D.P.R. 22-12-1986 n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1). (commento di giurisprudenza) Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post (2) (3) riforma 2004] (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. (2) Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. (3) Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e le relative correlazioni, vedi il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Testo ante riforma 2004]. (commento di giurisprudenza) Art. 23. 2004] (160) Applicazione dell'imposta ai non residenti [Testo post riforma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui allelettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui allalettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. (161) 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui allelettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16 (162) ; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47 (163) ; c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato (164). (160) Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003, vedi l'art. 20, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Testo ante riforma 2004]. (161) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1 gennaio 2004. (162) Vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (163) Vedi ora art. 50 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
(164) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004, n. 318 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Art. 167. Disposizioni in materia di imprese estere controllate [Testo post riforma 2004] (847) 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. (856) 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c) (848). 3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate. 4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. (857) 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; (859) b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei
(858) (849) diritti del contribuente. 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. (860) 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis (862), 102 (850), 103 (851), 103-bis (852) ; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4 (853), e 67, comma 3 (854). Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15 (855), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (863). 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15 (855), fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (864) (865). 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. (861) 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5. (861) (847) Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003, vedi l'art. 127-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Testo ante riforma 2004]. (848) Vedi ora art. 73 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (849) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1 gennaio 2004. (850) Vedi ora art. 84 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (851) Vedi ora art. 111 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (852) Vedi ora art. 112 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (853) Vedi ora art. 86 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (854) Vedi ora art. 102 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (855) Vedi ora art. 165 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre (856) Per le modifiche al presente comma, applicabili a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis del presente provvedimento, vedi l'art. 1, commi 83, lett. l), nn. 1) e 2) e 88, L. 24 dicembre 2007, n. 244. (857) Per l'abrogazione del presente comma, applicabile a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis del
presente provvedimento, vedi l'art. 1, commi 83, lett. l), n. 3) e 88, L. 24 dicembre 2007, n. 244. (858) Per le modifiche alla presente lettera, applicabili a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis del presente provvedimento, vedi l'art. 1, commi 83, lett.l), n. 4) e 88, L. 24 dicembre 2007, n. 244. (859) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. (860) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.. (861) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. (862) Gli articoli 96 e 96-bis non sono stati riportati nella nuova stesura del testo unico quale risulta dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre (863) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione. (864) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2001, n. 429. (865) Vedi, anche, l'art. 4 del D.Lgs. 12 dicembre