La comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a euro

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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 31 GENNAIO 2011 La comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro Copyright 2011 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Come risaputo, l art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha introdotto l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. Le regole relative al citato nuovo obbligo di comunicazione sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182 che fissa i limiti, le modalità tecniche, le procedure ed i termini. Con il nuovo adempimento, che si aggiunge ai già numerosi e rilevanti obblighi informativi a carico dei contribuenti anche recentemente introdotti, l Agenzia entrate si pone due obiettivi: misurare la capacità contributiva e contrastare l evasione IVA. Come segnalato nella relazione al D.L. n. 78/2010, le nuove comunicazioni hanno un doppio obiettivo: 1. Contrastare i comportamenti fraudolenti per le operazioni tra soggetti IVA, evitando casi in cui un soggetto IVA emette fatture senza versare l IVA e magari senza tenere alcuna contabilità, ma solo per consentire la detrazione IVA ad altri soggetti; in pratica, chi emette le fatture è una cosiddetta cartiera ; 2. Individuare dati utili per l accertamento sintetico nei confronti di privati cittadini che magari spendono tanto e dichiarano poco e nulla come reddito. Di seguito, in attesa di una auspicata circolare ministeriale esplicativa, vengono brevemente commentati gli aspetti maggiormente rilevanti del nuovo adempimento. A tal proposito, si raccomanda alle società Clienti di contattare con estrema urgenza la propria software house. Considerati i dati richiesti e la periodicità prevista per la segnalazione dei dati con effetti diversificati in relazione alle classi di valore ed alle tipologie di operazioni, si ritiene che il nuovo adempimento potrà avere un rilevante impatto anche in sede di rilevazione contabile delle singole operazioni. Risulterà inoltre assolutamente necessario che il software gestionale sia in grado di produrre la comunicazione in questione consentendo di generare direttamente il file da spedire in via telematica. 1. Soggetti obbligati e operazioni oggetto di comunicazione Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. E prevista una introduzione graduale del nuovo obbligo, per cui: per l anno 2010, le operazioni oggetto di comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA i cui importi sono pari o superiori, al netto dell IVA, a 25.000 euro e per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; 2

per l anno 2011, le operazioni oggetto di comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA i cui importi sono pari o superiori a 3.000 euro, al netto dell IVA, e per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura. Per tutte le altre operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non c è obbligo di emissione della fattura, quindi quelle nei confronti dei privati in genere (questa fattispecie dovrebbe riguardare solo le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati), per le quali si emette lo scontrino fiscale o la ricevuta, il limite di 3.000 euro si eleva a 3.600 euro al lordo dell IVA. Nella comunicazione i dati devono essere indicati distintamente per ciascuna cessione o prestazione di ammontare superiore al limite previsto, anche quando si tratta di più operazioni nel corso dell anno tra gli stessi soggetti. Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la soglia dei 3.000 euro (con riferimento alle operazioni effettuate dal 2011 con obbligo di fatturazione) va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente. Ne consegue che sarà necessario (probabilmente in fase di registrazione dei documenti) collegare le varie fatture che fanno parte del medesimo rapporto contrattuale con corrispettivi periodici. Per le altre tipologie di contratto (ad esempio in caso di compravendita), il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre riferito alla singola operazione. 2. Operazioni escluse dalla comunicazione Sono escluse dalla comunicazione: 1. le importazioni; 2. le esportazioni di cui all art. 8 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972; 3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori con residenza o domicilio in Stati a regime fiscali privilegiato (cd. paesi black list ); 4. le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria a norma dell art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (in attesa di precisazioni da parte dell Agenzia entrate, dovrebbe trattarsi di operazioni di natura finanziaria ed assicurativa effettuate da intermediari finanziari, operazioni relative ad utenze per la somministrazione di energia elettrica, acqua, gas nonché telefonia fissa e mobile); 5. le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non sussiste l obbligo di emettere la fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011. L Agenzia delle entrate ha già avuto modo di confermare che le fattispecie escluse sopra indicate ed individuate in modo puntuale dal provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 22 dicembre 2010 non comprendono le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari che costituiscono pertanto operazioni oggetto di comunicazione. Infatti, le informazioni acquisibili dall Amministrazione finanziaria con i modelli Intra non contengono gli elementi richiesti (ad esempio la singola operazione) dall art. 21 del D.L. n. 78/2010. 3

3. Gli elementi e i termini di presentazione della comunicazione La comunicazione deve essere presentata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, usando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall Agenzia entrate. Nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per ciascuna cessione o prestazione si deve indicare: 1. l anno di riferimento; 2. la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; 3. per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i seguenti dati: a) per le persone fisiche,il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso ed il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale (art. 4 comma 1 lett. a e b del D.P.R. n. 605/1973); per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lett. a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 4. i corrispettivi dovuti dall acquirente o committente, o dal cedente o prestatore, e l importo dell IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura, i corrispettivi comprensivi dell IVA applicata. Per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione, che di norma sono documentate da scontrino fiscale o ricevuta, l acquirente privato consumatore dovrà fornire i propri dati identificativi a partire dal 1 maggio 2011, per poter consentire al cedente o prestatore di inviare la relativa comunicazione. A regime, il termine di presentazione dalla comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, è fissato al 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. In sede di prima applicazione (quindi per gli anni 2010 e 2011), i termini di presentazione sono i seguenti: entro il 31 ottobre 2011 dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel corso dell anno 2010, nel limite di 25.000 euro al netto dell IVA, per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; entro il 30 aprile 2012 dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel corso dell anno 2011, nel limite di 3.000 euro al netto dell IVA, per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; entro il 30 aprile 2012 dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute a partite dal 1 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nel limite di 3.600 euro al lordo dell IVA, per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura. A regime, quindi ad esempio per l anno 2012 entro il 30 aprile 2013, dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel limite di 3.000 euro al netto dell IVA se sussiste l obbligo di emissione della fattura e nel limite di 3.600 euro al lordo dell IVA se non sussiste l obbligo di emissione della fattura. 4

Riepilogando: periodo: 2010 limite di 25.000 euro al netto dell Iva prestazioni di servizi per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura 31 ottobre 2011 periodo: 2011 limite di 3.000 euro al netto dell Iva prestazioni di servizi per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura 30 aprile 2012 periodo: 2011 limite di 3.600 euro al lordo dell Iva prestazioni di servizi documentate da scontrino o ricevuta fiscale (l obbligo scatta per le operazioni effettuate dal 1 maggio 2011) 30 aprile 2012 5