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Transcript:

Procedimento Titolo V Capo X Sez. III Artt. 2506 2506-quater Art. 2506 : forme di scissione. Descrizione generica dell operazione di scissione ed, al secondo comma, disciplina e limiti del conguaglio e della distribuzione delle azioni o quote. Effetto della scissione in capo alla scissa; limiti alla scissione. Art. 2506-bis: progetto di scissione. Viene richiamato l art. 2501-ter in tema di fusioni che elenca gli elementi che devono risultare dal progetto stesso. Destinazione degli elementi attivi. (art. 2506-bis, secondo comma). Elementi del passivo. (art. 2506-bis, terzo comma). Criteri di distribuzione delle azioni o quote. (art. 2506-bis, quarto comma). 1

Deposito per l iscrizione: il progetto di scissione deve essere pubblicato (depositato per l iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società oggetto di scissione) a norma dell art. 2501-ter, terzo comma. Art. 2506-ter: Situazione patrimoniale: predisposta con l osservanza delle norme in tema di bilancio d esercizio e riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto al giorno del deposito. Bilancio d esercizio se chiuso non oltre sei mesi dal deposito (art. 2501-quater). Relazione dell organo amministrativo: illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione e ove esistente il rapporto di cambio. Segnala le difficoltà valutative (art. 2501- quinquies). Relazione degli esperti: relazione sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies). Si richiama l art. 2501-septies in tema di Deposito di atti. Tutti i documenti elencati in precedenza, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, corredati dalle relazioni degli amministratori e dell organo 2

di controllo, devono rimanere depositati in sede nei trenta giorni che precedono la data di convocazione dell assemblea che assume la decisione (delibera) di scissione. Art. 2502: decisione in ordine alla ( ) scissione. La delibera è sostanzialmente l approvazione del progetto di scissione depositato per l iscrizione al registro delle imprese (con gli effetti di pubblicità legale conseguenti) alla consapevole luce dei documenti depositati in sede quale corredo del progetto stesso. La decisione (delibera) può modificare elementi del progetto di scissione solo se non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. Art. 2502-bis: Deposito della delibera. La decisione (delibera) di scissione deve essere depositata per l iscrizione nel registro delle imprese insieme al progetto di scissione, ai bilanci degli ultimi tre esercizi corredati dalle relazioni dell organo amministrativo e di controllo e della situazione patrimoniale a norma dell art. 2436. Art. 2503: Opposizione dei creditori. Dalla data dell ultima iscrizione al registro delle imprese indicata dall art. 2502-bis devono decorrere 3

non meno di sessanta giorni, per dare modo ai creditori che risultano dalla situazione patrimoniale predisposta dall organo amministrativo (e, quindi, dei creditori tali alla data rilevante) di opporsi salvo che consti il consenso dei creditori; consti il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso; risulti il deposito di tali somme presso una banca; ovvero la relazione degli esperti di cui all art. 2501-sexies sia redatta da una società di revisione che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria della società oggetto di scissione non renda necessarie garanzie a tutela dei creditori. Se non ricorre alcuna delle indicate condizioni il creditore può fare opposizione. Art. 2503-bis: Obbligazioni. Le prerogative precedentemente indicate per i creditori sociali sono accordate anche agli obbligazionisti salvo che 4

l operazione non sia approvata dall assemblea degli obbligazionisti. Possessori di obbligazioni convertibili. Art. 2504: Atto di ( ) scissione. La scissione deve risultare da atto pubblico. E l atto stesso deve essere depositato, a cura del notaio rogante o degli amministratori, nei trenta giorni successivi, presso il registro delle imprese dei luoghi in cui hanno sede le società che partecipano alla scissione. Art. 2505 e 2505-bis: si è inserita la possibilità che la decisione di scissione possa essere adottata anche solo dall organo amministrativo con delibera risultante da atto pubblico semprechè : i. siano depositati presso la sede della scissa, nei trenta giorni precedenti la decisione di scissione, il progetto di scissione con le relazioni degli amministratori e degli esperti nonché i bilanci degli ultimi tre esercizi; ii. che il deposito per l iscrizione nel registro delle imprese del progetto di scissione sia stato effettuato almeno 30 giorni prima della data della delibera; 5

Art. 2506-quater: effetti della scissione. La scissione ha effetto dall ultima delle iscrizioni per il deposito al registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Salvo il caso di società beneficiarie di nuova costituzione, può essere stabilità una data di efficacia della scissione anche successiva mentre per quanto attiene alla percezione degli utili e alla imputazione delle operazioni alla società beneficiaria può essere stabilita anche una data anteriore. Gli adempimenti pubblicitari a carico della società scissa possono essere assolti anche dalla beneficiaria. Ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti, nei limiti della parte percentuale di patrimonio attribuita alla beneficiaria/e o rimasta in capo alla scissa. 6

Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 L articolo 7 recita che sia previsto nella legge delegata la possibilità di: lett. a) semplificare e precisare il procedimento nel rispetto, per le società di capitali, dei vincoli comunitari; lett. b) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo all operazione di scissione; Il legislatore delegato ha sfruttato margini di discrezionalità offerti dalla Direttiva Comunitaria del 9.10.1978 n. 78/855/CEE quando a fusioni e scissioni partecipino società di capitale, proprio per raggiungere le finalità indicate all articolo 7 della legge delega. Tali opportunità non erano state colte dal legislatore del D. Lgs. 16.1.1991 n. 22 di recepimento della direttiva comunitaria stessa. 7

Tali margini di discrezionalità sono stati introdotti sia con riferimento all istituto della fusione che a quello della scissione, sia con esplicite norme, sia con norma di rinvio. Il codice civile disciplina l istituto negli articoli che vanno dal 2506 al 2506-quater. Necessario rammentare, in via preliminare, che l articolo 2506-ter richiama specificatamente e, comunque, in senso generale le norme proprie dell istituto della fusione. 2. articolo 2506, quarto comma: è stato eliminato il preesistente divieto di accesso all istituto delle società sottoposte a procedura concorsuale; 8

3. articolo 2502, secondo comma, richiamato dall articolo 2506-ter: la decisione di scissione può apportare modifiche al progetto di scissione che non incidano i diritti dei soci o dei terzi; 4. nonostante il generico richiamo dell art. 2506-ter all art. 2502, non è applicabile il secondo periodo del primo comma dell art. 2502 che prevede le fusioni eterogenee perché la legge delega, all art. 7, primo comma, lett. b) prevede solo la possibilità di disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e fusioni eterogenee ; 5. articolo 2503, primo e terzo comma, richiamati dall articolo 2506-ter: si è cercato di contemperare le esigenze di celerità nella realizzazione dell operazione di scissione con la necessaria tutela dei terzi. 9

L atto di scissione potrà essere rogato decorsi almeno 60 giorni dall ultima iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di scissione; Potrà procedersi anche prima di tale termine a condizione che: i. Consti il consenso dei creditori; ii. Siano stati pagati i creditori che non abbiano rilasciato il consenso; iii. Ovvero sia stata depositata una somma a loro garanzia; iv. Ovvero una società di revisione asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria della società consenta l operazione senza pregiudizio dei creditori medesimi. In alternativa, mancando alcune delle citate circostanze, i creditori potranno proporre opposizione nel medesimo termine di 60 giorni dal deposito della decisione di scissione; 10

6. articoli 2505 e 2505-bis, richiamati dall articolo 2506-ter: si è inserita la possibilità che la decisione di scissione possa essere adottata anche solo dall organo amministrativo con delibera risultante da atto pubblico semprechè: siano depositati presso la sede della scissa, nei trenta giorni precedenti la decisione di scissione, il progetto di scissione con le relazioni degli amministratori e degli esperti nonché i bilanci degli ultimi tre esercizi; che il deposito per l iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione sia stato effettuato almeno 30 giorni prima della data della delibera; 7. articolo 2506, secondo comma: è stato consentito il conguaglio in denaro purché non superiore al 10% del valore delle azioni o quote attribuite; è stata prevista anche la possibilità che, con il consenso unanime, ad alcuni soci siano distribuite azioni o quote della scissa piuttosto che non della o delle beneficiarie; 11

8. articolo 2506-bis, terzo comma: sussiste la responsabilità solidale delle beneficiarie (caso di scissione totale) ovvero della beneficiaria e della scissa (caso di scissione parziale) e, ciò, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito, relativamente agli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione; 9. articolo 2506-bis, quarto comma: il progetto di scissione può prevedere che siano attribuiti ai soci partecipazioni non proporzionali a quelle originarie. In tale caso il progetto di scissione deve prevedere che ai soci che non approvino l operazione sia data la possibilità di vedersi acquistate le proprie partecipazioni ad un corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso, con l indicazione dei soggetti che debbano farsi carico di tale acquisto; 12

Da un punto di vista terminologico è stato fatto riferimento all assegnazione dell intero (o di parte) del patrimonio della società scissa (art. 2506, primo comma) proprio per non equivocare sulla disciplina applicabile. 13