L APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA



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L APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA PAOLA MARIANI UDINE 26 MARZO 2014

LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputate all esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono.

LA COMPETENZA FIN. VIGENTE E IL RENDICONTO A causa delle criticità del principio della competenza finanziaria vigente (e a causa dell art. 183, comma 5 del TUEL) il rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica: gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi; gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ; l equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Nell ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs 91 e 118 del 2011 hanno previsto la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l obbligazione sorge e sono imputate all esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

LE FONTI DELLA COMPETENZA FIN. POTENZIATA Il nuovo principio della competenza finanziaria è definito dal DPCM 28 dicembre 2011, concernente la sperimentazione degli enti locali: allegato n. 1 riguardante il Principio generale della competenza finanziaria; Allegato n. 2 riguardante il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, per le diverse fattispecie di entrata e di spesa, individua l esigibilità dell obbligazione e di conseguenza l esercizio di imputazione.

ADOZIONE DELLA COMPETENZA FIN. POTENZIATA Ad oggi la competenza potenziata è stata sperimentata solo per gli enti territoriali, a decorrere dal 1 gennaio 2012; I risultati dei primi 18 mesi di sperimentazione sono stati valutati positivamente in sede tecnica (gruppi di lavoro, Ragioneria Generale dello Stato, COPAFF); Lo schema del decreto legislativo che disciplina l avvio a regime della riforma degli enti territoriali prevede l adozione della competenza finanziaria potenziata.

VANTAGGI DELLA COMPETENZA POTENZIATA RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO; CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA; EVITARE L IMPUTAZIONE CONTABILE DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI; FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI.

LA COMPETENZA FIN. POTENZIATA E IL RENDICONTO Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili: gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell ente scaduti (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato); è imposto l equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio; le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni ) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo.

I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione); natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento); rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa); obbligo della copertura finanziaria, a prescindere dall esercizio di imputazione della spesa.

LA COMPETENZA FINANZIARIA: LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIIMENTI La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di investimento, imputate agli esercizi futuri è costituita da: risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o all esercizio in corso, confluite nel fondo pluriennale vincolato; entrate accertate imputate all esercizio in cui è impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell ente o di altra P.A.

1.a) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il fondo pluriennale vincolato nasce dall esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata; è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l acquisizione dei finanziamenti e l effettivo impiego delle risorse.