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IL FISCO METTE SOTTO CONTROLLO LE COMPENSAZIONI (seconda parte) clicca QUI per collegarti alla prima parte dell'articolo... a cura Tonino Morina Le regole più importanti su compensazioni, comunicazione dati Iva e dichiarazioni annuali La vecchia compensazione La compensazione vecchia, denominata anche interna, semplice o verticale, è quella tradizionale ed era la sola che si poteva fare fino a qualche anno fa; è quando si usa il credito per compensare i debiti della stessa natura (Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, Ires da Ires, eccetera). Chi esegue la vecchia compensazione non è obbligato a presentare il modello F24. La nuova compensazione La nuova compensazione, introdotta dal maggio del 1998 dal decreto legislativo 241/97, è chiamata anche compensazione esterna, mista o orizzontale ; essa consente lo scambio tra debiti e crediti di diversi tributi, contributi e premi; così, ad esempio, il credito Iva può essere usato per compensare i versamenti di tributi, contributi o premi, da effettuare con il modello F24, cioè con gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso modello F24, Iva compresa. Chi si vale della compensazione introdotta dal decreto legislativo 241/97 deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero, perché i crediti sono di importo pari o superiore ai debiti. I nuovi controlli del Fisco sui crediti Iva Dal 2010 entrano in vigore le nuove norme con l obiettivo di rendere più rigorosi i controlli per contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. La stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali riguarda solo i casi in cui il contribuente compensa nel modello F24 il credito Iva con i versamenti di altri tributi, contributi e premi. Le nuove norme sono invece irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegue la vecchia compensazione Iva da Iva, sia se esegue la compensazione interna, senza presentare il modello F24, sia se presenta il modello F24 per evidenziare la compensazione fatta. 1

La compensazione del credito Iva per importi superiori a 10mila euro La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell Iva, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Questo significa, ad esempio, che, dal 2010, il credito Iva annuale relativo al 2009, per importi superiori a 10.000 euro annui, potrà essere usato solo a partire dal 16 marzo 2010 (se, naturalmente, la dichiarazione annuale sarà presentata entro il mese di febbraio 2010), nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma. La compensazione del credito Iva infrannuale per importi superiori a 10mila euro Dal 2010, anche per le richieste di rimborso infrannuale si dovranno applicare le nuove regole che prevedono, nel caso di importi superiori a 10.000 euro annui, di effettuare le compensazioni a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell istanza da cui il credito emerge. Questo significa che si allunga di 45 giorni il tempo a partire dal quale si potrà usare l eccedenza Iva chiesta con il modello Iva TR. Ad esempio, il contribuente, che presenta la richiesta di rimborso infrannuale del terzo trimestre 2009, potrà compensare l eccedenza a partire dal 1 ottobre 2009, anche se il relativo modello Iva TR sarà presentato entro il 31 ottobre 2009. Nel caso di richiesta di rimborso infrannuale del terzo trimestre 2010, invece, il contribuente potrà compensare l eccedenza a partire dal 16 novembre 2010, anche se il relativo modello Iva TR sarà presentato entro il 31 ottobre 2010. Utilizzo dei servizi telematici dell agenzia delle Entrate nel caso di crediti Iva compensati per importi superiori a 10mila euro I contribuenti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito Iva con i versamenti da effettuare con il modello F24, per importi superiori a 10.000 euro annui, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall agenzia delle Entrate secondo le modalità tecniche che saranno definite con provvedimento del direttore della stessa agenzia delle Entrate. Per questi versamenti, è perciò escluso l impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking). L esclusione deriva dal fatto che l agenzia delle Entrate intende controllare in modo diretto e tempestivo le compensazioni dei crediti Iva per importi superiori a 10mila euro. 2

Dichiarazioni con il visto sui crediti superiori a 15mila euro I contribuenti, che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, dovranno chiedere al responsabile del centro di assistenza fiscale l apposizione del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito, che sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Il visto di conformità può essere rilasciato anche dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Dichiarazioni con il visto alternativo E prevista un alternativa al visto di conformità, che devono chiedere i contribuenti che intendono usare in compensazione crediti relativi all Iva per importi superiori a 15.000 euro annui. L alternatività al visto di conformità è possibile, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i soggetti collettivi, società di persone e assimilati, e società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile di cui all articolo 2409-bis del codice civile, che è stata cioè verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell Iva e che è stata verificata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Dichiarazioni con Iva a rimborso senza formalità Le formalità sul visto di conformità sono chieste nel caso di contribuenti che intendono usare in compensazione crediti relativi all Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, mentre non sono chieste per i contribuenti che intendono chiedere l eccedenza Iva a rimborso. Sanzione da 258 a 2.582 euro in caso di infedele attestazione del controllo L infedele attestazione dell esecuzione del controllo contabile comporta l applicazione di una sanzione da 258 euro a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni, o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti. 3

La dichiarazione annuale potrà essere presentata separata dall Unico Dal 2010, per la dichiarazione annuale Iva relativa al 2009, i contribuenti che intendono usare in compensazione, o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata, modello Unico. La comunicazione dati annuali Iva con il nuovo limite di 25mila euro In materia di comunicazione dati Iva, è stato adeguato all euro il vecchio limite di 50milioni di lire, che esonera dalla comunicazione dati annuali Iva che si deve presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno. Il nuovo limite di esonero è di 25mila euro. A seguito della modifica apportata, sono esonerate dall obbligo di presentare la comunicazione dati annuali Iva le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d affari inferiore o uguale a 25.000 euro. Esonero dalla comunicazione Iva per chi presenta i dati entro febbraio Sono esonerati dalla comunicazione dati annuali Iva, che si presenta entro il mese di febbraio di ciascun anno, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. La presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, sia se in modo autonomo, sia se con la dichiarazione unificata, modello Unico, in anticipo rispetto al normale termine di scadenza (30 settembre), conviene al contribuente che ha crediti annuali Iva, in quanto potrà usare i crediti a partire dal 16 marzo e sarà escluso dall obbligo di presentare la comunicazione dati annuali Iva. Sanzioni senza sconti per le false compensazioni L utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. La sanzione è in ogni caso esclusa dalla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto. 4

Il limite delle compensazioni potrà essere elevato a 700mila euro Per incrementare le compensazioni, l attuale limite di 516.456,90 euro, cioè un miliardo delle vecchie lire, per ciascun anno solare, potrà essere elevato, a decorrere dal 1 o gennaio 2010, fino a 700.000 euro. Resta fermo che, se l importo dei crediti spettanti è superiore al limite, l eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, o può essere portata in compensazione nell anno solare successivo. Resta anche fermo che l importo dei crediti usati in compensazione senza valersi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 241/97 non rileva ai fini del limite per il rimborso in conto fiscale o la compensazione a norma del predetto decreto. Vecchie e nuove compensazioni allo specchio Le conferme Credito Iva per vecchia compensazione Iva da Iva Compensabile liberamente dal periodo Regole invariate successivo alla maturazione del credito senza alcun visto e senza necessità di indicarlo nel modello F24 (vecchia compensazione Iva da Iva, o compensazione verticale ) Credito Iva fino a 10mila euro Compensabile nell F24 con altri Regole invariate versamenti diversi dall Iva dal primo giorno dell anno o del mese successivo alla maturazione in caso di crediti infrannuali, senza alcun visto Crediti Irpef, Ires, Irap contributi o altro Compensabili nell F24 con altri Regole invariate versamenti dal primo giorno dell anno successivo alla maturazione, senza alcun visto 5

Le compensazioni di crediti Iva con l F24 per importi fino a 10 mila euro annui Versamenti in via telematica, Regole invariate direttamente o tramite intermediario o tramite i servizi dell agenzia delle Entrate Le novità Credito Iva superiore a 10mila euro, fino a 15mila euro annui Compensabile nell F24 con altri Compensabile nell F24 con altri versamenti diversi dall Iva dal primo versamenti diversi dall Iva dal giorno 16 giorno dell anno o del mese successivo del mese successivo alla presentazione alla maturazione in caso di crediti della dichiarazione annuale o del infrannuali, senza alcun visto modello Iva TR, per le eccedenze infrannuali, senza alcun visto. Dal 2010 la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata in modo separato dall Unico. Credito Iva superiore a 15 mila euro annui Compensabile nell F24 con altri Compensabile nell F24 con altri versamenti diversi dall Iva dal primo versamenti diversi dall Iva dal giorno 16 giorno dell anno o del mese successivo del mese successivo alla presentazione in caso di crediti infrannuali, senza della dichiarazione annuale o del alcun visto modello Iva TR, per le eccedenze infrannuali, con visto di conformità o attestazione del revisore contabile Le compensazioni di crediti Iva con l F24 per importi superiori a 10 mila euro annui Versamenti in via telematica, direttamente, tramite intermediario o tramite i servizi dell agenzia delle Entrate Obbligo di usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall agenzia delle Entrate. E escluso l impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking). 6

I chiarimenti dell agenzia delle Entrate Direzione regionale dell Emilia Romagna Bologna, 16 novembre 2009 Agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell Emilia Romagna Agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell Emilia Romagna Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell Emilia Romagna Prot. n. 2009/52686 OGGETTO: Trasmissione istruzioni relative agli adempimenti da effettuarsi da parte dei professionisti ai fini della richiesta del rilascio del visto di conformità. ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, Capo V; dall art. 21 del DM n. 164 del 31 maggio 1999; dalla circolare n. 13/E del 6 aprile 2006 e dalla circolare n. 17/E del 23 marzo 2007. La comunicazione prevista dall articolo 21 citato deve contenere le seguenti informazioni: richiesta di essere inserito nell Elenco centralizzato, dell Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale, delle 7

società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. A tale comunicazione dovranno essere allegati: dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine di appartenenza; dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, eccetera); dichiarazione attestante il possesso dell abilitazione, rilasciata dall Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; le dichiarazioni precitate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d identità del sottoscrittore; garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni: a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997; b. il massimale della polizza, come stabilito dall art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80; c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. (La polizza non deve contenere la clausola c.d. claim made la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se 8

gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato); e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa); f. il professionista che svolge l attività nell ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta. La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla scrivente Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi Via M. Polo, 60 40131 Bologna (n. d. r.: questa avvertenza vale per i contribuenti i cui uffici sono di competenza della Direzione Regionale dell Emilia Romagna). Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l inserimento nell Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità. IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Gentile 9

Così l autocertificazione Dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, Dpr 445 del 28 dicembre 2000) Il sottoscritto/a nato/a a, il, residente in, Via ; Codice fiscale, esercente l attività di, presso (indicare se studio associato), con sede in, Via, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione e/o uso di atti falsi, espressamente richiamate dall articolo 76 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, DICHIARA di non avere a proprio carico e di non aver subìto provvedimenti di sospensione emessi dall ordine di appartenenza; di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; di essere in possesso di abilitazione, rilasciata dall agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Francofonte, 3 gennaio 2010 Firma 10

Così la comunicazione al Fisco per il rilascio del visto di conformità All agenzia delle Entrate direzione Regionale Oggetto: comunicazione di cui all articolo 21, decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in Via codice fiscale partita Iva iscritto/a all ordine dei di n. abilitato/a alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, comunica che intende esercitare, a norma dell articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità previsto dall articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tale scopo, allega alla presente comunicazione: 1) copia della polizza assicurativa di cui all articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999; 2) dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dall ordine professionale di appartenenza; 3) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 164/1999; 4) dichiarazione attestante il possesso dell abilitazione, rilasciata dall agenzia delle Entrate, alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali. Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo), o gli attestati delle quietanze (se il pagamento è suddiviso in rate). Francofonte, 3 gennaio 2010 Firma per collegarti alla prima parte CLICCA QUI Tonino Morina 3 Dicembre 2009 11