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Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 04/04/2019 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991, DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 117. CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE 01 SERVIZIO UFFICIO PENSIONI DIRIGENTE RESPONSABILE Claudia Rufer Pratica n. 304 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 267 del 04/04/2019 Pag. 1 di 5

IL DIRIGENTE RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie; PREMESSO che il dipendente di ruolo matricola 117, con nota pervenuta in data 20.02.2019, prot. n. 6673, al fine di accertare l'inidoneità a proficuo lavoro e l'eventuale dispensa dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 274/1991, ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale presso il Collegio Medico dell'a.u.s.l di Rimini; VISTO il verbale pervenuto in data 03/04/2019 prot. n. 13239 (depositato agli atti d'ufficio) con il quale, la Commissione Medica dell'a.u.s.l di Rimini, a seguito accertamento medico legale collegiale effettuato in data 22/03/2019, ha dichiarato il suddetto dipendente Totalmente e permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro ; VISTO l'art. 13 della Legge 8 agosto 1991, n. 274; DATO ATTO che, conseguentemente, si rende necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente sopra identificato tramite matricola, per accertata inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, con effetto dal 04 aprile 2019 (ultimo giorno di servizio 03 aprile 2019); CONSIDERATO che in base ai vigenti ordinamenti dell'ex CPDEL confluiti nell'inps, gestione ex INPDAP, il diritto alla pensione di inabilità in oggetto si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva di almeno anni 14 mesi 11 e giorni 16 (art. 7 della legge n. 379/1955); VERIFICATO che l'anzianità contributiva complessiva del dipendente in oggetto, alla data del 03.04.2019, ultimo giorno di servizio, risulta essere di anni 42, mesi 09 e giorni 11, poiché il dipendente: - ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Cattolica in qualità di dipendente di ruolo dal 01.08.1978, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 26.07.1978; - ha presentato domanda di ricongiunzione in data 28.02.1979 e che in considerazione di ciò allo stesso, con decreto del Ministero del Tesoro Cassa per le Pensione Dipendenti Enti Locali Div.7, n. 152982 del 19.08.1991 è stato riconosciuto un periodo utile ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 02, mesi 01 e giorni 08; RICHIAMATO l'art. 12, comma 1, del CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva (per mancato preavviso) è da calcolarsi computando: a) la retribuzione di cui all'art. 10 c. 2 lett. C; b) l'assegno nucleo famigliare (se dovuto); c) il rateo di tredicesima mensilità; d) l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004; e) le voci Pratica n. 304 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 267 del 04/04/2019 Pag. 2 di 5

retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 49 del CCNL 14 settembre 2000; CONSIDERATO, che la comunicazione della Commissione Medica dell'ausl di Rimini è pervenuta oltre il termine stabilito per poter osservare i predetti termini, determinando conseguentemente, l'obbligo della corresponsione della cosiddetta Indennità sostitutiva di preavviso ; RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere al dipendente in oggetto l'indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 9 del CCNL 9 maggio 2006, pari a quattro mensilità, in quanto trattasi di dipendente con anzianità di servizio superiore a dieci anni; ACCERTATO altresì che il citata dipendente alla data del 03.04.2019, ultimo giorno di servizio, a causa di assenza continuata e prolungata di malattia, ha maturato e non fruito di n. 38 giorni di ferie di cui n. 30 relativi all'anno 2018; VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ; VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanete, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro); RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dell'indennità sostituiva delle ferie maturate alla data del 03.04.2019 e non godute dalla dipendente per motivi di salute pari a n. 38 giorni, di cui n. 30 relativi all'anno 2018; VISTI i conteggi predisposti dal competente Ufficio Stipendi, dai quali risulta che l'importo dovuto al dipendente matricola 117, con profilo di Funzionario inquadrato nella categoria D3, posizione economica D5, a compensazione dei 38 giorni di ferie maturati e non goduti relativi agli anni 2018 e 2019, è di Euro 4.786,10 oltre ad oneri a carico Ente per Euro 1.139,10, mentre l'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'ente al dipendente, secondo quanto disposto dai commi 4 e 9 del già citato art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, è pari ad Euro 13.098,80, come da tabella allegata quale parte integrante e sostanziale; Per le motivazioni in premessa: D E T E R M I N A 1. di prendere atto del verbale di accertamento medico legale collegiale redatto dalla Commissione Medica dell'a.u.s.l di Rimini che ha dichiarato il dipendente di ruolo Pratica n. 304 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 267 del 04/04/2019 Pag. 3 di 5

matricola 117 Totalmente e permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro ; 2. di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente in oggetto per inidoneità al proficuo lavoro con decorrenza dal 04 aprile 2019 (ultimo giorno di servizio: 03 aprile 2019) preso atto che ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente, e di predisporre la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché per la corresponsione dell'indennità Premio di Servizio, così come istruito dall'ufficio Stipendi; 3. di liquidare la somma di Euro 4.786,10 al suddetto dipendente di ruolo del Comune di Cattolica collocato a riposo con decorrenza 04 aprile 2019 (ultimo giorno di servizio: 03 aprile 2019), a titolo di pagamento delle ferie non godute (38 giorni di cui 30 relative all'anno 2018) oltre ad Euro 1.139,10 per oneri a carico Ente; 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, spetta al dipendente in oggetto l'indennità sostitutiva di preavviso pari a quattro mensilità, in quanto trattasi di dipendente che, essendo stato assunto in ruolo il 01 agosto 1978, ha un'anzianità di servizio superiore a dieci anni; 5. di dare atto che in ottemperanza dei commi. 4 e 9 del suddetto articolo, la stessa è stata calcolata come da tabella elaborata dall'ufficio Stipendi e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 6. di liquidare allo stesso dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso, ammontante ad Euro 13.098,80; 7. di dare atto che la spesa di Euro 19.024,00 farà carico come segue: - quanto ad Euro 17.884,90 sul Cap. 3600.001 Retribuzioni al personale di ruolo manifestazioni turistiche - Imp. 799 sub 1 e sub 2 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000; - quanto ad Euro 1.139,10 sul Cap. 3600.002 Contributi a carico dell'ente su retribuzioni personale di ruolo manifestazioni turistiche - Imp. 303 304 - Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000; di individuare nella dirigente del Settore 1 dott.ssa Claudia M. Rufer - la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici: Organizzazione E Gestione Giuridica - Del Personale Ufficio Pensioni Ufficio Presenze Ufficio Stipendi ESECUTIVITA' La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità Pratica n. 304 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 267 del 04/04/2019 Pag. 4 di 5

contabile che sarà allegata quale parte integrante. Cattolica lì, 04/04/2019 Firmato Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a. Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) Pratica n. 304 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 267 del 04/04/2019 Pag. 5 di 5

Sheet1 CALCOLO INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMI 1 E 9 DEL CCNL 9 MAGGIO 2006 Dipendente: Alvio PRITELLI In ruolo dal 01.08.1978 Indennità spettante: 120 giorni DESCRIZIONE IMPORTO Mancato preavviso 1 Stipendio tabellare 2.120,99 8.483,96 3 Indennità specifica 0,00 4 Indennità di funzione 0,00 7 Ind. Di comparto 4,95 19,80 8 Ind. Di comparto fondo 46,95 187,80 9 Salario Individuale di Anzianità 42,61 170,44 11 Retr. Individuale di anzianità 28,51 114,04 13 Vacanza contrattuale 0,00 29 Ass. Ad pers. Art. 29 c4 14,90 59,60 39 Posizione organizzativa 581,70 2.326,80 42 P.E.O. 189,32 757,28 Retr. Posizione 0,00 51 13esima stipendiale (1) 174,33 697,31 53 13esima R.I.A. (9) 3,50 14,01 54 13esima anzianità pregressa (11) 2,34 9,37 60 13esima P.E.O. (42) 15,56 62,24 69 13esima Posizione organizzativa (39) 47,81 191,24 71 13esima ass. Ad pers.art. 29 C4 (29) 1,22 4,90 13 retribuzione di posizione 0,00 78 13 vacanza contrattuale 0,00 0,00 90 Elemento perequativo 0,00 119 Reperibilità feriale 0,00 120 Reperibilità festiva 0,00 47 Indennità di rischio 0,00 Indennità di disagio 0,00 204 Particolari responsabilità 0,00 8002 Assegno nucleo famigliare 0,00 TOTALE 3.274,70 13.098,80 Indennità mancato preavviso Oneri Riflessi 0,00 IRAP 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 Page 1

Sheet1 Dipendente: Alvio PRITELLI Voci stipendiali Mensili Giorni ferie non godute 1 Stipendio tabellare 2.120,99 38 3 Indennità specifica 4 Indennità di funzione 7 Ind. Di comparto 4,95 8 Ind. Di comparto fondo 46,95 9 Salario Individuale di Anzianità 42,61 11 Retr. Individuale di anzianità 28,51 13 Vacanza contrattuale 0,00 29 Ass. Ad pers. Art. 29 c4 14,90 39 Posizione organizzativa 581,70 42 P.E.O. 189,32 Retr. Posizione 51 13esima stipendiale (1) 174,33 53 13esima R.I.A. (9) 3,50 54 13esima anzianità pregressa (11) 2,34 60 13esima P.E.O. (42) 15,56 69 13esima Posizione organizzativa (39) 47,81 71 13esima ass. Ad pers.art. 29 C4 (29) 1,22 13 retribuzione di posizione 78 13 vacanza contrattuale 0,00 90 Elemento perequativo 119 Reperibilità feriale 120 Reperibilità festiva 47 Indennità di rischio Indennità di disagio 204 Particolari responsabilità 8002 Assegno nucleo famigliare 3.274,70 125,95 4.786,10 Page 1