DECRETO SALVA ITALIA PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE



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CIRCOLARE 01 del 16/01/2012 DECRETO SALVA ITALIA PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE DAL 2012 LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE IMU (Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011) L'istituzione dell'imposta municipale propria (in sostituzione dell Ici) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014; l'applicazione a regime dell'imposta in esame decorrerà dal 2015. BASE IMPONIBILE IMU La base imponibile dell IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI nonché dalle nuove disposizioni del decreto Salva Italia. In particolare per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: Gruppo/categoria catastale A (esclusa A/10) C/2, C/6 e C/7 B C/3, C/4 e C/5 Moltiplicatore Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore 160 A/10 e D/5 80 D (esclusa D/5) 60 (65 dal 2013) 140 C/1 55 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. ALIQUOTE IMU Le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono state confermate come di seguito riepilogato: a) ordinaria, nella misura dello 0,76%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono: - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; - ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti da società di capitali, ovvero nel caso di immobili locati; b) ridotta, nella misura: - dello 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; - dello 0,2%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%. DETRAZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è riconosciuta una specifica detrazione pari a 200 euro rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione. Viene inoltre previsto che: - in presenza di più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell immobile ad abitazione principale; - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro; - i comuni possono aumentare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, l importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO DELL IMU I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imu dovuta al comune per l'anno in corso: - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; - tramite il modello F24, con modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell Agenzia delle entrate. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. LIMITAZIONI ALL USO DEL DENARO CONTANTE (Art. 12, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011) Come noto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 il limite all uso del denaro contante e dei titoli al portatore è stato ulteriormente ridotto e portato dai precedenti 2.500 euro a 1.000 euro. In altri termini, a partire da tale soglia, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili quali ad esempio bonifici bancari, assegni, moneta elettronica. Ne consegue che per effetto di tale diposizione: a) è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; b) gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi (cioè senza clausola di non trasferibilità) può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore a 1.000 euro; c) entro il 31.3.2012, i libretti di deposito bancari o postali al portatore che recano un saldo pari o superiore a 1.000 euro, dovranno essere estinti o riportati ad importi inferiori alla soglia dei 1.000 euro. Per quanto riguarda imprese e professionisti occorrerà prestare particolare attenzione a tutte quelle operazioni, effettuate per importi pari o superiori a 1.000 euro, che frequentemente ricorrono nella prassi commerciale dei predetti soggetti, quali ad esempio: - incasso o pagamento delle fatture in contanti; - girata di assegni senza clausola di non trasferibilità; - movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.); - donazioni; - incasso o pagamento di caparre.

Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per importi sopra soglia, sono vietati anche qualora siano effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a 1.000 euro, nell arco di un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ma che costituiscono un'unica operazione economica. Trattasi infatti di movimentazioni artificiosamente frazionate in quanto volte all elusione della normativa. In ogni caso, quando il frazionamento è insito alla natura della movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure nasce da un preventivo accordo tra le parti (ad esempio pagamento rateale contrattualmente previsto), non si dovrebbe ravvisare alcuna infrazione. COMUNICAZIONI DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Come noto, ai sensi dell art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (professionisti, intermediari finanziari ecc..) devono comunicare entro 30 giorni al MEF (ora Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni circa l uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto conoscenza. Il decreto in esame ha introdotto, a carico delle Ragionerie territoriali dello stato, in seguito alle segnalazioni di professionisti, intermediari finanziari ecc.., l obbligo di comunicare immediatamente le suddette infrazioni anche all Agenzia delle entrate, che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale. AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) (Art. 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011) A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare), al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitali e dagli enti indicati nell art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Tale rendimento è pari all importo risultante dall applicazione, all incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31.12.2010 (2010 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare), di un aliquota individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno. In via transitoria, per il primo triennio (2011 2013) detta aliquota è fissata nella misura del 3%. In sede di conversione in legge è stato specificato che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto, risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio (2010). Ai fini della determinazione dell incremento patrimoniale rilevano: a) come variazioni in aumento: i conferimenti in denaro. Per conferimento in denaro si intende qualsiasi apporto eseguito dai soci, ad esempio a copertura perdite, in conto capitale, destinato a far parte stabilmente delle risorse patrimoniali della società; gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. L accantonamento dell utile di esercizio 2010 deliberato nel 2011, rappresenta già un incremento rilevante; tuttavia, posto che lo stesso sia destinato a riserve indisponibili, è probabile che la parte destinata a formare la riserva legale, nei limiti del 20% del capitale sociale, non possa generare un incremento rilevante ai fini Ace; b) come variazioni in diminuzione: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. L elemento rilevante è la riduzione del Patrimonio netto, sia nel caso di attribuzione di somme in denaro, sia in caso di assegnazione di beni, nonchè la volontarietà; ciò significa che l utilizzo di riserve a copertura di perdite non forma decremento rilevante; gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

gli acquisti di aziende o di rami di aziende. IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL ESTERO (Art. 19, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011) Imposta sulle attività finanziarie detenute all estero Dal 2011 è istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti. In particolare la nuova imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è pari: per il 2011 e il 2012, all 1, (0,1%); dal 2013 all 1,5, (0,15%), del valore delle attività finanziarie. Dall imposta è deducibile, fino a concorrenza, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il versamento dell imposta va effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all anno di riferimento (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%). Imposta sugli immobili detenuti all estero Dal 2011 è istituita un imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta in esame: - è a carico del proprietario dell immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso; - è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; - è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Dall imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile. Il versamento dell imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. Altre norme in pillole (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011) BONUS 36% e 55% : il bonus del 36% per il recupero edilizio diventa strutturale e la norma viene parzialmente riscritta. Confermata per il 2012 anche la deduzione del 55% sul risparmio energetico che sarà poi riassorbito dal 36% a partire dall anno 2013. Queste le caratteristiche dell agevolazione 36%: tetto di spesa 48.000 x immobile 10 rate annuale (no rateazione abbreviata x gli ultra 75) nell ipotesi di cessione dell immobile la detrazione passa all acquirente ma le parti possono pattuire che resti al venditore in caso di decesso il bonus passa agli eredi ma solo a coloro che mantengono la detenzione immediata e diretta del bene RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO : viene concessa la possibilità, nell ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente, di rateizzare le

somme iscritte a ruolo (massimo 72 rate), ed in caso di peggioramento della suddetta situazione, può essere concessa la possibilità di prorogare ulteriormente la rateazione, una sola volta, fino ad altri 72 mesi, stabilendo anche rate variabili di importo crescente per ciascun anno. IVA: a decorrere dal 1/10/2012 è previsto un incremento delle aliquote Iva come segue: L aliquota del 10% aumenta al 12% L aliquota del 21% aumenta al 23% LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA COMUNITARIA 2010 (Art. 8, Legge n. 217/2011) Di seguito si illustrano le novità in materia di IVA introdotte dalla legge c.d. Comunitaria 2010 con effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge in esame, ossia dal 17.3.2012. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI INTRAUE La legge in esame ha modificato l individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti. In particolare le prestazioni di servizi: - generiche ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, rese da un soggetto passivo UE o extraue a un soggetto passivo italiano; - diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo italiano a un soggetto passivo UE o extraue; si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.