VÉÇá zä É até ÉÇtÄx wxääëbüw Çx wx VÉÇáâÄxÇà wxä _täéüé Tâw é ÉÇx VtÅxÜt wx WxÑâàtà VI Commissione Finanze Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE Osservazioni e proposte Martedì 25 settembre 2007
OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLE DIRETTIVE EUROPEE 2005/60/CE DEL 26 OTTOBRE 2005 2006/70/CE DEL 1 AGOSTO 2006 Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, con riferimento all'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, espone le seguenti osservazioni. Nel dettaglio, l'analisi è effettuata attraverso il raffronto della bozza del D.Lgs. di attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE con la normativa vigente e, in particolare, con il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 141 del 3.2.2006. L atto del Governo n. 129 sembra avere recepito le indicazioni già proposte dal Consiglio Nazionale dei in data 5.7.2006. A tal riguardo, si fa riferimento all esenzione dagli obblighi previsti dall art. 10 del D.M. n. 141/2006, relativamente all assimilazione dell attività di assistenza tecnica in materia di giustizia tributaria all attività di consulenza legale esercitata dagli avvocati, prevista all art. 12, comma 2, della proposta in esame. Si intende tuttavia ribadire l esigenza di definire con maggiore puntualità gli obblighi di vigilanza, monitoraggio e valutazione della clientela e le operazioni a carico dei professionisti. In proposito, si osserva che l emananda norma conferma i vincoli normativi che prevedono analoghi obblighi a cui sono assoggettate anche le banche e gli intermediari finanziari. A questo proposito, lo scrivente Consiglio Nazionale ritiene che tale normativa vada ulteriormente 1 di 4
rimodulata, in ragione degli adempimenti e delle responsabilità, a seconda delle operazioni svolte dai singoli soggetti, anche in relazione al tipo di attività svolta in virtù del rischio delle operazioni di riciclaggio. Nella circostanza, si richiama l attenzione sull istituzione dell archivio unico su registro cartaceo a fogli mobili, per superare l indicazione espressa con la disposizione dell UIC del 18.5.2006. In merito si ribadisce che il nostro ordinamento fiscale e lavoristico permette l utilizzo dei fogli mobili per la stampa di risultanze contabili con rilievo a fini tributari, previdenziali, amministrativi, civili e penali. La bozza di norma in esame conferma all art. 38 comma 2 la possibilità di istituire il registro della clientela, pur non esplicitando espressamente gli elementi essenziali per superare l esposte difficoltà. In merito alla tutela e alle garanzie per i professionisti che segnalino le operazioni sospette, si osserva che la norma contenuta nel comma 5 dell art. 41 della bozza, pur avendo integrato ulteriori circostanze si ritiene non sgomberi i dubbi sulla legittimità della norma stessa, tant é, che il Consiglio Nazionale dei ha sempre auspicato che tale disposizione derogasse l art. 6 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e altre analoghe norme in materia. La disposizione in esame, invece, si limita solo a ribadire che le segnalazioni effettuate ai sensi della normativa antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo. E certamente apprezzabile l innovazione prevista in tema di segnalazione delle operazioni sospette, giacché il professionista potrà optare per la segnalazione delle stesse direttamente all UIF oppure al proprio Ordine professionale. Ciò rappresenta, ad avviso di questo Consiglio Nazionale, un importante novità, che si ritiene non sufficiente a garantire l agire del professionista. 2 di 4
Anche in relazione ai termini degli adempimenti e della responsabilità, si osserva che la norma in esame dovrebbe meglio definire gli aspetti sanzionatori a carico del professionista. Soprattutto il limite di demarcazione tra il valore trascurabile ai fini della segnalazione e il valore probabilistico che crea l obbligo di informare l UIF o chi per esso, al fine di non lasciare ampio spazio di discrezionalità per perseguire il professionista sul piano sanzionatorio; e ciò a causa di inadempimenti casualmente abbinati al sospetto e quindi alla soglia disconosciuta dal diritto. Si riscontra inoltre che l agevolazione, prevista in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela (sostanzialmente obblighi di identificazione) e a quelli di registrazione, non si applica allo svolgimento della sola attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi, non rivolgendo tale normativa la stessa attenzione a tutti quegli adempimenti amministrativi formali e ripetitivi che i consulenti del lavoro compiono e per i quali sono obbligati ad adempiere al dettato della norma stessa. In proposito, si ritiene necessario che la norma in esame recepisca l istanza della categoria relativa ai formali adempimenti in materia di amministrazione del personale. Del che sarebbe necessario aggiungere all art. 12, comma 3, dopo la parola redditi la seguente frase: nonché gli adempimenti previsti dalle norme in materia di amministrazione del personale di cui all art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n. 12. Si osserva che l elaborazione degli adempimenti in materia di amministrazione del personale dovrebbe non rilevare ai fini della normativa in esame, avendo il Consulente del Lavoro il compito di provvedere all assunzione o al licenziamento del personale dipendente; quindi di determinare le rispettive retribuzioni mensili e, con la recente introduzione dell F24 telematico, l eventuale pagamento in nome e per conto del cliente dei contributi e delle ritenute, attraverso un conto bancario opportunamente segnalato dal cliente. In effetti, tutte attività che, ad avviso dello scrivente, non possono rilevare ai fini della presente normativa. 3 di 4
Infine, sarebbe opportuno che la norma, al fine di evitare incertezze applicative in una materia così delicata e penalmente rilevante, prevedesse uno specifico riferimento ai soggetti autorizzati a emanare disposizioni che meglio individuino la generazione di norme attuative e operative, qualificando con precisione l organismo emanante e gli strumenti disponibili, nonché i ruoli e le competenze degli uffici addetti alla gestione della problematica antiriciclaggio. Ad esempio, si prenda come riferimento quanto fatto dal Ministero dell Economia che, in materia tributaria, ha autorizzato il direttore dell Agenzia delle Entrate all emanazione di decreti direttoriali; ciò eviterebbe il proliferarsi di confusione in un settore professionale dove la certezza del diritto deve essere l elemento pregnante del corretto operare delle parti interessate: professionisti e Stato. 4 di 4