omesso invito a sottoporsi a visita medica diper l accertamento dell idoneità all attività sportiva agonistica nelle stagioni 2011/2012; 2)



Documenti analoghi
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società ASD Ternana Pallavolo

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito

Atleta Gitto Francesco

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito. dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di.

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società Polisportiva Robur 1908

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.P. TIVOLI-GUIDONIA.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società Trentino Volley Rosa

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Studio Legale Associato

COMUNICATO UFFICIALE n. 42 dell 11 luglio 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. La Commissione d Appello Federale. Sezione distaccata Lombardia SENTENZA

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Decisione N del 07 marzo 2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. **********

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Corsi di avviamento allo sport

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

ha pronunciato la presente

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio Estensore Tortorici

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

REQUISITI FORMALI DELLA RICETTA NON RIPETIBILE Alla luce del D.LGS. 219 DEL 2006 Codice di recepimento normativa europea farmaci ad uso umano

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del , visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Organismo iscritto al n del Registro del Ministero della Giustizia

1. Modalità attuative del vincolo ex art. 5, punto n.9 Statuto F.I.N.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO UFFICIO ESECUZIONI

FORMULA 1. LETTERA DI CONVOCAZIONE PER TENTATIVO DI DEFINIZIONE BONARIA (C.c., art. 1219) ..., lì... Racc. a.r. Egr. Sig... Via..., n (...

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo **********

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE. CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / Qualifica istante

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Determinazione 10/2015. Definizione della controversia Intelligente XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Decisione N. 255 del 17 gennaio 2014

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DETERMINAZIONE n. 10 del 18 marzo 2015 Oggetto: Definizione della controversia XXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX IL DIRIGENTE

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha pronunciato la presente

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA DEVE SEGUIRE PER POTER TENERE LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n.

VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 8/ 11 DEL

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/L DEL 6 MAGGIO 2015

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

DIREZIONE SPORT E PREPARAZIONE OLIMPICA Roma, Pt A TUTTE LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI LORO SEDI

Provincia di Modena. Deliberazione della Giunta Comunale

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

COMUNE DI TORNO Prov. di Como TORNO Via Plinio, 4 tel fax Partita IVA info@comune.torno.co.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. **********

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Transcript:

COMITATO REGIONALE SICILIA Atleta GALLETTI Denise Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Teams Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Fulvio Licari Avv. Danilo Daniele Avv. Eduardo Cammilleri (Presidente) (Componente relatore) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti presenti in occasione della seduta fissata per il 3 novembre 2011 per la discussione di merito PREMESSO CHE - Con lettera raccomandata ar del 3 settembre 2011, ricevuta dal sodalizio l 8 settembre 2011, l atleta Galletti Denise ha rivolto richiesta alla A.S.D. Teams Volley di Gravina di Catania di sciogliere in via amichevole il vincolo, in ragione delle addotte circostanze: 1) Mancato o omesso invito a sottoporsi a visita medica diper l accertamento dell idoneità all attività sportiva agonistica nelle stagioni 2011/2012; 2) Mancata o omessa sottoposizione dell atleta per l accertamento dell idoneità all attività sportiva agonistica nelle stagioni 2010/2011 e

2011/2012; 3) Disinteresse dell associazione nei confronti dell atleta per mancata convocazione nella stagione 2011/2012; 4) Disinteresse nei confronti dell atleta per trasferimento ad altro affiliato alla FIPAV; 5) Trasferimento della residenza in altra città per motivi di lavoro. - Con lettera del 13/09/2011, il sodalizio ha contestato le motivazioni poste a fondamento della richiesta, rappresentando ivi la propria versione dei fatti, ed evidenziando: All inizio della stagione agonistica 2010/2011 hai comunicato, per Tue motivazioni personali, di voler cambiare attività sportiva non presentandoti agli allenamenti ed alle visite mediche per le quali eri stata regolarmente convocata con telegramma del 22.09.2010.. di non aver ancora iniziato gli allenamenti per la stagione agonistica 2011/12 per la squadra che prenderà parte al campionato regionale di serie C (del resto la scorsa stagione il telegramma Ti è stato inviato il 22 settembre) e si coglie, quindi, l occasione con la presente per convocarti agli allenamenti che si terranno tutti i giorni a partire dal 19.09.2011 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 c/o la palestra dell I.C G. Recupero via Messina Catania E ad invitarti alle visite mediche presso lo studio del Dott. Giovanni Vintaloro, in Catania Via Ala n. 61 per il giorno 22.09.2011 alle ore 18.30. - Fallito il tentativo di addivenire ad un componimento bonario, l atleta ha proposto ricorso a questa C.T.A. in data 26 settembre 2011, regolarmente pervenuto al sodalizio in data 28 settembre 2011, finalizzato ad ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo; avverso il sodalizio intimato vi resiste con controricorso inviato in data 15.10.2011.

- All udienza del 3 novembre 2011, presenziavano l avv. Danilo Biancolilla per l atleta ricorrente, nonché il sig. Alfio Elio Gravagno, legale rappresentante del sodalizio. - Il difensore dell atleta ricorrente ha, in via preliminare, eccepito l intempestività delle deduzioni avversarie, in quanto spedite in violazione dell art. 81 Reg. Giur.. Infatti, il ricorso introduttivo è stato ricevuto dalla resistente in data 28/9/2011 e 3/10/11, mentre le controdeduzioni del sodalizio sono state inviate con raccomandata ar del 15/10/2011 come si evince dalla busta esibita in originale. - In effetti è emersa per tabulas l intempestività del controricorso del sodalizio resistente e pertanto la C.T.A. preso atto dell eccezione pregiudiziale formulata dalla difesa della ricorrente, esaminati gli atti e la documentazione prodotta ha dichiarato tardiva la proposizione del controricorso, disponendone l espunzione dal procedimento in uno a tutti gli allegati. - In seguito alla discussione nella quale entrambe le parti hanno sostenuto le proprie tesi, la Commissione si è riservata di decidere. Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d appresso. MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che la presente controversia non può che essere decisa allo stato degli atti e, quindi, sulla scorta della produzione documentale allegata al ricorso proposto dall atleta, poiché, come detto in premessa, stante la tardività della proposizione del controricorso ad opera del sodalizio resistente, nessuna conducenza può essere riservata a quanto ivi

formalmente dedotto, come agli allegati offerti in comunicazione, dei quali anzi è stata doverosamente disposta l espunzione. Fermo il principio processuale a mente del quale grava su chi agisce in giudizio dare prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento e su chi eccepisce l inefficacia di tali fatti provare quelli su cui l eccezione si fonda, sembra a questa Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Dal contenuto della raccomandata ar del 13.9.2011 del sodalizio (all. 4 del ricorso), spedita a riscontro della formale costituzione in mora inviatole dall atleta ricorrente, emerge che il sodalizio resistente, con riguardo alla stagione agonistica 2010/2011, avrebbe formalmente convocato l intimante con telegramma del 22.9.2010 per la sottoposizione alle prescritte visite mediche. Conformemente alla giurisprudenza di questa CTA, ove così fosse stato, in astratto il sodalizio avrebbe adempiuto a quanto impostole dal vigente regolamento di disciplina dei tesseramenti degli atleti. Tuttavia, nonostante la circostanza sia stata ribadita in sede di discussione dal Presidente del sodalizio, essa è rimasta indimostrata, essendo priva del necessario riscontro documentale (stante la doverosa disposta espunzione dagli atti del giudizio del controricorso e della documentazione ad esso allegata). Ne discende che, in assenza di tale prova, il motivo formulato dall atleta ricorrente in relazione a tale profilo finisce per assumere portata dirimente e induce l accoglimento del ricorso. Ogni altro motivo di doglianza rimane all evidenza assorbito.

Degna di rilievo, tuttavia, è la circostanza a mente della quale nel corso della stagione agonistica 2010/2011 l atleta ricorrente ha militato tra le file di sodalizio (S.S. Pallavolo Cutro) che ha disputato il campionato di serie B2 (il sodalizio resistente ne ha tratto il vantaggio economico commisurato ad 1.500,00, come dichiarato in sede di discussione dal suo Presidente); la circostanza, pacifica tra le parti per non essere stata specificamente contestata (anzi, secondo la prospettazione dell atleta ricorrente il vantaggio economico conseguito dal sodalizio resistente sarebbe stato di 2.500,00), lascia ritenere essere l atleta in possesso di un tasso tecnico di tutto riguardo. Sicché, ritiene questa Commissione dovere porre a carico dell intimante l onere di ristorare il sodalizio resistente per l impegno e la dedizione (non solo quindi di natura economica) profusi ai fini della sua crescita sotto il profilo considerato, disponendo la corresponsione in suo favore di un indennizzo che si ritiene equo determinare in 1.700,00. P.Q.M. L intestata C.T.A. accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l atleta ricorrente e il sodalizio resistente. Onera l atleta ricorrente di corrispondere al sodalizio resistente a titolo di indennizzo, come sopra equitativamente quantificato, la somma di 1.700,00. Dispone l incameramento per intero della tassa versata dal sodalizio resistente e nella misura del 50% quella versata dalla ricorrente.

Si autorizza l immediata pubblicazione e trasmissione alle parti Affissione albo 5 dicembre 2011 Avv. Fulvio Licari