rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza



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rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica che costituisce il criterio di riferimento per la implementazione e certificazione di un sistema gestionale o per il raggiungimento e certificazione di uno standard del prodotto insieme istituiscono una griglia di tutele e controlli generalizzati Quadro normativo "rintracciabilità cogente fa capo ad uno scenario legislativo europeo dominato dal Regolamento CE "rintracciabilità volontaria,, normazione tecnica norma UNI 10939:2001 - sui principi generali per la progettazione e l attuazione l di un sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - UNI 11020:2002 sui requisiti per l attuazione l di un sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari Regolamento dell'unione Europea è un atto comunitario «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» (art. 249 TCE,, comma 2) di portata generale = diretto a tutti gli stati membri Regolamento direttamente applicabile: a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione gli stati possono intervenire con dei provvedimenti integrativi o d'esecuzione I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta

Normativa Tutto il complesso normativo riguardo rintracciabilità e sicurezza è strettamente concatenato per la garanzia del CONSUMATORE FINALE gli scandali (BSE, ormoni etc) ) hanno creato nell UE la CONSAPEVOLEZZA DI DOVERE ESSERE GARANTI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE presentato dalla Commissione Europea nel 2000 delinea, in 84 obiettivi, da sviluppare la politica sulla sicurezza alimentare Libro bianco Libro bianco Cap. 2 ll principio ispiratore del presente Libro bianco è che la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo e integrato.. Ciò significa che esso deve considerare l'intera catena alimentare [1] ("dai campi alla tavola"); tutti i settori dell'alimentare; tutti gli Stati membri, la frontiera esterna dell'ue come anche il suo interno; le tribune decisionali a livello internazionale e di UE nonché tutte le fasi del ciclo decisionale a livello politico. I pilastri della sicurezza alimentare contenuti nel presente Libro bianco (consulenza scientifica, raccolta ed analisi di dati, aspetti normativi e di controllo nonché informazione dei consumatori) devono costituire un insieme continuo al fine di consentire quest'approccio integrato. Una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti. Si devono introdurre procedure adeguate per agevolare tale rintracciabilità. Tra di esse vi è l'obbligo per le imprese del settore dei mangimi e degli alimenti di assicurare che vi siano procedure adeguate per ritirare i mangimi o gli alimenti dal mercato làl dove si presenti un rischio per la salute dei consumatori. Gli operatori dovrebbero tenere inoltre adeguati registri dei fornitori di materie prime e di ingredienti in modo da consentire di identificare la fonte di un problema. Va ribadito tuttavia che l'identificazione chiara dei percorsi dei d mangimi e degli alimenti e dei loro ingredienti è una questione complessa che deve tenere conto della specificità di diversi settori e prodotti. Rintracciabilità cogente stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare è il testo di riferimento, assolutamente obbligatorio,, per tutti gli operatori del settore alimentare Per perseguire un livello elevato di: tutela della salute nell elaborazione elaborazione della legislazione alimentare, eliminare impostazioni divergenti e assicurare una base normativa orizzontale

Normativa orizzontale e normativa verticale orizzontale: riguarda i prodotti in generale Finalità: assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore finale Indicazione in etichetta: Denominazione di vendita Elenco ingredienti Quantità netta temoi di conservazione/scadenza Nome e sede del fabbricante o confezionatore o venditore Sede stabilimento di produzione o confezionamento, lotto... verticale: riguarda ogni filiera in particolare Il regolamento introduce, alla base della legislazione alimentare, una serie di principi comuni e competenze procedure e meccanismi organizzativi organi di controllo Si considera l intera l catena della produzione alimentare (filiera) Visione allargata del rischio (analisi, valutazione, gestione, comunicazione) per affrontare i pericoli per il consumatore Si introducono nuovi principi/strumenti (precauzione, rintracciabilità,, trasparenza e informazione ai cittadini) I mangimi sono parte della filiera alimentare Si riformula il sistema di allerta rapido e lo si estende ai mangimi Si istituisce l Autoritl Autorità europea per la sicurezza alimentare come punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione del rischio Si definiscono responsabilità legali ed obblighi degli operatori e organi di controllo nel campo degli alimenti e dei mangimi Art.3 def.. di Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire un percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione Obiettivi generali del Regolamento e tutela degli interessi dei consumatori (articoli 5 e 8) Analisi, valutazione, gestione del rischio e principio di precauzione (articoli 6 e 7) Obblighi generali del commercio alimentare (articoli 11,12 e 13)

ASPETTI GENERALI E NORMATIVI PIÙ RILEVANTI Requisiti generali della legislazione alimentare: Requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi (articoli 14 e 15) Presentazione non ingannevole (art.16) Obblighi e controlli (art.17) Rintracciabilità (art.18) Obblighi degli operatori relativi agli alimenti e ai mangimi (articoli 19 e 20) Responsabilità (art.21) Art. 18 è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime a partire dal 1 1 gennaio 2005 comma 2 "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo Art. 18 Devono essere pertanto registrati i fornitori delle diverse sostanze in entrata e i destinatari dei prodotti in uscita (cioè conservare i documenti di ricevimento delle M.P. e quelli di spedizione dei prodotti) Sono esclusi tutti i materiali di confezionamento in quanto esiste un apposita regolamentazione comunitaria Alimenti e mangimi devono essere opportunamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità Articolo 18, comma 4 "gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità". ASPETTI GENERALI E NORMATIVI PIÙ RILEVANTI Autorità europea per la sicurezza alimentare: Funzioni e compiti (articoli 22 e 23) Organizzazione (sezione 2) Funzionamento (sezione 3) Indipendenza, trasparenza, riservatezza e comunicazione (sezione 4) Sistema di allerta rapido (articoli 50, 51 e 52) Situazioni di emergenza (articoli 53 e 54) Gestione delle crisi (articoli 55, 56 e 57)

Aspetti generali e normativi più rilevanti Procedure e disposizioni finali: Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (art.58 e 59) Inizio delle attività dell Autorit Autorità (art.64) Applicabilità,, entrata in vigore del Regolamento e modifiche delle procedure esistenti (art.65 e 4) Pacchetto igiene: regolamenti Reg.Ce n.852/04: produzione alimenti stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti, destinate agli operatori del settore alimentare Destinato a imprese produzione primaria e attività connesse Reg. Ce n.853n.853/04: produzione degli alimenti di origine animale stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Destinato a Imprese produzione primaria e zootecnica Reg. Ce n. 854/04: controllo degli alimenti stabilisce norme per l organizzazione l di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Destinato a Autorità di controllo Pacchetto igiene: regolamenti Reg. Ce n. 882/04: controllo degli alimenti riguarda i controlli ufficiali finalizzati a verificare al conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ealle norme sul benessere e sulla salute degli animali Destinato a Autorità di controllo Reg. Ce n. 183/05: requisiti igiene dei mangimi stabilisce i requisiti per l igiene l dei mangimi Destinato a imprese produzione primaria Pacchetto igiene: leggi Legge n. 204/04 definisce le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari Destinato a tutte le imprese agroalimentari Legge n. 96/2006 - legge di disciplina dell agriturismo e recepimenti regionali