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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Benefici Irpef in Unico 2010 per chi arreda la casa ristrutturata 25 Febbraio 2010 Agevolato con una detrazione del 20% l'acquisto di mobili, apparecchi TV, computer ed elettrodomestici La principale novità presente nel quadro RP del modello Unico Persone fisiche 2010, destinato all'indicazione degli oneri e delle spese, sostenute nell'anno 2009, da portare in detrazione o in deduzione, è rappresentata dal cosiddetto "bonus arredi", una nuova detrazione riguardante le spese sostenute per l'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. Bonus arredi La detrazione d'imposta ammonta al 20% delle spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati. La detrazione va suddivisa in cinque rate annuali di pari importo ed è calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10mila euro1. Per poterne beneficiare, è necessario che il contribuente, a partire dal 1 luglio 2008, abbia sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36%. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che hanno a oggetto parti comuni degli edifici o sono relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali2. Inoltre, l'agevolazione non può essere fruita nel caso di spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa acquistata dall'impresa costruttrice che ha provveduto alla ristrutturazione dell'immobile. Il contribuente, per avvalersi dell'agevolazione, deve avere eseguito tutti gli adempimenti 1 di 6

preliminari necessari alla fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie3. In particolare, deve aver inviato l'apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1 luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai "Dati relativi ai lavori di ristrutturazione" la data del 1 luglio 2008 o una data successiva. L'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione (10mila euro) va riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa. Se però il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, può fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità e l'importo massimo si intende riferito a ciascuna di esse. Il pagamento dei beni finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato deve avvenire con le stesse modalità che danno diritto alla detrazione d'imposta del 36%, dunque mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario. La detrazione riguarda le spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer. Dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto, per gli stessi, il contribuente può fruire della detrazione del 20% prevista per la loro sostituzione (colonna 1 del rigo RP43); tuttavia, la spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni non deve essere considerata nel limite di 10mila euro previsto per l'acquisto degli arredi destinati all'immobile ristrutturato (le due agevolazioni sono, pertanto, cumulabili). Per fruire della detrazione del 20%, è necessario indicare le spese sostenute per l'arredo dell'immobile ristrutturato nella sezione IV del quadro RP, precisamente nella nuova colonna 4 del rigo RP43. In questa colonna va indicato l'importo della rata che può essere portato in detrazione per l'anno 2009 e che si ottiene dividendo per cinque l'ammontare complessivo della spesa sostenuta, sempre nel limite di 10mila euro. Nel caso in cui siano state sostenute spese per l'arredo di più unità abitative ristrutturate, è necessario compilare un modulo per ciascun immobile ristrutturato. Infine, nel rigo RN18 del quadro RN va riportata la detrazione spettante, pari al 20% dell'importo indicato nel rigo RP43, colonna 4. Ristrutturazioni e risparmio energetico - acquirenti, eredi e rideterminazione delle rate Anche quest'anno è possibile portare in detrazione le spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (36%), da indicare nella sezione III del quadro RP, e le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (55%), alle quali è riservata la sezione V del quadro RP. In particolare, la Finanziaria 20104 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire 2 di 6

della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, la detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. La legge finanziaria per il 20085 aveva inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Il beneficio consiste in una detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia di intervento eseguito6. In caso di vendita o di donazione dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di recupero del patrimonio edilizio o gli interventi finalizzati al risparmio energetico prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene7. Da quest'anno, il dichiarante deve indicare un apposito codice con cui segnala di aver acquisito il diritto a fruire della detrazione del 36% o del 55% a seguito del trasferimento della proprietà sull'immobile oggetto dei lavori di recupero del patrimonio edilizio o degli interventi finalizzati al risparmio energetico. Il codice deve essere indicato solo nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel corso dell'anno 2009. In particolare, con riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, va indicato il codice '4' nella colonna 4 dei righi da RP35 a RP37 (41%) o dei righi da RP39 a RP41 (36%) nell'ipotesi in cui, nel corso del 2009, il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oggetto degli interventi. Ricordiamo che la detrazione del 36% deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, ma i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per la ripartizione in 5 rate e quelli di età non inferiore a 80 anni possono ripartire la detrazione in 3 o 5 rate. A tal riguardo, si precisa che il codice '4' va utilizzato solo se il dichiarante ha ricevuto l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate, mentre nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 o 80 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate, deve essere indicato nella stessa colonna 4 il codice '1' o il codice '3'. 3 di 6

Esempi di compilazione 1. Contribuente che ha ereditato nell'anno 2009 un immobile da un soggetto che aveva ripartito ordinariamente la detrazione in 10 rate. La spesa è stata sostenuta nel 2004 per un importo di 12.000 euro. Per la compilazione del rigo è necessario indicare l'anno di sostenimento della spesa, il codice fiscale del de cuius (o di altro soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro operativo di Pescara), il codice '4' nella colonna 4, il numero della rata di cui si fruisce per l'anno 2009 e, infine, l'importo della rata spettante = 12.000 / 10 = 1.200. 2. Contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione (anno 2008) per la rideterminazione in tre rate. La spesa è stata sostenuta nel 2005 per un importo di euro 9.000 con originaria rateazione in 10 quote annuali. Il rigo va compilato indicando l'anno di sostenimento della spesa, il codice fiscale del de cuius (o di altro soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro operativo di Pescara), il codice '1' nella colonna 4, l'anno della rideterminazione in colonna 5, il numero di rate in cui è stata ripartita in origine la detrazione nella colonna 6 e il numero della rata di cui si fruisce per l'anno 2009. Infine, è necessario determinare l'importo della rata spettante, calcolando: l'importo della rata fruita dal de cuius per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 = 9.000/10 = 900 x 3 = 2.700 la spesa residua nell'anno (2008) in cui è stata effettuata la rideterminazione in 3 rate = 9.000-2.700 = 6.300 l'importo della rata spettante per il 2009 = 6.300 / 3 = 2.100 Con riferimento alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, l'acquirente o erede dell'immobile oggetto degli interventi deve identificarsi indicando un apposito codice nella colonna 3 dei righi da RP44 a RP47, rinominata "Casi particolari". Tale colonna deve essere compilata solo in presenza delle situazioni individuate con i seguenti codici: '1', nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 o nel 2008 e ancora in corso nel 2009 4 di 6

'2', se il contribuente, nel corso dell'anno 2009, ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oggetto di interventi finalizzati al risparmio energetico '3', se ricorrono contemporaneamente le condizioni dei codici '1' e '2'. La detrazione d'imposta del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico va ripartita, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009, in 5 rate annuali di pari importo8. Ricordiamo che, per le spese sostenute nell'anno 2008, la detrazione andava ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione, mentre per le spese sostenute nell'anno 2007 la ripartizione andava effettuata obbligatoriamente in 3 rate annuali di pari importo. Con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2008, l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua9. La colonna 4 dei righi da RP44 a RP47, denominata "Riderminazione rate", è infatti riservata ai contribuenti che nell'anno 2009 hanno acquistato o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008, e che intendono rideterminare il numero delle rate. In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l'immobile è stato ereditato o acquistato), mentre nella colonna 5 "Rateazione" va indicata la nuova ripartizione. Precisiamo che la detrazione può essere rideterminata solo in 5 rate in quanto tale ripartizione è prevista obbligatoriamente per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009. Sempre con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico, con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione10 per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che hanno durata pluriennale. Tale comunicazione deve essere trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010 per comunicare le spese, sostenute nell'anno 2009, relative a lavori che proseguono nel 2010. Infine, come ha chiarito l'agenzia delle Entrate in una recente risoluzione11, dal 1 gennaio 2009 la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Dlgs 115/2008. Detrazioni prorogate per il 2009 La Finanziaria 200912 ha poi prorogato per l'anno 2009 le detrazioni d'imposta del 19%, introdotte dalla precedente Finanziaria, relative alle spese sostenute dei docenti, entro il limite di 500 euro, per l'attività di autoaggiornamento e formazione e alle spese per l'acquisto di abbonamenti ai 5 di 6

servizi di trasporto pubblico, fino a un importo massimo di 250 euro. Diventa stabile, invece, la detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di 632 euro per ogni figlio13. Altri articoli sulle novità del modello Unico PF 2010:Debutta in Unico PF la detrazione sicurezza, difesa e soccorsocodici di utilizzo più dettagliati per i fabbricati in Unico PF 2010 Immobili d'abruzzo: entra in Unico il credito per la ricostruzione 1) Articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 2) Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009 3) Decreto del ministero delle Finanze di concerto con il ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 4) Articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 5) Articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 6) Per informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, consultare la guida disponibile sul sito dell'agenzia e il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009 (Soggetti beneficiari, tipologie di interventi, spese detraibili e adempimenti) 7) Articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, circolare del ministero delle Finanze n. 57 del 24 febbraio 1998 e circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 (36%); articolo 9-bis del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (55%) 8) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 9) Articolo 9-bis del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto interministeriale 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale 6 agosto 2009 10) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 11) Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 12) Articolo 2, commi 5 e 7, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009) 13) Articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009) di Andrea Palma URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/benefici-irpef-unico-2010-chi-arreda-casa-ristrutturata 6 di 6