligo di predisporre misure di protezione collettiva? 78

Art 148 LAVORI SPECIALI Prima di procedere all esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego 79

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Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, sono presenti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti? 82

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Il ponte su ruote a torre (trabattello) ha le ruote saldamente bloccate è ancorato alla costruzione almeno ogni due piani? I trabattelli devono sempre essere ancorati ogni due piani? 84

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I ponti su cavalletti hanno una larghezza dell impalcato di 90 cm e le tavole che costituiscono l impalcato hanno sezione trasversale di 30x5 cm quando poggino solamente su due cavalletti e questi distano 3,6 metri? 86

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede o sono coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza sufficiente? Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o i vani che hanno una profondità superiore a m 0,5 sono munite di normale parapetto e tavole fermapiede o sono convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone? 87

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Il lavoro di montaggio/smontaggio del ponteggio è eseguito con la presenza di un preposto? Il preposto può montare il ponteggio? Qual è il numero minimo di persone che possono montare un ponteggio? 90

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Il castello per elevatori presenta su tutti i lati verso il vuoto i parapetti normali? Il punto di scarico dell elevatore è dotato di staffoni a protezione dell addetto al ricevimento del carico? 92

Si è provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno degli scavi, in quanto per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, si temono frane o scoscendimenti???? 93

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