CONOSCERE IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ COMPETITIVO

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CONOSCERE GLI ATTI GIURIDICI DELL UNIONE EUROPEA NONCHÉ LE NORME E REGOLE TECNICHE DI PRODOTTO, PROCESSO E SISTEMA PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELL IMPRESA IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ COMPETITIVO Dott. Ing. G. GAETANI - Esperto di Organizzazioni Aziendali Complesse - Responsabile settore di lavoro di Ingegneria Forense - Progettista di Modelli 231 - Componente/Presidente di Organismi di Vigilanza per Modelli 231 - Docente MASTER IPSOA Esperto progettazione Modelli 231 QUALI SONO GLI ATTI GIURIDICI DELL UNIONE EUROPEA? Dal 01.12.2009 è in vigore il Trattato di Lisbona che ha modificato sia il Trattato di Maastricht (trattato sull Unione Europea TUE) che il Trattato di Roma (trattato della Comunità Europea TCE) e che prende il nome di Trattato sul Funzionamento dell Unio ne Europea (TFUE). Il Trattato di Lisbona apporta diverse modifiche alla tipologia degli atti giuridici e riduce il loro numero passando da 14 tipi di atti a 5 e specificatamente: 1. REGOLAMENTI 2. DIRETTIVE 3. DECISIONI 4. RACCOMANDAZIONI 5. PARERI Secondo l art. 288 del TFUE i regolamenti, le direttive e le decisioni sono atti di portata obbligatoria mentre le raccomandazioni ed i pareri non sono giuridicamente vincolanti per i loro destinatari, ovvero incidono variamente sulla vita politica dell Unione Europea, ma non producono effetti giuridici immediati. Quindi gli atti giuridici si distinguono in atti giuridicamente vincolanti e atti non giuridicamente vincolanti ; gli atti giuridici comunitari vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE). Poiché tali atti giuridici regolano la vita sociale ed economica della Comunità Europea è necessario conoscere, per quanto di competenza, i contenuti e le implicazioni che tali atti hanno anche nella gestione dei processi aziendali e nella realizzazione dei prodotti che vengono successivamente commercializzati in Europa e nel mondo intero. Pag. 1 di 6

2. DIRETTIVE COMUNITARIE Le Direttive Comunitarie sono la principale fonte del diritto da cui deriva la legislazione che ha sostituito, in determinate materie, la preesistente legislazione degli stati membri dell Unione Europea. Le Direttive sono documenti legislativi che vengono proposti dalla Commissione Europea dopo un determinato iter nel quale viene coinvolto anche il Parlamento Europeo. Le Direttive vengono adottate dal Consiglio dell Unione che è il massimo organo deliberante dell Unione Europea, composto dai Ministri di tutti gli stati membri. Le Direttive si prefiggono lo scopo di armonizzare legislazioni nazionali in quanto prevedono l obbligatorietà del recepimento come previsto dall art. 289 del TFUE. Tutti gli stati membri sono obbligati ad adottare i contenuti delle direttive entro un periodo transitorio (variabile in ogni direttiva), uniformando la legislazione previgente in ogni nazione al dettato del nuovo testo legislativo. 1. REGOLAMENTI COMUNITARI I Regolamenti comunitari sono atti di natura normativa di portata generale, ovvero diretti a tutti gli Stati membri, definiti dall art. 288 del TFUE. I Regolamenti sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che gli Stati intervengano con dei provvedimenti integrativi o d esecuzione del regolamento (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati è demandato di stabilire l entità delle sanzioni o altri oneri). I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I Regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. Regolamento (CE) N. 765/2008 norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Regolamento (CE) N. 761/2001 adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) N. 1083/2006 disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione Direttive di nuovo approccio che prevedono la marcatura CE dei prodotti Direttiva 2008/101/CE modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra Direttiva 2006/54/CE attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 3. DECISIONI COMUNITARIE Le Decisioni comunitarie sono la terza categoria degli atti vincolanti dell Unione Europea così previste: La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati (art. 288 del TFUE). Tale disposizione coniuga le due principali caratteristiche delle altre fonti vincolanti comunitarie, i regolamenti e le direttive, rispettivamente nella obbligatorietà di tutti gli elementi e nella mancanza di portata generale. La mancanza di portata generale, inoltre, è ben più ampia che nelle direttive, in quanto può essere indirizzata non solo a Stati membri, ma anche a singoli ed altri soggetti. Quando sono rivolte agli Stati membri sono molto simili alle direttive, ma lasciano molta meno discrezionalità. Rivolte, invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come stabilito dall art. 288 del TFUE. Pag. 2 di 6

Decisione della commissione n. 348/2007 del 15.05.2007 relativa al piano nazionale di emissione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall Italia a norma della direttiva Decisione della commissione n. 502/2006 del 11.05.2006 prescrive agli stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino 4. RACCOMANDAZIONI COMUNITARIE Le Raccomandazioni comunitarie sono ATTI NON VINCOLANTI a disposizione di varie istituzioni. Le Raccomandazioni sono normalmente dirette agli Stati membri e CONTENGONO L INVITO A CONFORMARSI AD UN CERTO COMPORTAMENTO. Sono emanate dalle istituzioni comunitarie quando queste non dispongono del potere di emanare atti obbligatori o quando ritengono che non vi sia motivo di ricorrere a norme vincolanti. Degli atti non vincolanti il Trattato non impone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Raccomandazione della Commissione del 6.05.2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese Raccomandazione della Commissione del 22.09.2006 (2006/647/CE) sull efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni Raccomandazione della Commissione del 10.04.2008 (2008/416/CE) gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento della conoscenza delle università e di altri organismi di ricerca 5. PARERI COMUNITARI Il parere dell Unione europea è un atto di diritto comunitario derivato previsto dall art. 249 del Trattato CEE. Insieme alla raccomandazione, è un atto giuridicamente non vincolante. Mentre la raccomandazione ha come scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comuni, il parere tende piuttosto a fissare e a rendere noto il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine a una questione. Per quanto ufficialmente privi di vincolo normativo, raccomandazioni e pareri possono secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee avere effetto giuridico nel momento in cui il loro contenuto li pone alla stregua di regolamenti, decisioni e direttive, che sono viceversa i tre atti giuridicamente vincolanti previsti dallo stesso art. 249. Inoltre, i loro contenuti sono comunque presi in considerazione dalla Corte ai fini dell interpretazioni delle norme comunitarie. Parere della Commissione Europea sull applicazione della Direttiva Macchine Parere della Commissione Europea sul decreto rifiuti e le deroghe ambientali in esso contenute Parere della Commissione Europea sulla domanda di adesione all Unione da parte del Montenegro QUALE È LA DEFINIZIONE DI SPECIFICA TECNICA, NORMA TECNICA, REGOLA TECNICA E NORMA ARMONIZZATA? Sempre più frequentemente si usano termini senza conoscerne il significato nel contesto di riferimento e ciò genera una confusione terminologica che può comportare anche danni economici a seguito di contestazione contrattuali o sanzioni amministrative. Per far fronte a questa confusione terminologica, si è resa necessaria, in sede comunitaria (attraverso la pubblicazione della Direttiva 98/34/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 427/2000), una chiarificazione nominalistica compiuta mediante l individuazione di criteri di distinguibilità fra specifica, norme e regola tecnica nonché una definizione di norme armonizzate. 1. SPECIFICA TECNICA Una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto o servizio, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l imballaggio, la marcatura e l etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità 2. NORMA TECNICA Una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale [ISO, IEC, CEN, CENELEC, UNI CEI]. Pag. 3 di 6

3. REGOLA TECNICA Una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi o l utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso 4. NORMA ARMONIZZATA Una Specifica tecnica adottata dagli organismi di normalizzazione europea (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione europea. È qualificata come volontaria (poiché, per lettera, la sua osservanza non risulta essere obbligatoria), e consensuale (o negoziale), in quanto prodotta non da organi e enti statali, ma dagli enti di normalizzazione europei su mandato delle istituzioni comunitarie. DAL 1 GENNAIO 2013 È IN VIGORE IL REGOLAMENTO (UE) 1025/2012 RELATIVO ALLA NORMAZIONE TECNICA L importanza della normazione tecnica, per aumentare la competitività e per una crescita equilibrata nel rispetto della salute, dell ambiente nonché come volano dell innovazione dei processi e dei prodotti, è stata ulteriormente sottolineata dall approvazione del regolamento sulla normazione europea che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2013. Il Regolamento (UE) 1025/2012 adatta e semplifica l attuale quadro legislativo che per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti nella UE si basa principalmente, ma non solo, sul paradigma direttiva requisiti essenziali mandato norme armonizzate per coprire nuovi aspetti, al fine di comprendere i più recenti sviluppi e le future sfide della normazione tecnica, in particolare prevedendo strumenti per l elaborazione di norme nel settore dei servizi. Il nuovo quadro legislativo ha contribuito a ridurre i tempi di normazione, ha facilitato la partecipazione delle parti interessate più deboli storicamente micro e pmi, consumatori, organizzazioni sociali e ha tenuto maggiormente in conto temi quali l impatto ambientale del ciclo di vita di prodotti e servizi, nonché l uso efficiente delle risorse. Il Parlamento Europeo ha così espresso una visione strategica per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell economia europea entro il 2020, nella convinzione che la normazione contribuisce in modo determinante all innovazione e alla competitività del sistema economico europeo, poiché facilita l accesso ai mercati, permette l interoperabilità tra componenti e prodotti (nuovi e già esistenti), riduce i costi e aumenta il valore per i clienti/consumatori. Ma per rendere efficace l azione del Parlamento Europeo è necessario una crescita culturale spezzando il circuito della disinformazione principalmente tra gli addetti ai lavori dove alcuni considerano la normazione tecnica una sovrastruttura inutile. Germania e Regno Unito da sempre sono particolarmente impegnate sul fronte della normazione perché ne hanno capito l importanza e l impatto positivo sui propri sistemi economici: fare la norma significa avere il mercato; nelle loro culture i concetti di fare e fare bene sono sovrapposti e naturali, così come la conoscenza delle principali norme è diffusa fin nella popolazione. ALCUNI ESEMPI CONCRETI DI ATTI GIURIDICI E DI NORMAZIONE TECNICA APPLICABILE ALLE IMPRESE 1. NUOVA DIRETTIVA RoHS SULLA RESTRIZIONE DELL USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE La nuova DIR 2011/65/UE (sostituisce la DIR 2002/95/CE) nota con l acronimo di RoHS (Restriction of Hazardous Substances) è entrata in vigore il 21.07.2011 ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 27/2014 del 04.03.2014 (in vigore dal 30.03.2014). La direttiva RoHS limita l uso di piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo esavalente (Cr6+), bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) nella produzione di alcune delle apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nell Unione Europea. La nuova direttiva RoHS, introduce nuove marcature CE e requisiti per la dichiarazione di conformità. Prima di immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), un produttore/importatore/distributore deve assicurare che sia stata applicata l adeguata procedura di valutazione della conformità in linea con il modulo A dell allegato II della decisione n. 768/2008/CE e apporre il marchio CE sul prodotto finito. In Italia dal 30.03.2014 i prodotti elettronici che portano il marchio CE dovranno soddisfare i requisiti di questa nuova direttiva che rispetto a quella precedente è più articolata e estende l applicabilità a tutte le Apparecchiature Elettriche ed Pag. 4 di 6

Elettroniche (AEE) compresi i dispositivi medici, gli strumenti di monitoraggio e controllo ed altre AEE. 2. NUOVA DIRETTIVA RAEE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE La nuova DIR 2012/19/UE (sostituisce la DIR 2002/96/CE) nata con l acronimo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è entrata in vigore il 13 agosto 2012 ed è stata recepita dall Italia con il D.Lgs. 49/2014 del 19.03.2014 La nuova direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore All art. 1 si precisa poi che il provvedimento stabilisce le misure volte a proteggere l ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi dell uso delle risorse e migliorandone l efficacia conformità alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (recepita dall Italia con il D.Lgs. 205/2010 del 03.12.2010), direttiva madre che viene integrata (ma non sostituita) dal nuovo provvedimento, alla quale lo stesso rimanda per l individuazione delle definizioni da utilizzarsi. Tra le principali novità si segnalano: Una migliore definizione del campo di applicazione del provvedimento; Chiarimenti sulla distinzione tra RAEE domestici e professionali (con l importante specificazione che riconduce i RAEE cd. dual use nell ambito dei domestici); Misure agevolative dalla preparazione per il riutilizzo; Introduzione del ritiro cd. uno contro zero per i RAEE di piccolissime dimensioni; Modifiche alle norme sul finanziamento della gestione dei RAEE 3. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA DEGLI STESSI Dal 01 giugno 2015 sono entrati in vigore in tutta la Comunità Europea il Regolamento (UE) 1357/2014 e la Decisione 955/2014/UE sulla classificazione dei rifiuti e l attribuzione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi, direttamente applicabili in ogni Stato membro. La Decisione 955/2014/UE sostituisce l elenco europeo dei rifiuti, contenuto nella Decisione 532/2000/CE, introducendo alcuni nuovi codici e modificando numerose definizioni oltre a sopprimere gli articoli 2 e 3 della norma madre. Il Regolamento (UE) 1357/2014 contiene, invece, le nuove indicazioni per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo sostituendo inoltre le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP 1 a HP 15 (l acronimo HP significa Hazardous Properties ). Il 19 maggio 2015 il Ministero dell Ambiente ha pubblicato la procedura (aggiornata il 11 giugno 2015) da seguire per adeguare le informazioni contenute nel sistema di controllo informatico dei rifiuti alla nuova disciplina UE sulla classificazione dei rifiuti, al via dal 01 giugno 2015. In particolare, il produttore deve procedere alla compilazione di registrazioni cronologiche di scarico per azzerare le quantità residue, utilizzando la nuova casuale introdotta Riclassificazione a seguito Reg. 1357/14/UE e Decisione 2014/955/UE e procedere al nuovo carico con l utilizzo della nuova classificazione. APPLICARE CORRETTAMENTE GLI ATTI GIURIDICI E LE NORME TECNICHE PER COMPETERE NEL MERCATO La gestione di una impresa non può prescindere dalla conoscenza degli atti giuridici dell Unione Europea e delle norme tecniche che impattano sui prodotti, processi e sui sistemi aziendali. Non solo. Deve anche valutare l impatto sul mercato europeo ed i riflessi sul mercato mondiale. Ma come operare correttamente una valutazione che ha una valenza strategica fondamentale per la vita stessa dell impresa? Le fasi più importanti sono le seguenti: 1. Mappatura iniziale dei processi aziendali e loro suddivisione in attività e azioni specifiche attraverso un sopraluogo mirato; 2. Individuazione degli atti giuridici europei e delle norme tecniche che impattano sui singoli processi/prodotti aziendali e quindi del peso complessivo della norma e dei suoi requisiti sul singolo processo e sulle relative attività; Pag. 5 di 6

3. Analisi dell impatto della conformità normativa sull organizzazione e sul sistema di gestione e quindi delle conseguenze operative, economiche, legali e reputazionali derivanti da attività non conformi (analisi dei rischi); 4. Rilevazione del sistema di controllo per individuare, evitare e correggere comportamenti aziendali non conformi e relative responsabilità; 5. Elaborazione e distribuzione di informazioni relative agli aggiornamenti legislativi e normativi con la produzione di schede sintetiche personalizzate alle attività cui l Azienda deve adempiere: attività previste, eventuali autorizzazioni, scadenze. 6. Supporto alla predisposizione di un Piano di miglioramento e realizzazione dello stesso per garantire la conformità legislativa e normativa. 7. Esecuzione di Verifiche di conformità legislativa e normativa periodiche, rispetto a quanto applicabile in Azienda, e supporto consulenziale per incrementare la capacità di detecting. Nelle Aziende spesso non si hanno nè le competenze (conoscenze, abilità, e comportamento) nè il tempo necessarie ad una corretta gestione degli aggiornamenti legislativi e normativi con il rischio di operare in condizione di incertezza normativa estremamente pericolosa per i rischi connessi. È per questo che la proposta del Gruppo 2G per un supporto operativo (costruito secondo le fasi prima indicate) va nella direzione di aiutare l impresa a migliorare la conformità normativa e legislativa. DIFENDERE L IMPRESA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I SUOI DIRIGENTI DALLA POSSIBILITÀ DI AZIONI LEGALI, MULTE, SANZIONI E RELATIVE CONSEGUENZE LEGALI E DI IMMAGINE Se è vero che le normative cogenti e volontarie affrontano temi specifici è pur vero che le Aziende sono invece da considerarsi come realtà distinte che operano ognuna con una specifica strategia imprenditoriale. Ogni Azienda deve definire il perimetro di riferimento della propria funzione di Compliance, individuando le norme esterne ed interne, rispetto alle quali essa ha la responsabilità di assicurare la conformità in via attuale e prospettica. L approccio alla conformità normativa non può più essere quello di partire dalle risposte puntuali ai vari requisiti di norme ma deve muoversi partendo sempre da un unico disegno organizzativo e gestionale dell Azienda. I vantaggi dell integrazione e armonizzazione della conformità normativa sono costituiti da una migliore focalizzazione sulle specifiche attività d Azienda, da una riduzione delle duplicazioni, della burocrazia e quindi dei costi, da minori conflitti tra i diversi sistemi, nonché da un approccio unitario nella gestione del rischio. È quindi necessario eseguire preliminarmente un analisi dettagliata dei requisiti volontari e cogenti e confrontarli eventualmente con quelli già incorporati nei vari Sistemi di Gestione per individuare carenze e doppioni e procedere successivamente alla loro razionalizzazione. A fronte di questa valutazione è la Direzione aziendale che deve decidere la strategia competitiva che deve intraprendere, superando la fase dell efficacia operativa, e quindi un piano di miglioramento per la conformità agli atti giuridici e/o norme tecniche con lo sviluppo di un Sistema di organizzazione, gestione e controllo che sia efficace e al minor costo. RUOLO DEGLI ESPERTI DEL GRUPPO 2G NELLA CONSULENZA TECNICO GIURIDICA Da 27 anni gli esperti del Gruppo 2G Management Consulting (costituito attualmente da 32 consulenti) sviluppano una attività preventiva per gestire le fasi di adeguatezza dei processi aziendali agli atti giuridici e/o alle norme tecniche. Tale attività si esplica attraverso le seguenti azioni: l assistenza alla Direzione e/o al Responsabile delle funzioni aziendali per conoscere e applicare correttamente atti giuridici europei e/o norme tecniche; predisposizione di interventi formativi per aumentare la conoscenza ai Responsabili di funzione e/o agli operatori la segnalazione delle più recenti novità della normativa per aggiornare periodicamente la documentazione aziendale; risoluzione di situazioni di discordanza tra la normativa e l operatività aziendale; attività di relazione con le Autorità e gli Organi di controllo/vigilanza/ispezione interni ed esterni. Per poter redigere un progetto di fornitura di questo servizio è necessaria una attività preliminare che sarà condotta per verificare lo stato di applicazione di leggi, norme e regolamenti e che consentirà di definire preliminarmente una mappa della conformità normativa. Tale attività preliminare sarà condotta GRATUITAMENTE. Per avere maggiori informazioni sul CHECK-UP per la CONFORMITÀ normativa da parte dell Azienda potete contattare il ns. ufficio marketing che fisserà un appuntamento con uno dei nostri Responsabili. Sig.ra Cristina Gagliardo Tel. 011 505062 - Fax 011 504660 c.gagliardo@gruppo2g.com Pag. 6 di 6