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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente dr.ssa Silvia Vitrò Giudice relatore dr.ssa Gabriella Ratti Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 25688/2011 R.G. PROMOSSA DA: PININFARINA EXTRA SRL, con sede in Torino, difesa dagli avv.ti Ludovico e Carlo Boetti Villanis-Audifredi per delega in calce all atto di citazione ATTRICE CONTRO THE KEATING HOTEL GROUP L.L.C., con sede in San Diego, CA, Usa CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: risoluzione contrattuale e violazione marchio pagina 1 di 5

CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l attrice: 1) Risolvere e/o dichiarare risolto per fatti e colpe della convenuta il contratto di licenza di marchio inter partes in data 15/5/2006 e successivi rinnovi, e conseguentemente ordinare alla convenuta di cessare immediatamente dall uso del marchio e dei segni distintivi contrattualmente concessi, con condanna al pagamento dell importo complessivo di. 55.000, oltre ad interessi e oltre ai danni contrattuali ed extracontrattuali da quantificarsi in corso di causa a seguito delle prove dedotte e deducende, il tutto con la vittoria delle spese e onorari di causa, oneri fiscali e previdenziali ricompresi, la sentenza esecutiva ex lege - In via istruttoria: v. prove orali dedotte in atto di citazione MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Con atto di citazione notificato in data 15/9/2011 la Pininfarina Extra srl ha convenuto in giudizio la Keating Hotel Group L.L.C., con sede in California, riferendo: - che tra tali parti è stato stipulato un contratto di licenza di marchio in data 15/5/2006, rinnovatosi alla scadenza di due anni fino al 31/12/2011, in forza del quale l attrice aveva concesso alla Keating Hotel di utilizzare il proprio marchio, con i limiti stabiliti nel contratto, pattuendo un corrispettivo minimo garantito di. 30.000 annue pagabili in due rate mensili; - che la convenuta era rimasta debitrice del complessivo residuo importo di. 55.000, in forza delle seguenti fatture:.n. 120 del 30/6/2009 di. 10.000;.n. 245 del 23/12/2009 di. 15.000;.n. 109 del 30/6/2010 di. 15.000;.n. 244 del 22/12/2010 di. 15.000; - che il mancato pagamento degli importi contrattualmente dovuti comportava la risoluzione del contratto e l inibitoria per la Keating Hotel dall ulteriore utilizzo dei diritti di licenza concessi dal contratto riguardo al marchio e al design, con riferimento anche ai prodotti e servizi in merchandising; - che erano dovuti a titolo di danno gli ulteriori importi previsti come minimo garantito fino al termine del contratto di licenza; pagina 2 di 5

- che la Keating aveva continuato ad utilizzare sul sito internet, sul materiale promozionale e sugli oggetti di merchandising il marchio Pininfarina Extra. L attrice concludeva chiedendo: - che fosse risolto o dichiarato risolto il contratto suddetto; - che fosse ordinato alla convenuta di cessare dall uso del marchio e dei segni distintivi concessi; - che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di. 55.000, oltre interessi; - che la convenuta fosse condannata a pagare i danni contrattuali ed extracontrattuali da quantificarsi in corso di causa. Group L.L.C. rimaneva contumace. 2) Le domande dell attrice vanno accolte. La convenuta Keating Hotel 2.1) In primo luogo va accolta la domanda di dichiarazione della risoluzione del contratto 15/5/2006 intercorso tra le parti. Infatti, l inadempimento della convenuta rispetto al pagamento degli importi dovuti a titolo di minimo garantito annuale di cui alla clausola n. 6.1 del contratto (per totali. 55.000, come dalle fatture sopra riportate) emerge dalle dichiarazioni dei testi Matteo De Lise (direttore commerciale della Pininfarina Extra) ed Edoardo Menzio (impiegato del settore commerciale marketing della Pininfarina Extra), che hanno confermato il mancato pagamento delle suddette fatture, e dalla mancata risposta della convenuta all interrogatorio formale ammesso. Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto 15/5/2006, intimata dalla Pininfarina alla Keating Hotel con la lettera 21/9/2010 di cui al doc. 7 attoreo. 2.2) Va poi accolta la domanda attorea di condanna della Keating Hotel al pagamento delle fatture scadute su citate (relative agli anni 2009 e 2010), per complessivi. 55.000, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo. pagina 3 di 5

2.3) Va inoltre accolta la domanda attorea di inibitoria nei confronti della Keating Hotel dell uso del marchio Pininfarina oggetto del contratto, considerato che la illecita continuazione dell uso di tale marchio (successivamente alla risoluzione del contratto che concedeva la licenza di utilizzo alla convenuta) emerge dalle dichiarazioni dei testi De Lise e Menzio (che hanno rilevato la continuazione dell uso del marchio sul sito internet della Keating Hotel e nell ambito di trasmissioni televisive) e dai doc. 6 e 6 bis attorei. 2.4) Infine, la domanda attorea di risarcimento danni va parzialmente accolta. In particolare, il danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza (per inadempimento della convenuta) può essere individuato (come indicato nell atto di citazione) nella misura del minimo garantito fino alla scadenza naturale del contratto di licenza (prevista, a seguito di rinnovo contrattuale, per la fine dell anno 2011, come affermato negli atti dall attrice stessa e visto l art. 7 del contratto). Tale misura corrisponde alla somma di. 30.000 (art. 6 del contratto). Non viene invece accolta la domanda dell attrice di liquidazione di ulteriore danno, a titolo extracontrattuale, in misura corrispondente ai mancati canoni per gli anni 2012 e 2013, dal momento che sul punto del danno extracontrattuale la domanda contenuta nell atto di citazione è inammissibile perché del tutto generica e che la specificazione contenuta nella comparsa conclusionale è inammissibile perché tardiva. Pertanto, la convenuta va condannata a pagare all attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di. 30.000, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2011 ad oggi, ed oltre agli interessi nella misura dello 0,5% sulle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali sulla complessiva somma così calcolata da oggi fino al saldo. 3) Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano, a favore della parte attrice, come da dispositivo (sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione). pagina 4 di 5

P.Q.M. Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta; Dichiara la risoluzione del contratto di licenza di marchio 15/5/2006 intercorso tra le parti, per inadempimento della convenuta Keating Hotel Group L.L.C.; Inibisce alla convenuta Keating Hotel Group L.L.C. l uso del marchio Pininfarina oggetto del contratto suddetto; Condanna la convenuta Keating Hotel Group L.L.C. a pagare all attrice Pininfarina Extra srl la somma di. 55.000,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo; Condanna la convenuta a pagare all attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di. 30.000, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2011 ad oggi, ed oltre agli interessi nella misura dello 0,5% sulle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali sulla complessiva somma così calcolata da oggi fino al saldo; Condanna la convenuta Keating Hotel Group srl a rimborsare all attrice Pininfarina Extra srl le spese processuali, che liquida in. 8.831,57 (di cui. 922,56 per esposti imponibili,. 909,01 per anticipazioni,. 7.000 per competenze), oltre Iva e Cpa. Manda la Cancelleria a trasmettere all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza, ai sensi dell art. 122, co. 8, CPI. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1 civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 21/6/2013, nella composizione di cui al 14/6/2013. Il G.I. Il Presidente pagina 5 di 5