IL MODELLO 730/2011: NOVITÀ, ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI



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Corso Pratico CGN WWW.CGN.IT WWW.UNOFORMAT.IT IL MODELLO 730/2011: NOVITÀ, ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI Casi Pratici A cura del Centro Studi CGN: Nicola Forte Annalisa Fedrigo Antonio Fior Angela Palin Adriano Perosa D.7.5 D.7.12 da Regolamento DCEC Materia Diritto tributario e processuale tributario da Regolamento CDL Dispensa non vendibile e riservata ai partecipanti agli eventi Unoformat. Chiusa per la stampa in data: 28/02/2011 - Stampata da: Tipografia Rapini s.n.c. Tutti i diritti sono riservati, é vietata qualsiasi riproduzione anche parziale.

INDICE INDICE LE NOVITÀ DEL MODELLO 730... 5 Le novità in pillole... 6 La cedolare secca del 20% per gli immobili nella provincia de L Aquila... 6 Gli incrementi di produttività Il recupero delle maggiori somme pagate... 8 Esenzione dell addizionale comunale ed altre agevolazioni... 8 Il credito d imposta sull attività di mediazione ed ulteriori novità... 9 La detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici... 10 Detrazioni d imposta... 11 FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO... 12 Ripartizione figli a carico per coppie conviventi non sposate... 12 Separazione in corso d anno e convivenza... 13 Quarto figlio nato in corso d'anno d'imposta e calcolo detrazioni... 14 Pensionato con redditi da fabbricato: condizioni di esonero... 15 QUADRO A... 17 Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime di libero mercato... 17 Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime vincolistico tassato in base al canone... 19 QUADRO B... 21 Abitazione principale parzialmente locata... 21 Immobile dato in comodato e locato dal comodatario... 23 Immobile in ristrutturazione e variazione della rendita... 25 Uso gratuito in presenza di altro immobile di proprietà... 26 Immobile in comproprietà locato ad un comproprietario... 28 QUADRO C... 30 Fruizione della tassazione agevolata su compensi per incrementi della produttività di lavoro in mancanza di requisiti... 30 Somme erogate per l incremento della produttività scelta di convenienza tra tassazione ordinaria ed imposta sostitutiva... 32 Pensionato con compensi per lavori socialmente utili con reddito complessivo superiore ad euro 9.262,22... 36 1

INDICE QUADRO D... 39 Reddito da terreno locato e situato all estero... 39 Tassazione compensi attività sportive dilettantistiche... 41 Rimborso di oneri in presenza di contributi ricevuti successivamente... 44 Plusvalenza da cessione di immobile nel quinquennio... 46 QUADRO E... 48 Acquisto veicoli adattati per portatori di handicap e spese di manutenzione straordinaria... 48 Spese sanitarie per familiari non a carico - patologie esenti... 50 Spese sostenute dai familiari per genitore in casa di riposo... 52 Contributi versati al fasi (fondo assistenza sanitaria integrativa) da lavoratore dipendente, spese parzialmente rimborsate... 54 Rinegoziazione mutuo per un importo maggiore alla residua quota capitale... 55 Mutuo acquisto abitazione principale: determinazione della quota detraibile... 56 Mutuo costruzione abitazione principale, determinazione quota interessi detraibile... 58 Mutuo acquisto abitazione, coefficiente di detraibilità interessi... 60 Soggetti rilevanti ai fini della detraibilità dei premi versati per l assicurazione sulla vita e contro gli infortuni... 61 Spese di istruzione universitaria e detrazione per canoni di locazione... 62 Spese funebri sostenute in due periodi d imposta... 64 Spese per attività sportive praticate da ragazzi: limiti della detrazione... 65 Detrazione delle spese per la frequenza di asili nido... 67 Spese sostenute per il riscatto degli anni di laurea per familiare a carico... 69 Assegno periodico corrisposto al coniuge: casistiche per la deducibilità (arretrati, quota figlio ed aggiornamento istat)... 71 Deduzione dei contributi per addetti ai servizi domestici: quota a carico del datore di lavoro... 73 Previdenza complementare deduzione ordinaria... 75 Previdenza complementare: compresenza di contributi del dichiarante e di familiari fiscalmente a carico... 77 Spese di manutenzione straordinaria che si protraggono per più anni... 79 Ristrutturazioni edilizie con più tipologie di interventi nello stesso anno... 81 Detrazione 36%: rideterminazione della rata per contribuente con più di 80 anni... 83 2

Immobile ereditato da soggetto che ha rideterminato in tre rate... 84 Detrazione 55%: limite detraibilità in presenza di differenti interventi... 86 Detrazione 36% e 55%: detraibilità dei beni significativi... 88 Detrazione 55%: interventi che si protaggono per più anni comunicazione all agenzia delle entrate... 90 Detrazione 36% e 55%: calcolo di convenienza... 92 Detrazione per canoni di locazione: calcolo della detrazione più favorevole... 94 QUADRO F... 96 Rimborso delle maggiori imposte pagate per somme erogate a titolo di incremento della produttività nel 2009... 96 QUADRO G... 98 Credito d imposta per reddito prodotto all estero... 98 Canone di locazione non percepito integralmente... 101 Credito d'imposta per riacquisto prima casa... 103 Credito d imposta relativo a mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali... 105 L ASSISTENTE CGN... 107 Cosa fa L Assistente CGN?... 107 3

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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 A cura di Nicola Forte - Commercialista in Roma Centro Studi CGN L approvazione dei modelli di dichiarazione ha spesso rappresentato un momento molto importante per gli operatori. Infatti la modulistica recepiva tutti gli interventi normativi che si erano succeduti nel corso del periodo d imposta e la tendenza del legislatore negli anni passati è stata quella di introdurre nel sistema tributario diverse novità di interesse comune per le persone fisiche non esercenti attività d impresa, né di lavoro autonomo. Negli ultimi anni, però, si è manifestata una significativa inversione di tendenza e gli interventi normativi più radicali sono stati finalizzati alla lotta contro l evasione fiscale. In sostanza il gettito atteso dalle manovre fiscali trae origine da una serie di provvedimenti finalizzati a ostacolare l utilizzo fraudolento dei crediti d imposta in compensazione e dal rinnovato strumento del redditometro oltre che dal nuovo accertamento sintetico. La nuova tendenza, come d altra parte si è già verificato nel corso degli ultimi anni, ha determinato una serie di modifiche normative con un impatto particolarmente limitato sul modello 730/2011. La principale novità della modulistica, relativa ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, riguarda la possibilità di recuperare la maggiore IRPEF versata sugli straordinari che hanno dato luogo ad un incremento della produttività aziendale nel 2008 e nel 2009. Ulteriori novità rappresentano, di fatto, un anticipazione delle disposizioni in tema di federalismo fiscale quali quelle concernenti la previsione di una cedolare secca del 20% relativa agli affitti delle abitazioni ubicate nella provincia de L Aquila e la possibilità per i Comuni di modulare l addizionale comunale in relazione alla posizione soggettiva dei contribuenti. Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli: 730 base, relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentare nell anno 2011, relativamente ai redditi del 2010; 730-1, da utilizzare per effettuare la scelta dell otto per mille dell IRPEF e del cinque per mille dell IRPEF; 730-2, che funge da ricevuta della documentazione esibita dal contribuente; 730-3, contenente il prospetto di liquidazione relativo all assistenza fiscale prestata; 730-4, relativo al risultato della liquidazione. 5

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 Le novità in pillole È stato già anticipato come le novità presenti nel modello 730/2011 siano numericamente limitate. Tuttavia, prima di effettuare un esame analitico delle stesse, è opportuno fornire al lettore un panorama generale degli interventi posti in essere e trasfusi nella modulistica di quest anno: inserimento all interno del quadro B di un apposita colonna 8 da utilizzare per esercitare l opzione di assoggettamento dell ammontare dei canoni di locazione percepiti alla nuova imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura secca del 20% per gli immobili situati nella provincia de L Aquila; è stata istituita un apposita sezione IX nel quadro F per consentire il recupero del credito conseguente alla mancata applicazione dell imposta sostitutiva dei compensi erogati per gli incrementi di produttività o per il lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009 e tassati sulla base di un imposizione progressiva; sono state inserite due nuove caselle nel quadro F per segnalare eventuali casi di esenzioni per l addizionale comunale; è stata inserita nel quadro G la nuova sezione VI Credito d imposta per mediazioni a seguito del riconoscimento alle parti che si sono avvalse dell istituto della mediazione per la definizione di una controversia civile o commerciale di un credito d imposta mentre la sezione II accoglie il credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni sui Fondi Pensione; è stato previsto un campo ove inserire la seconda rata della detrazione per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici (effettuati nel periodo compreso tra il 7 febbraio ed il 31 dicembre 2009) ed utilizzati per l arredamento degli immobili oggetto di ristrutturazione. La cedolare secca del 20% per gli immobili nella provincia de L Aquila Il modello 730/2011 consente l applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sulle locazioni di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila. Si tratta, per ora, di una prima applicazione, limitata alla sola provincia de L Aquila, che potrebbe costituire l'anteprima della prossima cedolare secca, sulle locazioni abitative, unitamente al pacchetto di misure sul federalismo fiscale. La nuova misura è stata introdotta dall art. 2, comma 228 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria del 2010). La concreta attuazione della stessa è avvenuta con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 1 marzo 2010. Per la gestione della cedolare secca de L'Aquila, nel modulo 730 è stata inserita un'apposita colonna nella sezione I del Quadro B dedicato ai redditi dei fabbricati. Si tratta della colonna 6

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 indicata con il numero 8 e denominata, per l'appunto, «cedolare L'Aquila», che dovrà essere barrata per ogni immobile ad uso abitativo dato in locazione, per il quale il locatore opti per la tassazione dell'intero reddito con l'imposta sostitutiva del 20% prevista dalla norma. Le modalità applicative di tale criterio di tassazione sono state definite, come già anticipato, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 1 marzo. La possibilità di tassazione agevolata riguarda esclusivamente i contratti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Presupposti: Il contratto di locazione deve essere stato stipulato: ai sensi dell art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti di locazione a canone convenzionale); tra persone fisiche che non agiscono nell esercizio di un impresa, arte o professione. deve avere per oggetto immobili: ad uso abitativo; ubicati nella provincia de L Aquila. L'imposta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2010, unitamente alla base imponibile e agli estremi di registrazione del contratto. Per il versamento, da effettuare tramite modello F24 entro i termini previsti per il saldo IRPEF 2010 (cioè 16 giugno 2011 ovvero 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%), sarà istituito un apposito codice tributo. Il pagamento può essere rateizzato e può avvenire anche tramite compensazione con eventuali crediti vantati. Per i contribuenti che presenteranno il modello 730, l'imposta sostitutiva sarà trattenuta dal soggetto che presta l'assistenza fiscale (sostituti d'imposta, Caf, professionisti abilitati). Per quanto riguarda l'acconto IRPEF 2011, il provvedimento prevede che la base di calcolo dovrà comprendere anche l'imponibile assoggettato a imposta sostitutiva nel 2010. L obiettivo che si è inteso conseguire con l applicazione anticipata della cedolare secca sugli affitti dei predetti immobili è stato quello di agevolare il reperimento di immobili disponibili dopo il sisma che ha colpito L Aquila e la provincia. 7

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 Gli incrementi di produttività Il recupero delle maggiori somme pagate È stata inserita una sezione all interno del quadro F (rigo F13) per consentire il recupero delle maggiori somme pagate sulle somme corrisposte dai datori di lavoro, per incremento della produttività, negli anni 2008 e 2009, laddove su queste somme non sia stata applicata l imposta sostitutiva del 10%. Le ragioni che hanno suggerito la modifica della modulistica per consentire il recupero delle maggiori imposte versate risiedono nei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 2010. In particolare il documento di prassi ha chiarito che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell IRPEF, stabilita nella misura del 10%, anche le erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario se sono riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. L agevolazione che prevedeva l applicazione dell imposta sostitutiva era in vigore nel periodo d imposta 2008 (D.L. n. 93/2008). Conseguentemente è stata ora prevista la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore IRPEF versata per il 2008 e 2009 laddove i compensi, pur essendo relativi ad un incremento di produttività, siano stati assoggettati a tassazione proporzionale anziché alla tassazione sostitutiva. A tal proposito si ricorda che l agevolazione consistente nella possibilità di beneficiare della tassazione sostitutiva è stata prorogata e quindi è in vigore anche con riferimento al periodo d imposta 2010. In questo caso i soggetti interessati potranno compilare, per fruirne, il rigo C5. Non sono interessati alla compilazione della nuova sezione i contribuenti che, ritenendo di aver versato una maggiore IRPEF, abbiano già presentato istanza di rimborso all Agenzia delle Entrate, ovvero coloro che hanno presentato una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per beneficiare della tassazione più favorevole. Esenzione dell addizionale comunale ed altre agevolazioni Il nuovo modello 730/2011 prevede la possibilità di dichiarare eventuali esenzioni o agevolazioni in merito al pagamento delle addizionali comunali. In particolare sono state inserite due nuove colonne in corrispondenza dei righi F7 e F8: la colonna 1 deve essere utilizzata per indicare la soglia di esenzione che il Comune ha deliberato con riferimento all anno 2010 (rigo F7) o 2011 (rigo F8); 8

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 la colonna 2 deve essere utilizzata per indicare l aliquota agevolata deliberata dal Comune nell anno 2010 (rigo F7) o 2011 (rigo F8); la colonna 3 riguarda eventuali agevolazioni diverse dalle precedenti. Ad esempio il Comune potrebbe aver deliberato l applicazione di aliquote diverse per scaglioni di reddito. In questo caso la casella deve essere appositamente contrassegnata. La sezione VI, che riporta l aggiunta delle nuove caselle, deve essere compilata solo dai contribuenti residenti in uno dei Comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione o un aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive del contribuente. Il credito d imposta sull attività di mediazione ed ulteriori novità L art. 20 del D.Lgs n. 28 del 2010 ha previsto l attribuzione di un credito d imposta alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi abilitati. In particolare viene riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d imposta commisurato all indennità stessa, fino ad un massimo di Euro 500, ridotto alla metà (quindi, Euro 250) nel caso di insuccesso. È stata quindi introdotta nel modello 730/2011 la nuova sezione VI Credito d imposta per mediazioni. Tale credito d imposta: non può essere chiesto a rimborso tramite la presentazione di un istanza all Agenzia delle entrate; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Relativamente al predetto credito d imposta deve essere precisato che: il suo reale ammontare verrà stabilito con apposito decreto; la quota effettivamente spettante sarà determinata in relazione all importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell importo sopra indicato; entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della Giustizia comunica all interessato l importo del credito d imposta spettante e trasmette, in via telematica, all Agenzia delle Entrate l elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati; può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione. 9

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 Il credito d imposta utilizzabile all interno del Modello 730/2011 è quello relativo alle mediazioni concluse nel 2010. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Ministero della Giustizia può comunicare il predetto credito entro il 30 maggio e che la scadenza per la presentazione del 730 al sostituto d imposta coincide con il 2 maggio, i soggetti interessati dovranno necessariamente posticipare la presentazione del modello al 31 maggio 2011, a un professionista o a un Caf, al fine di poter beneficiare del predetto credito fiscale sulle conciliazioni di controversie civili e commerciali. La novità appena illustrata è sicuramente la più significativa in tema di crediti d imposta, tuttavia deve essere anche ricordata la previsione della nuova sezione II Credito d imposta reintegro anticipazioni fondi pensione. Sono interessati alla compilazione di questa nuova sezione i contribuenti che hanno aderito a forme pensionistiche complementari. Tali soggetti possono richiedere per particolari esigenze quali, ad esempio, l acquisto della prima casa, un anticipazione delle somme maturate sul proprio fondo pensione con la possibilità di effettuare, successivamente, un reintegro dello stesso. La reintegrazione del fondo pensione può essere effettuata seguendo diverse modalità. In particolare si può procedere tramite il versamento in un unica soluzione, ovvero mediante successive contribuzioni, anche annuali. Gli importi versati possono eccedere il limite di Euro 5.164,57. È previsto un credito d imposta sulla parte eccedente il predetto limite. La detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici Non sono state previste novità sostanziali per poter beneficiare nel modello 730/2011 della seconda rata della detrazione Irpef per gli acquisti, effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, utilizzati quali arredi di immobili oggetto di ristrutturazione. I contribuenti interessati dovranno compilare, per fruire del beneficio, la colonna 4 del rigo E37. Conseguentemente non attribuiscono alcun diritto alla detrazione le spese sostenute nel 2010. Il contribuente, al fine di avvalersi dell agevolazione, deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie secondo quanto disposto dal decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998 e successive modificazioni, recante il regolamento attuativo. In particolare il contribuente deve aver inviato l apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1 luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai dati relativi ai lavori di ristrutturazione la data del 1 luglio 2008, ovvero una data successiva. 10

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 Detrazioni d imposta Con riferimento alle spese sostenute nel 2010 non è più possibile beneficiare delle detrazioni d imposta per le spese di autoaggiornamento dei docenti, per l abbonamento ai mezzi pubblici e per l acquisto di arredi. Invece sono state prorogate le agevolazioni concernenti: la detrazione del 36% per coloro che hanno effettuato opere di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo fino al 31 dicembre del 2010, con un limite massimo di spesa di Euro 48.000 da suddividere in dieci anni; la detrazione del 55% relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico; la detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, soccorso e difesa. La detrazione in questo caso prevede un massimale fino Euro 149,50. 11

FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO Caso N. 1 Ripartizione figli a carico per coppie conviventi non sposate Il Sig. Rossi Mario (RSSMRA60D20H501Z) con reddito complessivo di euro 41.000,00 e la Sig.ra Bianchi Sara (BNCSRA69L55H501G) sono genitori conviventi non coniugati di Rossi Mara (RSSMRA04B54H501T). Soluzione Entrambi i contribuenti possono indicare il codice fiscale della figlia nel secondo rigo del riquadro dei familiari a carico. La detrazione compete al 50%. Non essendo coniugati non indicheranno nulla nel primo rigo che prevede l'indicazione del codice fiscale del coniuge. Figura 1 La detrazione 1 potenziale per la figlia fiscalmente a carico è pari al 50% di euro 800,00 = 400,00 (95.000,00 - reddito complessivo) / 95.000,00 (95.000,00-41.000,00) / 95.000,00 = 0,5684 400,00 x 0,5684 = 227,36 arrotondato a euro 227,00 1 Art.12 del TUIR. 12

FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO Caso N. 2 Separazione in corso d anno e convivenza Il Sig. Rossi Mario (RSSMRA60D20H501Z) con reddito complessivo di euro 44.500,00 coniugato con la Sig.ra Bianchi Sara (BNCSRA69L55H501G) fiscalmente a carico, si separa con sentenza emessa dal Tribunale ad ottobre. Il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi convivono anche dopo la separazione. Soluzione Il contribuente nel primo rigo inserisce il codice fiscale del coniuge fiscalmente a carico e indica il numero di mesi fino alla data della sentenza di separazione (10 mesi). Il contribuente può inoltre compilare un secondo rigo mettendo il codice fiscale della Sig.ra Bianchi Sara quale altro familiare fiscalmente a carico per i restanti 2 mesi. La moglie può essere inserita tra gli altri familiari 2 fiscalmente a carico in quanto percepisce un reddito inferiore ad euro 2.840,51 e convivente con il dichiarante. Figura 1 La detrazione per il coniuge a carico è così determinata: la detrazione teorica rapportata ai mesi è pari a euro 575,00 (che corrisponde a 690,00 x 10 / 12) 575,00 x ( 80.000,00 - reddito complessivo) / 40.000,00 575,00 x ( 80.000,00-44.500,00) / 40.000,00 = 510,31 arrotondato a 510,00 Le detrazioni per altri familiari a carico è così determinata: La detrazione teorica è pari a euro 125,00 che corrisponde a 750,00 x 2 / 12. 125,00 x (80.000,00 - reddito complessivo) / 80.000,00 125,00 x (80.000,00-44.500,00) / 80.000,00 = 55,46 arrotondato ad euro 55,00 2 Art.433 del Codice Civile. 13

FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO Caso N. 3 Quarto figlio nato in corso d'anno d'imposta e calcolo detrazioni Contribuente coniugato, con coniuge non a carico, con reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze pari ad euro 54.000,00. Il contribuente è padre di tre figli di età maggiore di tre anni. A settembre dell'anno d'imposta è nato il quarto figlio. Essendo tra i coniugi quello con reddito più elevato, la detrazione per i figli, in seguito ad accordo tra gli stessi, verrà a lui attribuita nella misura del 100%. Soluzione La maggiorazione spettante in ragione del numero dei figli si applica per l'intero anno a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla maggiorazione stessa. Di conseguenza la detrazione teorica per il contribuente è pari ad euro 1.000,00 per i primi tre figli e euro 1.100,00 rapportata a 4 mesi (periodo da settembre a dicembre) per il quarto figlio. Con almeno quattro figli a carico la detrazione aumenta di euro 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo. Calcolo detrazione teorica: 1.000,00 (dato da 800,00 + 200,00) x 3 = 3.000,00 (detrazione per i primi tre figli) 1.100,00 (dato da 900,00 + 200,00) x 4 / 12 = 367,00 (detrazione per il quarto figlio nato a settembre) 3.000,00 + 367,00 = 3.367,00 (detrazione teorica) 3.367,00 x [(95.000,00 + 45.000,00) - 54.000,00] / (95.000,00 + 45.000,00) = 2.068,30 (arrotondato ad euro 2.068,00) Il contribuente ha inoltre diritto all'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 in quanto genitore con almeno quattro figli fiscalmente a carico. Quest'ultima detrazione va obbligatoriamente ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e spetta per l intero importo anche se la condizione richiesta dei quattro figli a carico si concretizza solo per una parte dell'anno (periodo da settembre a dicembre). 14

FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO Caso N. 4 Pensionato con redditi da fabbricato: condizioni di esonero Un pensionato di 70 anni ha percepito i seguenti redditi: pensione pari ad euro 12.850,00, appartamento in comproprietà con la moglie a carico avente rendita catastale pari ad euro 450,00, utilizzato come sua abitazione principale, appartamento in piena proprietà avente rendita catastale pari ad euro 320,00, adibito ad abitazione del figlio. Il contribuente ha subito ritenute per un importo pari ad euro 952,00. Si chiede di verificare se il contribuente sia esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi. Soluzione Le Istruzioni Ministeriali precisano che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nell anno d imposta 2010 hanno posseduto solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze. Il pensionato in esame non rientra in questa casistica, essendo proprietario anche di un ulteriore immobile oltre a quello adibito a sua abitazione principale. Non ravvisando altri casi di esonero tra quelli espressamente citati nelle stesse Istruzioni Ministeriali, è necessario verificare l importo dell imposta lorda dovuta dal contribuente. Sono infatti esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33. Si ricorda che il contribuente rimane obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi nell ipotesi in cui le Addizionali Regionale e Comunale all IRPEF non siano state trattenute o siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Nella tabella seguente si calcola l imposta netta per il pensionato avente i redditi indicati nel testo del quesito. 15

FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO Reddito di pensione 12.850,00 (+) Reddito abitazione principale 236,00 (ossia 450,00 x 1,05 x 50%) (+) Reddito altri immobili 336,00 (ossia 320,00 x 1.05 x 100%) Reddito complessivo 13.422,00 (-) Deduzione abitazione principale 236,00 Reddito imponibile 13.186,00 Imposta lorda 3.033,00 (ossia 13.186,00 x 23%) (-) Detrazioni per pensione 1.369,00 (-) Detrazioni per coniuge a carico 703,00 (-) Ritenute subite 952,00 Imposta netta 9,00 Il pensionato è quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo l imposta netta minore all importo minimo previsto. 16

QUADRO A QUADRO A Caso N. 5 Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime di libero mercato Un contribuente è proprietario di un terreno che viene affittato ad un agricoltore dal 1 gennaio al 30 giugno dello scorso anno. Il canone mensile è pari ad euro 200,00 e non è sottoposto al regime di determinazione legale. Dalla visura catastale si evince che il reddito dominicale è pari ad euro 80,00 e il reddito agrario è pari ad euro 95,00. Entrambi i contribuenti hanno i requisiti per presentare il modello 730. Soluzione Il quadro A del Modello 730 deve essere compilato sia dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà sia dall affittuario dello stesso che esercita l attività agricola. Compilazione del modello 730 del proprietario del terreno Il proprietario deve compilare il quadro A del modello 730 dichiarando sia il reddito dominicale che il reddito agrario, sia per il periodo in cui il terreno è stato affittato che per quello in cui era a disposizione. Trattandosi di un contratto di affitto non in regime vincolistico, non è infatti rilevante il canone di locazione percepito e quindi non deve essere indicato in dichiarazione. Il modello 730 risulterà così compilato: Figura 1 Essendosi verificate delle variazioni sull utilizzo del terreno, è necessario barrare la casella continuazione. Per calcolare il reddito fondiario è necessario distinguere i due periodi: a) per il periodo in cui era affittato (codice titolo 3), il reddito è dato dal reddito dominicale rivalutato dell 80%, pari ad euro 71,41 così ottenuto: (reddito dominicale x 1,80) x (181 / 365) x 100% = 80,00 x 1,80 x (181 / 365) x 100% 17

QUADRO A b) per il periodo in cui era sfitto (codice titolo 1), il reddito è dato dal reddito dominicale e agrario rivalutati rispettivamente dell 80% e del 70%, quindi: (reddito dominicale x 1,80) x (184 / 365) x 100% = 80,00 x 1,80 x (184 / 365) x 100% = 72,59 (reddito agrario x 1,70) x (184 / 365) x 100% = 95,00 x 1,70 x (184 / 365) x 100% = 81,41 Nel prospetto di liquidazione del modello 730 viene esposto il valore complessivo, arrotondato all unità di euro, del reddito dominicale, pari ad euro 144,00 (ossia 71,41 + 72,49) e agrario, pari ad euro 81,00, spettante al contribuente. Figura 2 Compilazione del modello 730 dell affittuario L affittuario deve dichiarare esclusivamente il reddito agrario utilizzando il codice titolo 4. Figura 3 Il terreno concorrerà alla formazione del reddito complessivo del contribuente sulla base del reddito agrario rivalutato del 70% per l importo di euro 80,08 ossia: (reddito agrario x 1,70) x (181 / 365) x 100% = 95,00 x 1,70 x (181 / 365) x 100% = 80,08 Figura 4 18