Commenti alle modifiche dell ADR 2015



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Commenti alle modifiche dell ADR 2015 Le proposte di modifica all ADR 2015 sono raccolte in un documento di oltre 150 pagine (cfr. documento 1.1 «Modifiche ADR 2015»). I commenti che seguono si riferiscono soltanto ai punti più significativi. Esenzioni (1.1.3) L esenzione 1.1.3.1 c), sinora applicata soltanto agli imballaggi, viene estesa ai contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e ai grandi imballaggi. Si precisa che l esenzione concernente i carburanti liquidi adibiti al funzionamento di un equipaggiamento di cui al 1.1.3.3 a) è applicabile soltanto nel caso in cui il carburante venga utilizzato durante il trasporto o sia destinato all uso durante il trasporto. L esenzione concernente i carburanti destinati al funzionamento di macchinari e apparecchi mobili non circolanti su strada viene indicata nella nuova sottosezione 1.1.3.3 c). Il criterio per il calcolo della quantità massima totale consentita di materie liquide di cui alla tabella 1.1.3.6.3 viene modificato. Mentre sinora si considerava la capacità nominale del recipiente, d ora in a- vanti è determinante la quantità totale, in litri, di merci pericolose contenute all interno. Viene altresì stabilito che, in caso di gas compressi e prodotti chimici sotto pressione, è determinante la capacità in acqua del recipiente. Al 1.1.3.6.5 vengono elencate ulteriori esenzioni di cui non si deve tener conto nel calcolo della quantità massima consentita di cui alla tabella 1.1.3.6. Viene così anche chiarito che le merci pericolose esentate ai sensi del 1.1.3.1 c) devono essere calcolate. D ora in avanti i sistemi di immagazzinamento e produzione di energia elettrica, come ad es. condensatori elettrici e asimmetrici, sistemi di stoccaggio ad idruro metallico o celle a combustibile, installati a bordo di veicoli o in uno dei loro equipaggiamenti sono equiparati alle pile al litio, per cui sono esentati dalle disposizioni dell ADR ai sensi del 1.1.3.7. L esenzione riguardante le lampadine viene indicata separatamente nella nuova sottosezione 1.1.3.10. Le esenzioni di cui al 1.1.3.2 c) e h) non si applicano più al trasporto di lampadine. Definizioni (1.2.1) A seguito della modifica al 1.1.3.6.3, non occorre più definire l espressione capacità nominale del recipiente (volume nominale), che viene pertanto cancellata. Alcune definizioni già esistenti vengono adattate e/o integrate: container per il trasporto alla rinfusa, trasporto alla rinfusa, recipiente di piccola capacità contenente gas (cartucce di gas). Vengono introdotte le seguenti nuove definizioni: imballaggio di soccorso, sistema di gestione, rilevatore di radiazioni di neutroni e sistema di rilevamento delle radiazioni. Misure transitorie (capitolo 1.6) I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi fabbricati, ricostruiti o riparati tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, il cui carico di impilamento massimo autorizzato è indicato su pittogramma secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014, potranno ancora essere utilizzati (1.6.1.15, 1.6.1.26). La sottosezione 1.6.1.29 contiene una nuova disposizione transitoria per le pile e le batterie al litio che sostituisce quella attuale (1.6.1.24). Le etichette di pericolo, i pannelli e le marcature conformi alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014 potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2016 (1.6.1.30). La marcatura indicante la capacità di stoccaggio dell energia prescritta in wattora (Wh) non è obbligatoria per i condensatori elettrici a doppio strato (n ONU 3499) costruiti prima del 1 gennaio 2014 e per i condensatori asimmetrici (n ONU 3508) costruiti prima del 1 gennaio 2016 (1.6.1.33 e 1.6.1.34). I pacchi di bombole con marcatura non conforme alle sezioni 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 potranno ancora essere utilizzati fino alla successiva prova periodica, da effettuarsi dopo il 1 luglio 2015 (1.6.2.13 e 1.6.2.15). 1

I gas adsorbiti possono essere trasportati in bombole costruite prima del 1 gennaio 2016 che risultano conformi alle specifiche dell autorità nazionale, ma non a quelle dell istruzione di imballaggio P 208 (1) (1.6.2.14). I dispositivi per additivi progettati e costruiti secondo le disposizioni nazionali prima del 1 luglio 2015 e installati a bordo di veicoli cisterna e cisterne smontabili non conformi alla disposizione speciale 664 del capitolo 3.3 potranno ancora essere utilizzati previa autorizzazione delle competenti autorità nazionali dei Paesi utilizzatori (1.6.3.44). Per quanto concerne i materiali radioattivi, vengono modificate due misure transitorie e ne viene aggiunta una nuova. Esse riguardano i colli approvati sulla base di edizioni passate della Regolamentazione IAEA e per i quali, in base e esse, non era prevista l approvazione del modello ovvero i colli che erano esonerati dalle disposizioni sui materiali fissili (1.6.6.1, 1.6.6.2 e 1.6.6.3). Disposizioni generali concernenti i materiali radioattivi (capitolo 1.7) Visto che anche materiali non appartenenti alla classe 7 possono presentare pericoli di natura radioattiva (n ONU 3507), in tutta l ADR la denominazione classe 7 viene sostituita dall espressione materiali radioattivi. È stata aggiunta una nuova esenzione dalle disposizioni dell ADR per il trasporto di materiale radioattivo impiantato o incorporato in una persona a scopo terapeutico (1.7.1.4 d)). Le disposizioni specifiche per il trasporto di colli esenti saranno modificate (1.7.1.5.1, 1.7.1.5.2). In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell ADR applicabili all intensità di irraggiamento o alla contaminazione, d ora in avanti oltre allo speditore devono essere informati tutti i soggetti partecipanti al trasporto o coinvolti nel medesimo (1.7.6.1 a)). Restrizioni nelle gallerie (1.9.5) D ora in avanti la restrizione al passaggio dei veicoli nelle gallerie stradali non si applica più alle unità di trasporto che, sebbene debbano recare la marcatura di colore arancione, trasportano unicamente merci pericolose contraddistinte con (-) al capitolo 3.2, tabella A, colonna 15. Classificazione (parte 2) Ai sensi della nuova sezione 2.1.5, gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) trasportati ai fini dello smaltimento o del riciclaggio possono essere classificati con il numero ONU 3509 indicante gli imballaggi di scarto. Viene inserita una nuova definizione per i gas adsorbiti (2.2.2.1.2 punto 9) e nella lista delle rubriche collettive viene aggiunta una tabella con i rispettivi numeri ONU da 3511 a 3518 (2.2.2.3). Le esenzioni riguardanti il trasporto di campioni di sangue vengono distinte più dettagliatamente, al fine di considerare meglio le diverse tipologie di rischio di infezione (2.2.62.1.5). Vi sono varie modifiche per quanto riguarda i materiali radioattivi. Nella tabella 2.2.7.2.1.1 viene aggiunto il numero ONU 3507 per esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, collo esente, corredato di una nota a piè pagina indicante che questo materiale, in seguito alla sua proprietà corrosiva, viene assegnato di norma alla classe 8. Il 2.2.7.2.3.5 elenca le eccezioni rispetto alla classificazione dei materiali fissili e dei colli con materiali fissili qualora il trasporto avvenga secondo le disposizioni del nuovo punto (4.5) di cui alla sezione 7.5.11, CV 33. Figure (parti 3, 5 e 6) La maggior parte delle figure (etichette di pericolo, placche, marchi) dell ADR viene definita e descritta con maggior precisione (3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.1.9.1, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6.2, 5.5.2.3.2 e 5.5.3.6.2, capitolo 6.5 e 6.6). Tabella A, lista delle merci pericolose (3.2.1) La tabella A al capitolo 3.2 viene integrata e adattata in diversi punti: I codici alfanumerici VV nella colonna (17), riguardanti il trasporto alla rinfusa, vengono sostituiti dalle lettere VC (disposizioni per il trasporto alla rinfusa) e AP (disposizioni integrative). I nuovi codici sono descritti al 7.3.3. 2

A vari numeri ONU è allegata la nuova disposizione speciale 662, che prevede una serie di agevolazioni per le bombole utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei. Il trasporto di materie varie in quantità esenti, invece, non è più consentito. D ora in avanti, vari oggetti non saranno più assegnati a un gruppo di imballaggio. Per le merci di cui ai numeri ONU 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3268, 3292, 3356, 3480, 3481 e 3506, le rubriche nella colonna (4) vengono cancellate (vedere anche 2.1.1.3). Per quanto riguarda il numero ONU 3316 (confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso), si elimina il divieto di trasporto in quantità limitate secondo il capitolo 3.4 o in quantità esenti secondo il capitolo 3.5 e si vincola il trasporto rispettivamente alla disposizione speciale 251 e 340. Alla tabella A vengono aggiunti i nuovi numeri ONU da 3507 a 3526. Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti (3.3.1) Vengono modificate varie disposizioni speciali: 172: questa disposizione viene estesa ai materiali radioattivi che possono presentare anche più rischi sussidiari e non uno soltanto come sinora. 225: si precisano le tipologie di estintori che rientrano in questa rubrica. 594: d ora in avanti, anche i grandi estintori non contenuti in robusti imballaggi esterni non sono sottoposti alle disposizioni dell ADR purché conformi alla disposizione speciale PP 91 dell istruzione di imballaggio P 003 di cui alla sottosezione 4.1.4.1. 636: sono stati aggiunti altri prodotti al litio esenti dalle restanti disposizioni dell ADR, che non devono più rispettare le prescrizioni dell istruzione di imballaggio P 903b, bensì quelle della nuova P 909. Vengono introdotte le seguenti nuove disposizioni speciali: 367: questa disposizione sancisce la denominazione ufficiale per il trasporto di pitture e materie simili a pitture. 372: questa disposizione definisce l applicabilità dell ADR ai condensatori asimmetrici. 376, 377: a determinate condizioni, d ora in avanti è consentito trasportare anche pile o batterie al litio danneggiate che, ai sensi della disposizione speciale 376, possono altresì essere smaltite. 662: le bombole non conformi al capitolo 6.2 e utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei possono essere trasportate a determinate condizioni. 663: questa disposizione specifica i requisiti che devono essere soddisfatti per poter trasportare in maniera agevolata gli imballaggi di scarto. 664: d ora in avanti le materie che, all interno di questa rubrica, vengono trasportate in cisterne fisse (veicoli cisterna) o smontabili possono essere dotate di dispositivi per additivi purché siano rispettate le disposizioni in materia di costruzione, omologazione, utilizzo, prova, documentazione e marcatura. Marcatura di merci pericolose imballate in quantità limitate (capitolo 3.4) Al 3.4.9 viene sancito che, d ora in avanti, i colli recanti la marcatura di cui al 3.4.8 sono ritenuti soddisfare le disposizioni delle sezioni da 3.4.1 a 3.4.4 indipendentemente dal fatto che siano provvisti o meno anche delle etichette di pericolo e dei marchi necessari per il trasporto aereo. Secondo il 3.4.10, ora anche i colli muniti dei marchi raffigurati al 3.4.7 sono ritenuti soddisfare le disposizioni delle sezioni da 3.4.1 a 3.4.4. Disposizioni concernenti l utilizzazione di imballaggi (capitolo 4.1) Vengono modificate le seguenti istruzioni di imballaggio: Il 4.1.1.5.2 consente l utilizzo di ulteriori imballi all interno di un imballaggio esterno (per es. imballaggio intermedio). P 003: la nuova disposizione speciale PP91 consente ora, in determinate circostanze, di trasportare gli estintori di grandi dimensioni identificati con il numero ONU 1044 anche senza imballaggio. P 200: per le bombole in alluminio e le bombole in acciaio senza saldatura vengono aggiunte rispettivamente le disposizioni speciali ua e va, che consentono di estendere l intervallo tra le prove periodiche a 15 anni. Le relative condizioni sono descritte dettagliatamente al nuovo paragrafo (13). P 203: il paragrafo (8) b) estende a un massimo di 10 anni l intervallo tra i controlli e le prove periodiche di recipienti criogenici chiusi che non siano recipienti criogenici ONU. 3

P 404: per le materie solide piroforiche sono consentiti, come imballaggi compositi esterni, anche fusti o casse di cartone e, come imballaggi interni, anche recipienti in vetro. P 901: questa istruzione precisa che gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo di imballaggio II qualora la confezione contenga soltanto merci pericolose non assegnate a un gruppo di imballaggio. P906 2): d ora in avanti, trasformatori, condensatori e altri apparecchi con PCB possono essere trasportati anche secondo le istruzioni di imballaggio P 001 o P 002, purché gli oggetti siano opportunamente assicurati con del materiale d imbottitura che ne impedisca il movimento accidentale. Nella sezione 4.1.9 concernente le disposizioni speciali per l imballaggio di materiali radioattivi vengono apportate numerose modifiche. Nuove istruzioni di imballaggio: P 208 per gas adsorbiti, P 805 per esafluoruro di uranio, P 909 per smaltimento/riciclaggio di pile al litio (le precedenti istruzioni P 903a e 903b sono state soppresse), LP 903 e 904 per il trasporto di pile al litio in grandi imballaggi. Per quanto riguarda il numero ONU 3509 (imballaggi di scarto), in IBC 08 con BB 3 per i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa e in LP 02 con LL 1 per i grandi imballaggi vengono introdotte varie disposizioni speciali specifiche per l ADR/RID. Uso di cisterne (capitoli 4.2-4.4) Secondo la nuova disposizione speciale per cisterne mobili TP41 (4.2.5.3), le cisterne adibite esclusivamente al trasporto di materie organometalliche possono, in determinate circostanze, evitare l ispezione interna prevista ogni due anni e mezzo. Nel calcolo del grado di riempimento di cui al 4.3.2.2.1, d ora in avanti va considerata la possibile pericolosità ambientale delle materie. Ora anche le materie non classificate come rifiuti possono essere trasportate in cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto, purché siano soddisfatte le condizioni di utilizzo per i rifiuti (4.5.1.2). Procedure di spedizione (parte 5) L altezza minima dei caratteri per il marchio recante il termine SOVRIMBALLAGGIO viene fissata in 12 mm (5.1.2.1). In caso di materiali radioattivi, l indicazione dello speditore o del destinatario deve essere riportata anche sul sovrimballaggio (5.2.1.7.1). Se un rimorchio munito dei pannelli di cui al 5.3.2.1.3 viene staccato dal suo veicolo, il pannello di colore arancione da mantenere fissato deve ora riportare il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU della materia più pericolosa trasportata nella cisterna (5.3.2.1.1). Il marchio prescritto per le materie trasportate a caldo non è più vincolato alla disposizione speciale 580, bensì si applica in linea generale alle materie trasportate allo stato liquido a una temperatura uguale o superiore a 100 C e ai solidi trasportati a una temperatura uguale o superiore a 240 C (5.3.3). Il documento di trasporto relativo al numero ONU 3509 (imballaggi di scarto) deve specificare d ora in avanti le classi e i rischi sussidiari dei residui della materia precedentemente trasportata (5.4.1.1.19). Per quanto concerne i materiali fissili della classe 7, sul documento di trasporto devono essere specificati ulteriori dati (5.4.1.2.5.1. f)). Le disposizioni inerenti la marcatura e la documentazione di materie utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento non sono più applicabili in assenza di un reale rischio di asfissia (5.5.3.1.5). Sono ora previste alcune eccezioni all obbligo di ventilare i veicoli e i container in caso di colli contenenti un agente refrigerante o di condizionamento (5.5.3.3.3). Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi (parte 6) Le disposizioni del capitolo 6.1 si applicano ora anche agli imballaggi per le materie solide e agli imballaggi combinati adibiti al trasporto di liquidi aventi una capacità superiore a 450 litri (6.1.1.1 e)). D ora in avanti, anche per i recipienti a pressione UN viene stabilito fino a quando sono applicabili le singole norme in materia di produzione (da 6.2.2.1 a 6.2.2.4). 4

Vengono introdotte norme specifiche in materia di progettazione, costruzione, prove e controlli iniziali anche per i pacchi di bombole UN (6.2.2.1.6) e per le bombole UN adibite ai gas adsorbiti (6.2.2.1.7). Per quanto concerne la progettazione, costruzione e prova di bombole in acciaio saldato ricaricabili adibite al trasporto di gas a bassa pressione, viene introdotta una nuova norma ISO (6.2.2.4). La marcatura dei pacchi di bombole UN viene definita nella nuova sottosezione 6.2.2.10; per quanto riguarda la marcatura degli altri pacchi di bombole, vengono adattate le disposizioni di cui al 6.2.3.9.7. Al 6.2.3.5.2, in merito agli intervalli delle prove periodiche dei recipienti criogenici a pressione chiusi si rimanda all istruzione di imballaggio P 203 (8) b) del 4.1.4.1 e si specifica l entità di tali prove. Vi sono varie modifiche concernenti i recipienti a pressione non classificati come UN (6.2.4). D ora in avanti, anche i recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) devono adempiere alle disposizioni in materia di pressione di prova e riempimento dell istruzione di imballaggio P 200 (6.2.6.1.5). Il capitolo 6.4 riguarda i materiali radioattivi e viene ampiamente modificato a livello di singoli imballaggi. Per quanto riguarda le cisterne mobili, si specifica la necessità di tener conto dei carichi dinamici che si generano durante la movimentazione sul mare qualora siano previsti per l utilizzo offshore (6.7.2.2.9.1). Sono state introdotte nuove disposizioni sugli isolamenti termici (6.7.2.2.17) e sul sistema di riscaldamento (6.7.2.5) delle cisterne. Al 6.8.2.6.1 vengono modificate le norme relative alle cisterne metalliche e aggiunte nuove norme concernenti le cisterne metalliche sotto pressione, le valvole di messa in pressione dei recipienti per gas liquefatti e le valvole di fondo aventi un diametro nominale superiore o inferiore a 100 mm. Al capitolo 6.9 vengono adattati vari riferimenti a norme relative alle cisterne in materia plastica rinforzata di fibre. D ora in avanti, nelle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto non occorre più un dispositivo per impedire il passaggio immediato di una fiamma qualora la cisterna sia a prova di esplosione (6.10.3.8 b)). Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione (parte 7) Per quanto riguarda il trasporto alla rinfusa, d ora in avanti è necessario indicare una disposizione speciale identificata dal codice VC (precedentemente VV ) o richiamare una determinata sezione e rispettare inoltre le disposizioni integrative contrassegnate dal codice AP (7.3.1.1 b)). Per le merci della classe 9 è stato aggiunto che il trasporto di imballaggi di scarto del nuovo numero ONU 3509 è consentito unicamente in container per il trasporto alla rinfusa chiusi (BK2) (7.3.2.9.1). La disposizione speciale CV 33 (materiali radioattivi) di cui al 7.5.11 ha subito vari adeguamenti. È stata inoltre introdotta la nuova disposizione speciale CV 37 per i sottoprodotti della fabbricazione o della fusione dell alluminio (capitolo 7.5). Prescrizioni relative agli equipaggi, all equipaggiamento, all esercizio dei veicoli e alla documentazione (parte 8) Al 8.1.4.5 viene chiarito che gli estintori possono essere trasportati soltanto purché non sia trascorso il termine prescritto al 8.1.4.4 (prossima ispezione o periodo limite di utilizzo). D ora in avanti, i conducenti che effettuano il trasporto di sostanze radioattive e frequentano un corso conforme alle disposizioni speciali S12 del capitolo 8.5 sono esentati dal corso di base. D ora in avanti le parti devono trasmettere al Segretariato dell ONU un modello di ciascun certificato ADR nazionale rilasciato, nonché un modello dei certificati ADR ancora validi (8.2.2.8.6), che verranno resi accessibili a tutte le parti. Prescrizioni relative alla costruzione e all approvazione dei veicoli (parte 9) Vengono aggiornati vari richiami a norme EN. 5