DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833



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Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, DE TONI, CARLINO, RUSSO, CAFORIO, SBARBATI, DI NARDO, MUSI e PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2011 Incremento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi e riduzione della ritenuta sugli interessi e su altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2833 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. È ormai giunto il tempo di uniformare le diverse aliquote vigenti di tassazione delle cosiddette «rendite finanziarie», con esclusione dei titoli di Stato, con una aliquota al 20 per cento, come avviene negli altri Paesi europei. Si tratta in sostanza di un allineamento a quello che accade in tutta Europa muovendosi in maniera coerente alla legislazione europea vigente. Inoltre, i bassi tassi d interesse facilitano l operazione, rendendo trascurabili i maggiori carichi fiscali. L aumento della tassazione delle rendite finanziarie porterebbe l Italia più vicina alla media europea in uno dei pochi settori nei quali il nostro fisco è più tenero rispetto all estero. Rimarrebbe comunque inalterata la sperequazione che vede tassati già oggi al 27 per cento le rendite dei depositi bancari e postali. Le rendite finanziarie sono tutti i proventi (attivi e passivi) che un prodotto finanziario può generare al momento della sottoscrizione, alla chiusura dell anno di imposta o al momento del realizzo da parte delle persone fisiche, società di persone, ditte individuali, società di capitali eccetera, per semplificare sia persone fisiche sia persone giuridiche, a diverso modo, e che possono consistere a titolo di esempio, in azioni o titoli di Stato, depositi di conto corrente, BOT, obbligazioni, eccetera e che vedremo in seguito. Attualmente abbiamo due tipologie o grandi insiemi di tassazione delle rendite finanziarie ossia dei proventi che possiamo percepire al momento della vendita o anche a titolo di interessi attività che ci vengono accreditati annualmente sul conto corrente per il solo fatto di mantenere della liquidità sul conto corrente bancario. Attualmente le rendite che prevedono a titolo di esempio il pagamento del 12,50 per cento a titolo di tasse sono sulle plusvalenze generate sulle cessioni di obbligazioni oppure sulle cessioni di BOT o titoli pronti contro termine. Stesso trattamento è previsto per le plusvalenze da cessione di azioni di società quotate su mercati regolamentati o le quote di fondi indicizzati quotati (armonizzati e non) o i fondi comuni di investimenti italiano. Le più classiche sono le imposte che paghiamo sugli interessi attivi sui depositi di conto corrente di cui possiamo vedere l evidenza della trattenuta sull estratto di conto corrente bancario applicate nella misura del 27 per cento. La stessa tassazione la subiamo anche sui certificati di depositi o anche sugli interessi maturati sulle obbligazioni con durata inferiore ai 18 mesi. La possibile introduzione di una Flat Tax o tassazione piatta o anche cedolare secca sulle rendite finanziarie prevederebbe una aliquota del 20 per cento su tutte le rendite finanziarie che come primo effetto avrebbe una perdita di gettito per lo Stato derivante dalla ridotta tassazione su quelle attualmente tassate al 27 per cento come appunto le somme depositate, mentre quelle sulle plusvalenze dei certificati azionari o proventi derivanti dai prodotto finanziari subirebbero una maggiore tassazione salendo dal 12,50 per cento al 20 per cento. Con il presente disegno di legge si dispone quindi l unificazione dell aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da capitali con l esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato. Nell ambito del riordino della disciplina dei redditi di natura finanziaria, è previsto un intervento normativo volto ad unificare le attuali aliquote impositive in un unica aliquota non superiore al 20 per

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2833 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI cento senza esclusioni. Attualmente la tassazione delle cosiddette rendite finanziarie prevede la presenza di due aliquote impositive, pari al 12,5 per cento ed al 27 per cento in relazione alla diversa tipologia di strumento finanziario. I principali proventi attualmente tassati al 27 per cento sono relativi ai seguenti strumenti: interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito; accettazioni bancarie; titoli di emittenti privati con durata inferiore ai diciotto mesi; obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge; titoli atipici. I principali proventi, invece, attualmente tassati al 12,5 per cento sono relativi ai seguenti strumenti: proventi sui titoli pubblici (per i quali non si prevede l elevazione al 20 per cento); proventi sui titoli obbligazionari o similari, emessi da banche ed imprese private con durata superiore ai diciotto mesi; proventi da cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione a fondi d investimento e gestioni patrimoniali; proventi sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate. Il saldo complessivo, derivante dall effetto combinato dell incremento dell aliquota dal 12,5 per cento al 20 per cento e della riduzione dell aliquota dal 27 per cento al 20 per cento, risulta essere non inferiore a circa 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2833 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l aliquota dell imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1º gennaio 2012, ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l aliquota dal 12,5 per cento. 2. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d imposta all aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. 3. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2833 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad imposta sul reddito delle società (IRES) che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. 4. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi e su altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.

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