NEWSLETTER n. 39 del 26 gennaio 2015



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SOMMARIO Pag. 2. RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO: PROROGATE LE DETRAZIONI o Pag. 3. DETRAZIONI 50%, 65% E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: AGGIORNATE LE GUIDE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. 4. EDUCAZIONE AMBIENTALE: PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E/O CERTIFICAZIONE D ECCELLENZA DEI CEAS Pag. 4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER FOTOVOLTAICO SUL TETTO: UNA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE 1

RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO: PROROGATE LE DETRAZIONI La Legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014) proroga le agevolazioni a favore degli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico e introduce alcune novità. In particolare: Detrazione 65% (ex 55%) per interventi di efficienza energetica: viene prorogata al 31 dicembre 2015 la scadenza della detrazione del 65% per le spese di efficientamento energetico degli edifici. Viene prorogata alla stessa data anche la detrazione del 65% per interventi relativi a parti comuni dei condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Va inoltre segnalata l estensione del 65% a due nuove tipologie di interventi, finora esclusi: l acquisto e la posa in opera di schermature solari (Allegato M, Dlgs 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Detrazione 50% (ex 36%) per interventi di ristrutturazione: viene prorogata al 31 dicembre 2015 anche la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni (gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali). Bonus mobili ed elettrodomestici: viene prorogato al 31 dicembre 2015 il Bonus mobili ed elettrodomestici, che consiste nella possibilità di detrarre il 50% delle spese, calcolate su un ammontare massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Viene confermata inoltre, anche per il 2015, la possibilità che le spese per mobili ed elettrodomestici siano superiori (ma sempre nel limite dei 10.000 euro) a quelle sostenute per gli interventi di ristrutturazione, a cui il Bonus è collegato. Detrazione 65% per interventi antisismici: viene proroga fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% delle spese per interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione". Detrazione 50% ristrutturazione interi fabbricati venduti entro 18 mesi: viene innalzato da 6 a 18 mesi il termine massimo per l alienazione o assegnazione dell immobile sottoposto ad interventi di "restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie", che da 2

alcuni anni godono della detrazione fiscale del 50%. La detrazione spetta all acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. Ritenuta d acconto all 8%: sale dal 4 all'8% la ritenuta d acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Aumento Iva sul pellet: la modifica prevede l'aumento dell'iva sul pellet dal 10 al 22%. Reverse charge: le "cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore", nonché le operazioni inerenti "certificati relativi al gas e all'energia elettrica" saranno soggette al cosiddetto reverse charge, il regime di inversione contabile secondo il quale l'iva non viene più esposta in fattura dal cedente, ma versata direttamente dall'acquirente. Tutte le fatture emesse dai produttori nei confronti del GSE (Ritiro dedicato, Tariffa Onnicomprensiva, Scambio sul posto, Certificati verdi) dovranno quindi essere emesse senza Iva. Lo stesso meccanismo si applica anche ai "trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra" e alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici". Tutte le novità elencate sono entrate in vigore il 1 gennaio 2015. DETRAZIONI 50%, 65% E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: AGGIORNATE LE GUIDE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In seguito alla novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015, l'agenzia delle entrate ha pubblicato le nuove guide sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili ed elettrodomestici. Le guide sono disponibili ai seguenti indirizzi: Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/gu ide+fiscali/agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/guida_agevolazioni_risparmio_energetico.pdf Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/gui de+fiscali/agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/guida_ristrutturazioni_edilizie.pdf Guida alle agevolazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/gui de+fiscali/agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/guida_bonus_mobili.pdf 3

EDUCAZIONE AMBIENTALE: PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E/O CERTIFICAZIONE D ECCELLENZA DEI CEAS L Assessorato della Difesa dell Ambiente ha pubblicato l avviso per l avvio della seconda fase della procedura di accreditamento e/o certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS). Con l accreditamento e/o la certificazione di eccellenza si intende concretizzare la Rete IN.F.E.A., al fine di riconoscere e valorizzare i CEAS e offrire opportunità di cambiamento e miglioramento della qualità. Attraverso la procedura sarà possibile realizzare nuovi accreditamenti e rinnovare gli accreditamenti già avvenuti nel 2009. L istanza di accreditamento e/o certificazione di eccellenza può essere richiesta dall Ente Pubblico (Comune, Comunità Montana, Ente Parco, Area Marina Protetta, altro Ente Pubblico), che gestisca in proprio le attività del CEAS o le affidi a soggetti esterni, i cosiddetti soggetti gestori. Le domande, con allegata la documentazione richiesta, dovranno pervenire o essere presentate improrogabilmente entro il giorno 16 marzo 2015 all Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio SAVI al numero 070606 6546/8036 o agli indirizzi lsedda@regione.sardegna.it sttronci@regione.sardegna.it amb.savi@regione.sardegna.it, e l U.R.P. dell Assessorato al numero 070 606 7031, o via mail all indirizzo amb.urp@regione.sardegna.it. Per consultare il bando e la relativa modulistica: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?&s=1&v=9&c=389&c1=1261&id=45617&aclang=it-it AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER FOTOVOLTAICO SUL TETTO : UNA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE In caso di installazione di impianto fotovoltaico su tetto, Soprintendenza e Comune non possono applicare generici vincoli paesaggistici che si discostino da quanto previsto dalla normativa vigente. Con Sentenza n. 1946 del 10 dicembre 2014, il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un azienda che richiedeva l annullamento di una nota dell Ufficio tecnico comunale che imponeva, in riferimento alla Comunicazione di inizio lavori relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico aderente al tetto, la previa acquisizione del parere della Soprintendenza, data la sussistenza di vincolo paesaggistico. Nonostante si trattasse di pannelli fotovoltaici integrati sul tetto dell edificio, con lo stesso orientamento della falda e la stessa inclinazione del medesimo, la Soprintendenza ha imposto come condizione per il parere favorevole "che gli impianti venissero posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso della medesima colorazione del manto di copertura del tetto". Nel corso dell udienza la difesa erariale ha citato - quale presupposto della necessità dell'autorizzazione della Sovrintendenza - l'articolo 7 comma 1 del Dlgs 28/2011, che effettivamente esclude la possibilità di utilizzare 4

la Comunicazione di inizio lavori in tutte le ipotesi in cui sussista qualsivoglia vincolo ambientale e paesaggistici previsto dal Dlgs n. 42/2004, però d altra parte non è in alcun modo pertinente avendo ad oggetto i soli impianti solari termici. Nella Sentenza in oggetto, il Tar Piemonte tenta quindi di ricostruire i numerosi riferimenti normativi che interessano l installazione semplificata di impianti a fonti rinnovabili (Dlgs 115/2008, Dlgs 28/2011, Dpr 380/2001, Dlgs 42/2004), constatando non solo che "la normativa risulta contorta, oltre che frutto di numerose stratificazioni" ma addirittura che "la sequenza dei rinvii a cascata", che arriva fino a toccare il Dlgs 192/2005, completamente avulso dal tema dibattuto, "rende pressoché imperscrutabile la voluntas legis". Nel caso specifico oggetto della Sentenza, però, appare ben chiaro ai Giudici che per un impianto fotovoltaico aderente al tetto, con stessa sagoma ed orientamento, sono "fatti salvi i vincoli dettati dal Dlgs 42/2004, nelle sole ipotesi di cui alla lettere b) e c) dell'articolo 136" e quindi solo in questi casi è obbligatorio acquisire l'autorizzazione paesaggistica. Non è il caso dell'azienda in questione che dunque non era obbligata ad acquisire il nulla osta della Soprintendenza e il Comune non poteva subordinare il via libera autorizzatorio a un parere positivo dell'ente soprintendentizio. Il nulla osta è invece sempre richiesto per gli impianti solari termici aderenti al tetto con stessa sagoma e orientamento, installati su edifici vincolati. La sentenza è disponibile al seguente indirizzo: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc3/~edisp/yplijz2rj6nc6vc kwdp2soltre.html 5