La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società Se non vi è prova certa su queste condizioni, il proprietario di un azienda. risponde anche penalmente dell operato dei suoi dipendenti (Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 7 aprile 1992). www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 36
La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società Appare, quindi, evidente, che occorre una indagine caso per caso onde verificare, in presenza di delega, l esistenza di queste condizioni, fermo restando che la responsabilità del titolare dell insediamento non ha i caratteri della responsabilità oggettiva, pur essendo qualificato da un particolare dovere positivo di prevenzione consistente nella adozione di misure tecniche adeguate ad evitare l inquinamento (Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 19 gennaio 1996). www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 37
II L IMPRESA www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 38
Una nuova forma di responsabilità per le società Il Decreto 231/2001 stabilisce che un ente risponde per reati commessi da soggetti apicali o da suoi dipendenti e/o collaboratori se posti in essere nell interesse o a vantaggio dell azienda stessa. Viene ipotizzata la nascita di una nuova forma di responsabilità che comprende aspetti di carattere sia penale sia amministrativo. coinvolge il patrimonio e la medesima gestione delle società. Sono infatti applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 39
Perché possa dirsi configurabile una responsabilità amministrativa in capo alla società, devono ricorrere i seguenti tre presupposti: 1. sia stato commesso uno dei reati tra quelli tassativamente indicati nel Decreto; 2. il reato sia stato commesso nell interesse o a vantaggio dell ente stesso; 3. l autore del reato sia un soggetto in posizione apicale e/o un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 40
Come tutelarsi? Il Modello di organizzazione, gestione e controllo Art. 6 Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 41
L apparato sanzionatorio previsto dal Decreto 231/2001 Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 42
Sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 43
D.Lgs. 121/2011 recante il recepimento delle direttive 2008/99 e 2009/123 ha introdotto la responsabilità amministrativa (penale) degli enti per i seguenti reati ambientali Per quanto riguarda il d.lgs. 152/2006 si applicano all ente le sanzioni pecuniarie per i reati di cui: Art. 137: Sanzioni sugli scarichi Art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 257: Bonifica dei siti Art. 258: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 259: Traffico illecito di rifiuti Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI Art. 279: Sanzioni sulle emissioni www.ambientelegale.it info@ambientelegale.it 44
SI APPLICA ANCHE ALLE AZIENDE SANITARIE! Il d.lgs. 231/2001 si applica a tutti i soggetti (pubblici e privati), coinvolti nell erogazione dei servizi del servizio sanitario nazionale. La giurisprudenza ha, infatti, ribadito che la responsabilità da reato si applica non solo alle strutture sanitarie private, ma anche alle aziende ospedaliere a capitale misto, pubblico e privato. Nello specifico la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la Sentenza N. 28699 del 9 luglio 2010, ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex d. lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica, confermando la condanna, ai sensi del dlgs 231/2001, di un ente ospedaliero costituito come società a capitale misto, pubblico e privato, che non si era dotato di un modello.
COSA È IL DISPOSITIVO USB Il dispositivo USB o chiavetta, token è il dispositivo elettronico che consente l accesso al SISTRI e lo svolgimento delle principali operazioni, e segnatamente: - accedere al sistema; - inserire i dati nel sistema; - apporre la firma elettronica delle informazioni fornite; - memorizzare i dati nel medesimo dispositivo. Ogni chiavetta può contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici, associati alle persone fisiche individuate durante l iscrizione al SISTRI come delegati. Per ogni chiavetta vengono consegnate le c.d. credenziali di accesso, e vale a dire: - identificativo utente ( username ); - password per l accesso al sistema ( password ); - password di sblocco del dispositivo ( PIN ); - codici di sblocco personale ( PUK ).
RECINTO AZIENDALE PRODUTTORE A deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK Spostamenti di rifiuti all INTERNO del luogo di produzione: NO trasporto deposito temporaneo deposito temporaneo OK OK DEPOSITO TEMPORANEO
PRODUTTORE A deposito temporaneo OK MARIO ROSSI deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK deposito temporaneo Spostamenti di rifiuti all INTERNO del luogo di produzione: NO trasporto OK OK DEPOSITO TEMPORANEO
AZIENDA A luogo di produzione deposito temporaneo X AZIENDA A altra sede medesima azienda deposito temporaneo
PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI AZIENDA A PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI AZIENDA A PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI AZIENDA A PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI AZIENDA A SEDE CENTRALE AZIENDA A PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI AZIENDA A deposito temporaneo
LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI AZIENDA A LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI AZIENDA B Area di A o B o C o terzo proprietario destinata alla raccolta momentanea dei rifiuti LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI AZIENDA C Le aziende assumono che hanno spazio per il deposito temporaneo in loco L area extra aziendale per un deposito di rifiuti fuori del luogo di produzione non può determinare un deposito temporaneo differito (si tratta di stoccaggio successivo ad un primo trasporto assistito da formulario/scheda sistri entro il concetto di gestione)
ok ok
COME POTRANNO ESSERE SPOSTATI I RIFIUTI SANITARI?
MOVIMENTAZIONE TRASPORTO VERSO SEDE CENTRALE VERSO DESTINATARIO AUTORIZZATO AL RECUPERO E SMALTIMENTO 1. MOVIMENTAZIONE DEROGATORIA 2. ORDINARIO 3. MICRORACCOLTA 4. CONTO PROPRIO
1. MOVIMENTAZIONE DEROGATORIA
MOVIMENTAZIONE DAGLI AMBULATORI
2. TRACCIABILITÀ DI UNA FILIERA ORDINARIA SUL SISTRI