I giocattoli: definizione, tutela dei minori nella disciplina della comunicazione d impresa e nel diritto industriale



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I giocattoli: definizione, tutela dei minori nella disciplina della comunicazione d impresa e nel diritto industriale Centro Congressi Torino Incontra Torino, 9 novembre 2015

AGENDA 1. Definizioni di giocattolo 2. Principi giuridici rilevanti 3. Case hystories 2

Definizioni di giocattolo 3

Definizioni di giocattolo Un giocattolo è un oggetto usato da un animale, un bambino o (più raramente) un adulto nell'attività del gioco. La tendenza ad usare taluni oggetti come giocattoli è comune a molti animali (prevalentemente per quanto concerne i mammiferi); il giocattolo, come il gioco, svolge infatti una funzione importante nell'apprendimento, da parte dei cuccioli, di conoscenze e abilità che saranno loro necessarie nell'età adulta. Per esempio, i cuccioli di gatto utilizzano un gomitolo di lana come giocattolo ed iniziano a sviluppare abilità che (per lo meno nella vita selvatica) saranno necessarie per la caccia e quindi per la sopravvivenza. Data la tendenza istintiva dei mammiferi a giocare con gli oggetti, non stupisce che l'uomo, fin dall'antichità, si sia cimentato nella produzione e nel concepimento di oggetti specificatamente pensati a questo scopo. Molti dei giocattoli che sono stati rinvenuti nei siti archeologici sono di tipo "classico", che anche i bambini dell'epoca moderna ancora utilizzano (bambole, soldatini, e così via); l'evoluzione dei giochi, infatti, per lo meno rispetto alla varietà delle tipologie, è stata relativamente lenta per gran parte della storia dell'uomo. A partire dagli inizi del XX secolo, in concomitanza con l'impressionante sviluppo tecnico industriale del pianeta, questo stato di cose è mutato radicalmente, con l'introduzione della progettazione e produzione industriale e tecnologica dei giocattoli. Oggi però, grazie alla fama che nei secoli ha ottenuto il giocattolo, si pratica anche il collezionismo dei giocattoli, un fenomeno che però non coinvolge i bambini ma spesso interessa gli adulti. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/giocattolo 4

Principi giuridici rilevanti Art. 31 Costituzione Art. 11 Codice di Autodisciplina Pubblicitaria Bambini e adolescenti Art. 28 bis Codice di Autodisciplina Pubblicitaria Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini Art. 20, III Codice del Consumo Divieto delle pratiche commerciali scorrette Art. 21, IV Codice del Consumo Azioni ingannevoli Art. 26 Codice del Consumo Pratiche commerciali considerate, in ogni caso aggressive Art. 31 Codice del Consumo Tutela dei minori Art. 2598 c.c. - Atti di concorrenza sleale 5

AGCM provvedimento n. 8106 MATTEL BARBIE E KRISSY Materia del contendere: il provvedimento ha avuto ad oggetto la pubblicità della Mattel Inc., la quale, in un proprio folder di vendita del 1999 ha inserito una raffigurazione fotografica di Barbie intenta a spingere la carrozzina dove era adagiata la sorellina Krissy. Decisione: secondo l AGCM l induzione in errore provocata dalle affermazioni pubblicitarie risulta idonea a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, nella misura in cui essi potevano determinarsi a prenotare il prodotto in questione sulla base di erronee aspettative circa le reali caratteristiche della bambola. Il potenziale pregiudizio per i concorrenti è poi in re ipsa: essi, infatti, non potevano non risentire dello sviamento di clientela provocato dall errore in cui fossero incorsi i destinatari del messaggio al momento di orientare le proprie scelte. Alla luce di tali conclusioni, il messaggio pubblicitario è stato ritenuto essere ingannevole. 6

AGCM provvedimento n. 9104/1998 SUPER BIKE ACTION MAN Materia del contendere: oggetto di valutazione da parte dell AGCM è stato il packaging del prodotto, insieme al catalogo di Natale del produttore (Amico Giò) ed il volantino pieghevole inserito nelle confezioni della linea di giocattoli. Decisione: l AGCM ha ritenuto la pubblicità ingannevole in quanto, sebbene fosse presente un disclaimer questo era presentato in caratteri minuscoli, difficilmente rintracciabili ed intellegibili anche da un acquirente adulto. I bambini, pertanto, ritenevano di acquistare tutti e due i giocattoli, trovando la spiacevole sorpresa una volta aperta la confezione. Ritenendo ingannevole la pubblicità, l AGCM ha disposto che i disclaimer fossero riportati sulla confezione in modo immediatamente percepibile ed intellegibile. 7

AGCM provvedimento n. 6447/1998 - GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI Materia del contendere: il messaggio pubblicitario trasmesso durante la trasmissione Lo Zecchino d Oro, pur segnalato come messaggio promozionale con il quale durante lo svolgimento della trasmissione è stato presentato Il libro dei giocattoli Gig, accompagnato da un jingle cantato dal coro dell Antoniano. Decisione: secondo l AGCM, dal contesto in cui il messaggio pubblicitario era stato collocato, un bambino non avrebbe potuto comprendere il carattere promozionale dell intervento, posto che vi prendevano parte il coro ed il presentatore della trasmissione, risultandone dunque il carattere ingannevole, sebbene, come ebbe modo di specificare la RAI, fosse stato inserita in sovraimpressione la nota scritta messaggio promozionale 8

AGCM provvedimento n. 15907/2006 DISNEY PRINCIPESSE MAGICHE NOTE Materia del contendere: oggetto di esame sono le indicazioni riportate sul prodotto (sulla copertina del libro per bambini intitolato Disney Principesse Magiche note venduto insieme a quattro dischetti, veniva specificato che i suddetti dischi contenevano ventiquattro canzoni, poi rivelatesi, all atto dell ascolto, semplici ritornelli da trenta secondi ciascuno). Decisione: l AGCM, assumendo come riferimento il concetto comune canzone indicato nel dizionario Zingarelli, ha notato che le brevi melodie contenute nei CD non potevano essere definite canzoni, né potevano accompagnare la lettura come indicato sulla copertina del libro. La Walt Disney Italia S.p.A. è stata dunque condannata alla rimozione del messaggio con contestuale previsione di una sanzione di Euro 35.100,00. 9

Tribunale di Milano, ord. 18 giugno 2005 Ricorrente: Giochi Preziosi Resistente: Globo S.p.A. Materia del contendere: commercializzazione da parte di Globo delle bambole PopStyle, confondibili con le più note Bratz, distribuite da Giochi Preziosi Decisione: il Tribunale di Milano ha ritenuto che la bambola Bratz presentasse quei presupposti di sufficiente distintività, dovuti alle peculiarità del tipo di bambola, ossia la fisionomia (testa sproporzionata rispetto al corpo), il trucco aggressivo, il fatto che le varie bambole che componevano la linea presentassero sembianze e tratti etnici diversi e che dunque si discostano da altre tipologie di bambole presenti sul mercato. Le bambole della resistente si erano effettivamente appropriate di tali caratteristiche, ingenerando un effetto confusorio, anche sul bambino che rispetto ai giocattoli di moda pare integrare realisticamente il profilo del consumatore attento ed informato, posto che per un verso l atto dell acquisto del giocattolo non sempre vede partecipe il bambino stesso e che, sotto altro profilo, la potenzialità confusoria assume indubbio rilievo allorché i contrapposti prodotti siano privi delle loro confezioni. Deve dunque ritenersi che anche la presenza sulle confezioni della resistente di marchi differenti non costituisca circostanza atta ad eliminare ogni potenzialità confusoria del prodotto PopStyle. 10

Tribunale di Catania, 10 giugno 2009 Attore: Giochi Preziosi Convenuti: Gi.Co e Due Esse Materia del contendere: commercializzazione da parte di Gi.Co e Due Esse del bambolotto Chiccobello simile al più famoso bambolotto Cicciobello di Giochi Preziosi Decisione: il Tribunale di Catania ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità per contraffazione relativamente al marchio e quella per concorrenza sleale relativamente alla bambola, posto che il clone, Chiccobello appunto, era pressoché identico a Cicciobello. 11

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Grazie per l attenzione. Avv. Emanuela Truffo Tel. 011 2413087 Fax 011 859804 etruffo@jacobacci-law.com