Guida alle procedure autorizzative per la costruzione e l esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili



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Guida alle procedure autorizzative per la costruzione e l esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili Questo contributo intende riepilogare e chiarire, attraverso l analisi del complesso e intricato quadro normativo sulla materia, quali siano i corretti titoli abilitativi da conseguire per la costruzione e l esercizio sull intero territorio nazionale di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata, comunicazione preventiva ai sensi del TU edilizia, con o senza relazione tecnica asseverata ed elaborati grafici progettuali, comunicazione preventiva ai sensi di altre normative di settore. Riepilogo delle prerogative regionali. A cura di Dino de Paolis NORMATIVA DI RIFERIMENTO La fonte di riferimento in merito alle procedure autorizzative per la costruzione e l esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è costituita dal D. Leg.vo 387/2003, che: ha introdotto l autorizzazione unica per la costruzione e l esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica o rifacimento degli stessi; ha definito i principi fondamentali del procedimento unico in esito al quale viene rilasciata l autorizzazione unica; ha definito i casi in cui detta autorizzazione unica può essere sostituita dalla denuncia di inizio attività. Fonti energetiche rinnovabili Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 387/2003, sono definite «Fonti energetiche rinnovabili»:le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Successivamente diversi provvedimenti, in particolare il D. Leg.vo 20/2007, la L. 244/2007, il D. Leg.vo 115/2008, la L. 99/2009, il D.L. 40/2010 ed il D.M. 06/08/2010, hanno introdotto specifiche disposizioni riferite a particolari tipologie di impianti, principalmente con finalità di semplificazione e di snellimento delle procedure. L art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 ha previsto poi al comma 10 l emanazione di Linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico finalizzato al rilascio dell autorizzazione unica, volte anche ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, in particolare eolici, nel paesaggio. Dette Linee guida, che sono state adottate con il D. Min. Sviluppo Economico 10/09/2010: hanno raccolto e coordinato tutte le norme contenute nelle varie fonti sopra citate; hanno riepilogato le corrette procedure autorizzative cui fare riferimento per le diverse tipologie di impianti; Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 1

hanno fornito criteri per il corretto inserimento degli impianti sul territorio, nonché modalità e criteri con cui le regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee. In attuazione di tali Linee guida, cui sono comunque tenute ad adeguarsi, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le Linee guida sono applicabili dal 01/04/2011 nelle regioni che non abbiano adottato una propria regolamentazione. Infine il D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28: ha innovato ed in parte superato le disposizioni contenute nel D. Leg.vo 387/2003 e nel D.M. 10/09/2010; ha definito una nuova procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi in precedenza assoggettati a denuncia di inizio attività ai sensi delle disposizioni sopra citate; ha introdotto nuove ulteriori misure di semplificazione per determinati tipi di impianti. LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE IN VIGORE L art. 4, comma 2, del D. Leg.vo 28/2011 stabilisce che, secondo un principio di proporzionalità, la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sono disciplinati dalle seguenti procedure: l autorizzazione unica di cui all art. 12 del D. Leg.vo 387/2003; la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all art. 6 del medesimo D. Leg.vo 28/2011; la comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui all art. 6 del D.P.R. 380/2001. Ulteriori specifiche procedure autorizzative per i casi di realizzazione di impianti in sostituzione di altri impianti energetici (anche a loro volta alimentati da fonti rinnovabili), con tempistica accelerata e adempimenti semplificati, potranno essere successivamente introdotte con decreto ministeriale. L L art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 prevede al comma 3, per la costruzione e l esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il rilascio, da parte della Regione o della Provincia da questa eventualmente delegata, di una autorizzazione unica, conforme alle normative in materia di tutela dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, che costituisca, ove necessario, variante allo strumento urbanistico. Per tutti gli impianti realizzabili tramite autorizzazione unica sono soggette al medesimo regime anche: le opere connesse (1); le infrastrutture indispensabili (1); le modifiche sostanziali. Modifiche sostanziali A proposito delle modifiche sostanziali il D. Leg.vo 28/2011 ha previsto al comma 3 dell art. 4 l emanazione di un decreto ministeriale che definisca, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, quali siano gli interventi di modifica sostanziale da sottoporre ad autorizzazione unica. Fino all emanazione di tale decreto non sono considerati interventi di modifica sostanziale: gli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, qualunque ne sia la potenza nominale, che non comportino variazioni: delle dimensioni fisiche degli impianti; della volumetria delle strutture e dell area destinata ad ospitare gli impianti stessi; delle opere connesse; gli interventi da realizzare su impianti a biomassa, bioliquidi e biogas consistenti in rifacimento parziale o in rifacimento anche totale, a patto che quest ultimo non comporti la modifica: della potenza termica installata; del combustibile rinnovabile utilizzato. (1) In virtù dell art. 1-octies del D.L. 105/2010 (convertito dalla L. 129/2010), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione ed alla rete di trasmissione nazionale necessarie alla immissione dell energia prodotta dall impianto, come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. 2 Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012

Procedimento unico e contenuti dell autorizzazione L autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni altro atto di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominato, di competenza delle amministrazioni coinvolte, è rilasciata a seguito dello svolgimento di un procedimento unico, disciplinato ai sensi dell art. 12, comma 4, del D. Leg.vo 387/2003 (come modificato dall art. 6, comma 2, del D. Leg.vo 28/2011) e dalle Linee guida di cui al D.M. 09/10/2010, e costituisce titolo a costruire ed esercitare l impianto in conformità al progetto approvato. Il procedimento unico vede la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, e non può avere durata maggiore di 90 giorni (al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ove previsto, ai sensi dell art. 26 del D. Leg.vo 152/2006), secondo la modifica introdotta dal D. Leg.vo 28/2011, che si applica peraltro solo ai procedimenti avviati alla data del 29/03/2011. I contenuti minimi dell istanza di autorizzazione unica nonché le modalità per l avvio e lo svolgimento del procedimento unico ed i contenuti minimi dell autorizzazione unica sono riepilogati nei paragrafi 13 e 14 del D.M. 10/09/2010. Non sono previsti termini univoci per l avvio e la conclusione dei lavori, ma tali termini sono stabiliti di volta in volta dall autorizzazione, e devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo inoltre l obbligo di rinnovo, ove previsto, di eventuali autorizzazioni settoriali confluite nell autorizzazione unica. Come già accennato l autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico, ad eccezione degli impianti da ubicarsi in zone agricole. Si segnala infine che l autorizzazione unica deve definire specifiche modalità per l ottemperanza all obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell impianto, oppure, nel caso di impianti idroelettrici, per l ottemperanza all obbligo di esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale. LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) La procedura abilitativa semplificata è stata istituita, ed è disciplinata, dall art. 6 del D. Leg.vo 28/2011, che ne ha stabilito l utilizzo in sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) di cui al D.P.R. 380/2001, che veniva richiamata dal comma 5 dell art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 in alcuni casi e poi estesa ad altre fattispecie da successive disposizioni. Dunque in tutti i casi in cui l ordinamento vigente fa riferimento alla DIA per gli interventi connessi ad impianti alimentati a fonti rinnovabili, tale riferimento deve intendersi alla PAS di cui all art. 6 del D. Leg.vo 28/2011. Restano regolati dalla disciplina previgente i procedimenti avviati prima del 29/03/2011, fatta salva la facoltà per il proponente di optare per la procedura abilitativa semplificata. Per tutti gli impianti realizzabili tramite PAS sono soggette al medesimo regime anche le opere per la connessione alle rete elettrica, per le quali le autorizzazioni, atti d assenso o nulla osta sono allegati alla PAS stessa. Per gli interventi soggetti a PAS in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla PAS, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Casi in cui si applica la PAS Dunque secondo quanto disposto dall art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 28/2011, la PAS si applica alle fattispecie elencate ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 09/10/2010, i quali a loro volta riepilogano tutti i casi nei quali la normativa fa riferimento all applicazione della DIA. Si tratta in particolare degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali sussistano entrambe le seguenti condizioni (art. 12, comma 5, del D. Leg.vo 387/2003): generazione inferiore alle soglie indicate dalla Tabella A allegata al D. Leg.vo 387/2003 (Tabella aggiunta dalla L. 244/2007 e di seguito riprodotta); nessuna altra autorizzazione richiesta dall ordinamento. Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 3

TABELLA 1: Tabella A allegata al D. Leg.vo 387/2003 FONTE Eolica Solare fotovoltaica Idraulica Biomasse Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas SOGLIE 60 kw 20 kw 100 kw 200 kw 250 kw Altri casi sono stati poi individuati dall art. 27, comma 20, della L. 99/2009, come modificato dal D. Leg.vo 56/2010, con riferimento all installazione ed all esercizio di: unità di piccola cogenerazione, così come definite dall articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Leg.vo 20/2007 («unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MW»); unità di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Inoltre l art. 21 del D.M. 06/08/2010, sul cosiddetto «Quarto conto energia», ha disposto che sono sottoposti al regime della DIA (e quindi della PAS) gli interventi concernenti la costruzione e l esercizio di impianti solari fotovoltaici: collocati su edifici; Cogenerazione Ai sensi dell art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 20/2007 sono definite: «cogenerazione»: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica; «unità di cogenerazione» (oppure sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore): un'unità che può operare in cogenerazione; «produzione mediante cogenerazione»: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione. non ricadenti nelle fattispecie assoggettate alla semplice comunicazione preventiva ai sensi dell art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 115/2008 o dell art. 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. 380/2001 (su queste fattispecie si veda più avanti). in cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell impianto non sia superiore a quella del tetto dell edificio sul quale i moduli sono collocati; il tutto a condizione che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (1). Infine vi è da segnalare che, al punto 11.5, le Line guida di cui al D.M. 10/09/2010 dispongono che sono in ogni caso soggette a DIA (e quindi PAS) le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture dell area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Svolgimento della procedura di PAS La nuova procedura deriva molti caratteri semplificatori dalla DIA, con in aggiunta alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale ed il richiamo, in altri casi, alla Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990. In sintesi si prevede che il proponente presenti al Comune, almeno 30 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione che attesti la conformità dell intervento con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti, ed attesti inoltre il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienicosanitarie. (1) La necessità del possesso in capo al proponente di idoneo titolo sulle aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse, contenuta nell art. 21 del D.M. 06/08/2010 e quindi teoricamente riferita soltanto alle fattispecie ivi citate, è stata estesa a tutti i casi in cui l ordinamento prevede l applicazione del regime delle procedure semplificate (PAS o comunicazione preventiva) in luogo dell autorizzazione unica (punto 11.4 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010). Il requisito è stato poi ripreso dall art. 6, comma 2, del D. Leg.vo 28/2011, che autorizza ad attivare la procedura di PAS «il proprietario dell immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall impianto e dalle opere connesse». 4 Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012

Alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegati: una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato; gli opportuni elaborati progettuali; gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete; gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore, qualora occorrano atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell art. 20 della L. 241/1990 (patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità). In questi casi si applicano peraltro le norme acceleratorie previste dal comma 5 dell art. 6 del D. Leg.vo 28/2011. Il professionista si assume una grande responsabilità attraverso la presentazione della suddetta dichiarazione, in quanto in caso di falsa attestazione è prevista la segnalazione all autorità giudiziaria ed al Consiglio dell Ordine di appartenenza. La procedura prevede poi che, decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione senza che il Comune abbia notificato all interessato l ordine di non effettuare l intervento, motivato sulla base dell assenza di uno dei presupposti sopra elencati, l intervento si intende assentito. La realizzazione dell intervento deve essere completata entro 3 anni decorrenti dal perfezionamento della procedura (dunque, si ritiene, a partire dal 30 giorno successivo alla presentazione della dichiarazione), fatta salva la possibilità di realizzare la parte eventualmente non ultimata con la presentazione di una nuova dichiarazione. Al termine dell intervento il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta la conformità di quanto realizzato al progetto, nonché la ricevuta dell avvenuta variazione catastale o in alternativa la dichiarazione della non necessità della variazione stessa perché le opere non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. Impianti da risorsa geotermica Si attende ancora l emanazione del decreto ministeriale previsto dall art. 7, comma 4, del D. Leg.vo 28/2011, che dovrà indicare le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e individuare i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS). PREVENTIVA Attività edilizia libera o con comunicazione preventiva al comune L art. 5 del D.L. 40/2010 (convertito in legge dalla L. 70/2010), sostituendo per intero l art. 6 del Testo Unico dell edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, ha ampliato le tipologie di interventi edilizi che sono realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo. Sono stati aggiunti all elenco originariamente previsto del citato art. 6 alcuni interventi per i quali in precedenza era necessaria la presentazione della DIA o la richiesta del permesso di costruire e che invece possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio (attività edilizia libera, art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001) o sotto il regime della comunicazione preventiva introdotto dal citato D.L. 40/2010 (comunicazione preventiva anche per via telematica da parte dell interessato dell inizio dei lavori, art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001). La terza procedura autorizzatoria individuata dall art. 4, comma 2, del D. Leg.vo 28/2011, è la comunicazione preventiva, che fa riferimento alla disciplina relativa alle attività di edilizia libera, di cui all art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell edilizia). All interno dello stesso D.P.R. 380/2001 vi sono peraltro delle differenze, in quanto solamente in alcuni casi, per gli interventi cioè assimilati a quelli di manutenzione straordinaria di cui all art. 6, comma 2, lettera a), del citato decreto, la comunicazione preventiva deve essere accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato. In questi casi, inoltre, alla comunicazione deve essere allegata l indicazione dei dati dell impresa esecutrice. Ulteriori indicazioni procedurali in proposito sono fornite più avanti. Vi è poi una seconda procedura cui si fa riferimento con il nome di «comunicazione preventiva», che non segue la stessa disciplina delineata dal Testo unico dell edilizia. Si tratta della comunicazione individuata da specifiche disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed in particolare l art. Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 5

11, comma 3, del D. Leg.vo 115/2008 e l art. 27, comma 20, della L. 99/2009. Infatti il punto 11.10 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 dispone espressamente che alla comunicazione di cui alle norme sopra citate non si applicano le disposizioni dell art. 6 del D.P.R. 380/2001. La comunicazione preventiva prevista dal TU edilizia L art. 6, comma 11, del D. Leg.vo 28/2011, chiarisce che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera si applica ai casi elencati nei paragrafi 11 e 12 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010. L art. 7 dello stesso D. Leg.vo 28/2011 ha peraltro a sua volta introdotto alcune disposizioni sul tema, concernenti in particolare gli impianti solari termici, sia per colmare una lacuna delle Linee guida, che non citano tale tipologia di impianti, sia apportando modifiche al Testo unico dell edilizia in relazione ai medesimi impianti. Comunicazione preventiva senza relazione tecnica asseverata ed elaborati grafici Questi casi sono individuati dall art. 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. 380/2001, come modificata dall art. 7, comma 3, del D. Leg.vo 28/2011. Ai sensi delle sopra descritte disposizioni possono essere realizzati tramite la comunicazione preventiva all amministrazione comunale i pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici (zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968). Tale disposizione, contenuta nell art. 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. 380/2001, è stata interpretata al punto 11.8 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 come riferita a tutti «quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto». In altri termini, ai sensi dell art. 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. 380/2001, possono essere realizzati tramite il regime della comunicazione preventiva al Comune, i seguenti interventi: impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze; aventi una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul situati al di fuori dei centri storici. Comunicazione preventiva con relazione tecnica asseverata ed elaborati grafici Questi casi sono individuati dall art. 6, comma 2, lettera a), del D.P.R. 380/2001. Poiché tale disposizione fa riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, rientrano in tale regime tutti i casi in cui gli interventi sono assimilati a quelli di manutenzione straordinaria. Si tratta in primo luogo degli interventi definiti dall art. 123, comma 1, del D.P.R. 380/2001, secondo il quale gli interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione Scambio sul posto Lo scambio sul posto, disciplinato dalla Delib. Aut. Energia e Gas 03/06/2008, n. 74 (Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto - TISP), e successive modifiche ed integrazioni), è un meccanismo che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in forma di contributo associato alla valorizzazione, a prezzi di mercato, dell energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 01/01/2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di impianti: alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw; alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw (se entrati in esercizio dopo il 31/12/2007); di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw. specifica, e sono in tutto e per tutto assimilati agli interventi di manutenzione straordinaria. La disposizione va letta insieme al citato art. 6, comma 2, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001, secondo il quale sono soggetti al regime della comunicazione preventiva gli interventi di manutenzione straordinaria che: non riguardino le parti strutturali dell edificio; non comportino aumento del numero delle unità immobiliari; non implichino incremento dei parametri urbanistici. 6 Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012

Secondo il punto 11.7 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, questi casi vanno riferiti a tutti «quegli interventi in edifici e impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto». Ai sensi dell art. 7, comma 2, del D. Leg.vo 28/2011, in combinato disposto con le disposizioni citate sopra, rientrano in questo regime anche i seguenti interventi: impianti solari termici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti esterne agli edifici; aventi una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul situati al di fuori dei centri storici. Infine l art. 7, comma 5, del D. Leg.vo 28/2011, ha stabilito che rientrano in questo regime gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo (2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l utilizzo nei medesimi edifici. Indicazioni procedurali per la comunicazione preventiva del TU edilizia Nel caso di interventi soggetti alla comunicazione preventiva, con o senza presentazione della relazione tecnica e degli elaborati progettuali, alla comunicazione si allegano le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Limitatamente ai casi di cui all art. 6, comma 2, lettera a), del D.P.R. 380/2001, e cioè agli interventi assimilati a quelli di manutenzione straordinaria, alla comunicazione occorre allegare altresì: i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori; una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale: dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente; asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del permesso di costruire. Riguardo agli interventi in questione occorre inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, presentare gli atti di aggiornamento catastale nel termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del D.L. 4/2006). La mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento è in corso di esecuzione. La comunicazione prevista da norme diverse dal TU edilizia Come già accennato, oltre ai casi desumibili dal Testo unico dell edilizia, l ordinamento ha definito altri casi in cui si applica una comunicazione preventiva, individuati da specifiche disposizioni in tema di impianti alimentati da fonti rinnovabili. A tali casi, elencati di seguito, non si applicano le disposizioni di cui all art. del D.P.R. 380/2001, per espressa previsione del punto 11.10 del D.M. 10/09/2010. Il D. Leg.vo 115/2008 ha introdotto all art. 11 disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, con particolare riguardo a determinate tipologie di impianti eolici, solari termici e fotovoltaici. L art. 11, comma 3, del citato D. Leg.vo 115/2008 dispone che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, conseguentemente non soggetti alla PAS ma per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, purché non ricadenti nel campo di applicazione del Codice (2) Il riferimento agli impianti citati dai commi 1-4 non è chiarissimo, ma sembra da intendersi agli impianti solari termici, fotovoltaici e da risorsa geotermica. (3) Beni culturali; ville, giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della Parte II del medesimo D. Leg.vo 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici. Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 7

dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004, ed in particolare della Parte II o dell articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (3), i seguenti interventi: impianti solari termici o fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; superficie dell impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche: singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, installati sui tetti di edifici esistenti. Quanto agli impianti solari termici queste disposizioni sono state ribadite dall art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 28/2011, soprattutto, vi è da ritenere, per colmare la lacuna delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 che non facevano cenno, al punto 12 dedicato alle varie tipologie di impianti, a queste fattispecie. Vi è poi l art. 27, comma 20, della L. 99/2009, come modificato dal D. Leg.vo 56/2010, il quale ha disposto che l installazione e l esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall art. 2, comma 1, lettera e), del D. Leg.vo 20/2007 («unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kw»), sono assoggettati alla sola comunicazione preventiva. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas Va segnalato il comma 8 dell art. 12 del D. Leg.vo 387/2003, il quale dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici ubicati all interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, costituiscono attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. IMPIANTI ALIMENTATI SOLO PARZIALMENTE DA FONTI RINNOVABILI La normativa prevede disposizioni specifiche per le centrali ibride, alimentate cioè solo in parte da fonti di energia rinnovabile. Perché questi impianti siano sottoposti alle medesime procedure autorizzatorie previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili occorre il requisito aggiuntivo che la quota parte di produzione imputabile alle fonti rinnovabili per il quinquennio successivo alla data di entrata in esercizio dell impianto sia superiore al 50% della produzione complessiva dell impianto stesso. Sarà il Centrale ibrida Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera d), del D. Leg.vo 387/2003, sono definite «centrali ibride» le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. produttore a dover fornire idonea documentazione atta a dimostrare il rispetto del requisito in questione. Ai sensi del combinato disposto dell art. 11, comma 7, del D. Leg.vo 115/2008 e del punto 10.2 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, il regime dell autorizzazione unica si applica anche alla costruzione ed all esercizio di centrali ibride, ivi compresi gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW. Secondo l interpretazione fornita dal punto 10.3 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010, gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, anche qualora presentino capacità di generazione inferiore alle soglie indicate nella Tabella A allegata al D. Leg.vo 387/2003, sono soggetti all autorizzazione unica, con la procedura di cui all art. 208 del Codice dell ambiente di cui al D. Leg.vo 152/2006 (4). (4) Anche il D. Leg.vo 28/2011 fa riferimento, all art. 4, comma 5, alla necessità di rispettare comunque quanto disposto per gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti dall art. 182, comma 4, de. D. Leg.vo 152/2006, il quale chiarisce che «la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico». 8 Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012

PREROGATIVE DELLE REGIONI Le disposizioni in vigore individuano diversi casi nei quali le regioni e le province autonome possono integrare, entro certi limiti, la normativa di livello nazionale, secondi i principi stabiliti dalla Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente e paesaggio mentre prevede la competenza regionale concorrente in materia di energia. Individuazione di aree e siti non idonei In attuazione delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 le regioni possono procedere, ai sensi dell art. 12, comma 10, del D. Leg.vo 387/2003, alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, come previsto dall art. 12, comma 10, secondo periodo, del D. Leg.vo 387/2003. La definizione delle aree non idonee è effettuata con le modalità previste dal punto 17 delle Linee guida e secondo i criteri di cui all Allegato 3 alle medesime Linee guida. In particolare l individuazione deve avvenire a seguito di un apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni dirette alla tutela dell ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti; in tal modo verrebbero definiti specifici obiettivi di tutela che potrebbero determinare, in sede di autorizzazione, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni. Le Linee guida prevedono che l individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e «non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela». A tal proposito si segnalano gli orientamenti della Corte Costituzionale, la quale ritiene che il legislatore statale, nel dettare tale disciplina, abbia «inteso trovare modalità di equilibrio» tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia (Sentenza 275/2011), precisando altresì che «il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione» (Sentenza 192/2011). Nel rispetto di tali orientamenti sono state recentemente dichiarate non costituzionali alcune norme delle regioni (ad esempio il Molise), che prevedevano un generalizzato e indiscriminato divieto di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non definito sulla base della specifica istruttoria prevista dalle norme nazionali. Estensione casi cui si applica la PAS L art. 6, comma 9, del D. Leg.vo 28/2011 prevede che le regioni e le province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l esercizio dell impianto e delle opere connesse sono assoggettate all autorizzazione unica. Estensione casi cui si applica la comunicazione preventiva L art. 6, comma 11, secondo periodo, del D. Leg.vo 28/2011 dispone che le regioni e le province autonome possono estendere il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (il riferimento è da intendere sia alla procedura del Testo unico dell edilizia, con o senza relazione asseverata ed elaborati progettuali, che alla comunicazione prevista dalle altre norme di settore) ai seguenti casi: progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw; impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Inoltre ai sensi dell art. 6, comma 6, del D.P.R. 380/2001, le regioni a statuto ordinario, oltre a poter estendere la disciplina della comunicazione preventiva a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (ma, si ritiene, entro i limiti indicati sopra), possono altresì: Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 9

individuare ulteriori interventi per i quali è fatto obbligo all interessato di trasmettere la relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti aggiuntivi per la suddetta relazione, nel rispetto di quelli minimi fissati dal medesimo comma. Valutazione di impatto ambientale L art. 4, comma 3, del D. Leg.vo 28/2011 prevede che le regioni e le province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell ambito della valutazione di impatto ambientale, al fine di evitare l elusione della normativa di tutela dell ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Oneri istruttori Le regioni e le province autonome prevedono la corresponsione ai comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell impianto (5). Secondo quanto previsto al punto 9 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010, le regioni e le province autonome possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie relative al procedimento unico, determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi, ed in misura comunque non superiore allo 0,03% dell investimento. RIEPILOGO Il regime autorizzatorio per la realizzazione e l esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili è riassunto dalla Tabella riportata alla pagina seguente. (5) Si segnala che il comma 3 dell art. 6 del D. Leg.vo 28/2011 dispone che, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali che definiscono la misura degli oneri istruttori, trova applicazione quanto previsto dall art. 10, comma 10, lettera c), e comma 11, del D.L. 8/1993, ove è stabilito un valore minimo di Euro 51,65 ed un valore massimo di Euro 516, 46, ed è altresì stabilito che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare tali importi sino a raddoppiare il valore massimo. 10 Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012

TABELLA 2: Riepilogo dei regimi autorizzatori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili FONTE CONDIZIONI DA RISPETTARE Solare fotovoltaica Modalità di installazione ed ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; superficie dell impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; interventi non ricadenti nel campo di applicazione del D. Leg.vo 42/2004. Impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze; capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul impianti realizzati al di fuori dei centri storici. Impianti realizzati in edifici ed impianti industriali; capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul interventi non riguardanti parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Moduli fotovoltaici collocati su edifici; superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell impianto non superiore a quella del tetto dell edificio sul quale i moduli sono collocati; interventi non ricadenti nelle fattispecie assoggettate alla semplice comunicazione preventiva. Interventi di rifacimento di impianti esistenti; interventi che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture dell area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Energia e risparmio energetico Potenza REGIME URBANISTICO/EDILIZIO ART. 11, COMMA 3, D. LEG.VO 115/2008 SENZA RELAZIONE E CON RELAZIONE E PAS PAS Nessuna. 0-20 kw PAS Solare termica Nessuna. > 20 kw Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; superficie dell impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; interventi non ricadenti nel campo di applicazione del D. Leg.vo 42/2004. Impianti realizzati in edifici ed impianti industriali; capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul interventi non riguardanti parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti verticali delle pareti esterne agli edifici; impianti realizzati al di fuori dei centri storici. Nessuna. ART. 11, COMMA 3, D. LEG.VO 115/2008 CON RELAZIONE E SENZA RELAZIONE E segue Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 11

FONTE Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas CONDIZIONI DA RISPETTARE Modalità di installazione ed ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente Potenza Impianti operanti in assetto cogenerativo. 0-50 kw Impianti realizzati in edifici ed impianti industriali; capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul interventi non riguardanti parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici Impianti operanti in assetto cogenerativo. 50-1000 kwe oppure < 3000 kwt REGIME URBANISTICO/EDILIZIO ART. 27, COMMA 20, L. 99/2009 CON RELAZIONE E Impianti alimentati da biomasse. PAS Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. PAS 0-250 kw PAS Impianti alimentati da biomasse. > 200 kw Impianti alimentat5i da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. > 250 kw Impianti installati sui tetti degli edifici esistenti; singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m; interventi non ricadenti nel campo di applicazione del D. Leg.vo 42/2004. ART. 11, COMMA 3, D. LEG.VO 115/2008 Eolica Impianti realizzati in edifici ed impianti industriali; capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul interventi non riguardanti parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. CON RELAZIONE E Interventi di rifacimento di impianti esistenti; interventi che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture dell area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. PAS Nessuna. 0-60 kw PAS Nessuna. > 60 kw Idraulica e geotermica Impianti realizzati in edifici ed impianti industriali; capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul interventi non riguardanti parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. CON RELAZIONE E Impianti alimentati da fonte idraulica. 0-100 kw PAS Impianti alimentati da fonte idraulica. > 100 kw Impianti alimentati da fonte geotermica. 12 Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012