CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO



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CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE DECISIONE SULLA RICEVIBILITÁ di otto ricorsi contro l Italia n o 55185/08 da Ada ROSSI, VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, GLI AMICI DI LUCA e GENESIS n o 55483/08 dalla ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS n o 55516/08 dalla ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS n o 55519/08 da Lucia ZOPPIS n o 56010/08 da Juan Francisco HERNANDEZ SILVEIRA n o 56278/08 da Gautam Marcello PIGOZZI n o 58420/08 da Patrick MUZZURRU n o 58424/08 da Gianluca CIOFFARELLI traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell uomo (Seconda Sezione), riunita il 16 dicembre 2008 in una Camera composta da: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici e da Sally Dollé, cancelliere di Sezione, Visti i ricorsi summenzionati introdotti il 18, 19, 20, 21 e 24 novembre e 4 dicembre 2008, Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione: IN FATTO I ricorrenti, di cui alla lista in allegato sono sei cittadini italiani e sette associazioni italiane. Essi sono rappresentati dinanzi alla Corte da R. Elefante, A. Granata e R. Dolce, avvocati a Napoli. Le circostanze del caso I fatti della controversia, così come sono stati esposti dai ricorrenti, possono essere riassunti come segue. I ricorsi sono stati introdotti da tutori di persone in stato vegetativo, associazioni composte da parenti e amici di persone gravemente disabili e medici, psicologi e avvocati che assistono queste persone, oltre che da un associazione di tutela dei diritti dell uomo, ACMID-DONNA ONLUS. Nel gennaio 1992, in seguito a un trauma cranico per un incidente stradale, che a sua volta aveva provocato la frattura di una vertebra, E.E., una giovane donna di venti anni, cadeva in coma. Le sue condizioni evolvevano in seguito verso uno stato vegetativo con tetraplegia spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore. Nel dicembre 1996, veniva nominato tutore il padre. Sulla base della personalità della figlia e delle idee da questa espresse, a parere del padre, prima dell incidente in tema di vita e dignità, il padre nel gennaio 1999 avviava una procedura giudiziaria per ottenere l autorizzazione ad interrompere l alimentazione e l idratazione artificiale della figlia. L autorizzazione veniva rifiutata in primo grado e in appello per due volte, nel 1999 e nel 2003. Nell aprile 2005, la Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione di rigetto della Corte di appello di Milano, precisando che la richiesta del padre di E.E. non poteva essere accolta per mancanza di 2

prove specifiche sulla volontà espressa dalla figlia prima dell incidente. Il 16 ottobre 2007, la Corte di cassazione cassava la nuova decisione della corte d appello, e, nella sentenza di rinvio, affermava che l autorità giudiziaria poteva autorizzare l interruzione dell alimentazione in presenza di uno stato vegetativo permanente e della prova che, nel possesso di tutte le sue facoltà, la persona si sarebbe opposta al trattamento medico. Con decisione del 25 giugno 2008, la corte d appello di Milano, decidendo sul rinvio, concedeva l autorizzazione richiesta basandosi su una duplice motivazione. Da un lato, lo stato vegetativo risultava irreversibile, d altro lato, la richiesta di autorizzazione rappresentava l espressione reale, fondata su prove chiare, concordanti e convincenti, della volontà della persona rappresentata emergenti dall indagine sul suo stile di vita, sulle sue convinzioni e sul suo modo di concepire la dignità della persona, prima di cadere in uno stato di incoscienza. L 8 ottobre 2008, la Corte Costituzionale rigettava il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Parlamento nel settembre 2008. L Alta Giurisdizione affermava che i giudici non avevano affatto utilizzato i loro poteri per esercitare un ruolo di «produzione normativa», invadendo così le prerogative del Parlamento. Infine, l 11 novembre 2008, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso del pubblico ministero di Milano contro la decisione della corte d appello del 25 giugno 2008 per difetto, nella specie, di legittimazione del pubblico ministero. Pertanto, quest ultima decisione è divenuta definitiva. DOGLIANZE Invocando gli articoli 2 e 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentano gli effetti negativi che l esecuzione della decisione della corte di appello di Milano del 25 giugno 2008 sul caso E.E. potrebbe avere su di loro. Invocando l articolo 6 1, denunciano la mancanza di equità del procedimento nazionale su E.E. I ricorrenti lamentano anche la violazione degli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione di Oviedo e dell articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone disabili. 3

IN DIRITTO A. Riunione dei ricorsi Tenuto conto della somiglianza dei ricorsi sui fatti e sulle questioni di fondo che pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decidere di esaminarli congiuntamente. B. Sulle presunte violazioni I ricorrenti affermano che la decisione della corte d appello di Milano del 25 giugno 2008 nel caso E.E., divenuta definitiva in seguito della sentenza di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero emessa dalla Corte di cassazione l 11 novembre 2008, che autorizzava il padre di E.E. a interrompere l alimentazione e l idratazione artificiale di quest ultima, colpirebbe «eticamente, psicologicamente, socialmente e giuridicamente le persone affette da gravi lesioni cerebrali, provocando loro dei danni gravi e ingiusti. Tali danni che non potrebbero essere calcolati, determinano una discriminazione gravissima per le persone gravemente disabili, che sarebbero danneggiate e soprattutto privi di tutela alla mercé di terzi che possono liberamente decidere della loro vita». In particolare, quanto alle associazioni, esse sarebbero «considerate nel loro insieme come espressione superiore di un interesse collettivo fondamentale delle persone in stato vegetativo» e «avrebbero pienamente diritto di adire la Corte perché venga riconosciuta la dignità umana delle persone in stato vegetativo o colpite da disabilità gravi, oltre che degli individui totalmente incapaci». In virtù dello stretto legame tra le loro situazioni e quelle di E.E., gli interessati sarebbero vittime dirette e indirette delle violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione commesse dallo Stato italiano. I provvedimenti giurisdizionali rischierebbero, a loro avviso, di costituire dei precedenti giurisprudenziali costitutivi di un pericolo reale e estremamente grave per le persone giuridicamente incapaci. I ricorrenti denunciano anche la violazione dell articolo 6 1 della Convenzione poiché il procedimento nazionale avviato dal padre di E.E. non sarebbe stato equo nella misura in cui, in particolare, le autorità adite non avrebbero proceduto a una nuova indagine sull attualità e l irreversibilità dello stato vegetativo della giovane donna. Infine, i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione di Oviedo e dell articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili («la Convenzione ONU»). 4

C. Sulla qualifica di «vittime» La Corte ritiene necessario verificare preliminarmente se i ricorrenti possono qualificarsi come vittime di una violazione della Convenzione ai sensi dell articolo 34 della Convenzione, che recita: «La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli ( )» La Corte richiama il fatto che tale disposizione «esige che il ricorrente si ritenga effettivamente leso per la violazione allegata. [Tale articolo] non riconosce ai singoli una sorta di actio popularis per l interpretazione della Convenzione; non autorizza a lamentarsi in abstracto di una legge solo perché gli sembra contraria alla Convenzione. Teoricamente, non è sufficiente che il ricorrente sostenga che una legge violi per la sua semplice esistenza i diritti di cui egli gode ai sensi della Convenzione; essa deve essere stata applicata a suo danno» (sentenza Klass et autres c. Germania del 6 settembre 1978, serie A n o 28, 33). Tale principio si applica anche alle decisioni giudiziarie che sarebbero contrarie alla Convenzione (Fairfield c. Regno Unito, (dec.) n o 24790/04, CEDH 2005-VI). Inoltre, la Commissione europea dei diritti dell Uomo ha considerato che «dai termini «vittima» e «violazione», così come dal principio sottostante all obbligo dell esaurimento preventivo delle vie di ricorso interne previsto dall articolo 26, discend[e] la constatazione che, nel sistema di protezione dei diritti dell uomo immaginato dagli autori della Convenzione, l esercizio dei diritti di ricorso individuale non potrebbe avere ad oggetto la prevenzione di una violazione della Convenzione: in teoria, gli organi incaricati, ai sensi dell articolo 19, di assicurare il rispetto degli impegni risultanti per gli Stati dalla Convenzione, non possono esaminare e, come nel caso in specie, accertare una violazione se non a posteriori, quando essa ha già avuto luogo. ( ) È solo in circostanze assolutamente eccezionali che il rischio di una violazione futura può nondimeno conferire ai ricorrenti la qualità di vittime di una violazione della Convenzione» (Noël Narvii Tauira e 18 altri ricorrenti c. Francia, ricorso n o 28204/95, decisione della Commissione del 4 dicembre 1995, Decisioni e rapporti (DR) 83-A, p. 130). La Corte sottolinea che dal fascicolo di tutti i ricorsi emerge che i ricorrenti non hanno alcun legame diretto con E.E. Essi non hanno vincoli familiari con la giovane donna e non agiscono dinanzi alla Corte per perseguire o sostenere, ad esempio, un ricorso introdotto da E.E. In merito alle associazioni, né quest ultima né suo padre e tutore ne sono membri. Inoltre, la procedura giudiziaria interna, di cui i ricorrenti criticano il risultato e temono le conseguenze, non li coinvolge direttamente in quanto la decisione della corte di appello di Milano del 25 giugno 2008 è un atto 5

giudiziario che per sua natura riguarda solo le parti costituite in giudizio e i fatti costituenti oggetto di questo. I ricorrenti non potrebbero dunque essere considerati vittime dirette delle violazioni allegate. Resta da verificare se possono almeno giustificare la qualità di vittime potenziali secondo la giurisprudenza della Corte in ragione dell esito di un procedimento giudiziario interno relativo a una terza persona. Tenuto conto della natura delle doglianze ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione, la Corte procede all esame alla luce della sua giurisprudenza, della Convenzione di Oviedo e della Convenzione dell ONU. 1. I ricorrenti persone fisiche La Corte rammenta, innanzitutto, che gli articoli 2 e 3 della Convenzione tutelano alcuni aspetti dell integrità fisica e sono fonte di obblighi positivi per le Parti Contraenti. L imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente se adulto e sano di spirito o di colui che ne è tutore se incapace giuridicamente è ricondotta ad un offesa all integrità fisica dell interessato che può compromettere in particolare i diritti protetti dalle disposizioni invocate dai ricorrenti. La Corte osserva, poi, che i sei ricorrenti sono tutti rappresentati dai loro rispettivi tutori che hanno chiaramente espresso, attraverso le argomentazioni contenute nei ricorsi, la loro opposizione a ogni procedura atta ad interrompere l alimentazione e l idratazione artificiale dei loro congiunti gravemente disabili. Occorre sottolineare che la corte d appello di Milano non ha affatto imposto, con la sua decisione del 25 giugno 2008, un qualsivoglia ordine di interrompere l alimentazione e l idratazione artificiale di E.E., ma ha dichiarato legittima la richiesta di autorizzazione del padre della giovane donna. Per giungere a tale conclusione, la corte d appello ha constatato il carattere irreversibile dello stato vegetativo e ha ritenuto che la richiesta fosse l espressione reale, fondata su prove chiare, concordanti e convincenti, della volontà della persona rappresentata come risultante dall indagine sul suo stile di vita, sulle sue convinzioni e sul suo modo di concepire la dignità della persona, prima di cadere in uno stato di incoscienza. La Corte ha già ammesso la nozione di vittima potenziale nei casi seguenti: quando il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che la legislazione che allegava trovava effettiva applicazione al suo caso, in ragione del carattere segreto delle misure che tale legge autorizzava (caso Klass e altri, citato); quando una legge proibitiva di pratiche omosessuali è stata suscettibile di applicazione ad una certa categoria della popolazione, tra cui il ricorrente (caso Dudgeon c. Regno Unito, del 22 ottobre 1981, serie A n o 45); quando l esecuzione di misure di allontanamento coattivo di stranieri, già decise ma non ancora eseguite, ha esposto gli interessati a 6

subire, nei paesi di destinazione, trattamenti contrari all articolo 3 (caso Soering c. Regno Unito, del 7 luglio 1989, serie A n o 161) o ha violato il diritto al rispetto della vita familiare (caso Beldjoudi c. Francia, del 26 marzo 1992, serie A n o 234); quando una decisione giurisdizionale che impediva alle società ricorrenti, ai loro impiegati e agenti, di fornire talune informazioni alle donne in stato di gravidanza, era stata giudicata suscettibile di riguardare indirettamente due ricorrenti non appartenenti alle suddette associazioni (Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, 29 ottobre 1992, 44, serie A n o 246-A). In quest ultimo caso, le ricorrenti, X. e Geraghty, si erano unite al ricorso per convinzione e la Corte, giudicando che, essendo «senza dubbio tra le donne in età fertile, avrebbero potuto subire le dichiarate restrizioni» e che «non era loro intenzione discutere in astratto sulla compatibilità del diritto irlandese con la Convenzione», aveva riconosciuto loro la qualità di vittime. Questi casi dimostrano che, per la Corte, affinché un ricorrente possa ritenersi vittima, deve produrre in giudizio delle prove ragionevoli e convincenti circa la probabilità che si realizzi una violazione relativamente a ciò che lo riguarda personalmente; semplici sospetti o congetture sono insufficienti a tal proposito (decisione Noël Narvii Tauira e 18 altri, citato, p. 131). La Corte ritiene che nel caso in specie i ricorrenti non hanno soddisfatto tale onere. Essa richiama il fatto che le decisioni di cui i ricorrenti temono gli effetti sono state adottate dalla Corte di cassazione e dalla corte d appello di Milano con riguardo a circostanze concrete e particolari, relative ad una terza persona. Conseguentemente, secondo la Corte, se le autorità giudiziarie nazionali competenti fossero state chiamate a pronunciarsi sulla questione del mantenimento del trattamento medico dei ricorrenti, esse non avrebbero potuto non considerare né la volontà dei malati espressa tramite i loro tutori che hanno chiaramente preso posizione in difesa del diritto a vivere dei loro congiunti, né i pareri dei medici specialisti. Proprio come la corte di appello di Milano nel caso di E.E., le autorità giudiziarie sarebbero vincolate, nell analisi dei fatti, dai criteri fissati dalla Corte di cassazione nella sua decisione del 4 ottobre 2007. Considerato quanto detto, i ricorrenti persone fisiche non possono ritenersi vittime di una omissione da parte del loro Stato nella tutela dei loro diritti garantiti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione (mutatis mutandis, Burke c. Regno Unito (dec.), n o 19807/06, 11 luglio 2006). Le doglianze in questione sono incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione e devono pertanto essere rigettate ai sensi dell articolo 35 3 e 4 della Convenzione. 2. I ricorrenti persone giuridiche La Corte rileva che le associazioni ricorrenti svolgono una missione importante e si occupano, senza alcuno scopo lucrativo, dell assistenza, 7

della riabilitazione nella misura del possibile delle persone in stato vegetativo, della comunicazione delle informazioni sulle condizioni psicofisiche di queste persone, così come della sensibilizzazione della collettività ai problemi che esse comportano nel quotidiano, soprattutto per le famiglie che li hanno in carico. Secondo una giurisprudenza costante, lo statuto di «vittima» spetta ad un associazione (e non ai suoi membri) nel caso in cui sia direttamente toccata dalle misure oggetto della controversia (Association des amis de Saint-Raphaël e de Fréjus e altri c. Francia (dec.), n o 45053/98, 29 febbraio 2000; Dayras e altri e l associazione «SOS Sexisme» c. Francia, (dec.), n o 5390/01, 6 gennaio 2005; Grande Oriente d`italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n o 2), n o 26740/02, 20, 31 maggio 2007). Nel caso Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, (n o 62543/00, CEDH 2004-III), la Corte ha riconosciuto lo statuto di «vittima» all associazione ricorrente e anche ad alcuni suoi membri benché non fossero stati parti del procedimento interno. Essa ha considerato il fatto che l associazione era stata creata per difendere i loro interessi in sede giudiziaria nella lotta condotta contro la costruzione di una diga. Infine, riferendosi al caso Open Door e Dublin Well Woman, citato, la Corte ritiene che a differenza di queste due associazioni colpite dal divieto giudiziario di informare i loro membri delle possibilità di abortire fuori del territorio nazionale, i ricorrenti nel caso in specie non sarebbero nell impossibilità di continuare ad operare nel perseguimento dei loro obiettivi. La decisione della corte d appello di Milano del 25 giugno 2008 non può, difatti, avere alcuna ricaduta sulle loro attività. In conclusione, le associazioni ricorrenti non possono essere considerate vittime di una violazione dei diritti consacrati dalla Convenzione. Dunque, le lamentele da esse formulate sulla base degli articoli 2 e 3 sono incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione e devono essere rigettate ai sensi dell articolo 35 3 e 4 della Convenzione. Infine, per quanto riguarda la pretesa assenza di equità della procedura giurisdizionale, la Corte, dopo aver esaminato gli argomenti presentati dai ricorrenti, deve osservare che essi non possono invocare le garanzie dell articolo 6 1 della Convenzione per un procedimento riguardante terzi rispetto al quale essi non erano parti. Questa doglianza è dunque manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell articolo 35 3 e 4 della Convenzione. 8

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza, Decide la riunione dei ricorsi; Dichiara i ricorsi irricevibili. Sally Dollé Cancelliere Françoise Tulkens Presidente 9

ALLEGATO LISTA DEI RICORSI Ricorso n o 55185/08 : Ada Rossi, nata nel 1952 e residente a Roma; le associazioni VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, Gli amici di Luca e GENESIS; Ricorso n o 55483/08 : ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS; Ricorso n o 55516/08 : ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS; Ricorso n o 55519/08 : Lucia Zoppis, nata nel 1961 e residente a Roma; Ricorso n o 56010/08 : Juan Francisco Hernandez Silveira, nato nel 1968 e residente a Roma; Ricorso n o 56278/08 : Gautam Marcello Pigozzi, nato nel 1985 e residente a Soave Porto Mantovano (Mantova); Ricorso n o 58420/08 : Patrick Muzzurru, nato nel 1985 e residente a Roma; Ricorso n o 58424/08 : Gianluca Cioffarelli, nato nel 1981 e residente a Roma. 10