Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Direzione Gestione Tributi Ufficio Servizi al Contribuente



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Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Direzione Gestione Tributi Ufficio Servizi al Contribuente DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI (Art. 13-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) (Art. 10- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) 03 Ottobre 2002

2 La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali relative agli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario, appare molto articolata in conseguenza del fatto che, nel corso dei vari anni, tale normativa ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni in argomento spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e l anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. L avvicendarsi delle disposizioni di legge può essere sintetizzata nel seguente schema: Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all acquisto dell abitazione principale. L importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20. In caso di contitolarità del mutuo o di più contratti, il limite si riferisce all ammontare complessivo. Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale. L importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 se si tratta di altra propria abitazione. L ammontare complessivo è per ciascun intestatario del mutuo. Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 per ciascun intestatario.

3 MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione, prevista dall art. 13 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, spetta agli acquirenti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. CONDIZIONI Il finanziamento dell acquisto deve derivare da un mutuo ipotecario, di cui all art. 1813 del codice civile, con esclusione di qualsiasi altra forma di prestito. Pertanto non sono ammessi finanziamenti quali: cambiali, apertura di credito in c/o corrente, anche se garantiti da ipoteca, cessione di stipendio, ed altri. Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all acquisto dell abitazione principale ed alle sue pertinenze. Non dà diritto alle detrazioni il mutuo ipotecario contratto autonomamente per l acquisto di sole pertinenze. E necessario che il mutuo sia garantito da un ipoteca immobiliare. Non è richiesto che l immobile ipotecato sia lo stesso da acquistare, potendo ben essere altro immobile appartenente anche ad un soggetto diverso dall acquirente. Il soggetto che eroga il mutuo deve essere residente in Italia o in un paese aderente all Unione Europea, o altrimenti deve avere una stabile organizzazione in Italia. Nel caso in cui l originario contratto venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, è necessario che l importo del contratto rinegoziato non sia superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Ovviamente, in tale ipotesi è necessario che le parti contraenti e l immobile concesso in garanzia, siano rimasti invariati.

4 BENEFICIARI Le detrazioni fiscali in argomento spettano agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Alla presenza di più cointestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta in proporzione alla propria quota. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI ORIGINALI I beneficiari della norma possono variare nel corso del tempo in cui il contratto di mutuo rimane in vigore. Così, in caso di morte dell acquirente/mutuatario, o di compravendita, il diritto alla detrazione si trasmette all erede o legatario, oppure all acquirente che si sia accollato il mutuo. In questi casi per data di stipulazione del contatto di mutuo deve intendersi quella in cui è stato stipulato il contratto di accollo, se questo è avvenuto in data successiva al 1 gennaio 1993. Pertanto le detrazioni spettano all accollante se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste dalla legge a quella data. SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE Le seguenti spese sono ammesse alla detrazione in base all anno in cui sono state effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di scadenza: Interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici; Oneri accessori quali l onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario (con esclusione di quello relativo al contatto di acquisto dell immobile), spese di perizia, spese di istruttoria, imposta per l iscrizione o la cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo; Quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; Perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera. Per i mutui stipulati dall anno 1993, la detrazione spetta solo in relazione all acquisto dell abitazione principale.

5 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale s intende quella in cui il contribuente dimora abitualmente. Dal 2001 tale definizione è stata ampliata nel senso che s intende per abitazione principale anche quella adibita a dimora abituale del contribuente o di un suo familiare (coniuge, anche separato,ma non divorziato- parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità. Pertanto non si possono avere più abitazioni principali. Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita a colui che chiede le detrazioni degli interessi. Ad esempio, nell ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica. Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene, l immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale, ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi. Il diritto alle detrazioni in argomento spetta alle seguenti condizioni: l immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dalla L. n. 388/2000 con decorrenza 1.1.2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Ciò vuol dire che se un lavoratore è costretto da motivi di lavoro a trasferirsi in altro luogo, la casa in cui abitava non perde la qualifica di abitazione principale. Parimenti, non si tiene conto delle variazioni di domicilio dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitari. In questo caso si richiede che l abitazione non sia locata. E ammessa l autocertificazione di una dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica. Il requisito della dimora abituale non è richiesto al personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento sia militare sia civile. Per loro è sufficiente che l acquisto o la costruzione riguardi un immobile costituente unica abitazione.

6 l acquisto dell immobile deve avvenire entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario. Ciò significa che si può prima acquistare, ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo, ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto. in caso di acquisto di un abitazione locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall acquisto sia stato notificato al locatario l atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Nel caso che l immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e in ogni caso entro due anni dall acquisto. DETRAZIONE Per i contratti di mutuo stipulati dal 1993, la detrazione spetta fino ad un tetto massimo di spesa per interessi passivi derivanti da mutuo ipotecario, e relativi oneri accessori, di 3.615,20. Pertanto la detrazione non può essere superiore ad 686,89, pari al 19% di 3.615,20. La detrazione è concessa solo per l acquisto dell abitazione principale, ed il tetto massimo di spesa deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l acquisto. Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, l ammontare della detrazione, è pari ad 3.615,20 per ciascun intestatario, a condizione che l unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell 8 dicembre 1993. Nella ipotesi di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell abitazione. Tale agevolazione, in vigore da 1 gennaio 2001, spetta solo se il mutuo cointestato è stato stipulato a partire dal 1993 (cir.n. 50 del 12.6.2002).

7 MUTUI SOTTOSCRITTI DA COOPERATIVE E DA IMPRESE COSTRUTTRICI Nel caso di mutui ipotecari non ancora divisi stipulati da cooperative a proprietà indivisa o dalle imprese costruttrici, il diritto alle detrazioni spetta agli assegnatari, o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi ai contraenti dei mutui. Da rilevare che mentre per l acquirente la condizione di detraibilità è l atto notarile, per i soci di cooperative edilizie è la delibera assembleare di assegnazione con conseguente immissione nel possesso. MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALL ABITAZIONE PRINCIPALE Per gli anni precedenti il 1993 le detrazioni in argomento continuano a spettare a coloro che hanno stipulato mutui ipotecari per l acquisto di immobili diversi dalla abitazione principale, e precisamente: per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, la detrazione spetta nella misura di 2.065,83 a coloro che hanno acquistato proprie abitazioni diverse da quelle principali, per es. seconda casa al mare. Il limite massimo della spesa è riferito a ciascun intestatario, e la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza. Per i mutui stipulati prima del 1991, la detrazione si applica anche in relazione a contratti di acquisto relativi ad immobili non abitativi. Anche in questo caso il tetto massimo di spesa è di 2.065,83 per ogni singolo intestatario.

8 MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione spetta in relazione ai mutui ipotecari contratti a partire dal 1 gennaio 1998 per la costruzione dell abitazione principale. Il tetto massimo di spesa riconosciuto è di 2.582,28 riferito complessivamente a più cointestatari ed a più contratti di mutuo. Per costruzione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia. La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto. Ai fini della detrazione in argomento si rinvia alle nozioni generali già esposte in precedenza. CONDIZIONI Contraente del mutuo deve essere colui che avrà il possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale dell abitazione da costruire; Il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori; L immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori; I lavori devono essere conclusi entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione o la ristrutturazione. Non si tiene conto dei ritardi imputabili esclusivamente all amministrazione comunale nel rilascio dei provvedimenti necessari in materia edilizia.

9 La detrazione spetta solo sulla parte degli interessi passivi, oneri accessori, e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione dell immobile. Pertanto la detrazione non si applica alla parte delle spese del mutuo che eccedono i costi di costruzione documentati. Il diritto alla detrazione viene meno dall anno successivo a quello in cui l immobile non è più utilizzato come abitazione principale. La detrazione può essere cumulata con quella relativa all acquisto dell abitazione principale soltanto per il periodo in cui durano i lavori di costruzione dell abitazione e per il semestre successivo alla conclusione. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati entro il 31 dicembre 1990 per la costruzione di immobili diversi dall abitazione principale, la detrazione è ammessa su un importo massimo di 2.065,83 per ciascun intestatario.