L IVA nelle operazioni con l estero A.I. Cremona, 20 gennaio 2011
IVA prestazioni di servizi 1/1/2010 nuove regole di territorialità per le prestazioni di servizi 1/1/2011 modifiche alle regole di territorialità per alcune prestazioni di servizi 1/1/2013 ulteriori modifiche alle regole di territorialità per alcune prestazioni di servizi 1/1/2015 modifiche delle regole di territorialità per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici 20 gennaio 2011 2 AI Cremona
IVA prestazioni di servizi Modifica delle regole di territorialità Modifica delle previsioni del vecchio art. 7 DPR 633/72: nozione di soggetto passivo stabilito in Italia definizione di trasporto passeggeri definizione di trasporto intracomunitario di beni definizione di locazione e noleggio mezzi di trasporto a breve termine Introduzione degli artt. da 7bis a 7 septies: territorialità delle cessioni di beni (art. 7bis) nozione di soggetto passivo per la territorialità dei servizi (art. 7ter) territorialità delle prestazioni di servizi (artt. da 7-ter a 7 septies) Territorialità di alcune prestazioni di servizi B2C (artt. 7 sexies e 7 septies) Abrogazione dell art. 40, c. 4bis, 5 e 6 DL 331/93 20 gennaio 2011 3 AI Cremona
Territorialità delle prestazioni di servizi Fino al 31.12.2009: Tassazione all origine domicilio/residenza del prestatore del servizio, salvo deroghe espresse rilevanza del luogo di utilizzo Dal 1.1.2010: B2B: tassazione a destino del servizio: sede dell attività economica del committente il servizio non rilevanza del luogo di utilizzo - salvo deroghe espresse B2C: Tassazione all origine domicilio/residenza del prestatore del servizio Regola generale: art. 44 Direttiva art. 7ter DPR 633/72 20 gennaio 2011 4 AI Cremona
Nozione di soggetto passivo d imposta ai fini della territorialità dei servizi Ampliamento della nozione di soggetto passivo di imposta Soggetto esercente attività di impresa, arte o professione (esclusi i servizi acquistati per bisogni privati o per esigenze del personale) Enti, associazioni ed altre organizzazioni che svolgono sia attività istituzionale che commerciale (c.d. Enti non commerciali) Enti, associazioni ed altre associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale, ma identificati ai fini IVA (c.d. Enti non soggetti) art. 43 Direttiva art. 7ter DPR 633/72 20 gennaio 2011 5 AI Cremona
Individuazione dello status del committente Come identificare lo status di soggetto passivo? Controllo partita IVA dei committenti comunitari (Sistema Vies) Certificato rilasciato dalle autorità fiscali, camere di commercio etc attestante l attività economica dei committenti non comunitari Dichiarazione rilasciata dal committente di ricevere il servizio nell ambito di un attività economica 20 gennaio 2011 6 AI Cremona
B2B Territorialità dei servizi - regola generale - tassazione a destino (1) Rientrano nella nuova regola generale (art. 7ter DPR 633/72), ad es. Servizi diversi da quelli per i quali sono previste deroghe, tra cui: Prestazioni su beni mobili materiali Trasporto beni (senza distinzione tra trasporto intracomunitario e non) Prestazione accessorie al trasporto beni (senza distinzione tra trasporto intracomunitario e non) Prestazioni di intermediazione (ovunque sia resa l operazione sottostante) segue. 20 gennaio 2011 7 AI Cremona
B2B Territorialità dei servizi - regola generale tassazione a destino (2) segue Servizi di cui al vecchio art. 7, c. 4, lett.d) DPR 633/72, ma senza riferimento al luogo di utilizzo, quali: locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto cessioni di diritti immateriali, know-how, diritti di autore, ecc. prestazioni pubblicitarie consulenza e assistenza tecnica o legale elaborazione e fornitura di dati e simili telecomunicazione, radiodiffusione e televisione prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici prestazioni bancarie, finanziarie e assicurative prestiti di personale ecc. 20 gennaio 2011 8 AI Cremona
B2B - deroghe alla regola generale di territorialità Non seguono la regola generale della tassazione a destino: Servizi relativi a beni immobili Trasporto di persone Ristorazione e catering Locazione, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili 20 gennaio 2011 9 AI Cremona
B2B - servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Sono comprese fiere ed esposizioni servizi degli organizzatori servizi per l accesso alle manifestazioni relative prestazioni accessorie Art. 7quinquies DPR 633/72 modificato a decorrere dal 1.1.2011 Prestazioni di accesso alle manifestazioni: luogo di stabilimento dell evento Altre prestazioni (allestimento, realizzazione della manifestazione): regola generale 20 gennaio 2011 10 AI Cremona
B2B - servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Fino al 31.12.2010 luogo di esecuzione materiale della prestazione = soggetti ad IVA in Italia se effettuati in Italia indipendentemente dalla natura e luogo di stabilimento del committente 20 gennaio 2011 11 AI Cremona
Momento di effettuazione dei servizi ricevuti Art. 6, c. 3 DPR 633/72 Le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter rese da un fornitore comunitario effettuate in modo continuativo per un periodo superiore all anno si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare se non sono stati fatti pagamenti in acconto o parziali nel periodo. 20 gennaio 2011 12 AI Cremona
Operazioni Black List - Circolare n.53/e del 2010 Soggetti obbligati alla presentazione Soggetti passivi d imposta: chi agisce nell esercizio di impresa ovvero nell esercizio di arti e professioni Enti non commerciali: attività commerciali anche se esercitate in via residuale Esonero: Prestazioni ricevute dall Ente nell ambito della sua attività istituzionale Contribuenti minimi Soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art.13 della legge 388/2000) Paesi black list Riferimento ai paesi delle 2 liste a prescindere dalla condizione economico dell operatore economico 20 gennaio 2011 13 AI Cremona
Operazioni Black List - Circolare n.53/e del 2010 Operatore economico Chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività Certificazione/numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali Dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento di attività imprenditoriale, professionale o artistica Soggetti passivi IVA Soggetti non residenti limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia con operatori Black list 20 gennaio 2011 14 AI Cremona
Operazioni Black List - Circolare n.53/e del 2010 Operazioni rilevanti Importazioni Operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità Operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black list, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella Black list Operazioni che il soggetto passivo IVA stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in una Paese Black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non Black list 20 gennaio 2011 15 AI Cremona
Operazioni Black List - Circolare n.53/e del 2010 Momento rilevante In generale: data di registrazione nei registri IVA o, in alternativa/precedente, nelle scritture contabili obbligatorie Per prestazioni di servizi rese non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale: registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento Acquisti di beni da San Marino senza addebito dell imposta: riferimento all autofattura o documento ricevuto dall operatore di San Marino integrato con l IVA Operazioni soggette a reverse charge : tra le operazioni passive in ragione dell IVA prevista dalla normativa italiana 20 gennaio 2011 16 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Territorio dell UE: Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lettonia Lussemburgo Lituania Malta Paesi Bassi Portogallo Polonia Repubblica Ceca Regno Unito Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria 20 gennaio 2011 17 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Territorio dell UE territori esclusi per l Italia: i Comuni di Livigno, Campione d Italia e le acque italiane del Lago di Lugano per la Grecia: il Monte Athos per la Francia: i Dipartimenti d oltremare per la Spagna: Ceuta, Melilla e le Isole Canarie per la Finlandia: le Isole Aland le Isole Anglo-Normanne (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Lihou) 20 gennaio 2011 18 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Territorio dell UE territori inclusi per la Francia: il Principato di Monaco per il Regno Unito: l Isola di Man per Cipro: le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia 20 gennaio 2011 19 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Acquisti intracomunitari di beni Art. 38 DL 331/93 IVA IT EU IT Regola generale - Presupposti : acquisto di beni (trasferimento della proprietà) a titolo oneroso cedente e cessionario sono soggetti passivi IVA in due diversi SSMM i beni sono trasportati in Italia da altro SM; il trasporto può essere effettuato dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto L operazione è soggetta ad Iva 20 gennaio 2011 20 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Acquisti intracomunitari di beni Art. 38 DL 331/93 Documentazione da conservare per provare la natura dell operazione: documento di trasporto, CMR, ecc. contratto, ordine di acquisto, corrispondenza commerciale, ecc. prova dell avvenuto pagamento ecc. 20 gennaio 2011 21 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Acquisti intracomunitarie di beni Art. 38 DL 331/93 Fattura d acquisto: la fattura ricevuta dal fornitore UE deve essere numerata e integrata con l aliquota Iva applicabile e la relativa Iva la fattura, numerata e integrata, deve essere registrata, separatamente dalle altre fatture, nel registro Iva degli acquisti e delle vendite Obblighi dichiarativi: Elenchi Intrastat Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list (solo in alcuni casi) Comunicazione Annuale Dati IVA Dichiarazione Annuale IVA 20 gennaio 2011 22 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Cessioni intracomunitarie di beni Art. 41 c.1 lett.a) DL 331/93 N I IT EU Regola generale - Presupposti : cessione di beni (trasferimento della proprietà) a titolo oneroso cedente e cessionario sono soggetti passivi IVA in due diversi SSMM i beni sono trasportati dall Italia ad un altro SM; il trasporto può essere effettuato dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto L operazione è non imponibile Iva 20 gennaio 2011 23 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Cessioni intracomunitarie di beni Art. 41 c.1 lett.a) DL 331/93 Documentazione da conservare per provare la natura dell operazione: verifica dell esistenza della Partita IVA del cessionario (sistema VIES) documento di trasporto, CMR, ecc. contratto, ordine di acquisto, corrispondenza commerciale, ecc. prova dell avvenuto pagamento ecc. 20 gennaio 2011 24 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Cessioni intracomunitarie di beni Art. 41 c.1 lett.a) DL 331/93 Contenuto della fattura elementi aggiuntivi: partita IVA del cessionario riferimento alla norma di non imponibilità Obblighi dichiarativi: Elenchi Intrastat Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list (solo in alcuni casi) Comunicazione Annuale Dati IVA Dichiarazione Annuale IVA 20 gennaio 2011 25 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Operazioni triangolari N I N I SM1 SM2 SM3 Le semplificazioni previste per le operazioni triangolari intracomunitarie in genere non sono applicabili se il trasporto dei beni è effettuato dall acquirente finale (o da terzi per suo conto) 20 gennaio 2011 26 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Operazioni triangolari caso A N I ITA FR NL Per ITA l operazione costituisce una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile IVA La fattura che ITA emette a FR deve riportare tra l altro: la partita Iva di FR la dicitura che l operazione è non imponibile ai sensi dell art. 41 c.1 lett.a) DL 331/93 20 gennaio 2011 27 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Operazioni triangolari caso B N I N I FR ITA CZ ITA effettua: un acquisto intracomunitario non imponibile da FR una cessione intracomunitaria non imponibile nei confronti di CZ La fattura che ITA riceve da FR deve essere integrata indicando che l operazione è non imponibile ai sensi dell art. 40 c.2 DL 331/93 La fattura che ITA emette a CZ deve riportare tra l altro: la partita Iva di CZ la dicitura che CZ è designato al pagamento dell Iva dovuta sull operazione la dicitura che l operazione è non imponibile ai sensi dell art. 41 c.1 lett.a) DL 331/93 20 gennaio 2011 28 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Operazioni triangolari caso C IVA IT FR DE ITA ITA effettua un acquisto intracomunitario di beni soggetto ad Iva in Italia (Art. 38 DL 331/93) 20 gennaio 2011 29 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Operazioni triangolari interne caso A IVA IT N I ITA1 ITA2 FR Il trasporto dei beni dall Italia alla Francia è effettuato da ITA2 (o da terzi per suo conto) ITA1 effettua una cessione domestica, soggetta ad IVA ITA2 effettua una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA (art. 41, c.1 lett.a) DL 331/93) 20 gennaio 2011 30 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Operazioni triangolari interne caso B N I N I ITA1 ITA2 FR Il trasporto dei beni dall Italia alla Francia è effettuato da ITA1 (o da terzi per suo conto) ITA1 effettua una cessione domestica, non imponible IVA (art. 58 DL 331/93) ITA2 effettua una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA (art. 41, c.1 lett.a) DL 331/93) 20 gennaio 2011 31 AI Cremona
Operazioni intracomunitarie Servizi intracomunitari A partire dal 2010 i servizi di: trasporto intracomunitario di beni intermediazione su cessioni intracomunitarie di beni lavorazione intracomunitaria di beni seguono le regole generali dell art.7-ter DPR 633/72 e sono soggetti ad IVA nello SM del committente 20 gennaio 2011 32 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione IT CH Sono cessioni all esportazione non imponibili Iva le cessioni di beni (trasferimento della proprietà) eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dalla UE L esportazione e il trasporto dei beni può essere effettuato: da IT (art.8 c.1,lett.a) DPR 633/72) da CH, entro 90 giorni dalla consegna dei beni in territorio italiano (art.8 c.1,lett.b) DPR 633/72) 20 gennaio 2011 33 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione Documentazione da conservare per provare la natura dell operazione: Messaggio elettronico MRN (Movement Reference Number) Timbro dalla Dogana di uscita apposto sull esemplare n.3 del DAU cartaceo (non più applicabile) documento di trasporto, ecc. contratto, ordine di acquisto, corrispondenza commerciale, ecc. prova dell avvenuto pagamento ecc. 20 gennaio 2011 34 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione Contenuto della fattura elementi aggiuntivi riferimento alla norma di non imponibilità partita IVA del cessionario Obblighi dichiarativi: Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list (solo in alcuni casi) Comunicazione Annuale Dati IVA Dichiarazione Annuale IVA 20 gennaio 2011 35 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione Operazioni triangolari caso A N I ITA FR CH L esportazione e il trasporto dei beni dall Italia alla Svizzera è effettuato da ITA (o da terzi per suo conto) Per ITA la cessione costituisce una cessione all esportazione, non imponibile IVA (art.8 c.1, lett.a) DPR 633/72) 20 gennaio 2011 36 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione Operazioni triangolari caso B FC FC FR ITA CH Per ITA, entrambe le operazioni sono fuori campo IVA 20 gennaio 2011 37 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione Operazioni triangolari interne caso A IVA IT N I ITA1 ITA2 CH L esportazione e il trasporto dei beni dall Italia alla Svizzera è effettuato da ITA2 (o da terzi per suo conto) ITA1 effettua una cessione domestica, soggetta ad IVA ITA2 effettua una cessione all esportazione, non imponibile IVA (art.8 c.1, lett.a) DPR 633/72) 20 gennaio 2011 38 AI Cremona
Cessioni di beni all esportazione Operazioni triangolari interne caso B N I N I ITA1 ITA2 CH L esportazione e il trasporto dei beni dall Italia alla Svizzera è effettuato da ITA1 (o da terzi per suo conto) ITA1 effettua una cessione, non imponibile IVA (art.8 c.1,lett.a) DPR 633/72) ITA2 effettua una cessione all esportazione, non imponibile IVA (art.8 c.1, lett.a) DPR 633/72) 20 gennaio 2011 39 AI Cremona
Importazioni di beni art. 67 DPR 633/72 Introduzione in Italia di beni di provenienza extra-europea o non immessi in libera pratica in altro Paese della Comunità europea Altri casi elencati nell art. 67 DPR 633/72, ad es. Immissione in libera pratica con sospensione del pagamento dell Iva se i beni proseguono per altro Stato della Comunità 20 gennaio 2011 40 AI Cremona
Importazioni di beni art. 67 DPR 633/72 Dazi e IVA dovuti dall importatore Non sono soggette ad IVA le importazioni di cui all art. 68, es.: Campioni gratuiti di modico valore Lettera d intento presentata al momento dell importazione IVA detraibile per l importatore se proprietario dei beni titolo sui beni 20 gennaio 2011 41 AI Cremona
Importazioni di beni art. 67 DPR 633/72 Base imponibile dell IVA all importazione: Valore dei beni calcolato in base alle norme doganali, aumentato dei diritti doganali e delle spese di trasporto all interno della Comunità indicate sul documento che accompagna i beni all importazione Se il valore dei beni subisce variazioni (es. modifica del prezzo originario di cessione per difetto della merce o altro) è necessario procedere alla rettifica del valore doganale (revisione dell accertamento doganale) 20 gennaio 2011 42 AI Cremona
Depositi IVA art. 50bis D.L. 331/93 Luoghi per la custodia di beni nazionali e comunitari depositi fiscali per i beni soggetti ad accisa depositi doganali Depositi franchi, punti franchi, magazzini generali con autorizzazione doganale altri luoghi gestiti da soggetti autorizzati dall Agenzia delle entrate 20 gennaio 2011 43 AI Cremona
Depositi IVA art. 50bis D.L. 331/93 Per la custodia dei beni I beni devono essere introdotti fisicamente all interno dei depositi La norma non pone limiti temporali 20 gennaio 2011 44 AI Cremona
Depositi IVA art. 50bis D.L. 331/93 L introduzione di beni e le operazioni effettuate all interno del deposito IVA sono effettuate senza il pagamento dell imposta Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA Immissione in libera pratica di beni non comunitari introdotti in deposito IVA Cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro mediante introduzione in deposito IVA Cessioni di beni elencati nella Tabella A-bis introdotti in deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi dai soggetti identificati in altro stato membro Cessioni di beni all interno del deposito IVA Cessioni intracomunitarie di beni estratti da deposito IVA Esportazioni di beni estratti da deposito IVA Trasferimento di beni ad altro deposito IVA Lavorazioni effettuate all interno del deposito IVA 20 gennaio 2011 45 AI Cremona
Depositi IVA art. 50bis D.L. 331/93 L imposta è dovuta dal soggetto che estrae il bene dal deposito IVA (autofattura o integrazione fattura) Base imponibile: introduzione: corrispettivo o valore dei beni Cessione interna: corrispettivo aumentato dei costi sostenuti durante la permanenza dei beni in deposito (se non inclusi nel corrispettivo) Estrazione: corrispettivo o valore dei beni relativi all ultima cessione aumentato dei corrispettivi delle lavorazioni e degli altri costi sostenuti dall introduzione fino all uscita dei beni (se non inclusi nel corrispettivo) 20 gennaio 2011 46 AI Cremona