IVA: limiti di applicazione del "reverse charge" nell edilizia e casi di applicazione dell aliquota ordinaria, in esenzione ovvero non soggetti

Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 76/E. Roma, 4 marzo 2008

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE DEL REVERSE

Per i Noli a caldo dotati di autonomia si applica il reverse charge

INFO N REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL ALESSANDRO FESTI E DANIELA MASCOTTO

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Enti locali: reverse charge anche nei contratti di global service

REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL EDILIZIA. GIANCARLO GROSSI dottore commercialista

RISOLUZIONE N. 174/E

Angolo dei quesiti di ottobre

Reverse charge in edilizia

Contratti di appalto per la demolizione e ricostruzione di immobili

RISOLUZIONE N. 173/E

Reverse charge in cerca di conferme

Iva: casi pratici di applicazione dell aliquota ordinaria, ridotta ovvero in esenzione

L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE

Fiscal News N. 94. Reverse charge: cessione beni con posa in opera. La circolare di aggiornamento professionale

LE NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE E I RECENTI (ATTESI) CHIARIMENTI DELL AGENZIA

Contratto di subappalto: come avviene la corretta fatturazione

RISOLUZIONE N. 243/E

prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri,etc) cessioni di beni in posa d opera

COMMISSIONE DI STUDIO IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IL REVERSE CHARGE NEI SUB-APPALTI NEI SUB-APPALTO IN EDILIZIA

Roma, 23 gennaio 2007

RISOLUZIONE N. 155/E

VIDEO FISCO 2007 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

CONSORZI E REVERSE CHARGE

TREVISO, 6 APRILE 2016 LEGGE DI STABILITÀ 2016: LE NOVITÀ CHE INTERESSANO I GEOMETRI L IVA NELL EDILIZIA. Dott. Michele Gosetto Dott.

Reverse charge nel settore edile

LE PRESTAZIONI EDILI DA ASSOGGETTARE A REVERSE CHARGE

Disciplina del REVERSE CHARGE

Roma, 21 febbraio 2008

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

iripasso IVA Reverse Charge in edilizia ex art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972 Passini Dott. Andrea 05/04/2015

Risoluzione del 28/06/2007 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Reverse charge Roma ODCEC 9 luglio Mario Spera Centro Studi - Bernoni Grant Thornton

IVA/Registro per le cessioni e locazioni di immobili Tabelle riepilogative

Le insidie del reverse charge rimaste irrisolte. ODCEC Civitavecchia, 5 Giugno 2015 Nicoletta Mazzitelli, Dottore Commercialista

Reverse-charge: i confini sono troppo incerti

Risposta n OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Manutenzione sede Istituto Universitario Europeo Non imponibilità

REVERSE CHARGE ULTERIORI CHIARIMENTI

L iva al 10% sugli interventi di recupero (aggiornato al 7 marzo 2018)

OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA- Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Manovra Bersani - DL 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla L.248 del 04/08/2006 Nuova tassazione degli immobili abitativi e

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 45/2012 GIUGNO/10/2012 (*) 28 Giugno 2012

IL SISTEMA VIES. Dott.ssa Nadia Gentina

Condominio sostituto di imposta: ritenute ad ampio raggio

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti. Oggetto: Dal 2015 esteso l ambito di applicazione del reverse charge

OGGETTO: IVA - Reverse-charge nel comparto dell edilizia- Interpretazione art. 17, sesto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 Istanza di interpello.

Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore...

Reverse charge: spostamento del carico tributario IVA

INDICE. Sezione Prima - CARATTERISTICHE ED ASPETTI GENERALI. Sezione Seconda - IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

IVA AL 10% E BENI SIGNIFICATIVI : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CM 15/E/2018

CIRCOLARE n. 06 del 06/02/2015 IL REVERSE CHARGE LE NOVITA DAL 2015

RISOLUZIONE N.184/E. Roma, Roma,24 settembre 2003

i casi pratici analizzati dal Dott. Antonio Gigliotti: risposte semplici, pratiche ed esaurienti

RISOLUZIONE N 303/E. OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. ALFA S.r.l

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma

RISOLUZIONE 33/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trasferimento da cooperativa di immobili classificati nella categoria catastale C1 - Iva

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: QUESITO

Note di variazione: i chiarimenti di Telefisco. Nel corso dell incontro con la stampa specializzata dello scorso , l Amministrazione

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003

Rag. Giovanni Di Filippo COMMERCIALISTA REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

QUESITO 1: E necessario definire in modo preciso cosa si intende per servizi di:

Regime contro le frodi per le cessioni di telefoni cellulari

CIRCOLARE N. 15/2015

Risposta n. 17 QUESITO

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Risposta n che. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge)

Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n KJ. Articolo 10 del d.p.r. n. 633 del 1972

Compenso amministratori e principio di cassa allargata

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore...

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

Reverse charge in edilizia: le cose da ricordare per non sbagliare

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati

Esclusione IVA dei contributi erogati dal Comune ad un ente della Regione

L iva al 10% sugli interventi di recupero (aggiornato al 1 aprile 2015)

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 29 dicembre 2006

Ritenuta d'acconto operata dal condominio sui pagamenti di opere e servizi: le delucidazioni dell'agenzia delle Entrate

Studio Corbella dottori commercialisti associati

Risoluzione n.344/e. Roma,31 ottobre 2002

OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

L'imponibilità I.V.A. dei servizi relativi a beni immobili in base alla territorialità

VENDITA DI FABBRICATO ABITATIVO

"REVERSE CHARGE" (Inversione contabile)

Transcript:

IVA: limiti di applicazione del "reverse charge" nell edilizia e casi di applicazione dell aliquota ordinaria, in esenzione ovvero non soggetti di Roberto Pasquini Pubblicato il 7 agosto 2007 1. REVERSE CHARGE Contratti di fornitura con posa in opera L Agenzia dell Entrate nella risoluzione nr. 148/E del 28 giugno 2007, ha disposto che per determinare l applicazione del meccanismo dell inversione contabile (Reverse Charge), occorre fare riferimento alla volontà espressa contrattualmente dalle parti ovvero bisognerà sindacare se è preminente il dare sul facere o viceversa. Infatti a parere dell Amministrazione Finanziaria, non rientrano nel meccanismo del reverse charge le forniture di beni con posa in opera, per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito. Pertanto come detto in precedenza bisognerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se è prevalente l obbligazione della cessione o la posa in opera. 1

In un caso reale, la società che ha rivolto interpello all Agenzia delle Entrate, esercita l attività di fornitura di armature in acciaio per cemento armato adottando il codice ATECOFIN 45.25.0, tabella F). Tale società a volte provvede direttamente, previ accordi contrattuali, alla fornitura con posa in opera, attraverso l utilizzo di propria mano d opera mentre in altri casi sub-appalta a terzi la posa in opera delle armature fornite dalla medesima. Ebbene, in tale caso l Agenzia ha ritenuto non applicabile il meccanismo dell inversione contabile, in quanto la posa in opera rappresenta solo un operazione accessoria a quella principale della fornitura. Inoltre il reverse charge non si applica nemmeno tra l impresa appaltatrice e quella sub-appaltatrice, dato che il contratto a monte non si configura come un sub-appalto, ma come fornitura. 2. REVERSE CHARGE il meccanismo dell inversione contabile è applicabile anche se il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l incarico da un privato? 2

Con la Risoluzione n. 154 del 6 luglio 2007, nel rispondere ad un interpello di una impresa esercente l attività di installazione e manutenzione di impianti idraulicosanitari, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni per la manutenzione della caldaia, se rientrano in un rapporto di sub-appalto tra due imprese operanti nei settori contemplati nella tabella F) Atecofin, rientrano nel meccanismo del reverse charge. Inoltre, l Agenzia ha specificato che l applicazione del meccanismo è applicabile indipendentemente se il committente principale è un impresa o un privato. In particolare l impresa esponente, aveva richiesto all Agenzia delle Entrate se le sottoindicate prestazioni potevano rientrare nell applicazione dell istituto dell inversione contabile: q manutenzione di impianto idraulico; q istallazione dell impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dall impresa edile 3

proprietaria; q istallazione dell impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dal privato proprietario dell immobile; q rifacimento dell impianto idraulico per conto di un appaltatore che ha ottenuto la commessa direttamente dal privato proprietario dell immobile, senza che tale intervento rientri in un intervento più ampio di costruzione o ristrutturazione. In relazione al quesito posto in essere dall impresa, l Agenzia si è espressa ritenendo che l istallazione di impianti idraulico-sanitari rientrino nel comparto delle costruzioni, contraddistinte con il codice Atecofin 45.33.0 e, quindi rientrante nel meccanismo del Reverse charge. E bene che ciascun operatore, nell individuare se una prestazione rientri nel meccanismo del Reverse Charge, tenga sempre a disposizione il seguente framework normativo: 4

ü Art. 1 comma 44 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007); ü circolare n. 37 del 29/12/2006; ü Circolare n. 11 del 16/02/2007. 3. I servizi di recupero crediti sono operazioni non soggette L Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 130/E del 6 giugno 2007, si è espressa sulla base di un istanza d interpello avanzata da una Banca tedesca, al fine di catalogare il servizio di recupero credito e, quindi, individuarne il luogo di tassazione ovvero il territorio ove localizzare l operazione de quo. Nel caso pratico, una banca tedesca operante nel territorio della Ue ha sottoscritto contratti di cessione di credito con diverse banche italiane, in base ai quali ha acquistato pro soluto diversi portafogli crediti bancari insofferenti. Nel contesto di tale trattativa, la banca tedesca conferiva l incarico ad una società italiana di svolgere un attività di amministrazione, gestione ed incasso dei crediti oggetto di 5

acquisito. Per tale tipologia di servizi, la banca tedesca avanzava istanza di interpello all Agenzia delle Entrate, al fine di individuarne il luogo di tassazione dell Iva. La stessa Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato l art. 135 della direttiva rifusa n. 112/2006/CE nonchè la sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alla causa C-305/01, ha chiarito che i servizi recupero crediti, compresi anche quelli di amministrazione e gestione che rientrano tra i servizi finanziari di cui all art. 7 comma quattro lett. d) ed e) del D.P.R. n. 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi d imposta, di altro stato membro, sono considerati non soggetti ai fini Iva per mancanza del requisito della territorialità. 4. Gli Ospedali non possono detrarsi l Iva sugli acquisti Gli ospedali e le Case di Cura hanno richiesto agli uffici finanziari il rimborso dell Iva non detratta sugli acquisti destinati ad attività sanitaria esente. 6

In merito a tale richiesta, la Direzione Centrale delle Entrate ha espresso il diniego al rimborso dell Iva pagata sugli acquisti attraverso la Circolare n. 3/E del 23 gennaio 2007, con la quale ha posto fine ad una serie di controversie. In particolare tale Circolare nasce sulla base da una precedente pronuncia della Corte di Giustizia di Giustizia Europea nell ambito di due cause riunite C-18/05 e C- 133/05. La stessa Corte di Giustizia interpretava l art. 13, parte B, lett. C) della VI direttiva, nel senso che l esenzione prevista da tale disposizione era riferita solo alla rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di detrazione e non anche a quei beni per i quali l acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati a un attività esente da imposta. La circolare n. 3/E del 2007, specificava inoltre che tale errata interpretazione nasceva dalla traduzione in italiano della norma precedentemente scritta nella lingua di servizio comunitaria (inglese). Tale disparità linguistica veniva in seguito sanata con l introduzione del testo rifuso della direttiva comunitaria n. 112/200/CE che dal 1 gennaio 2007, con l art. 136 let. a), riprendeva il contenuto dell art. 13 della precedente VI direttiva, fugando cosi qualsiasi dubbio interpretativo della norma. 7

5. Le prestazioni di verifica periodica degli ascensori sono assoggettate ad Iva anche se rese da Enti Pubblici L agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 143 del 19/12/2006, ha disposto l assoggettabilità ad Iva delle prestazioni di verifica periodica ascensori anche quando eseguite da soggetti quali Enti Pubblici. L agenzia motivava, tale presa di posizione dal fatto che tali tipologie di prestazioni possono essere effettuate in condizioni di libera concorrenza, sia da soggetti privati che pubblici. Pertanto, per non creare un mercato distorto ovvero delle condizioni di concorrenza sleale, ha ritenuto che i relativi corrispettivi siano da assoggettare all aliquota ordinaria Iva, prescindendo dal soggetto prestatore del servizio, in quanto l eventuale esclusione dell imposta dalle prestazioni rese di soggetti pubblici determinerebbe una significativa distorsione della concorrenza di mercato. Paolo Giovannetti 8

7 agosto 2007 9