operazioni transfrontaliere con clienti privati Retrospettiva, situazione attuale e prospettive



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Transcript:

Sfide e problematiche nel contesto t delle operazioni transfrontaliere con clienti privati Retrospettiva, situazione attuale e prospettive Dr. Patrick Raaflaub, Direttore Dr. Urs Zulauf, responsabile Servizi strategici e centrali I temi trattati oggi 1) Retrospettiva! Il caso UBS! Gli sviluppi delle problematiche cross-border (relative alle operazioni transfrontaliere) 2) Aumento dei rischi legali! Gli interventi della CFB / FINMA nel caso UBS! L approccio della FINMA in merito alle problematiche cross-border! Le constatazioni della FINMA circa le problematiche cross-border 3) Limitazioni dell accesso al mercato 4) Prospettive 2

I temi trattati oggi 1) Retrospettiva 3 I titoli dei giornali 4

Il caso UBS: gli interventi negli Stati Uniti 5! Department of Justice (DoJ) questioni di diritto penale Partecipazione al sistema fraudolento Violazione del Qualified Intermediary Agreement (QIA) e di disposizioni affini Implicazione dell alta direzione! Internal Revenue Service (IRS) questioni di diritto civile Concentrazione sui contribuenti statunitensi fraudolenti Emissione di un provvedimento John Doe Summons per la consegna di informazioni nell estate 2008! Securities and Exchange Commission (SEC) questioni di diritto in materia di vigilanza Violazione degli obblighi di registrazione come intermediari finanziari (broker/dealer) Violazione degli obblighi di registrazione come consulenti finanziari (investment adviser) e in Svizzera! Inchiesta sulle violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza da parte della Commissione federale delle banche (CFB) Aiuto attivo ai contribuenti statunitensi per truffare il fisco USA Violazione del QIA e di disposizioni affini Implicazione dell alta direzione Trattamento dei rischi legali e reputazionali! Assistenza amministrativa della CFB Trasmissione di documenti bancari interni alla SEC e successivamente al DoJ! Assistenza amministrativa dell Amministrazione delle contribuzioni (AFC) Trasmissione (prevista) all IRS di dati relativi a clienti alla conclusione dei procedimenti 6

Interventi della CFB / FINMA nel caso UBS! Assistenza amministrativa e inchiesta sulle violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza! Decisione del dicembre 2008! Ammonimento! Divieto di effettuare operazioni transfrontaliere con cittadini privati negli USA! Vasta disamina dei rischi legali di queste operazioni! Nessuna misura contro l alta direzione! Decisione del 18 febbraio 2009! Disposizione di misure cautelative per evitare un procedimento penale! Sorveglianza del rispetto del Deferred Prosecution Agreement! Componimento in merito al John Doe Summons! Partecipazione alle trattative con le autorità USA! Sorveglianza del rispetto degli accordi con le autorità USA 7 Il caso UBS: l escalation costante delle pressioni delle autorità USA! Inchieste USA in seguito a casi di whistle-blowing autunno 07! Vasta indagine interna presso UBS da gennaio 08! Ripetute minacce di citazioni in giudizio (subpoena) da marzo 08! Ripetuti reclami in merito alla scarsa rapidità di reazione da marzo 08! Fermo di un manager di alto livello di UBS da aprile ad agosto 08! Arresto e processo contro un ex consulente alla clientela di UBS da maggio 08! Emissione di un provvedimento John Doe Summons per la consegna di informazioni luglio 08! Accusa contro un manager di alto livello di UBS novembre 08! Minaccia indiretta di altre accuse contro manager di alto livello di UBS nov. 08! Messaggio chiaro: accordo impossibile senza dati dei clienti verso fine 08! Minaccia diretta di procedere penalmente contro UBS SA da dicembre 08! Fallimento degli interventi della FINMA e della autorità federali 8

porta a un accordo con un ammenda elevata per UBS e! Deferred Prosecution Agreement (DPA) del 18 febbraio 2009! Rinvio del procedimento penale di 18 mesi! Versamento di USD 780 milioni da parte di UBS! Interruzione delle relazioni transfrontaliere con la clientela domiciliata negli USA (exit)! Programma per il rispetto delle regole (più severe) del QIA! Continuazione della cooperazione con le autorità statunitensi! Condizione per il DPA: trasmissione di un numero circoscritto di dati relativi a clienti 9 all obbligo di consegnare i dati relativi a clienti su ordine della FINMA! La FINMA! impone a UBS di farsi consegnare circa 250 dati relativi a conti di clienti, tramite la decisione del 18 febbraio 2009! inoltra tali dati alle autorità statunitensi il giorno stesso! Misure di protezione volte a! evitare l azione penale che le autorità USA avevano concretamente minacciato di promuovere! evitare che l azione penale costituisse una minaccia per l esistenza di UBS e le sue condizioni di liquidità! Decisione estremamente difficile del Consiglio di amministrazione della FINMA! Concertazione con il Consiglio federale dall autunno del 2008 10

Basi legali delle misure di protezione della FINMA nel caso UBS! Artt. 25 / 26 della Legge sulle banche 11 Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 gennaio 2010! Parere del Tribunale! Gli artt. 25/26 LBCR non costituiscono una base legale sufficiente per le misure della FINMA! La trasmissione dei dati avrebbe semmai dovuto essere ordinata dal Consiglio federale o dal Parlamento appellandosi al diritto di necessità! La FINMA avrebbe dovuto richiedere a tal fine l intervento del Consiglio federale! Il Tribunale non esamina e non contesta neanche le supposizioni della FINMA (rischio di azione penale e conseguente insolvenza)! Ricorso della FINMA contro la sentenza?! Conseguenze per la politica interna! Conseguenze legali! per i clienti! per la FINMA 12

Gli interventi dell IRS! La minaccia del John Doe Summons! Ordine legale di consegnare migliaia di dati relativi a conti di clienti! Conflitto fra due ordinamenti giuridici! Esito incerto del procedimento! Decisione dell IRS di portar avanti il procedimento esecutivo! Nuovo rischio di un azione penale in caso di soccombenza! Motivi alla base dell intenzione di portar avanti il procedimento! Interventi della FINMA / delle autorità federali! Partecipazione in qualità di amicus curiae dopo analisi approfondita della situazione! Mandato del Consiglio federale all Ufficio federale di giustizia: soluzione negoziale nel rispetto del diritto svizzero! 6 tornate negoziali fino alla firma di un accordo nell agosto del 2009 13 Trattato fra Svizzera e Stati Uniti del 19 agosto 2009 Punti principali! Accettazione della Svizzera di una nuova richiesta di assistenza amministrativa in base alla vigente Convenzione di doppia imposizione (CDI)! Indicazione dell identità non necessaria! Rispetto dei diritti processuali dei clienti! Trattamento rapido (1 anno, task force)! Ritiro graduale dell istanza di esecuzione da parte delle autorità USA Valutazione! (Mancanza di) alternative? + Nessun conflitto giudiziario + UBS fuori dal fuoco incrociato Soluzione solo parziale Rischi operativi dell assistenza amministrativa in corso Estensione del concetto tax fraud and the like (frode e delitti analoghi) Effetto sugli altri paesi e loro reazioni 14

I temi trattati oggi 2) Aumento dei rischi legali 15 Approccio della FINMA in merito alle problematiche cross-border! Vasto progetto di analisi dei rischi legali nelle operazioni transfrontaliere con clienti privati! Obiettivi! Ottenere una visione d insieme! Determinare le necessità d intervento (FINMA, autorità federali, settore)! Metodologia! Analisi della situazione tramite workshop con 12 istituti! Concentrazione su (8) paesi! Valutazione degli sviluppi sul piano nazionale e internazionale! Risultati 16

L attività transfrontaliera con clienti privati è importante per la piazza finanziaria! Le consistenze dei depositi dei clienti privati all estero ammontavano a fine 2008 a CHF 700-800 miliardi, ossia al 18% dei depositi totali in Svizzera.! L attività transfrontaliera con clienti privati rappresenta circa il 54% del patrimonio gestito totale (stato 2008).! L attività offshore presenta margini di 1,5 2,5 volte superiori.! L attività con clienti privati all estero presenta da tempo una saturazione con tendenza verso una contrazione del mercato. ma non è vitale per l economia svizzera! La sua quota sul valore aggiunto lordo totale in Svizzera è relativamente esigua (0,6 1,1%). Oltre la metà è rappresentata dalle due grandi banche. 17 Aumentano i rischi legali all estero! Diritto in materia di vigilanza! Offerta di servizi transfrontalieri (p. es. comunicazione)! Offerta e distribuzione ib i di prodotti! Diritto tributario e diritto penale! Partecipazione punibile a delitti fiscali dei clienti (rischio di criminalizzazione!)! Assoggettamento all imposta dell azienda stessa! Diritto civile e disposizioni processuali! Protezione dei consumatori! Convenzione di Lugano! Diritto in materia di riciclaggio di denaro! Enforcement più aggressivo "Criminalizzazione crescente di un modello di attività diffuso in Svizzera "Netto aumento dei rischi legali "Difficoltà sempre maggiore per le banche di definire un modello di servizi conforme specifico per i singoli paesi necessità di un approccio integrale 18

Le violazioni del diritto estero sono rilevanti anche per il diritto svizzero! Diritto svizzero in materia di vigilanza! La FINMA non ha il mandato di applicare direttamente il diritto estero, ma! un adeguata gestione del rischio e i requisiti in materia di irreprensibilità e organizzazione richiedono un confronto continuo con il diritto estero! Diritto penale svizzero! La partecipazione ai delitti fiscali all estero non è di principio punibile (ultimo esempio: il caso UBS), ma! principio non assoluto e non irrevocabile ma le autorità svizzere dovrebbero essere molto caute in merito al rafforzamento unilaterale del diritto estero 19 La ripresa dello standard 26 dell OCSE non costituisce un agevolazione! La Svizzera, trovandosi sotto forti pressioni, ha fatto una grande concessione...!... e non ha ricevuto nessun vantaggio di rilievo in cambio! Il margine di manovra nelle negoziazioni è stato ceduto! Ogni procedura di assistenza amministrativa aggrava il rischio di stigmatizzazione della Svizzera! Lo standard 26 dell OCSE è solo una soluzione intermedia 20

I programmi di amnistia fiscale all estero aumentano le pressioni 21! Esempio USA! Voluntary Disclosure Programm! Forte pressione nel caso UBS! Esempio Italia! Rapida serie di amnistie fiscali! Scudo 09: secondo le dichiarazioni di G. Tremonti (28.12.09): finora sono stati rimpatriati in Italia EUR 95 miliardi, di cui l 80% dalla Svizzera! Rischi e opportunità per le banche svizzere! Esempio Regno Unito! Accordo con il Liechtenstein a condizioni speciali per clienti nuovi e già esistenti delle banche di tale paese! Pressione sulle banche svizzere! Esempio Francia! Rinuncia (finora) ad amnistia aggressiva! Pressione sulle banche svizzere GAFI: i delitti fiscali quali antefatti del riciclaggio di denaro! Massima priorità e pressioni da parte del GAFI! Emissione molto probabile di una raccomandazione, con tempi e modalità non ancora chiari i! La Svizzera dovrebbe considerare i delitti fiscali punibili ai sensi del diritto svizzero o estero come antefatti del riciclaggio di denaro! La Svizzera sarebbe obbligata ad applicare il diritto fiscale estero! Rischio aggiuntivo di criminalizzazione per gli intermediari finanziari! Esigenza di un grandfathering 22

23 Le riforme fiscali USA danno adito a preoccupazioni! Inasprimento del QIA (IRS Announcement 98-2008)! Introduzione di obblighi di registrazione estesi anche per le banche non QI! Estate Tax statunitense e richiedono un analisi approfondita dei rischi! Difficile situazione dei clienti statunitensi sulla piazza finanziaria svizzera! Disimpegno dalle attività con clienti USA (exit) da parte di UBS! Le banche svizzere adottano politiche diverse! Il disimpegno riduce i rischi specifici dell impresa, ma non costituisce una soluzione complessiva per la piazza finanziaria! Danni all immagine della piazza finanziaria svizzera Le banche svizzere non sono tutte preparate in egual misura! Chiara consapevolezza del problema! Preparazione eterogenea delle banche sul diritto estero e sulle analisi dei paesi! Parziale attuazione dell adeguamento dei modelli di attività! Situazione di stand by nell ambito delle strategie di compliance fiscale! Necessità dell intervento delle autorità dettata dalle condizioni quadro 24

I temi trattati oggi 3) Limitazioni dell accesso al mercato 25 L accesso ai clienti privati all estero è limitato! Regole di accesso al mercato a livello UE e! Estesi obblighi di autorizzazione per gli intermediari finanziari all estero! La Svizzera non beneficia del libero mercato interno dell UE! La Svizzera non beneficia del principio dell autorizzazione unica dell UE (single-license principle)! a livello degli Stati membri dell UE e! Nessun accordo bilaterale che crei agevolazioni al riguardo! a livello mondiale! Esempio USA! Esempio Arabia Saudita 26

Limitazioni dell accesso al mercato nell esempio dell Italia! Questioni di diritto in materia di vigilanza! Acquisizione di nuovi clienti solo parzialmente autorizzata (solo su iniziativa del cliente)! Consulenza ai clienti già esistenti solo generica; principalmente: mantenimento delle relazioni! Attività di marketing solo parzialmente consentite! Raccomandazioni concrete su servizi o prodotti da evitare! Questioni di diritto penale! Inasprimento della normativa per la lotta contro l evasione fiscale! Ad. es. Circolare N 24/E: obbligo delle filiali all estero delle banche italiane di mettere a disposizione dello Stato italiano tutte le informazioni relative ai conti di cittadini italiani 27 L apertura unilaterale della Svizzera non ha migliorato l accesso ai mercati esteri! Mercato svizzero straordinariamente liberistico: gli intermediari finanziari all estero possono effettuare praticamente qualsiasi operazione transfrontaliera in Svizzera! Acquisizione di nuovi clienti pienamente autorizzata! Ampie possibilità di consulenza ai clienti già esistenti! Attività di marketing consentite! Raccomandazioni concrete su servizi o prodotti in linea di principio autorizzate (ma registrazione dei prodotti necessaria) 28

I temi trattati oggi 4) Prospettive Cosa fare? 29 Problematiche in sospeso! Ulteriori richieste di assistenza amministrativa delle autorità USA o di quelle di altri paesi?! Ulteriori procedimenti di autorità estere contro banche / banchieri svizzeri?! Come possono essere minimizzati efficacemente i rischi legali nell attività transfrontaliera con i clienti privati?! Come può la Svizzera far sì che gli intermediari finanziari svizzeri ottengano un maggiore accesso al mercato?! Cosa deve e può offrire la Svizzera oggigiorno?! Come può essere risolto il problema della criminalizzazione?! Come procedere con i fondi vecchi e nuovi non tassati?! Come può la Svizzera tutelare al meglio gli interessi dei clienti? Cosa può fare affinché i fondi rimangano in Svizzera?! Come si posiziona la Svizzera nel dibattito sull inserimento dei delitti fiscali nella lista degli antefatti del riciclaggio di denaro? 30

Misure del settore finanziario 31! Individuazione e valutazione approfondita dei rischi legali! Scambio delle analisi dei paesi?! Rafforzamento della compliance, ad es.:! limitazione dei viaggi! disimpegno da relazioni con clienti USA! creazione di desk paese con centralizzazione dei clienti! rafforzamento delle direttive! formazione dei consulenti alla clientela! pressione dei servizi di compliance sui consulenti alla clientela! monitoraggio della compliance! Controllo e adeguamento dei modelli di attività? Ad es:! concentrazione su determinati mercati! uscita da altri mercati! strategie onshore! Disponibilità ad accettare un imposta liberatoria (ad. es. Rubik)?! Disponibilità ad adottare strategie di compliance fiscale? Misure della FINMA 32! Promozione e sostegno di una nuova strategia per la piazza finanziaria, adeguata e ben concepita! Guida e assistenza esterna per gli istituti vigilati! Informazione mirata sugli sviluppi relativi ai rischi legali! Eventuali restrizioni per gli istituti vigilati! Coordinamento fra banche e autorità nazionali ed estere! Guida e assistenza interna (soprattutto sensibilizzazione dei responsabili della vigilanza della FINMA)! Esame dei rischi legali! delle riforme fiscali USA per gli intermediari finanziari svizzeri! nell attività interbancaria transfrontaliera! nell attività assicurativa transfrontaliera! Sostegno al settore tramite scambio di informazioni fra le banche! Se necessario:! regolamentazione delle modalità di trattamento dei rischi legali all estero! enforcement mirato

Misure delle autorità federali! Strategia per la piazza finanziaria adottata dal Consiglio federale nel dicembre 2009! Esclusione dello scambio automatico di informazioni! Ampliamento della collaborazione bilaterale, purché possano essere raggiunti i seguenti obiettivi:! regolarizzazione dei conti esistenti nelle relazioni con il fisco dello Stato interessato, senza obbligo di rimpatrio;! accesso migliorato al mercato per la fornitura di servizi finanziari in provenienza dalla Svizzera;! protezione della sfera privata dei clienti delle banche (nessuno scambio automatico ti di informazioni). i i)! L ampliamento della collaborazione bilaterale potrebbe avere come conseguenze per i contribuenti del paese:! imposta liberatoria! ulteriori misure volte a promuovere l onestà fiscale dei clienti delle banche, ad es. autodichiarazione 33! Valutazione di un accordo sulla prestazione di servizi con l UE Conclusioni! Il modello di attività di molte banche è messo in discussione! Si prevede una vasta ristrutturazione del settore della gestione patrimoniale! Le relazioni d affari a rischio elevato si sposteranno probabilmente verso il settore parabancario! Le limitazioni dell accesso al mercato costituiscono un problema, soprattutto in Europa! L assistenza amministrativa secondo lo standard 26 OCSE non è una soluzione duratura! La FINMA seguirà molto attentamente le problematiche legate ai rischi legali! nel processo di vigilanza! nella valutazione degli sviluppi internazionali! Se necessario, la FINMA emanerà nuove disposizioni 34