CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI. I criteri che i Consigli di Classe applicano in sede di valutazione finale sono i seguenti:

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Impossibile visualizzare l'immagine. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ETTORE MAJORANA 24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 -Tel. 035-297612 - Fax 035-301672 e-mail: majorana@ettoremajorana.gov.it - sito internet: www.ettoremajorana.gov.it Cod.Mecc.BGIS01700A Cod.Fisc.95028420164 Md C 01 Comunicazioni edizione 1/14 revisione 7/07/14 CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI I criteri che i Consigli di Classe applicano in sede di valutazione finale sono i seguenti: A. Regolarità nella frequenza Lo svolgimento continuativo delle attività previste dal piano di studi annuale è l indispensabile premessa per un reale incremento delle competenze personali dell alunno. Inoltre l assiduità nella frequenza è di per sè indice di serietà e di motivazione nell attività scolastica. Pertanto, ai fini della promozione, dell ammissione agli Esami di Stato e dell ammissione agli Esami di Qualifica, l assiduità nella frequenza sarà attentamente soppesata come fattore premiante. Viceversa, nell ambito dell analisi complessiva, un eventuale deficit di frequenza da parte dell alunno andrà valutato come elemento a sfavore, a meno che non sia determinato da ragioni eccezionali o di forza maggiore. B. Ampliamento del concetto di misurazione del profitto attraverso la considerazione di alcuni indicatori La misurazione del profitto consiste nel definire quantitativamente attraverso un voto medio il livello raggiunto dall'alunno rispetto agli obiettivi prestabiliti. La valutazione implica un giudizio globale e più articolato in merito al processo di apprendimento, il quale tenga conto dei seguenti fattori: conoscenza dei contenuti comprensione dei contenuti efficacia della comunicazione partecipazione al lavoro in aula impegno e continuità nello studio applicazione e operatività progressione nell apprendimento autonomia nel lavoro Pertanto ogni docente giunge allo scrutinio finale con un voto numerico intero che esprime la valutazione. C. Scrutini degli anni precedenti. Per gli alunni di tutte le classi, eccetto le classi prime, si esamineranno gli esiti degli scrutini dei precedenti anni scolastici e, ove possibile, delle relative motivazioni. D. Analisi di eventuali difficoltà di origine extra scolastica. Il Consiglio di Classe farà una disamina delle eventuali situazioni che possono aver influito sul processo di apprendimento dell'allievo ( es: condizioni di salute; problematiche di natura socio - familiare o altro ). E. Grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali deliberati dal Consiglio di Classe. In relazione a ciò, il Consiglio di Classe potrà elevare alcune delle valutazioni attribuite all alunno, sia ai fini della promozione sia per consentire l inserimento dello stesso in una fascia più elevata di credito scolastico. 1 / 10

Il Coordinatore avrà cura di non tralasciare mai questo aspetto, che interessa anche gli studenti con profitto sufficiente in tutte le materie. F. Analisi della quantità e gravità delle insufficienze. Il voto CINQUE è insufficienza non grave SEI INSUFFICIENZE sono generalmente indicative di un profitto lacunoso in misura tale da precludere il recupero dell'allievo, sia nella fase iniziale del successivo anno scolastico sia lungo il corso di esso, quindi impediscono l'accesso fruttuoso alla classe successiva. QUATTRO / CINQUE INSUFFICIENZE sono generalmente indicative di situazioni in cui la valutazione si rivela problematica. Pertanto il Consiglio di Classe esaminerà la gravità delle insufficienze, soppesando attentamente tutti i fattori elencati in questo documento. UNA / DUE / TRE INSUFFICIENZE configurano di solito situazioni nelle quali lo studente è in grado di colmare le lacune mediante un supplemento di attività. G. Recuperabilità delle eventuali carenze riscontrate in sede di scrutinio finale a Giugno. Nello scrutinio di Giugno il Consiglio di Classe valuta con attenzione se, attraverso la frequenza di corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola e/o un supplemento di attività svolto autonomamente sulla base delle indicazioni fornite dai docenti, lo studente abbia la possibilità di raggiungere i prerequisiti minimi per il passaggio alla classe successiva a fine estate. H. Per gli studenti con sospensione del giudizio a Giugno: valutazione complessiva dell intero percorso annuale dello studente in sede di integrazione dello scrutinio finale. Per gli studenti con sospensione del giudizio allo scrutinio di Giugno, all atto dell integrazione dello scrutinio, che si effettua dopo lo svolgimento delle attività di recupero estivo e delle prove di accertamento finali, il Consiglio di Classe procederà, sulla base dei criteri sopra elencati, a una valutazione complessiva, tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi del percorso annuale 2 / 10

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI ISTITUTO TECNICO E ISTITUTO PROFESSIONALE (Delibera del Collegio Docenti N. 20 / a.s. 2010-11 del 24/05/2011) La formulazione dei seguenti criteri di valutazione si basa sia sull analisi attenta delle procedure e dei risultati ottenuti negli anni precedenti, sia sulle disposizioni innovative contenute nel DM n. 80 del 3/10/2007, nell OM 92 del 05/11/2007 e nel DPR n. 122 del 22/06/2009. Per le classi non terminali la valutazione terrà conto: o delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di prove effettuate durante l ultimo quadrimestre); o dell impegno, interesse e partecipazione dimostrati dagli alunni nell intero percorso formativo; o della frequenza e del comportamento degli alunni in tutti i momenti dell attività didattica compresi gli interventi di recupero effettuati; o di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all inizio dell anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall alunno; o delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; o in particolare della modalità di partecipazione, dell impegno e degli esiti degli interventi di recupero effettuati nel corso dell anno. La valutazione effettuata sulla base dei punti precedenti potrà avere come risultato: - la promozione; - la sospensione del giudizio; - la non promozione. Il giudizio di promozione sarà motivato da una valutazione di: - sufficienza in tutte le discipline - insufficienza non grave in un numero molto limitato di discipline purché il C.d.C. ritenga che le carenze siano colmabili attraverso un lavoro estivo autonomo dello studente, sulla base di precise indicazioni del docente delle discipline. La sospensione del giudizio sarà motivata dalla presenza di valutazioni insufficienti anche gravi in una o più discipline, purché il C.d.C. ritenga che lo studente sia nelle condizioni per recuperare, entro il termine dell anno scolastico, le lacune e raggiungere un grado di preparazione adeguato per affrontare la classe successiva. La non promozione sarà motivata dalla presenza di un numero elevato di insufficienze ed un quadro di lacune tali che il C.d.C non ritiene possibile recuperare tali carenze entro il termine dell anno scolastico. La possibilità di sospendere il giudizio in alcune discipline per permettere all alunno di raggiungere gli obiettivi formativi entro il termine dell anno scolastico, dopo il periodo estivo, verrà valutata in relazione: sia ad un numero limitato di discipline con valutazione insufficiente su cui concentrare il recupero estivo; sia alla possibilità di promozione immediata con richiesta allo studente di colmare autonomamente lacune non gravi mediante un lavoro autonomo (su indicazione del docente), tale lavoro verrà analizzato dal docente della disciplina all inizio dell a.s. successivo. 3 / 10

Pertanto: nei casi di carenze non gravi in 1 o 2 discipline lo studente potrà essere promosso con indicazioni di un lavoro autonomo seguendo le indicazioni del docente. nei casi in cui le carenze determinino una sospensione del giudizio e richiedano un lavoro di recupero estivo, i Consigli di classe concentreranno tali sospensioni in 1 o 2 discipline (potrà essere assegnato lavoro autonomo su discipline caratterizzate da carenze lievi). eccezionalmente potranno essere assegnati 3 giudizi di sospensione, solo se la natura delle carenze, l impegno dimostrato dallo studente e le sue capacità di recupero su 3 discipline contemporaneamente possano far prevedere un esito positivo nella verifica conclusiva del recupero estivo. Si evidenziano come situazione da esaminare con particolare attenzione ai fini della sospensione del giudizio o della non promozione i seguenti casi, dove l alunno ha raggiunto un incompleta o inadeguata acquisizione degli obiettivi formativi minimi, evidenziata da uno dei seguenti risultati: a) solo insufficienze gravi in numero non superiore a 3; b) un numero di insufficienze (gravi e non gravi) inferiore alla metà delle discipline purché quelle gravi non siano superiori a due (nel conteggio va esclusa Religione ). Per arrivare ad una formulazione del giudizio complessivo il Consiglio di classe, considererà anche la presenza di ulteriori elementi di valutazione quali: a) la regolare frequenza scolastica, la partecipazione responsabile all attività didattica curricolare, la partecipazione interessata alle iniziative integrative deliberate dal consiglio di classe b) un miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al punto di partenza; c) un raggiungimento degli obiettivi comportamentali, degli obiettivi trasversali; d) un miglioramento evidenziato al termine degli interventi di recupero attuati dopo lo scrutinio intermedio. Sulla base dell analisi globale di tutti i fattori e tenuto conto del profilo individuale dell alunno, il consiglio di classe potrà deliberare la sospensione del giudizio ed, in coerenza con quanto sopra definito, delibererà su quali discipline prioritariamente concentrare la sospensione (eventualmente assegnando lavori autonomi su altre discipline nelle quali le carenze sono meno gravi). Per le classi terminali, la normativa (Art.6 del DPR n.122 del 22/06/2009) prevede l ammissione all Esame di Stato solo in presenza di valutazioni sufficienti in ogni singola disciplina e nel voto di condotta; una valutazione insufficiente deliberata dal C.d.C. equivale quindi ad una non promozione. Il C.d.C. svolgerà un attenta, accurata e approfondita disamina della situazione di ogni singolo alunno e formulerà un giudizio finale di ammissione/non ammissione che terrà conto: o delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di prove effettuate durante l ultimo quadrimestre) nonché della media finale di presentazione comprensiva del voto di condotta; o delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e di valutazione bimestrale di marzo; o di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all inizio dell anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall alunno; o di una attenta valutazione, per le discipline in cui siano presenti carenze, del percorso di crescita seguito dall allievo nell arco di tutto il corso di studi; o della modalità di partecipazione, dell impegno e degli esiti degli interventi di recupero effettuati nel corso dell anno; o della distribuzione delle carenze nei diversi ambiti disciplinari, affinché tali carenze non siano concentrate nelle materie di indirizzo e non compromettano quindi il profilo professionale in uscita 4 / 10

dello studente; o del grado di autonomia, serietà e di responsabilità di cui abbia dato prova l alunno nel suo percorso scolastico; o delle spiccate attitudini manifestate dall allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con conseguimento di certificazione da parte di enti esterni; o dell impegno, interesse e partecipazione dimostrati dall alunno nell intero percorso formativo; o della frequenza e del comportamento dell allievo in tutti i momenti dell attività didattica, curriculare ed extra curriculare, con particolare riguardo all attività di stages svolta presso aziende; o del contributo positivo dell alunno ad attività extra-curriculari organizzate dall Istituto quali Bergamo Scienza, OpenDay, Laboratorio assistenza PC, Progetto Sole etc. La valutazione effettuata collegialmente sulla base dei punti precedenti potrà avere come risultato: - l ammissione all Esame di Stato; - la non ammissione all Esame di Stato. Il giudizio di ammissione sarà motivato da una valutazione di: - sufficienza in tutte le discipline; - carenze in un numero limitato di discipline purché il C.d.C. ritenga che le lacune/incertezze presenti nella preparazione complessiva dell allievo non gli precludano la possibilità di affrontare e superare l Esame di Stato. Il giudizio di non ammissione sarà motivato dalla presenza di un numero di insufficienze e di un quadro di lacune tali, da rendere evidenti gli insufficienti livelli di apprendimento conseguiti e il non raggiungimento da parte dell alunno dei requisiti e delle competenze professionali essenziali previsti dal piano di studi. Pertanto sulla base delle considerazioni generali esposte nel POF e dei criteri sopra elencati si ritiene che il CdC, di norma, deliberi l ammissione all Esame di Stato: in presenza di carenze non gravi, fino ad un massimo di tre oppure in presenza di carenze anche gravi fino ad un massimo di due. Tutte le altre situazioni verranno discusse all interno del Consiglio di Classe e valutate in base ai criteri iniziali precedentemente esposti al fine di determinare l ammissione o la non ammissione dello studente agli Esami di Stato. 5 / 10

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IST. TECNICO, IST. PROFESSIONALE e I.F.P. REGIONE LOMBARDIA (Delibera del Collegio Docenti N. 20 / a.s. 2010-11 del 24/05/2011) La formulazione dei seguenti criteri di valutazione si basa sia sull analisi attenta delle procedure e dei criteri utilizzati nell Istituto negli anni precedenti, sia dalle disposizione innovative del DL n. 137 del 1/09/08 convertito dalla legge n. 169 del 30/10/08. L art. 2 di tale legge indica al comma 3 che la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Il successivo regolamento sulla valutazione pubblicato con DPR n.122 del 22 giugno 2009 definisce i criteri per la valutazione del comportamento. Alla luce di tali normative l Istituto introduce i seguenti criteri per la valutazione del comportamento. Finalità (DPR 122 art.7) La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Modalità di espressione della valutazione (DPR 122 art. 4) La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Tenendo presente che la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità, da parte degli studenti, il consiglio di classe: esprime una valutazione collegiale, che concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; tale valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa attribuisce la votazione insufficiente soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, sapendo che la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all esame conclusivo del ciclo di studi tiene conto dell insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell anno per esprimere un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all intero anno scolastico in particolare, tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell anno Criteri di attribuzione del voto di condotta Il voto di condotta viene attribuito osservando le seguenti dimensioni: interesse e partecipazione alle attività didattiche comportamento nei confronti del personale della scuola e dei compagni rispetto delle regole scolastiche Criteri di attribuzione di una votazione insufficiente (DPR 122 art.7) 6 / 10

La valutazione insufficiente con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale del comportamento scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una o più sanzioni disciplinari e al quale si possano attribuire la responsabilità di comportamenti di particolare gravità secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti - nonché dai regolamenti di istituto. L attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale, sarà deliberata dal Consiglio di classe in presenza di uno dei casi seguenti: a) lo studente nel corso dell anno sia stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari che comportino l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni complessivamente; b) lo studente abbia ricevuto almeno 3 sanzioni disciplinari che comportino l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica; c) lo studente ha ricevuto sanzioni che comportano l allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell anno scolastico o l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di stato conclusivo del corso di studi (Statuto Studenti Art. 4 - comma 9bis) Il Consiglio di classe, valuterà con attenzione che, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. NOTA: Nel caso di sanzioni disciplinari che vengano comminate negli ultimi giorni dell anno scolastico, non essendoci i tempi né per valutare ravvedimenti e concreti cambiamenti nel comportamento né per applicare la sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la valutazione verrà decisa sulla base della gravità dei comportamenti tenuti dallo studente (Vedi ad esempio art. 4 comma 11 D.P.R. 249 del 24 giugno 1998). La valutazione insufficiente verrà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 7 / 10

VOTO 9 10 8 7 6 5 4-3 Interesse e partecipazione alle attività didattiche Interesse e partecipazione attiva e autonoma, con contributi personali, alle lezioni. Costante adempimento delle consegne Interesse e partecipazione responsabile alle lezioni. Soddisfacente adempimento delle consegne Interesse e partecipazione discontinua alle lezioni. Accettabile adempimento delle consegne. Scarso interesse, partecipazione prevalentemente passiva Occasionale o irregolare nell adempimento delle consegne VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - DIMENSIONI Comportamento nei confronti del personale della scuola e dei compagni Comportamento rispettoso e collaborativo durante le attività curricolari e integrative nei confronti di tutto il personale della scuola Piena disponibilità nel contribuire a dare soluzione ai problemi interni alla classe. Comportamento rispettoso ma non sempre collaborativo durante le attività curricolari e integrative nei confronti di tutto il personale della scuola. Soddisfacente disponibilità nel contribuire a dare soluzione ai problemi interni alla classe Comportamento poco rispettoso e poco collaborativo durante le attività curricolari e integrative nei confronti di tutto il personale della scuola. Modesta disponibilità nel contribuire a dare soluzione ai problemi interni alla classe. Comportamento non rispettoso e non collaborativo durante le attività curricolari e integrative nei confronti di tutto il personale della scuola. Modesta disponibilità nel contribuire a dare soluzione ai Rispetto delle regole scolastiche Scrupoloso rispetto delle regole dell Istituto, costanza e assiduità nella frequenza delle lezioni e delle iniziative proposte Rispetto delle regole dell Istituto pur in presenza di ammonimenti scritti episodici, regolare frequenza delle lezioni e delle iniziative proposte Presenza di ammonimenti scritti e/o un provvedimento disciplinare (tab. B) Presenza di più provvedimenti disciplinari, reiterate irregolarità nella frequenza delle lezioni e delle iniziative proposte problemi interni alla classe. Lo studente ha riportato sanzioni che abbiano comportato l allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo complessivo superiore a 15 giorni o ha ricevuto almeno 3 sanzioni disciplinari che comportino l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica. Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. Lo studente ha riportato sanzioni che comportano l allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell anno scolastico o l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di stato conclusivo del corso di studi (Statuto Studenti Art. 4 - comma 9bis) in presenza delle seguenti ricorrenti condizioni: a) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l anno scolastico. 8 / 10

CRITERI PER LA VALIDITA DELL ANNO AI FINI DELLA VALUTAZIONE IST. TECNICO, IST. PROFESSIONALE e I.F.P. REGIONE LOMBARDIA (Delibera del Collegio Docenti N. 20 / a.s. 2010-11 del 24/05/2011) I criteri sopra esposti dovranno essere applicati previa valutazione sulla validità dell anno scolastico alla luce delle disposizioni del D.P.R. 122/2009, richiamate nella C.M. n. 20 del 04 Marzo 2011 e nella comunicazione interna n. 304 del 14 Marzo 2011. Infatti, per gli studenti di tutte le classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado trova piena applicazione l art. 14, comma 7, del Regolamento di Coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni - DPR 22 giugno 2009, n. 122, secondo cui: ai fini della validità dell anno scolastico, compreso quello relativo all ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell orario annuale personalizzato. Quest ultimo consiste nel monte ore annuale delle lezioni, ovvero nell orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria di ciascuna disciplina. MONTE ORE ANNUO TOTALE PER CIASCUN ANNO DI CORSO I.T.I.S. I.P.I.A. I.F.P. Regione Lombardia classe monte ore classe monte ore classe monte ore 1^ 1056 1^ 1056 1^ 1056 2^ 1056 2^ 1056 2^ 1056 3^ 1056 3^ 1056 3^ 1056 4^ 1056 4^ 990 4^ 1056 5^ 1056 5^ 990 // L articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame di fine ciclo ma le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali. motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei ¾ di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La finalità delle disposizioni è incentivare la presenza a scuola da parte degli alunni, in modo da favorirne il successo formativo, e, nel contempo, creare le condizioni perché i docenti possano disporre del maggior numero possibile di riscontri ai fini della valutazione. Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Spetta al Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze. Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio Docenti dell I.S. Majorana fa proprie le indicazioni ministeriali secondo cui fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe rientrano le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati terapie e/o cure programmate donazioni di sangue partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 9 / 10

adesione a confessioni religiose con le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (i.e. Legge 516/1988 che recepisce l intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed altre eventuali). Inoltre, allo scopo di prevenire la possibilità che l enumerazione delle fattispecie si riveli non esaustiva a posteriori, il Collegio esprime l orientamento che ciascun Consiglio di Classe, valutando caso per caso, abbia facoltà di stabilire autonomamente se derogare al limite minimo di presenza anche in casi diversi da quelli sopra elencati, purchè per lo studente si verifichino le seguenti due condizioni: al mancato raggiungimento del limite di presenza hanno concorso gravi e comprovati motivi di forza maggiore la valutazione è comunque possibile, nonostante la discontinuità e/o scarsa permanenza del rapporto educativo Se il Consiglio di Classe dovesse verificare che le due condizioni non sussistono, oppure che solo una di esse, ma non l altra, è soddisfatta, l anno non sarà ritenuto valido. In ogni caso si dovranno verbalizzare le motivazioni che impediscono di procedere alla fase valutativa oppure quelle che consentono di effettuarla in deroga. 10 / 10