AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E-COMMERCE



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This project funded by Leonardo da Vinci has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency, nor does it involve any responsibility on their part. Casa di Carità Arti e Mestieri AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E-COMMERCE CAPITOLO 06 TASSAZIONE BASE

1. TASSAZIONE BASE Come abbiamo visto, fare Commercio elettronico non si riduce alla pura vendita di beni via Internet ma può coinvolgere aspetti più ampi nell organizzazione aziendale, dalla gestione della logistica, agli acquisti, alle vendite, al marketing, alla gestione delle transazioni sicure (sia per il transito di dati personali che per i pagamenti) ecc Tra tutti questi ambiti non si poteva non avere un particolare interesse per tutti quelli che sono gli aspetti fiscali legati alla pratica del commercio elettronico.. I Governi degli Stati, anche se alcuni con maggiore ritardo di altri, stanno cercando di adattare le loro politiche in merito alle procedure di tassazione del commercio elettronico. In questo senso il report Electronic commerce: Taxation Framework conditions - Ottawa, 1998 -, eseguito dalla Committee on Fiscal Affairs dell OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, organizzazione internazionale di aiuto -ai 30 Governi che ne fanno parte in ambito dei cambiamenti economico, sociale e governativo in una visione economica globale) (in Italia è conosciuta come OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con l ausilio della Commissione Europea e le Associazioni dei Consumatori mondiali, si proponeva di stabilire i principi che avrebbero dovuto guidare gli Stati nel loro approccio con l e-commerce. Questo approccio non preclude nuove misure legislative e amministrative ma queste non devono essere né svantaggiose né discriminatorie nei confronti del commercio tradizionale. In questo senso i principi generali di tassazione che possono essere applicati al commercio elettronico sono: la neutralità, la tassazione da parte degli Stati membri deve essere equa (paritetica) rispetto alle forme di commercio tradizionale e commercio elettronico. l efficienza, i costi di conformità per i contribuenti e le spese amministrative per le amministrazioni fiscali dovrebbero essere minimizzati il più possibile la certezza e la semplicità, le regole di imposta dovrebbero essere chiare e semplici da capire in modo tale che i contribuenti possano conoscere in anticipo le ripercussioni fiscali di una transazione via Internet, compreso sapere quando, dove e come la tassa deve essere applicata l efficacia e l equità, la tassazione dovrebbe produrre il giusto ammontare di tasse e in tempi consoni. Deve inoltre essere in grado di ridurre al minimo la possibilità di evasione ed elusione fiscale, la quale dovrebbe essere minimizzata adottando misure (sanzioni) che si contrappongano in misura proporzionale ai rischi connessi la flessibilità, il sistema di tassazione dovrebbe essere flessibile e dinamico e al passo con gli sviluppi tecnologici e commerciali In ogni caso è opportuno per gli Stati membri verificare la compatibilità e l applicabilità dei sistemi di tassazione esistenti rispetto al commercio elettronico ed adeguare gli stessi, piuttosto che procedere ad una completa innovazione delle loro attuali regole. Per il testo integrale del Report: http://www.oecd.org/pdf/m000015000/m00015517.pdf Il contesto non è dei più semplici poiché, proprio per la sua natura, il commercio elettronico mette in contatto Paesi diversi, ognuno con procedure fiscali differenti e talvolta non compatibili tra loro. Il quadro delle regole fiscali di riferimento è composto dall imposizione diretta e indiretta e coinvolge lo scenario nazionale e comunitario.

1.1. TASSAZIONE DIRETTA La tassazione diretta è identificabile con le imposte sul reddito. Nel commercio elettronico indiretto i beni materiali oggetto della transazione sono fisicamente consegnati al cliente e quindi sono sottoposti al controllo delle autorità fiscali (doganali, o interne) all'atto del trasferimento. Più complicata si presenta la questione per il commercio elettronico diretto. In questo caso i problemi sull individuazione della natura del reddito sono più complessi perché i beni digitali oggetto della transazione non sono fisicamente consegnati al cliente e quindi più difficilmente controllabili da parte delle autorità fiscali all'atto del trasferimento. Affrontare questo argomento implica prendere in considerazione i seguenti aspetti: 1. Reddito d impresa 2. Transfer pricing 3. Tassazione delle Royalty 4. Tassazione su compensi professionali

1.1.1. Il Reddito d Impresa Per stabilire il reddito di impresa nell ambito del commercio elettronico occorre focalizzare l attenzione sul concetto di stabile organizzazione, sulla rilevazione del reddito della stabile organizzazione e sull operazione di collegamento (associazione) del reddito della stabile organizzazione al contribuente. 1.1.2. Definizione di Stabile Organizzazione L articolo 5 della Convenzione modello OECD, contro le doppie imposizioni, definisce la stabile organizzazione tracciando le seguenti condizioni generali che la connotano: a) L'esistenza di una "sede d'affari", cioè ogni luogo, attrezzature o installazioni usati per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, anche se non fossero esclusivamente utilizzati a tale scopo. b) La sede d'affari deve essere "fissa", cioè deve essere fissata in un determinato luogo con un certo grado di permanenza. E' dunque irrilevante la durata dell'effettiva presenza in un paese di una impresa estera se l'attività non è svolta in un posto determinato. c) L'impresa deve svolgere la propria attività in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari, cioè non è considerata condizione necessaria che l'attività svolta abbia carattere produttivo e cioè contribuisca agli utili dell'impresa. Ciò in quanto il "carattere produttivo" è in un certo senso presunto in ogni attività d'impresa Una stabile organizzazione ha quindi uffici operativi con sede stabile in un Paese estero. Sempre nell articolo 5 della Convenzione modello OECD, è contemplato il caso in cui si esclude a priori l esistenza di una stabile organizzazione dell impresa non residente. Si tratta del caso in cui la sede d affari fissa sia utilizzata per esercitare delle attività di carattere preparatorio o ausiliario. L'applicazione dei principi generali sopra enunciati al caso del commercio elettronico è tutt'altro che agevole Una transazione elettronica può essere effettuata da un soggetto non residente con soggetti residenti senza mai entrare nello Stato. Poniamo il caso di un impresa che utilizzi un server nello Stato, si deve ritenere che questa sia una stabile organizzazione? In questo senso vanno chiariti: Se si debba ritenere in questo caso che sia esercitata nello Stato un attività commerciale. Se si debba ritenere che nello Stato sia presente una stabile organizzazione Secondo la Commissione Europea una stabile organizzazione generalmente non include "l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci.

Nel caso di un'impresa che vende informazioni invece di beni materiali, il server deve essere considerato alla stessa stregua di un deposito. Nell articolo 7 della Convenzione modello OECD è trattata l attribuzione degli utili complessivamente conseguiti dall impresa non residente alla stabile organizzazione. L articolo prevede che l impresa non residente (e cioè l impresa di uno Stato che svolge la propria attività in un altro Stato) che svolge la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione (situata nello Stato in cui non è residente) debba essere soggetta all imposizione degli utili non solo nello Stato di residenza ma anche nello Stato di non residenza, ma nella misura in cui questi utili siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa. Vediamo ora quali sono gli attori che possono essere coinvolti nella stabile organizzazione: Consumer: è generalmente localizzato nello Stato in cui si trova il computer mediante il quale accede alla rete internet;. Web site: può essere localizzato anche in uno Stato diverso rispetto a quello di residenza del soggetto titolare del dominio. Come noto, infatti, la registrazione del dominio può essere effettuata in qualsiasi Stato. Internet service provider (ISP): può essere localizzato in uno Stato diverso sia rispetto a quello di localizzazione del consumer che rispetto a quello di localizzazione del web site e del trader Server: può essere localizzato in qualsiasi Stato. Innanzi tutto occorre distinguere l utilizzo del server in housing rispetto a quello in hosting. Nel 1 caso il server è posseduto (a qualsiasi titolo e, quindi, anche in locazione) direttamente dal trader; ciononostante può essere fisicamente ubicato in Stati diversi rispetto a quello di residenza del trader medesimo. Nel 2 caso, invece, l internet service provider consente al trader di utilizzare uno spazio di un determinato server che, quindi, sarà posseduto dall internet service provider e non già dal trader. Anche in tal caso, peraltro, il server potrà essere ubicato in Stati diversi sia rispetto a quello di residenza del trader che rispetto a quello di residenza dell internet service provider; Trader: potrà essere residente in qualsiasi Stato.

1.1.3. Transfer pricing L OECD si è occupata del problema dei prezzi di trasferimento. Si prende atto del fatto che il commercio elettronico rende più difficile per le amministrazioni fiscali verificare le transazioni internazionali. Le maggiori difficoltà si incontrano nell'applicare l'analisi funzionale specie nell'individuare la localizzazione dei beni materiali, nell'individuare il contributo dei singoli settori di un sistema economico integrato, nel raccogliere adeguata documentazione delle transazioni effettuate. Si ritiene che metodi tradizionali di determinazione dei prezzi di trasferimento debbano essere preferiti per determinare i prezzi congrui. I metodi tradizionali di determinazione dei prezzi di trasferimento intragruppo sono: a) il metodo del prezzo comparabile di libero mercato (CUP); b) il metodo del prezzo di rivendita c) il metodo del costo maggiorato Il fisco può valutare la congruità dei prezzi di trasferimento fatti dalla società Italiana produttrice nei confronti della società estera distributrice attraverso un sito web La comparabilità presuppone che in ogni caso sia compiuta un'analisi funzionale, accertando quali delle società del gruppo coinvolte nella transazione svolgano le varie funzioni del ciclo produttivo (ricerca e sviluppo, progettazione, acquisti, produzione, assemblaggio, distribuzione, marketing, pubblicità, stoccaggio, trasporto, assistenza post vendita, finanziamento, management, ecc.). l OCSE propone di utilizzare in ausilio dei cosiddetti metodi tradizionali, i metodi reddituali (profit split method e il transactional net margin method) i quali si basano sulla valutazione della quota di profitto da attribuirsi a ciascuna delle imprese intervenute nelle transazioni globali. Con riferimento al profit split method e il transactional net margin method, si segnala come lo stesso sia basato sulla individuazione delle funzioni che concorrono alla determinazione del profitto al fine di ripartire tra le stesse, secondo criteri il più possibile oggettivi, il profitto medesimo. In questo metodo sono assimilate le transazioni tra società appartenenti ad un medesimo gruppo alle transazioni che possono instaurarsi tra società che si riuniscono in una joint venture e che, quindi, decidono di operare uno sharing arrangement sul profitto complessivo conseguito, prescindendo così dall analisi delle singole transazioni.

1.1.4. Tassazione Royalties L'articolo 12 del Modello di Convenzione dell OECD per evitare le doppie imposizioni definisce i "canoni" come "i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule o processi segreti o per l'uso o la concessione in uso informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico". 1.1.5. Il software Nella maggior parte dei Paesi aderenti all OECD il software è protetto dalla legge sul copyright in quanto considerato proprietà intellettuale (equiparato ad un'opera letteraria o artistica). Le caratteristiche che connotano il software: Il software può essere trasferito attraverso una ampia varietà di mezzi (in forma elettronica, su floppy disk, nastri magnetici, CD-ROM, laser disk) Per questo motivo nella legislazione dei Paesi OECD si opera una distinzione tra il copyright sul software e il supporto materiale che incorpora il software Con l espressione computer software si intende l unione del software, in cui si applica il diritto di proprietà intellettuale, e del supporto su cui è incorporato. E quindi data rilevanza fiscale alle limitazioni del diritto di riproduzione previste dalle norme internazionali sulla proprietà intellettuale. L acquirente del software dovrà conoscere chiaramente la natura dei diritti di uso e riproduzione da lui acquisiti nel momento in cui acquista il software. Quindi il compenso pagato all'autore per acquistare il parziale diritto di riprodurre e commercializzare il software costituisce royalty soggetta all'articolo 12 del modello OECD. Nel momento in cui si vuole trattare software occorre quindi distinguere il tipo di uso che se ne vuole fare. I trasferimenti aventi ad oggetto il software possono configurarsi in: Acquisto proprietà del copyright del sw Concessione del diritto all utilizzo del sw mediante acquisizione della licenza d uso La cessione del sw prodotto, preservando in capo al cedente il diritto d autore tutelato I contratti misti (cessione di software e cessione di hardware).

Per quel che riguarda il primo caso - la cessione totale dei diritti sulla proprietà intellettuale - non si avranno più royalty ma redditi di impresa o di lavoro autonomo. Per quel che riguarda il secondo caso - il trasferimento delle informazioni collegate ai principi sottostanti il programma, quali algoritmi, linguaggi e tecniche di programmazione i pagamenti configurano una royalty, giacché l acquirente acquisisce l opportunità di utilizzare un diritto altrui. Per quel che riguarda il terzo caso il caso di trasferimento parziale del copyright (dalla concessione di licenze per la riproduzione e distribuzione al pubblico del software, o la modifica e la divulgazione dei programmi) - i pagamenti configurano una royalty. Per quel che riguarda il quarto caso il trasferimento di diritti strettamente connessi all utilizzo del software da parte dell utente finale - i relativi corrispettivi costituiscono reddito d impresa. In questo caso la possibilità concessa al cessionario di duplicare il software è strettamente legata alla funzionalità del software medesimo e, poiché tale, ininfluente ai fini della sua classificazione sotto il profilo tributario. Applicazioni pratiche Le diversità dei due regimi fiscali, che si applicano in funzione della natura del reddito (royalty o reddito di impresa/lavoro autonomo), appaiono evidenti nel caso di attività di compravendita svolta tra soggetti di Paesi diversi. Caso 1: la vendita on line di software con acquirente di un Stato e fornitore estero In questo caso la tassazione del reddito prodotto si impone nel Paese del fornitore. Nel caso in cui il reddito sia configurabile come royalty l acquirente avrà in carico l obbligo di effettuare una ritenuta d acconto (che varia in funzione del Paese di riferimento ma per lo più compresa tra il 5% e il 15%). Nel caso in cui reddito prodotto sia identificabile come reddito di impresa o di lavoro autonomo, quest ultimo sarà tassato esclusivamente nello stato di residenza del fornitore senza alcun obbligo per il soggetto acquirente. Caso 2: La vendita on line di software con acquirente di un Stato e fornitore estero con stabile organizzazione nello Stato dell acquirente In questo caso il fornitore opera attraverso una stabile organizzazione nel Paese dell acquirente e saranno quindi applicate le norme vigenti ordinarie che prevedono la tassazione in capo alla stessa organizzazione. Per l applicazione corretta delle norme fiscali, di volta in volta, dovrà essere analizzata la convenzione in vigore tra i Paesi esteri in cui risiedono i soggetti interessati. E da

considerare che, in ogni caso, le norme internazionali delle convenzioni prevalgono su quelle nazionali 1.1.5.1. Le Banche di dati Per quel che riguarda le banche dati la legislazione internazionale impone la stessa tutela prevista dal software. In pratica gli autori di una banca dati coperta da copyright avranno corrisposte le royalty dagli operatori che la gestiscono i quali acquisiscono il diritto di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico della banca dati stessa. L utente della banca dati corrisponderà al fornitore, invece, un compenso inquadrabile in un reddito d impresa o di lavoro autonomo. 1.1.5.2. Immagini, video, suoni digitali Per quel che riguarda le transazioni che prevedono la cessione di prodotti digitalizzati tutelati dalle norme sul diritto d autore quali la musica, le immagini e i filmati, la legislazione internazionale impone la stessa tutela prevista in materia di royalty sopra descritte. 1.2. TASSAZIONE INDIRETTA La tassazione indiretta presuppone l esistenza di una cessione di beni o una prestazione di servizi ed è applicata su di essi in base alla loro tipologia. Essa è presente con caratteri comuni in tutti i paesi della Unione Europea e, più in generale, nei Paesi occidentali. Poiché la tassazione indiretta -VAT (Value Added Tax) in Italia la più diffusa è l IVA (Imposta sul valore aggiunto) - è applicata con aliquote diverse in base alla tipologia di bene/servizio fornito/prestato, il problema che si presenta è quello della diversità delle aliquote applicate da Stato a Stato sulle diverse tipologie di bene/servizi. Questo aspetto, se non risolto, porta ad una distorsione del principio di libera concorrenza giacché sono penalizzati dei Paesi rispetto ad altri.

1.2.1. Direttiva 77/388/CEE e Direttiva 2002/38/CE In questo senso il 7 maggio 2002 il Consiglio dell Unione Europea ha emanato la Direttiva 2002/38/CE che modifica temporaneamente la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Questa Direttiva comprende i servizi di radiodiffusione e televisione forniti su abbonamento o a pagamento (pay per view) e altri servizi quali le forniture di siti Web e Web-hosting, di banche dati, di software, di immagini, testi, musica e film. Il Consiglio dell Unione Europea già nella Direttiva 77/388/CEE si riferiva ai beni e servizi acquistati on line e consegnati per via telematica, escludendo i beni materiali acquistai on line e consegnati attraverso i mezzi tradizionali al cliente per i quali vale il trattamento VAT previsto per la vendita di beni a distanza. In questa Direttiva si prevedeva che agli operatori extra-ue del commercio elettronico sia richiesto di registrarsi in un solo Stato membro, offrendo loro la possibilità di adempiere tutti i loro obblighi trattando con una singola amministrazione fiscale". Un altro principio contenuto nella Direttiva 77/388/CEE afferma che non sono necessarie nuove norme sulla VAT, ma che nel caso dei beni e servizi on line, sarà sufficiente modificare ed adattare alla nuova realtà la legislazione già esistente. Della Direttiva 2002/38/CE vediamo la parte che si applica al commercio elettronico cosiddetto diretto cioè alle operazioni che avvengono per via telematica ovvero: 1. La progettazione, realizzazione, gestione di un sito web 2. I contratti di web hosting 3. La fornitura di prodotti software e relativi aggiornamenti 4. L accesso a banche dati 5. La cessione di immagini, musica, film, giochi di fortuna e abilità, giochi su scommessa 6. I servizi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento 7. La formazione a distanza Nella Direttiva 2002/38/CE sono operate le seguenti distinzioni: 1. Il luogo in cui ha sede il fornitore UE ed Extra UE- del servizio 2. La posizione fiscale del cliente che può essere soggetto passivo (impresa) e privati.

1.2.2. I Fornitori UE Nel caso di fornitori (imprese) appartenenti all Unione europea (tabella1) sono tenuti ad: 1. Applicare l IVA se vendono i servizi a clienti privati comunitari (B2C). L IVA sarà versata nello stato membro in cui ha sede il fornitore. 2. Applicare l IVA se vendono i servizi a soggetti passivi (imprese) comunitarie (B2B). L IVA sarà versata nello stato membro in cui ha sede il cliente. 3. Non Applicare l IVA se vendono i servizi a Paesi Extra-UE, in quanto il luogo di imposizione fiscale è ritenuto la sede del cliente

Tabella1: Regime impositivo tra fornitori e clienti appartenenti all Unione Europea Fornitore Cliente Regime IVA Adempimenti Il fornitore deve emettere una fattura senza Sì, imponibile nel l addebito dell IVA; Paese UE Privato UE Paese del il cliente deve fornitore autofatturarsi Paese UE Impresa UE Sì, imponibile nel Paese del cliente Il fornitore deve rilasciare al cliente una fattura con l addebito della VAT Paese UE Impresa Extra-UE/ Privato Extra-UE No, non imponibile nella UE Il fornitore deve rilasciare una fattura fuori campo IVA L aliquota IVA applicata è quella in uso (Iva 20% per l Italia ad esempio) indipendentemente dalla natura della prestazione 1.2.3. I Fornitori Extra-UE I fornitori appartenenti Paesi Extra-UE che vogliano operare con Paesi UE devono registrarsi come soggetti passivi ai fini VAT presso le amministrazioni locali di uno Stato membro e fatturare la VAT utilizzando l aliquota prevista dallo Stato membro in cui ha sede il cliente. Nel caso di fornitori appartenenti Paesi Extra-UE sono tenuti ad: 1. Applicare l IVA se vendono a clienti privati comunitari. 2. Applicare l IVA se vendono ad imprese con sede nella UE. In questo caso la VAT deve essere versata dalle imprese europee tramite il meccanismo dell autoliquidazione.

Fornitore Cliente Regime IVA Adempimenti Paese Extra-UE Privato UE Sì, imponibile nel Paese del cliente Il fornitore deve emettere una fattura con l addebito dell IVA Il fornitore deve rilasciare Paese Extra-UE Impresa UE Sì, imponibile nel Paese del cliente una fattura senza l addebito della imposta; il cliente deve autofatturarsi L operatore (fornitore) Extra-UE, sempre secondo questa Direttiva, deve in primo luogo identificarsi in uno Stato membro. Egli può scegliere lo Stato membro in base al luogo in cui realizza la prima operazione tassabile. L operatore (fornitore) Extra-UE dovrà inoltre conservare per almeno 10 anni, tutti i dati relativi alle transazioni on-line realizzate. Riassumendo tutto questo significa che i servizi a titolo oneroso resi all'interno della UE saranno soggetti a tassazione, mentre non saranno tassabili se utilizzati in Paesi Extra- UE. I prestatori di servizi stabiliti nella UE, cioè, non avranno più l'obbligo di applicare la VAT sui servizi forniti all'esterno UE, mentre la posizione dei prestatori stabiliti in Paesi Extra- UE sarà parificata a quella dei prestatori europei. La Direttiva 2002/38/CE dovrà essere attuata negli Stati membri entro il 1 luglio 2003 ALLEGATO L ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO DEI SERVIZI FORNITI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI INDICATI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA E) 1. Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature. 2. Fornitura di software e relativo aggiornamento. 3. Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati. 4. Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportivi, scientifici o di intrattenimento. 5. Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio fornito sia un servizio elettronico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino.» Testo completo della Direttiva: http://europa.eu.int/eurlex/en/dat/2002/l_128/l_12820020515it00410044.pdf http://europa.eu.int/eurlex/it/dat/2002/l_128/l_12820020515it00410044.pdf 1.2.4. Il Regolamento 792/2002/CE Il Regolamento n. 792/2002 del Consiglio dell Unione Europea del 7 maggio 2002 modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico. Il Regolamento stabilisce le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali - relative alla VAT - concernente le transazioni UE ed Extra-UE. Il Regolamento, così come la Direttiva, entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2003. Testo completo del Regolamento: http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2002/l_128/l_12820020515en00010003.pdf http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2002/l_128/l_12820020515it00010003.pdf

1.3. I DAZI DOGANALI All interno del mercato interno i beni possono circolare liberamente tra gli Stati membri. La TDC, tariffa doganale comune, (Common Customs Tariff (CCT) ) si applica all'importazione dei beni con i Paesi Extra-UE. La tariffa è comune a tutti Stati membri dell'eu, ma i diritti doganali differiscono da un genere di importazione ad un altro, secondo da che cosa sono e da dove vengono. I dazi doganali quindi sono presenti nel caso vi siano trasferimenti di beni con paesi Extra- UE. Nella situazione in cui si acquista tramite Internet ma la consegna avviene attraverso i canali tradizionali, come già detto, l operazione si configura come una delle tante modalità di vendita a distanza, con pagamento dei diritti doganali al momento del passaggio alla frontiera. Quindi nel caso di beni materiali questi sono assoggettabili ai dazi doganali, nel caso di beni consegnati per via telematica (digitalizzabili) questi sono doganalmente irrilevanti perché sono disciplinati come prestazioni di servizio. Nel caso di vendita di beni materiali una considerazione rilevante da fare è come i dazi doganali incidono nella definizione del pricing del prodotto. Questo perché potranno esserci, per lo stesso bene, livelli di dazi diversi a seconda del Paese di destinazione dello stesso. Occorre anche considerare la peculiarità, la complessità e la mutevolezza dei tariffari doganali ed in questo senso un efficiente e flessibile sistema logistico è fondamentale per approntare un attività di e-commerce con Paesi terzi (Extra-UE). Per questo motivo le imprese di commercio elettronico cercano di sviluppare accordi operativi con società di spedizioni. Queste si occupano di gestire tutta la documentazione doganale e a fornire un reso sdoganato (delivered duty paid) del bene. http://www.europa.eu.int/publicservices/european_union/enterprises/international_trade/customs_duties_and_procedur es_it.htm http://www.wcoomd.org/ie/index.html sito dell organizzazione mondiale delle dogane (OMD)