Acquisto con finanziamento, leasing e noleggio a lungo termine: regimi fiscali a confronto



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Transcript:

CONFIDUSTRIA BERGAMO AUTO E FISCO Acquisto con finanziamento, leasing e noleggio a lungo termine: regimi fiscali a confronto Prof. Carlo Pino Università Cattolica S.Cuore

Scelte aziendali e variabile fiscale Le scelte di investimento e delle relative forme di finanziamento non dovrebbero essere influenzate dalla variabile fiscale. L'imprenditore deve poter liberamente scegliere le modalità di acquisizione dei beni strumentali, in funzione delle effettive esigenze aziendali, senza che il fattore fiscale diventi un elemento determinante di tale scelta (principio di neutralità). Il sistema tributario nel suo complesso non deve essere di ostacolo agli investimenti, ma anzi deve essere teso al rafforzamento dell'apparato produttivo, anche mediante l'introduzione di agevolazioni fiscali. La legge-delega sulla riforma tributaria (n.825/1971) stabiliva che nella determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali occorreva tenere conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo.

Auto aziendali e inerenza Per quanto riguarda le autovetture aziendali i principi sopra esposti devono essere coordinati con una altra esigenza tipica del diritto tributario: la subordinazione della rilevanza fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni e servizi, alla dimostrazione della loro inerenza all'attività d'impresa. Per inerenza si intende quella circostanza di fatto secondo cui l'utilità di un determinato bene o servizio deve manifestarsi a favore dell'attività imprenditoriale, e non a vantaggio di terzi (soci, amministratori, etc.) L'inerenza quindi deve essere provata da chi sostiene il costo, ma qualora tale prova venga fornita, non dovrebbero esserci preclusioni rispetto al pieno riconoscimento fiscale del costo. Questo principio è espressamente accolto dalla normativa comunitaria in materia di IVA.

Auto aziendali ed IVA Infatti, la precedente normativa interna che prevedeva una insuperabile limitazione alla piena detrazione IVA per l'acquisto di autovetture aziendali è stata dichiarata incompatibile con la Direttiva comunitaria (Corte giustizia Ce 228/05). L'attuale disposizione (art.19bis-1 DPR 633/1972) prevede quindi l imposta relativa all acquisto di autovetture, relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione nella misura del 40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. Pertanto l'imprenditore può: provare l'utilizzo esclusivamente aziendale dell'automezzo, fruendo della piena detrazione; detrarre l'iva sugli acquisti in misura forfettaria del 40% (senza possibilità di prova contraria) negli altri casi, in virtù di espressa autorizzazione del consiglio dell'unione in tal senso.

Auto aziendali e inerenza Per quanto riguarda l'imposizione diretta non sussistono invece vincoli a livello comunitario. Il legislatore gode quindi di una ampia facoltà di stabilire le regole che ritiene più opportune nel caso concreto, nei limiti di una complessiva ragionevolezza del sistema adottato. Per quanto riguarda i beni suscettibili per natura di un uso promiscuo (aziendale ed extra-aziendale), quali appunto le autovetture, si sono da sempre adottati criteri di forfettizzazione. In particolare per quanto riguarda i costi di acquisto e di impiego degli autoveicoli, si sono succedute nel tempo differenti percentuali di deducibilità (50% fino al 2006, 20% nel 2006, 40% fino al 2012, 20% dal 2013), con addirittura un tentativo (poi rientrato) di stabilire una totale indeducibilità, nell'anno 2006.

Auto aziendali e inerenza Il particolare accanimento legislativo in relazione al mancato riconoscimento fiscale di una ragionevole misura dei costi aziendali sostenuti per l'utilizzo delle autovetture è dovuto essenzialmente a tre motivi: la prevalenza, fra i soggetti imprenditori, di ditte individuali, società di persone e piccole S.r.l. a ristretta base familiare, dove vi è un preciso interesse ad accollare all'impresa anche costi sostenuti principalmente delle persone fisiche titolari; la presenza del fenomeno delle c.d. società di comodo, dove l'intestazione di beni alla società costituisce un mero schermo formale rispetto all'utilizzo privato; ragioni di puro gettito, in quanto questo tipo di misure, volte al fittizio allargamento delle basi imponibili, porta ad immediati vantaggi sulle entrate tributarie, senza formalmente costringere ad un innalzamento delle aliquote d'imposta.

Auto aziendali e inerenza Si contesta dunque la irragionevole generalizzata estensione di un sistema forfettario che prevede deduzioni del tutto irrisorie sotto il profilo della realtà economica. La soluzione più logica (ed auspicabile) sarebbe quella dell'adozione di un criterio del tutto analogo a quello previsto per l'iva, dove: venga esclusa in radice ogni deduzione qualora l'amministrazione provi la mancata inerenza, anche parziale, del costo sostenuto; venga prevista una deducibilità parziale non inferiore al 40% dei costi sostenuti, dove vi sia un utilizzo promiscuo; venga prevista la piena deducibilità, laddove il contribuente dimostri l'utilizzo esclusivo dell'automezzo per fini aziendali. Questa soluzione però è difficilmente praticabile, poichè presuppone congiuntamente una forte compliance da parte dei contribuenti ed una elevata capacità di controllo da parte dell'amministrazione.

La strumentalità degli automezzi Per quanto riguarda gli automezzi, la norma di riferimento per la deducibilità dei costi di acquisto e di impiego è l'art.164 del T.u.i.r. Viene operata una distinzione fra: beni utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa; beni genericamente strumentali. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni utilizzati nell'attività propria dell'impresa sono integralmente deducibili. Secondo l'a.f. sono tali soli i veicoli senza i quali l'attività non può essere esercitata (es: le auto per le imprese che effettuano noleggi, ovvero attività di scuola guida). E' una nozione di stretta strumentalità, che genera problemi, per quei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività tipica (mezzi utilizzati per servizi di assistenza clienti, o per trasporti operai nei cantieri). Non rientrano comunque in questa categoria le autovetture utilizzate da un'impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti, o le unità locali site in altri comuni.

La strumentalità degli automezzi Una particolare attenzione va posta per gli autoveicoli dati in uso ai dipendenti o agli amministratori per la maggior parte del periodo di imposta. Si intende per veicoli dati in uso promiscuo quelli utilizzabili sia per fini aziendali che per fini personali, senza che per tale uso sia necessaria alcuna specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro. L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, quale, ad esempio, clausola del contratto di lavoro. In questa ipotesi i costi dell'automezzo sono considerati in parte come servizi concessi in uso gratuito al dipendente (o all'amministratore). Infatti, viene prevista da un lato la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente, e dall'altro la deducibilità parziale dei costi sostenuti dall'impresa (attualmente in misura pari al 70% del loro ammontare).

Le limitazioni alla deducibilità In tutti gli altri casi, in cui l'automezzo viene utilizzato quale bene genericamente strumentale all'attività d'impresa, e non è concesso in uso promiscuo ai dipendenti/amministratori, si applicano le regole limitative previste dall'art.164 del T.u.i.r. Pertanto le spese relative all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di tali beni, e le spese di utilizzo, sono deducibili in misura limitata. Il costo dei beni deve essere aumentato dell'iva indetraibile, e rileva fiscalmente fino ad un massimo di euro 18.076 (equivalenti al vecchio importo di 35 milioni di lire, mai rivalutato dal 1997). Le spese di utilizzo sono: le spese di impiego (carburanti, lubrificanti, ecc.); le spese di custodia (es. autorimessa); le spese di manutenzione e di riparazione. Gli ammortamenti ed i canoni di leasing (rapportati al massimo valore fiscalmente ammesso) e le spese di utilizzo sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare.

Acquisto con finanziamento Nel caso di acquisto con finanziamento, valgono le regole anzidette per gli ammortamenti e per le spese di utilizzo, deducibili in misura limitata. Nella tabella successiva vi è un esempio dell'impatto di tale regole. Per quanto riguarda gli interessi passivi, l'a.f. (circ. n.47/2008) ritiene che qualunque componente negativo, e quindi anche gli interessi passivi, deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina dell'art.164 del TUIR, e quindi con deducibilità pari al 20%. Pertanto gli interessi passivi specificamente contratti per l'acquisto di autoveicoli aziendali sono sottratti alla disciplina prevista dall'art. 96 del TUIR. Sono invece attratti dalla disciplina generale sulle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi quegli oneri finanziari sopportati attingendo in modo indistinto ai fidi accordati all'impresa.

Acquisto con finanziamento

Acquisto in leasing Nel caso di stipula di un contratto di locazione finanziaria, valgono sostanzialmente le stesse regole già illustrate per l'acquisto in proprietà, sia per quanto riguarda il valore massimo del bene, che per le percentuali di deducibilità dei canoni e delle spese di utilizzo. L'ulteriore particolarità riguarda la durata del contratto, che non può essere inferiore alla durata del periodo di ammortamento del bene, e quindi non inferiore a 48 mesi, pena l'indeducibilità dei canoni. Per quanto riguarda gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing, si ritiene che la parziale deducibilità del canone stesso faccia venire meno qualsiasi ulteriore problema per la loro deducibilità (salva ovviamente la loro irrilevanza ai fini IRAP). Introduzione di una regola antielusiva: la cessione anticipata del contratto di leasing fa emergere una sopravvenienza attiva tassata laddove il valore normale del bene sia superiore al valore attuale delle rate a scadere e del prezzo di riscatto.

Acquisto in leasing

Noleggio a lungo termine Nel noleggio a lungo termine si presenta un diverso scenario, in quanto il canone di noleggio comprende di fatto una componente finanziaria, collegata alla messa a disposizione dell'automezzo per il periodo prestabilito ed una componente servizi, per tutti i servizi aggiuntivi (assicurazioni, bolli, manutenzioni, pneumatici, etc.) compresi nel contratto. Il noleggio a lungo temine, sotto il profilo fiscale, dà luogo ad una particolare configurazione di deducibilità dei relativi a canoni, a secondo di quanto specificato nel contratto. Se il contratto nulla specifica, la deduzione massima ammessa per gli autoveicoli è ragguagliata ad euro 3.615 (pari a vecchi 7 milioni di lire), a cui si applica la consueta aliquota del 20%, per un import deducibile massimo annuo di euro 723. Se se uil contratto distingue fra componente finanziaria e componente servizi, alla prima di applica la regola di cui sopra, ed ai servizi la deduzione del 20% sul loro importo.

Noleggio a lungo termine

Conclusioni La legislazione tributaria italiana risponde perfettamente all'esigenza di rendere neutre le scelte dell'imprenditore in relazione alle modalità di acquisto delle autovetture aziendali. Infatti, il vantaggio fiscale è irrisorio in tutte le ipotesi considerate (acquisto, leasing, noleggio LT) e per tutte i tipi di autoveicoli, ed è stimabile in minori imposte comprese fra 600 e 800 euro annui per ogni automezzo. Tale fatto quindi non influenza le scelte di acquisto, ma semmai le decisioni di acquisto. Non si può che auspicare una riconsiderazione complessiva del fiscalità sugli autoveicoli, che quanto meno: tenga conto dell'effettivo costo di acquisto di una autovettura di media cilindrata, portando a 25 mila euro il limite assoluto fiscalmente rilevante (importo corrispondente a 18.076 euro, rivalutati al 2013); consenta la piena deducibilità per i beni anche indirettamente strumentali; riporti al 40% il coefficiente di deducibilità per i veicoli ad uso promiscuo.