Compensazioni IVA: Il visto di conformità

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1 Compensazioni IVA: Il visto di conformità a cura di Antonio Gigliotti Per consentire al cliente di compensare un importo di credito Iva 2009 superiore a 15 mila euro, occorre attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli previsti dalla circolare 57/E/09. Al fine di attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata. Inoltre, deve attestare l'effettuazione della verifica della fattispecie che ha generato l'eccedenza di imposta. Premessa L art. 10 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, stabilisce, al comma 7, l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità da parte dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro annui. 1

2 I requisiti oggettivi Si ricorda che il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322/1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, (articolo 35, comma 3, del d.lgs 241/1997), ovvero: Responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAFimprese, ai sensi dello stesso comma 1, lettera a), dell'articolo 35; gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch'essi ai sensi del comma 3 dell'articolo citato. 2

3 La comunicazione preventiva Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono ottenere l iscrizione all elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio e, a tal fine, devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la documentazione richiesta. Dati da indicare nella comunicazione La suddetta comunicazione dovrà contenere: Richiesta di essere inserito nell Elenco centralizzato, dell Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; domicilio e altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; denominazione e dati anagrafici dell eventuale associazione professione nell ambito della quale il professionista esercita l attività di assistenza fiscale; denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle eventuali società di servizi cui il professionista 3

4 partecipa e delle quali intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse; l impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti di cui sopra entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, ai sensi dell art. 21, comma 3, D.M. 31/05/1999 n Documenti da allegare all istanza A tale comunicazione devono essere allegati: la copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, da produrre in originale o in copia conforme; la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti (elencati dall'articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999): a. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; 4

5 b. non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d. non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. 5

6 L apposizione del Visto richiede quindi una preventiva Comunicazione alla D.R.E. Dove inviare la comunicazione Direzione Regionale delle Entrate Come presentare la comunicazione A mezzo raccomandata con ricevuta di A mano ritorno La polizza assicurativa L abilitazione al rilascio del visto di conformità e l iscrizione all elenco centralizzato sarà subordinata alla verifica dei requisiti sopra richiamati ed in particolare, con riferimento alla polizza assicurativa, sarà verificato che relativamente all attività di rilascio del visto di conformità, conformemente a quanto previsto dalla nota prot. 2007/49025 della Direzione Centrale Servizi ai contribuenti: 1. il massimale della polizza, come stabilito dall art. 22 del D.M. 164 del 1999, sia adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità e, comunque, non sia inferiore a euro ,80; 6

7 2. la copertura assicurativa non contenga franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; 3. la polizza assicurativa preveda, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo (la polizza non deve contenere la clausola c.d. claims made in quanto la stessa non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava assicurato). Nessun riferimento a modelli specifici Si segnala inoltre che la polizza non deve contenere, in alcun modo, l indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti, che hanno già presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove 7

8 previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa). Professionista in studio associato Qualora il professionista svolga l attività nell ambito di uno studio associato può utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro ,80, a garanzia dell attività di apposizione del visto di conformità prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), e in linea con le condizioni richiamate ai punti 1), 2), 3) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta. A tale proposito viene specificato che è il singolo professionista ad essere iscritto nell elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente iscritto nell elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. 8

9 L iscrizione nell elenco centralizzato L Agenzia delle Entrate: verificata la completezza della comunicazione e le caratteristiche dell assicurazione, provvederà all inserimento nell Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati dandone contestuale comunicazione agli stessi tramite raccomandata. La risposta dell Agenzia Secondo quando chiarito nelle indicazioni fornite dalla D.R.E. della Lombardia, per la prima volta viene previsto che l avvenuta iscrizione venga comunicata con raccomandata ai soggetti istanti. Per mantenere la propria iscrizione nell elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire, periodicamente, il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. 9

10 I controlli ai fini del visto Per poter apporre il visto sulla dichiarazione Iva è necessario effettuare i controlli indicati nell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 164/1999, come chiariti e integrati dalle circolari 23 dicembre 2009, n. 57/E e 17 giugno 1999, n. 134/E. Le indicazioni sui controlli Normative art.2, comma 2 d.m. 164/1999 Ministeriali circ. n. 57/E del 23/12/2009; circ. n. 134/E del 17/06/1999. Le tre tipologie di controlli Dalle suddette fonti, normative e ministeriali, si possono suddividere i controlli in tre ambiti di attività: 1. la verifica della «regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie» ai fini Iva (articolo 2,comma 2,lettera a del decreto ministeriale 164/99); Considerando che il visto di conformità riguarda la dichiarazione Iva, si ritiene che il controllo sulla «regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie» non debba riguardare il libro giornale, ma solo i libri obbligatori ai fini Iva. 10

11 Registri obbligatori ai fini IVA I registri da monitorare Libro giornale I registri da non monitorare Nell'ambito dei confronti incrociati tra la dichiarazione Iva, le scritture contabili e la relativa documentazione, non ci si può basare solo sui registri Iva, in quanto, ad esempio, è necessario analizzare anche il libro cespiti per verificare la corretta compilazione del rigo VF24, relativo alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni del rigo VF20 tra gli importi dei beni ammortizzabili, dei beni non ammortizzabili, dei beni destinati alla rivendita o produzione di beni e servizi ovvero degli altri acquisti e importazioni. 2. la verifica della «correttezza formale delle dichiarazioni» Iva presentate dai contribuenti, cioè della «corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa 11

12 documentazione» (articolo 2, comma 2, lettera b del decreto ministeriale 164/99); 3. la verifica della «corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione» (circolare 134/E/1999). Relativamente alla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione, le Entrate hanno affermato più volte che questa verifica «non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti» ai fini Iva (circolari57/e/2009 e 134/E/1999). L Agenzia delle Entrate con circolare n.57/e/2009, ha richiesto al certificatore l esecuzione dei seguenti controlli. 12

13 Controllo del codice attività Il professionista deve verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO Codice attività Controllo rivolto a verificare che: il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile Dove consultare il codice attività La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate e del Ministero dell'economia e delle Finanze Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività identificate con diversi codici ATECO 2007, è necessario verificare che: se la contabilità è unificata, il codice indicato nella dichiarazione IVA annuale sia quello riferito all attività prevalente determinata in base al volume d affari; 13

14 se la contabilità è separata, che in ciascun modulo sia indicato il corrispondente codice attività. Il controllo dell origine del credito IVA L Agenzia delle Entrate, nello stesso documento sopra citato (circolare 57/E/2009), ha chiarito che deve sempre essere verificato se il credito Iva annuale deriva da una delle seguenti fattispecie, in generale, idonee a generarlo: la presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; la presenza di operazioni attive non imponibili o non soggette all'imposta; la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; la presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. È necessario, verificare l integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA destinato dal contribuente all utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d affari. 14

15 Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA è inferiore al volume d affari, l Agenzia ritiene sufficiente procedere alla verifica della documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell ammontare complessivo dell IVA detratta nell anno. Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le fatture d acquisto ma anche per le fatture emesse. Così, ad esempio, se l IVA detratta nel 2009 è pari ad devono essere controllate tutte le fatture (acquisti / emesse) con imposta superiore a Si ritiene comunque possibile che il certificatore decida di eseguire i predetti controlli documentali anche utilizzando altri criteri in base alla specifica situazione del contribuente (ad esempio, controllare le fatture con IVA superiore al 5% dell IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo), in modo da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un campione significativo di fatture. Liquidazioni e versamenti Si ritiene opportuno procedere altresì al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL). 15

16 Credito anno precedenti In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti è necessario procedere alla verifica dell esposizione del credito nella dichiarazione presentata. Con riferimento al credito IVA 2008, riportato nel 2009, si dovrà verificare che l ammontare dello stesso sia quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2008 (mod. IVA 2009). Si riporta qui di seguito quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate in occasione del Forum fiscal organizzato da Italia Oggi: La circolare n. 57 del 2009, ha precisato che i controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, presuppongono, ai fini dell imposta sul valore aggiunto: la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. In particolare, per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i controlli devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Coerentemente con quanto chiarito con la circolare n. 134 del 1999, i controlli implicano la verifica: 16

17 della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione. Tutto ciò premesso, la menzionata circolare n. 57 del 2009, al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell attività di controllo, in sede di prima applicazione delle disposizioni stabilite dall articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, ha delineato le modalità attestanti la correttezza dell esecuzione dei controlli. Nel caso in cui il credito d imposta destinato dal contribuente all utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d affari, tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione sopra esposta la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell IVA con imposta superiore al 10 per cento dell ammontare complessivo dell IVA detratta riferita al periodo d imposta a cui si riferisce la dichiarazione. In sostanza, il soggetto che appone il visto, deve verificare quali fattispecie hanno generato l eccedenza di imposta anche integrando la check-list con altre fattispecie 17

18 idonee a generare l eccedenza di imposta e che sono presenti nel modello di richiesta di rimborso VR. In tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto, tenuto conto che nella fase di apposizione del visto da parte dei soggetti coinvolti nell attività di controllo, deve essere verificata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili nonché alla verifica della documentazione come specificato in sede di prima applicazione delle disposizioni stabilite dall articolo 10 del decreto-legge n. 78 del Con la predetta circolare n. 57, inoltre, è stato chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Conservazione documentazione Al certificatore è richiesta la conservazione della copia della citata documentazione al fine di attestare la correttezza dell esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, comma 2, unitamente alla check-list del controllo svolto. Telefisco

19 La circolare n. 57/2009 ha chiarito che nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito Iva non appare direttamente giustificata dall'attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per tutti i contribuenti che non rientrano in questa condizione la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini Iva con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'iva detratta, riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Riprendendo l'esempio della circolare n. 57, in caso di ammontare complessivo Iva detratta di euro, devono essere controllate tutte le fatture d'acquisto con imposta superiore a euro. Al fine di attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata. Inoltre, deve attestare l'effettuazione della verifica della fattispecie che ha generato l'eccedenza di imposta. 16 marzo 2010 Antonio Gigliotti 19

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