1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI



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1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI Introduzione L'art 22 del D.Lgs 22/97, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, prevede che nel Piano regionale vengano indicati i criteri per la localizzazione degli impianti di gestione o smaltimento definitivo dei rifiuti. e specificatamente: le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti Sulla base dei criteri sottoesposti sarà compito delle Province individuare localizzazioni di dettaglio per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti tenendo altresì in debito conto, le indicazioni del piano di coordinamento di cui all'art 15 L.142/90. Le Province dovranno indicare inoltre le aree idonee e non idonee del loro territorio per la realizzazione dei restanti impianti di gestione rifiuti L'approccio metodologico che si intende utilizzare per individuare criteri di localizzazione come richiesto dall art. 22 del D. Igs. 22/97 è supportato dai numerosi studi che la Regione ha nel tempo intrapreso per individuare i siti idonei all'insediamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Il procedimento di individuazione di siti idonei (e non) attraverso la sovrapposizione di cartografie tematiche escludenti, è già stato a suo tempo utilizzato per la redazione del "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento" approvato con deliberazione n. 145 del 29.12.1992, nonché per il Progetto integrato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell ambito della Provincia di Imperia e per l individuazione dei siti idonei per l'insediamento degli autodemolitori I criteri vengono fissati prendendo in considerazione i diversi fattori che evidenziano il grado di fattibili degli interventi ed in particolare: fattori escludenti che precludono la localizzazione di impianti; fattori penalizzanti che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area specialmente nell ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. fattori preferenziali che per le loro caratteristiche intrinseche, dovrebbero favorire realizzazione degli impianti. Si ritiene altresì necessario riportare le principali definizioni in quanto utili per meglio comprendere i successivi criteri. impianto di gestione dei rifiuti: il d.leg. 22 /97 intende per gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Dalla definizione si può evincere che per impianto di gestione si intendono tutti i sistemi di smaltimento e recupero dei rifiuti, definitivo e non quali, tra gli altri, le discariche e gli inceneritori.

impianto di smaltimento dei rifiuti: le operazioni previste nell allegato B del d.leg.22/97 impianto di recupero dei rifiuti: le operazioni previste nell allegato C del d.leg.22/97 1.1. Criteri generali L inserimento, in Zone a destinazione produttiva (Industriale o Artigianale) o finalizzate ad Impianti Tecnologici, degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti, ad esclusione delle discariche, è ritenuto criterio preferenziale di localizzazione. L'eventuale localizzazione in zone diverse dalle zone destinate ad attività produttive o ad impianti tecnologici potrà essere presa in considerazione tenendo conto dei criteri individuati al paragrafo 8.4. Al di là delle procedure di valutazione dell impatto ambientale, che devono essere seguite nei casi previsti per legge, lo strumento operativo da adottarsi può essere rappresentato dallo studio organico d'insieme da approvarsi contestualmente al progetto dell'impianto stesso, secondo quanto già previsto dalle norme di attuazione del vigente PTCP (art. 84 e 85) In linea generale si può affermare pertanto che le nuove localizzazioni dovrebbero interessare le zone che gli strumenti urbanistici in vigore hanno destinato agli Impianti produttivi o agli Impianti tecnologici con priorità alle zone nelle quali tali impianti sono già state realizzati. Pare opportuno fare osservare come la compresenza, nelle ridette zone produttive, di funzioni commerciali congiuntamente all artigianato o all industria, non deve essere vista come fattore di incompatibilità ma, al contrario, soprattutto per gli impianti di conferimento selettivo, come un vantaggio in termini di minori oneri per il conferimento e come una ulteriore garanzia per la qualità dell impianto. Ove non sia possibile localizzare gli impianti di recupero e smaltimento nelle zone di cui sopra nonché individuare dei siti idonei alla realizzazione di discariche, dovranno essere ricercate zone che rispettino i requisiti indicati dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico che, agli Art. 83,84 e 85 delle Norme d'attuazione, stabilisce che impianti di trattamento dei rifiuti e discariche possono essere realizzati in aree che non siano soggette al regime normativo Conservazione, per qualsiasi assetto considerato né in quelle soggette al regime di mantenimento che siano al contempo ricomprese in un sistema di aree di interesse naturalistico ambientale Per quanto concerne la possibilità di localizzare impianti per la gestione dei rifiuti nelle zone agricole, occorrerà effettuare una valutazione caso per caso in ordine a. presenza di idonee condizioni di stabilità; condizioni di degrado paesistico superabili o attenuabili con la realizzazione dell impianto; interferenze alle visuali più ricorrenti dai percorsi storici ovvero da quelli che rivestono interesse sotto il profilo turistico; possibilità di attuare interventi correttivi e mitigazioni condizioni progettuali ed operative per il ripristino del sito alla cessazione dell attività

1.2. Criteri per l inserimento degli impianti di gestione rifiuti in aree produttive o destinate ad impianti tecnologici 1.2.1. Fattori escludenti Non sono idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento: 1. zone di Conservazione come definite dal PTCP o di Mantenimento ove comprese nei sistemi di interesse naturalistico ambientale, in strutture urbane qualificate (SU), parchi urbani (PU) e valori d'immagine (IU); 2. zone che interessano direttamente o in termini di interferenze visuali grandi infrastrutture di comunicazione, siti e percorsi di importanza storica e paesistica; 3. le aree golenali e tutte le aree di ambito fluviale che possano concorrere alla riqualificazione ambientale dello stesso ed il cui utilizzo sia in contrasto con le finalità previste dalla L.R. 9/93 che, oltre ad assicurare la difesa del suolo e la tutela dei corpi idrici, persegue la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi (art. 1 comma 1). 4. le aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 m o altra dimensione comunque maggiore definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito), ai sensi del DPR 236/88; 1.1 le aree individuate a rischio inondazione in base al piano di bacino o piano di bacino stralcio redatto ai sensi della legge regionale 9/1993; 1.2 le aree inserite nelle mappe rischio di cui all art. 6 della legge regionale 45/96 Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale ; 1.3 le aree a rischio idrogeologico elevato e a rischio idrogeologico molto elevato inserite nei provvedimenti regionali attuativi del D.L. 180/98 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania convertito con legge 267/98 e successive modificazioni; 6. le aree che ricadono entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti etc 1.2.2. 1. Zone sottoposte al regime normativo dal Mantenimento sia nell assetto morfologico che vegetazionale come da art. 64 e 71 del PTCP 2. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 14/90 relativamente alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti con esclusione delle discariche 3. Aree su terreni sciolti alluvionali sedi di corpi idrici sotterranei utilizzati per approvvigionamento idropotabile 4. Zone gravate da usi civici 1.2.3. L'obiettivo generale è favorire la localizzazione degli interventi in zone destinate, dagli strumenti urbanistici, ad attività produttive o impianti e quindi dotate delle pertinenti condizioni in termini di accessibilità, servizi e compatibilità paesistica. In generale la localizzazione ottimale deve garantire le seguenti condizioni:

1. aree destinate dal Piano Regolatore Generale a: zone destinate ad attività produttive o ad impianti tecnologici 2. dotazione di infrastrutture esistenti, viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati 3. baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti e con l'utilizzatore dell'energia o del materiale prodotto 4. inserimento in aree degradate quali, tra le altre, discariche esistenti o non più attive, cave dismesse al fine di apportare comunque una riqualificazione generale dell'area quali zone definite dal PTCP come TRZ e, in subordine Trasformabilità, Modificabilità (di tipo a e b) 5. affioramenti litologici che presentino limitata permeabilità per porosità o fratturazione 6. idonea distanza da edifici residenziali; 7. zone con aree di contorno all impianto di dimensioni tali da permettere la realizzazione di opere di mitigazione

1.3. Criteri per l'individuazione delle aree funzionali alla localizzazione degli impianti dl smaltimento e recupero dei rifiuti - insediamenti in aree non industriali Fattori escludenti Non sono idonei alla localizzazione degli impianti, tra cui le discariche, le zone con le caratteristiche fisiche ed urbanistiche di cui al precedente paragrafo n. 8.3 nonché relativamente alla realizzazione delle discariche di 1 cat. e 2 B e C, le Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 14/90 Costituiscono fattori penalizzanti alla localizzazione degli impianti, tra cui le discariche, le zone che presentano caratteristiche fisiche ed urbanistiche simili a quelle riportate nel punto relativo ai relativo ai Criteri per l inserimento degli impianti di gestione rifiuti in aree produttive o destinate ad impianti tecnologici. Nell ambito delle zone non individuabili nel precedente paragrafo relativo ai Criteri per l inserimento degli impianti di gestione rifiuti in aree produttive o destinate ad impianti tecnologici e pertanto non destinabili urbanisticamente a Zona Produttiva o ad Impianti Tecnologici, costituiscono fattori preferenziali per la localizzazione degli impianti e delle discariche, gli stessi fattori precedentemente individuati al già citato paragrafo, al punto 3. 1.4. Criteri integrativi per le singole tipologie di impianto In aggiunta a quanto precedentemente indicato, vengono di seguito stabiliti i fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali specifici per le singole tipologie di impianto. 1.4.1. Discariche di 1 categoria e 2 categoria tipo B e C Fattori escludenti 1. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 14/90 2. aree su terreni sciolti alluvionali sedi di corpi idrici sotterranei utilizzati per approvvigionamento idropotabile 3. distanza minore di 500 m. tra il perimetro della discarica e il perimetro del più prossimo centro edificato. Il centro edificato, come definito dalla Legge 865/1 è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 1. aree caratterizzate dalla presenza di rocce con elevata permeabilità per fessurazione, fratturazione o porosità (serpentiniti, conglomerati etc.) 2. aree agricole di pregio quali le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue

3. caratteristiche orografiche (dimensione del bacino imbrifero, acclività dei versanti etc) tali da rendere necessarie ingenti opere di regimazione idraulica tra cui, principalmente il tombinamento dei corpi idrici superficiali. 1. sedime costituito da roccia compatta a prevalente componente argillosa (argilliti, argilloscisti etc.) 2. caratteristiche orografiche tali da permettere la regimazione delle acque esclusivamente mediante opere superficiali 3. riqualificazione di aree degradate con particolare riferimento alle cave abbandonate o non più in coltivazione, presenti su affioramenti di rocce compatte a prevalente componente argillosa (argilliti, argilloscisti etc.) 1.4.2. Discariche di 2 categoria tipo A per inerti 1. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 14/ 90 2. aree agricole di pregio quali le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue 3. caratteristiche orografiche (dimensione del bacino imbrifero, acclività dei versanti etc) tali da rendere necessarie ingenti opere di regimazione idraulica tra cui, principalmente, il tombinamento dei corpi idrici superficiali 1. caratteristiche orografiche tali da rendere possibile la regimazione delle acque esclusivamente mediante opere superficiali; 2. riqualificazione di aree degradate con particolare riferimento alle cave dismesse; 3. tra le cave dismesse dovranno essere privilegiate quelle presenti nelle aree di affioramento di rocce ofiolitiche (rocce verdi) come individuate nel Piano di protezione dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 105/96.

1.4.3. Impianti di termoutilizzazione condizioni climatiche-orografiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti, ad esempio ove condizioni di calma di vento ricorrono con maggiore frequenza. 1. zone destinate ad attività produttive o ad impianti tecnologici o contigue alle stesse; 2. preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale; 3. sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali, civili e termoelettriche al fine di produrre un globale miglioramento dell ambiente 4. impianti di termodistruzione già esistenti 5. vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia. 1.4.4. Impianti a tecnologia complessa Fattori escludenti 1. aree con presenza di centri edificati, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di almeno 100 metri (verificare per gli impianti che implicano un'aia di maturazione esterna) fra il perimetro dell'impianto e il perimetro dei centri stessi. Nel caso in cui gli impianti prevedono un aia di maturazione esterna, tale distanza dovrà essere adeguatamente aumentata e comunque non dovrà risultare inferiore a 200 metri 1. Aree su terreni sciolti alluvionali sedi di corpi idrici sotterranei utilizzati per approvvigionamento idropotabile e aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 14/ 90 se il sedime dell impianto delle aree di maturazione e stoccaggio non risulta impermeabilizzato artificialmente 1. zone destinate ad attività produttive o ad impianti tecnologici o contigue alle stesse; 2. Aree con destinazione agricola relativamente agli impianti di compostaggio

1.4.5. Centri di conferimento per la raccolta differenziata Al fine di indirizzare le attività di progettazione e realizzazione dei futuri centri di conferimento, si individuano i seguenti criteri: i centri devono essere concepiti come strutture al servizio di ambiti sovracomunali, specie per le fasce territoriali di entroterra, con alta frammentazione amministrativa; la realizzazione deve con preferenza essere gestita da enti sovracomunali, come le Comunità montane, in gradi di contemperare esigenze e necessità dei diversi ambiti territoriali che ad esse fanno capo ; l impianto deve essere dimensionato e strutturato in modo tale da garantire una capacità di trattamento del materiale congruente con gli obiettivi della raccolta differenziata indicati nel d.lgs.22/97 luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, grandi centri commerciali e altri spazi pubblici di richiamo della popolazione; avere buona accessibilità estratto dal Piano regionale di gestione rifiuti approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.17 del 29.2.2000.