OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI ACQUISTI NON IMPONIBILI IMPONIBILI
CESSIONI INTRACOMUNITARIE Costituiscono cessioni intracomunitarie: le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;. (art. 41 c1 DL 331/93) NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo. (art. 38 DL 331/93). NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI
TERRITORIALITA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. (art. 40, c1 DL 331/93)
ADEMPIMENTI AI FINI IVA Cessioni intracomunitarie: Emissione di fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/93 Annotazione nel registro delle vendite Presentazione in via telematica all Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi INTRASTAT
ADEMPIMENTI AI FINI IVA Acquisti intracomunitari: Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana Rilevazione della fattura integrata nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite (neutralità dell imposta) Presentazione in via telematica all Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi INTRASTAT
OPERAZIONI A CATENA A B A primo fornitore B promotore della triangolazione C acquirente finale C
OPERAZIONI A CATENA triangolazioni comunitarie : operazioni in cui intervengono 3 operatori diversi appartenenti a tre differenti paesi comunitari. triangolazioni interne intracomunitarie : triangolazioni in cui il primo fornitore e il promotore sono residenti in Italia. triangolazioni improprie : operazioni in cui uno dei soggetti è extracomunitario
OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE OPERAZIONI IMPORT/EXPORT ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI NON IMPONIBILI IMPONIBILI
Quadro normativo di riferimento Nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha inteso detassare tutte le operazioni che vengono effettuate in relazione ad operazioni di scambio internazionale di merci e di servizi (detassazione delle operazioni transfrontaliere all'origine e relativa tassazione a destinazione) Nell ordinamento interno le norme di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis, e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che, seppur rilevanti nel territorio di origine, vengono ivi detassate, in considerazione dell'applicazione del principio di tassazione a destinazione. Per l'effetto si comprende che tali operazioni debbano essere oggetto di fatturazione come previsto dall'articolo 21, co. 6, del decreto Iva ancorché non vi sia tassazione. 12
ESPORTAZIONI ESPORTAZIONI DIRETTE (art. 8, co. 1, lett. a) beni trasportati fuori della CE dal cedente, o da terzi per suo conto operazioni triangolari esportazione congiunta ESPORTAZIONI INDIRETTE (art. 8 co. 1 lett. b) beni trasportati fuori della CE dall acquirente, o da terzi per suo conto, entro 90 giorni dalla consegna ESPORTAZIONI IMPROPRIE (art. 8 co. 1 lett. c) Cessioni di beni ad esportatori abituali
Cessioni all'esportazione articolo 8 del D.p.r. 633/72 Sono non imponibili ai sensi dell'articolo 8 le operazioni che danno luogo a cessioni di beni, che vengono spediti o trasportati fuori dal territorio comunitario. L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo per l assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r. 43/93 in materia doganale il concetto di esportazione. 14
Nozione di cessione di beni ex art. 8 Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea: - senza passaggio di proprietà; - con passaggio di proprietà; - temporaneamente esportati e poi reimportati. Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con passaggio di proprietà. La nozione di cessioni di beni ai fini IVA riguarda le operazioni di esportazione aventi carattere definitivo Restano escluse le esportazioni senza trasferimento della proprietà e con successiva reimportazione dei beni dopo la trasformazioni le cc.dd. esportazioni temporanee. Se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini Iva la cessione non è rilevante. 15
Condizioni per l esportazione ai fini IVA Debbono coesistere due presupposti: il trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; il trasporto dei beni oggetto della cessione fuori del territorio doganale comunitario (a cura del cedente se lett. a) N.B. sembra non rilevare ai fini del perfezionamento dell'esportazione, quale elemento costitutivo della fattispecie l'onerosità della prestazione. In questo caso tuttavia stante il disposto dell'art. 8, co. 2, dette cessioni (e in generale i trasferimenti gratuiti) non concorrono alla formazione del plafond. 16
ADEMPIMENTI AI FINI IVA Esportazioni: Emissione di fattura non imponibile ex art. 8 co. 1, lett. a) o b) a seconda della natura dell operazione Conservazione della prova dell avvenuta esportazione Annotazione nel registro delle vendite
Esportazioni dirette 1 caso: cedente-residente cliente estero art. 8, comma 1, 2 caso: cedente-residente cliente estero lett. a) (operazione triangolare) cedente/cessionario-residente = Bene = Fattura 18
Esportazioni dirette L'esportazione deve risultare alternativamente da: documento doganale vidimazione della dogana su un esemplare della fattura vidimazione della dogana su un esemplare del documento di trasporto 19
OPERAZIONI TRIANGOLARI IT(0) USA IT(1) IT0 = produttore, primo cedente IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario commerciale) USA = acquirente IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura) IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura) Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il trasporto 20
OPERAZIONI TRIANGOLARI La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1) e poi da IT(1) a USA - vengano considerate come un'operazione triangolare è che il trasporto avvenga in nome per conto del primo cedenteit(0) e che il bene non entri nella disponibilità del secondo cedente IT(1). Consente al c.d. promotore abituale (IT 1) di comprare i beni senza applicazione dell'imposta a condizione che le merci vengano spedite in nome per conto del primo cedente all'estero. Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito IVA. 21
Nozione di trasporto L A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva stabilito che il primo cedente (IT0) doveva curare il trasporto con mezzi propri oppure rivolgendosi direttamente ad un trasportatore il quale emetteva la fattura nei suoi confronti. Questa posizione dell A.f. aveva di fatto bloccato gli scambi, perché il primo cedente (di solito produttore) avrebbe dovuto conoscere il cliente finale. Interpretazione autentica: il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la fattura del trasportatore può essere intestata al secondo cedente It 1 (l'importante è che le merci non siano nella disponibilità di quest'ultimo). La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i beni siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e beni per verificare che il secondo cedente non abbia effettuato ulteriore lavorazioni. 22
Prova Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e funge da prova dell'avvenuta esportazione Il primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita. L a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo cedente IT1 al solo fine di effettuare dei controlli tecnici e di collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione) l'operazione è comunque non imponibile La Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha confermato che è indifferente al fine della non imponibilità che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il trasporto. Per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo cedente. 23
ESPORTAZIONE CONGIUNTA IT(0) USA IT(1) IT0 = produttore IT1 = effettua un'altra lavorazione USA = acquirente non residente nell'unione Europea IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effettua la lavorazione e invia i beni ad Usa (portandoli in dogana e consegnando il DAU) emette fattura non imponibile In questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo cedente. 24
ESPORTAZIONE CONGIUNTA Altre ipotesi di operazioni non imponibili è la cosiddetta esportazione congiunta. Su incarico di un cessionario non residente UE che acquista beni in Italia, il primo cedente IT0 li trasferisce per conto dell acquirente Usa ad un altro soggetto italiano IT1 che effettua la lavorazione e poi li invia a cessionario Usa. La prestazione di servizi effettuata da IT1 ed è tassata ai sensi dell'articolo 9, co. 1, Dpr 633/72 25
ESPORTAZIONI INDIRETTE- ART. 8, co. 1, lett. b) Le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della comunità economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto 26
Esportazioni indirette ART. 8, co. 1, lett. b) 3 caso: cedente-residente art. 8, comma 1 lett. b) cessionario-non residente cliente estero Esportazione entro 90 giorni e allo stato originario 27
ESPORTAZIONI INDIRETTE La norma riguarda il caso in cui i beni vengono consegnati ad un cessionario non residente all'interno del territorio comunitario, con l'obbligo di trasportarli o spedirli fuori del territorio della comunità economica europea nel termine di 90 giorni dalla consegna. In pratica, la norma considera cessione all'esportazione l'ipotesi in cui l'acquirente estero provveda a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi, allo stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna. 28
ESPORTAZIONI INDIRETTE condizioni e limiti Il cessionario non residente deve essere identificato nel suo paese, ossia deve essere un soggetto passivo d'imposta che svolge un'attività commerciale (no privato). Riguardo al limite temporale si fa riferimento alla data di consegna ovvero l'operazione si deve chiudere entro 90 giorni. Poiché nel caso di specie il documento di esportazione munito del visto di uscire resta l'acquirente estero, il cedente operatore nazionale dovrà ottenere dal cessionario non residente copia della fattura recante il visto uscire a posto dalla dogana di uscita. Non è prevista la possibilità di effettuare lavorazioni sui beni oggetto delle cessione: i beni devono essere esportati nello stato originario. Spetta agli uffici doganali accertare l'identità e lo stato dei beni con quelli descritti in fattura. 29
ESPORTAZIONI IMPROPRIE ART. 8, co. 1, lett. b) Il soggetto residente cede beni ad altro soggetto residente il quale, avendo lo status di esportatore abituale (esportazioni > 10% del volume d affari totale nell anno o nei 12 mesi precedenti) usufruisce della facoltà di effettuare acquisti senza il pagamento dell imposta. Il limite massimo di acquisti senza pagamento dell imposta è dato dal c.d. PLAFOND, corrispondente al totale delle cessioni verso l estero effettuate nell anno precedente.
ESPORTAZIONI Operazioni assimilate alle esportazioni: cessioni di navi, aeromobili e servizi connessi (art. 8bis)
IMPORTAZIONI Art. 67, co. 1, D.P.R. 633/72 Costituiscono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità
IMPORTAZIONI art. 69, co. 1, D.P.R. n. 633/72 VALORE DEL BENE DIRITTI DOGANALI BASE DI CALCOLO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA SPESE DI INOLTRO FINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE NELLA CEE
IMPORTAZIONI ADEMPIMENTI AI FINI IVA Importazioni: Pagamento dell imposta alla dogana/spedizioniere Annotazione nel registro degli acquisti della sola IVA versata (fornitore dogana ) Inoltre, dal 2/11/10 per operazioni effettuate dal 1/7/10, trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi Black list.