ESTENSIONE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI (C.D. SPLIT PAYMENT )



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ ESTENSIONE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI (C.D. SPLIT PAYMENT ) Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Auditorium San Fedele Milano, 26 gennaio 2015

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Art. 1, commi da 629 a 632, L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) Introduce l art. 17-ter nel DPR 26/10/1972 n. 633, inversione dell obbligo di versare l imposta sul valore aggiunto riconducibile a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (cosiddetto «split payment») Introduce nel sesto comma dell art. 17 del DPR 26/10/1972 n. 633 nuove fattispecie cui applicare il «reverse charge» Comunicato Stampa MEF N 7 del 9 gennaio 2015 - Decorrenza Fondazione Nazionale Commercialisti: Nota operativa su Split Payment

Split Payment Esempio (A) Terzo Fornitore Non è inciso dalla nuova disciplina A vende a B una partita di merce. B paga la fornitura 10.000 euro di imponibile e 1.000 euro di IVA, per un importo complessivo di 11.000 euro (B) Fornitore Pubblica Amminis. Nell effettuare il pagamento il Comune è tenuto a corrispondere all impresa fornitrice della merce l importo di 15.000 euro trattenendo a sé l IVA di 1.500 Successivamente il Comune versa l Iva di 1.500 euro nelle casse dell erario secondo modalità che saranno definite più avanti con apposito decreto. Emette fattura con Iva ma incassa solo l imponibile Non deve effettuare il versamento della specifica Iva addebitata a C Può esercitare il diritto alla detrazione dell Iva addebitata da A B vende la merce ad un Comune (C). In questa ultima vendita l imponibile ammonta a 15.000 euro e l IVA risulta pari a 1.500 euro, per un importo complessivo si 16.500 euro (C) Comune di 3

Lato Fornitori Tutti gli operatori economici Lato Clienti Controparti Split Payment Soggetti Pubbliche amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale che istituzionale:» Stato,» organi dello Stato (ancorché dotati di personalità giuridica),» enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti (ai sensi dell articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni),» CCIAA,» istituti universitari,» aziende sanitarie locali,» enti ospedalieri,» enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,» enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza Esclusioni Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta 4

Split Payment Decorrenza Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data 5

Split Payment Contabilizzazione PRIMA POSSIBILITÀ DI CONTABILIZZAZIONE SECONDA POSSIBILITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DIVERSI a DIVERSI DIVERSI a DIVERSI Crediti vs PA 15.000 Crediti vs PA 16.500 Storno Iva c/split Payment 1.500 Ricavi 15.000 Ricavi 15.000 Iva c/split payment 1.500 Iva c/split payment 1.500 Iva c/split Payment a Crediti vs PA 1.500 6

Split Payment Criticità Gestione del credito Iva in capo al soggetto cedente/prestatore Modifica all art. 30 del decreto IVA, «Versamento di conguaglio e rimborso dell eccedenza» Per effetto dell ultima modifica, nel computo delle operazioni che danno diritto al rimborso dell Iva ai sensi dell art. 30, comma 2, lettera a), devono essere considerate anche quella che hanno dato luogo all applicazione del meccanismo dello split payment. 7

Estensione Reverse Charge A decorrere dal 1 gennaio 2015, il reverse charge si applica anche: 1) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 2) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; 3) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 4) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (in questo caso solo per 4 anni). Dopo l autorizzazione della Unione Europea il reverse charge sarà esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. 8

Estensione Reverse Charge Criticità Sovrapposizione di fattispecie nel settore edile: a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella voce a ter); a ter) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime sono soggette all inversione contabile solo se svolte da subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso 9