Aldi Chehab contro Commissione delle Comunità europee



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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 21 marzo 1996 Causa T-10/95 Aldi Chehab contro Commissione delle Comunità europee «Dipendenti - Invalidità permanente parziale - Riconoscimento di un aggravamento» Testo completo in francese " " 4 '9 Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento di una decisione mediante la quale la Commissione ha riconosciuto al ricorrente solo un aggravamento del 3% della sua invalidità permanente parziale e, dall'altro, la condanna della Commissione a risarcire il danno non patrimoniale che essa, a dire del ricorrente, avrebbe causato a quest'ultimo in corso di causa. Esito: Annullamento e, per il resto, rigetto. I-A - 135

SUNTO - CAUSA T-10/95 Sunto della sentenza Il ricorrente è stato vittima di numerosi incidenti, il primo dei quali, risalente al 1967, comportava il riconoscimento di un'invalidità avente un tasso pari al 28%. In seguito al secondo incidente, nel 1978, gli veniva riconosciuto un tasso d'invalidità permanente parziale (in prosieguo: la «IPP») del 10%, conformemente alla procedura di cui all'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione sugli infortuni»). Dopo un nuovo incidente nel 1983, il medico di fiducia designato ai sensi dell'art. 19 della regolamentazione sugli infortuni constatava un tasso di IPP del 4%. In seguito, in applicazione dell'art. 21 della regolamentazione sugli infortuni, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: ľ «APN») notificava al ricorrente un progetto di decisione secondo il quale detta autorità era intenzionata a riconoscergli un tasso di IPP del 4%, ricordandogli che egli aveva la facoltà di chiedere il parere della commissione medica di cui all'art. 23 della regolamentazione sugli infortuni. Il ricorrente chiedeva l'intervento della commissione medica e quest'ultima concludeva che, poiché il signor Chehab era già stato vittima di un incidente nel 1978, l'aggravamento del precedente stato di salute portava ad una IPP del 4%. In seguito, al ricorrente veniva riconosciuto un tasso di IPP supplementare dell'1%, a motivo dell'incidente del 1983. Il ricorrente inoltrava poi istanza di riapertura della sua pratica, che portava alla nomina di una nuova commissione medica. Quest'ultima, avendo constatato l'esistenza di un precedente stato di salute che veniva giudicato rilevante, valutava pari all'8% il tasso di IPP. In sede di referto essa faceva rinvio alle analisi del dott. M., al quale era stato affidato il compito di esaminare il ricorrente dal punto di vista neurologico, che era giunto alla conclusione che l'invalidità permanente poteva essere valutata pari, in tale momento, al 10%. Il 22 marzo 1994 l'apn, dopo aver sollevato d'ufficio il problema della differenza fra i tassi di IPP accertati dalla commissione medica e dal dott. M., riconosceva al ricorrente un tasso di IPP dell'8%, corrispondente ad un «tassò d'invalidità permanente del 3%, il quale rappresenta l'aggravamento dello stato di salute del ricorrente in rapporto alle conclusioni dell'ultima commissione medica». In considerazione di una lettera del ricorrente che contestava le conclusioni della commissione medica, l'apn chiedeva al dott. R., terzo membro della commissione medica, di fornire una definizione esatta del «precedente stato di salute» del I-A - 136

ricorrente. Quest'ultimo, informato dall'apn della risposta del dott. R., confermava il suo reclamo, il quale in seguito veniva respinto dalla Commissione, in quanto il ricorrente non avrebbe dedono nessun elemento tale da inficiare la valutazione medica secondo la quale il precedente stato di salute che la commissione medica aveva preso in considerazione dipendeva dai postumi dei due incidenti precedenti. Alla luce di tali elementi la Commissione ha ritenuto di dover adottare una decisione basandosi sulle conclusioni della commissione medica. Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata Per quanto concerne la ricevibilità Nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario devono avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possono dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono essere tuttavia sviluppate dinanzi al giudice comunitario mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino però strettamente. Nella fattispecie è chiaro che la domanda di annullamento ha il medesimo oggetto di quella formulata in sede di reclamo, essendo entrambe dirette contro la decisione della Commissione 22 marzo 1994 (punto 26). Riferimento: Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Race. pag. 2181, punto 9); Tribunale 30 marzo 1993, causa T-4/92, Vardakas/Commissione(Racc. pag. 11-357, punto 16) Per quanto concerne la questione della concordanza tra le censure, il Tribunale rileva che, nel suo reclamo, il ricorrente contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione il tasso di IPP del 10% proposto dal dott. M. Il reclamo peraltro non fa menzione espressamente del problema specifico della divergenza tra il tasso di IPP dell'8% accertato dalla commissione medica e quello del 3% riconosciuto dall'apn. Orbene, benché il ricorso sollevi effettivamente il problema I-A - 137

SUNTO - CAUSA T-10/95 della divergenza tra i tassi di IPP, esso non arriva ad affermare che l'apnavrebbe dovuto accettare il 10% proposto dal dott. M. Ne discende che, su questi due punti, manca la richiesta concordanza. Occorre tuttavia rilevare che, poiché il ricorrente ha richiesto con il suo reclamo il riconoscimento di un tasso del 10% al posto di quello dell'8% attribuitogli, è evidente che egli si opponeva al tempo stesso, e a maggior ragione, all'attribuzione del tasso del 3%, contestato mediante il ricorso. Di conseguenza la censura rivolta contro la limitazione al 3% dev'essere giudicata implicitamente contenuta in quella diretta contro la limitazione all'8%, di modo che la censura sollevata in sede di reclamo e quella dedotta nel ricorso in parte coincidono (punti 27 e 28). Per quanto riguarda il problema di accertare se il ricorrente abbia dedotto un argomento comune alla procedura amministrativa e a quella giurisdizionale, risulta che è proprio l'inesistenza in capo al ricorrente di un «precedente stato di salute» che ha indotto quest'ultimo a chiedere, in sede di reclamo, il riconoscimento di un tasso del 10%; un altro aspetto relativo all'esistenza di un eventuale precedente stato di salute rilevante è stato sottoposto alla Commissione con il medesimo reclamo, in quanto il ricorrente ha ritenuto necessario far chiedere al dott. M. se il 10% di IPP proposto da quest'ultimo dovesse applicarsi a partire dal 1990 o dalla data dell'incidente, il che equivale a porre la questione se il periodo compreso tra tale data e il 1990, con i tassi di IPP già riconosciuti a motivo di questo incidente (4% + 1%), debba eventualmente essere ritenuto un precedente stato di salute. È parimenti a causa dell'esistenza di un precedente stato di salute rilevante che il ricorrente, in sede di ricorso, ritiene di aver diritto all'attribuzione di un tasso di IPP pari almeno all'8%. Dopo aver esaminato il mandato della commissione medica, trasmesso per la prima volta in allegato alla controreplica, il ricorrente ha inoltre dedotto - nel rispetto dei requisiti imposti dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura - una censura fondata sull'irregolarità degli accertamenti della commissione medica relativi al precedente stato di salute. Il Tribunale rileva pertanto che, con la contestazione di un «precedente stato di salute» patologico, è stato dedotto un argomento comune ai due procedimenti. Alla luce di quanto esposto - e tenendo conto del fatto che il reclamo, proposto dal ricorrente senza l'assistenza di un avvocato, dev'essere interpretato non in modo restrittivo, bensì con spirito d'apertura -, il Tribunale ritiene soddisfatto nella fattispecie il presupposto della concordanza tra reclamo e ricorso. Pertanto, la domanda di annullamento dev'essere dichiarata ricevibile (punti 29-31). I-A - 138

Riferimento: Corte 14 marzo 1989. causa 133/88, Del Amo Martínez/Parlamento (Race, pag. 689, punto 11) Per quanto concerne il merito Sulla portata dell'unico motivo dedotto dal ricorrente La Commissione è obbligata a rispettare gli accertamenti di carattere medico di una commissione medica, senza potervi sostituire la propria valutazione, e deve limitarsi a esaminarne le conseguenze giuridiche. Le valutazioni di natura clinica propriamente dette formulate dalla commissione medica devono essere ritenute definitive, qualora ritualmente formulate. Il controllo giurisdizionale può esercitarsi solo sulla regolarità tanto della nomina e del funzionamento di una commissione del genere quanto del parere da essa formulato (punto 41). Riferimento: Tribunale 23 novembre 1995, causa T-64/94, Benecos/Commissione (Race. PI pag. 11-769, punto 42). con riferimenti alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale Il Tribunale ricorda che la domanda del ricorrente è diretta esclusivamente contro l'interpretazione dei pareri della commissione medica da parte dell'amministrazione, la quale, secondo il ricorrente, ha ignorato tali pareri limitando il tasso di IPP al 3%. Tale censura equivale a sostenere che l'apn avrebbe mal interpretato i pareri della commissione medica, la quale avrebbe accertato un aggravamento dello stato di salute del ricorrente, giudicato pari, in quanto tale, all'8%, in considerazione di tutti i tassi di IPP riconosciuti precedentemente (punto 43). Dato che il ricorrente fa richiamo alla giurisprudenza in base alla quale spetta al giudice comunitario esaminare la decisione dell'apn adottata in base a un parere medico, è giocoforza constatare che il motivo dedotto in sede di ricorso fa rinvio parimenti alla questione del «nesso comprensibile», tra gli accertamenti medici e la decisione dell'apn. Inoltre, dopo aver esaminato il mandato della commissione medica, il ricorrente ha sottolineato che il tasso di invalidità da mettere in rapporto I-A - 139

SUNTO - CAUSA T-10/95 con un eventuale precedente stato di salute doveva essere indicato dalla commissione medica nel suo referto e ne deduce che, anche ammettendo che la commissione medica abbia voluto fissare una IPP complessiva, essa era obbligata ad indicare con chiarezza il tasso d'invalidità eventualmente attribuito in precedenza, il quale avrebbe dovuto essere detratto dalla sua valutazione finale. Egli ha aggiunto che, «in mancanza di indizi contrari», si deve ritenere che la IPP dell'8% accertata faccia esclusivo riferimento all'aggravamento del suo stato di salute. In base a ciò, il ricorrente ha dedotto una censura fondata sul fatto che il parere della commissione medica conterrebbe un'irregolarità relativa all'accertamento e/o alla valutazione di un precedente stato di salute rilevante in rapporto ai postumi dell'incidente avvenuto nel 1983. In udienza il ricorrente ha approfondito tale censura mediante un argomento ulteriore, allegando che non può stabilirsi nessun nesso comprensibile tra i referti medici mal redatti e la decisione impugnata, fondata su detti referti, e ha chiesto al Tribunale di accertare l'assenza di un nesso comprensibile ai sensi della giurisprudenza citata (punti 44-46). Riferimento: Tribunale 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X/Commissione (Race. pag. 11-2195, punto 45), con riferimenti alla giurisprudenza della Corte Il ricorrente ha sviluppato il suo argomento fondato sulla sospetta mancanza di un nesso comprensibile, aggiungendovi elementi a lui divenuti noti solo dopo il deposito della controreplica. Una tale maniera di procedere è conforme all'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. Il Tribunale ritiene che l'unico motivo dedotto dal ricorrente può essere interpretato nel senso che la limitazione, da parte dell'apn, del tasso IPP al 3% sarebbe illegittima, anzitutto, perché i pareri medici di cui trattasi danno atto in modo chiaro di una IPP pari all'8% e, in subordine, perché detti pareri contengono irregolarità relative all'accertamento e/o alla valutazione di un precedente stato di salute rilevante, tali da escludere che essi possano servire da fondamento giuridico della decisione impugnata (punti 47 e 48). Sulla fondatezza del motivo Occorre esaminare la regolarità dei pareri medici di cui trattasi e, in particolare, il problema se detti pareri fossero tanto chiari da consentire all'apn di giungere alla limitazione contestata del tasso di IPP. A tale riguardo si ricava dagli atti che la I-A - 140

commissione medica aveva segnatamente il mandato di evidenziare la persistenza o meno di un'invalidità permanente in seguito all'incidente subito dal ricorrente il 29 gennaio 1983 e, qualora ne avesse rilevato l'esistenza, di stabilire il suo tasso. La commissione medica era obbligata a prendere in considerazione l'influenza eventuale del precedente stato di salute del ricorrente, poiché nel mandato era contenuta la seguente precisazione: «dev'essere indicato il tasso d'invalidità da mettere in rapporto con detto precedente stato di salute». Una differenziazione di tal genere tra i postumi del solo incidente del 1983 ed eventuali lesioni fisiche imputabili ad altri eventi si spiega con il fatto che, conformemente al sistema istituito con la regolamentazione sugli infortuni, l'attribuzione a causa di uno specifico incidente di un determinato tasso di IPP, con le conseguenze finanziarie a tale effetto previste, deve limitarsi ai soli postumi di detto incidente. Qualora la commissione medica constati, nell'ambito di una procedura concernente un incidente del genere, la persistenza o l'aggravamento dei postumi di altri incidenti, tali accertamenti potrebbero condurre l'interessato e l'apnad avviare una nuova procedura, avente ad oggetto il riconoscimento eventuale di un tasso di IPP distinto per detti incidenti (punti 49-51). Nella fattispecie una differenziazione del genere era tanto più necessaria in quanto il ricorrente, nell'istanza di riapertura della sua pratica, aveva allegato un aggravamento dei postumi dei suoi «diversi incidenti subiti durante il periodo di attività in seno alla Commissione». Anche se è vero che l'apn ha limitato il mandato della commissione medica al solo incidente del 1983, era nondimeno evidente che il ricorrente deduceva un aggravamento globale del suo stato di salute, che egli non voleva circoscrivere al solo incidente del 1983. Inoltre quest'ultimo aveva già portato a un duplice riconoscimento di IPP (4% + 1%), ragion per cui era ugualmente importante indicare se detta IPP dovesse o meno essere tenuta in considerazione con riferimento al precedente stato di salute che sarebbe stato eventualmente valutato dalla commissione medica. Alla luce di quanto sopra, l'apn doveva, nel rispetto del dovere di sollecitudine ad essa incombente nei confronti di un suo ex dipendente, prestare un'attenzione particolare affinché qualsiasi precedente stato di salute rilevante fosse effettivamente indicato, vale a dire chiaramente valutato, al fine di permettere al ricorrente di reclamare, nell'ambito di un procedimento successivo, un diritto eventuale all'attribuzione di un'altra IPP (punto 52). I-A- 141

SUNTO - CAUSA T-10/95 Il Tribunale rileva che la commissione medica, nel suo referto, contrariamente a quanto richiesto nel mandato ad essa conferito, non fornisce nessun dato relativo al tasso d'invalidità da mettere in rapporto con tale precedente stato di salute. Questo referto risulta pertanto viziato da irregolarità. Da ciò consegue che è impossibile definire, in base al solo referto e in considerazione dei diversi incidenti subiti dal ricorrente durante un lungo periodo, quale sia la relazione tra il precedente stato di salute e il tasso di IPP dell'8% accertato dalla commissione medica (punto 53). Occorre tuttavia verificare se questa irregolarità non sia stata sanata a posteriori. La richiesta di informazioni dell'apn sull'importanza attribuita dalla commissione medica al precedente stato di salute di cui trattasi può spiegarsi solo come manifestazione di un dubbio in merito alla divergenza tra i tassi di IPP, dubbio suscitato proprio dall'omessa determinazione del precedente stato di salute menzionato nel referto. Nemmeno nell'ambito di un referto integrativo la commissione medica ha indicato con chiarezza il precedente stato di salute di cui trattasi; essa si limita ad «ammettere» che la differenza «si spiega» con l'attenzione prestata a detto precedente stato di salute. Tale passo si limita a fornire una spiegazione a posteriori del precedente referto. E' pertanto giocoforza constatare che questo referto integrativo non ha eliminato le incertezze generate dal precedente referto e, omettendo di determinare il precedente stato di salute, non ha rispettato i termini del mandato (punti 54-56). In seguito al reclamo nel quale il ricorrente sottolineava, tra l'altro, la mancanza di qualsiasi riferimento a un precedente stato di salute in rapporto ai diversi incidenti subiti, l'apn domandava informazioni per sapere «in cosa consistesse] esattamente detto precedente stato di salute». Il Tribunale ritiene che nemmeno la lettera di risposta del dott. R. fornisce le precisazioni necessarie in merito al tasso di IPP da porre in relazione con il precedente stato di salute, bensì è suscettibile di varie interpretazioni, sviluppate del resto dalla convenuta fino alla conclusione del procedimento innanzi al Tribunale (punti 57-62). I-A - 142

È giocoforza rilevare che la portata effettiva della nozione di precedente stato di salute utilizzata dalla commissione medica è contrassegnata da imprecisioni e incertezze, le quali non consentono di determinare né la natura di questo stato di salute né il tasso di IPP ad esso relativo. Ne discende che i pareri medici sui quali si basa la decisione impugnata non sono conformi al mandato ed omettono parallelamente di stabilire un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici in essi contenuti e le conclusioni cui essi giungono (punto 63). Riferimento: X/Commissione. già citata (punto 45), con riferimenti alla giurisprudenza della Corte; Benecos/Commissione. già citata (punto 42), con riferimenti alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale Tali pareri medici non sono pertanto in grado di giustificare la limitazione, contenuta nella decisione impugnata, del tasso di IPP al 3%, di modo che l'unico motivo dedotto dal ricorrente dev'essere accolto. Di conseguenza, la decisione della Commissione 22 marzo 1994 dev'essere annullata per la parte in cui essa contiene tale limitazione del tasso di IPP (punto 64). Sulla domanda di risarcimento In sede di replica il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe divulgato, senza esservi autorizzata, dati concernenti il suo stato di salute ed avrebbe persino prodotto referti riservati, coperti dal segreto medico. La Commissione avrebbe in tal modo violato il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In considerazione di tale fatto nuovo, venuto alla luce in corso di causa, il ricorrente chiede il risarcimento del danno non patrimoniale subito mediante condanna della Commissione al versamento di 1 ECU simbolico (punto 65). I-A - 143

SUNTO - CAUSA T-10/95 Benché le disposizioni dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura consentano, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi mezzi di prova in corso di causa, dette disposizioni non possono in alcun caso essere interpretate come autorizzanti un ricorrente a presentare al giudice comunitario nuove conclusioni e a modificare in tal modo l'oggetto della controversia. Vero è che la Corte ha ammesso che, nel quadro del giudizio di annullamento, la domanda diretta contro un atto revocato, in corso di causa, dall'istituzione emanante possa essere considerata come diretta contro il nuovo atto sostituito all'atto revocato. Tale sostituzione non modifica tuttavia la natura del ricorso di annullamento originariamente instaurato. Del tutto diversa è la situazione nella fattispecie, dove il ricorrente ha aggiunto alla sua domanda di annullamento una domanda di risarcimento, di modo che la natura del procedimento originario ne viene modificata (punto 66). Riferimento: Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia (Race. pag. 2729, punto 3); Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione(Racc. pag. 3173,punto 26); Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Race. pag. 749, punto 8); Corte 14 luglio 1988, causa 103/85, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione (Race. pag. 4131, punto 11); Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./commissione (Race. pag. 11-2285, punto 43) Occorre aggiungere che, nei ricorsi del personale, la ricevibilità della domanda di risarcimento è subordinata al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo di cui agli arti. 90 e 91 dello Statuto. Poiché il danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente trarrebbe origine dalla divulgazione, da parte della Commissione, di dati che - a dire del signor Chehab - sarebbero riservati, il ricorrente avrebbe dovuto avviare, prima della presentazione di tale domanda, il procedimento amministrativo, il quale consiste in due fasi, cioè una domanda e un reclamo ai sensi dell'art. 90, mi. 1 e 2, dello Statuto, e che deve iniziare con l'invito rivolto all'apn a risarcire il danno lamentato. Orbene, nella fattispecie manca un procedimento amministrativo di tal genere. Ne discende che la domanda di risarcimento deve comunque essere dichiarata irricevibile (punti 67 e 68). Riferimento: Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento(Racc. pag. 11-555, punti 45 e 46) I-A - 144

Dispositivo: La decisione della Commissione 22 marzo 1994 è annullata nella parte in cui limita al 3% il tasso d'invalidità permanente parziale riconosciuto in capo al ricorrente. Per il resto, il ricorso è respinto. I-A - 145