Le modifiche al T.U. della sicurezza sul lavoro introdotte dal D. lgs. 106/2009. di: Roberto Giovene di Girasole* * Avvocato del Foro di Napoli I dati allarmanti circa l elevato numero di incidenti nei cantieri spinsero il Parlamento ad adottare la legge 3 agosto 2007 n. 123. La nuova legge introduceva, anticipandole, importanti novità, poi trasfuse nel successivo D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), che in prosieguo citeremo come T.U. Il D. Lgs. 106/09, entrato in vigore nello scorso mese di agosto, ha apportato modifiche al Testo Unico prevedendo, nella maggior parte dei casi, una diminuzione dell entità delle sanzioni penali, mantenendo tuttavia inalterato sul piano procedurale l impianto complessivo, che consente la fuoriuscita dal circuito penale solo per chi si mette in regola. In quest ambito una delle novità più importanti è l introduzione di meccanismi di sostituzione delle pene detentive in pene pecuniarie, sempre ancorati all adempimento delle prescrizioni. Inoltre dopo il d. lgs. 106/2009 tra le organizzazioni di volontariato per le quali scattano gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 sono stati inseriti i volontari della Croce Rossa italiana e quelli degli uffici all estero. Per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari dei vigili del fuoco e del soccorso alpino o speleologico non impegnati in attività di protezione civile, le disposizioni si applicano ai sensi di un Decreto che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010. Ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani e ai piccoli commercianti si applicano le semplificazioni previste dall art. 21 D.Lgs. 81/2008. Circa le sanzioni, al fine di razionalizzarle e renderle effettive, con il T.U. sono passate da circa 1.400 a 600. Per le violazioni più gravi è previsto l arresto. Il T.U. mantiene in piedi l impianto previsto dal D. Lgs. 758/94. Com è noto questo decreto legislativo, che è rimasto in vigore anche dopo il Testo Unico e dopo le modifiche di agosto, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di estinzione, per i reati conseguenti alla violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, previo pagamento a titolo di oblazione di una somma di denaro, pari ad ¼ del massimo della ammenda prevista per ogni singola fattispecie (in luogo della metà del massimo prevista dall oblazione ex art. 162 c.p. e del 1/3 del massimo previsto dall oblazione speciale ex art. 162 bis c.p.). Ovviamente conditio sine qua non per ottenere l ammissione all oblazione è quello di avere puntualmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni, nei tempi concessi nel verbale stesso dall organo di vigilanza (ASL o ispettorati del lavoro a seconda delle competenze). Il meccanismo previsto dal D.Lgs 758/94 prevede che copia del verbale di accertamento venga trasmessa alla Procura della Repubblica competente per territorio, che tuttavia provvederà all iscrizione dei contravventori nel registro degli indagati solo a seguito dello scadere del termine concesso per adempiere alle prescrizioni della normativa antinfortunistica, in caso di inottemperanza delle stesse. Si è previsto pertanto un meccanismo virtuoso di fuoriuscita dal circuito penale per tutti i soggetti che si mettono in regola, con l obiettivo dichiarato di favorire ed incentivare l effettiva sicurezza dei luoghi di lavoro. Questo impianto procedurale, originato dalle direttive comunitarie, resta in piedi anche con le modifiche apportate al T.U dal D. Lgs. 106/09. Per quanto riguarda la vigilanza la competenza circa i controlli resta in capo alle ASL ed agli ispettorati sul lavoro che verranno coordinati, a livello nazionale dal Ministero della Salute, a livello territoriale dalle Regioni, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia ai controlli.
L art. 13 del T.U. prevede che la vigilanza sull applicazione della legislazione sulla materia in oggetto è svolta dalla ASL competente per territorio e, per quanto di competenza, dai VV.FF. Il medesimo articolo, dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09, prevede che anche il personale ispettivo del Ministero del Lavoro esercita l attività di vigilanza nel quadro del coordinamento territoriale di cui all art. 7 T.U. nel settore delle costruzioni edili, non più informandone preventivamente l ASL competente per territorio com era in precedenza. Il D. Lgs 106/09 ha previsto inoltre che nei luoghi di lavoro delle FF.AA., della Polizia e dei VV.FF. la vigilanza sull applicazione della legislazione in materia sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni Com è noto una delle novità più importanti introdotte con l adozione del Testo Unico fu all art. 14 l attribuzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro del potere di adottare provvedimenti di sospensione dell attività imprenditoriale: 1) qualora riscontri l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; 2) in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina a tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il D. Lgs. 106/09 non ha modificato le suddette disposizioni, abrogando invece la previsione della sospensione dell attività di impresa nei casi di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Rimane fermo l obbligo di comunicare il provvedimento di sospensione all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed al Ministero delle infrastrutture, autorità quest ultima che ha il potere di disporre un provvedimento interdittivo (art. 14 T.U.). L art. 14 del T.U., modificato dal D. Lgs 106/09, stabilisce poi che, se la percentuale dei lavoratori irregolari è inferiore al 50%, la durata del provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche sarà pari a quello di sospensione. Se invece la percentuale di lavoratori irregolari è pari o superiore al 50% la durata della misura interdittiva sarà incrementata di un ulteriore periodo di tempo, pari al doppio della durata della sospensione, ma che comunque non potrà superare i 2 anni. Così pure in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il citato art. 14 T.U. prevede espressamente l applicabilità dei provvedimenti di sospensione e di interdizione ai cantieri edili, prevedendo che i poteri di vigilanza siano esercitati sa dal Ministero del lavoro che dalla ASL. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza è punito con l arresto fino a 6 mesi, mentre nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2500 a 6.400 euro (art. 14 co. 11). Il D.Lgs. 106/09 ha introdotto l art. 11 bis del T.U. col quale si prevede che non si procede alla sospensione nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l unico occupato, sancendo altresì che la sospensione opera dalle ore 12,00 del giorno successivo, salvo il caso di pericolo grave ed imminente. Il D. Lgs. 106/09 ha lasciato inalterata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/01, applicabile anche alle violazioni della disciplina antinfortunistica. L art. 300 del T.U. prevede infatti che in caso di morte o lesioni gravi del lavoratore, causate da violazioni della disciplina antinfortunistica, potranno esserci a carico delle imprese sanzioni pecuniarie, l esclusione dai finanziamenti pubblici e sanzioni interdittive, tra le quali il divieto di contrattare con la P.A. Tuttavia, al fine di garantire alle aziende un quadro di certezze, è stato previsto che l adeguamento ai modelli organizzativi e di gestione, disciplinati dettagliatamente dall art. 30 del t.u., renda impossibile l applicazione delle sanzioni, in virtù della forza esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche accordata dalla legge ai predetti modelli. In altri termini si è voluto sottrarre la materia alla discrezionalità del giudice, al fine di garantirne una maggiore certezza, eliminando dubbi interpretativi. Per quanto riguarda i procedimenti penali resta ferma la possibilità, nei procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, di costituzione di parte civile dell INAIL e dell IPSEMA, enti ai quali il PM procedente dovrà comunicare l esercizio dell azione penale ai fini dell eventuale costituzione di parte civile. Inoltre anche i sindacati e le associazioni dei familiari delle vittime avranno la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa da reato di cui agli artt. 91 e 92 del c.p.p. (art. 61 T.U. Circa la delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro non è più previsto che il documento abbia data certa, in quanto adesso basta che sia munito di data (art. 16, comma 1, lettera a T.U.). La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. L art. 16 del T.U. prevede che la delega di funzioni è ammessa solo a condizione che il delegato sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni delegate e che gli si attribuiscono i poteri di organizzazione, gestione e controllo ed autonomia di spesa. Il soggetto delegato può, a sua volta, delegare le proprie funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni. Resta invariato il divieto per il datore di lavoro di delegare la valutazione dei rischi e l elaborazione del documento, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Circa la responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori il D. Lgs. 106/09, modificando l art. 93 comma 1 T.U., ha soppresso il secondo periodo che prevedeva il non esonero del committente, in caso di incarico al responsabile dei lavori, dalle responsabilità connesse alla verifica: - della valutazione dei rischi; -della nomina dei coordinatori e della verifica dell idoneità; -dell esercizio da parte dei coordinatori dei poteri e delle facoltà loro attribuiti e dell effettuazione della notifica. Ciò vuol dire che il committente può delegare, ovviamente con atto scritto, al responsabile dei lavori tutte le sue attribuzioni. Ovviamente resta sempre responsabile per culpa in eligendo nel caso in cui deleghi un soggetto che non abbia i requisiti previsti dalla legge. Il responsabile dei lavori, invece, in caso di nomina dei coordinatori, non è esonerato dalla verifica dell adempimento degli obblighi dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dalla legge, che sono rimasti inalterati. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell impresa affidataria previsti dall articolo 97 e comma 3-bis e 3-ter. L articolo 97 riguardante gli obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria è stato modificato, prevedendosi adesso che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponda ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Inoltre per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Per quanto attiene la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 T.U.), a seguito delle modifiche introdotte, la stessa non è più necessario quando debbano compiersi lavori per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. E previsto che il committente o il responsabile dei lavorio assicurino comunque l attuazione degli obblighi a carico dell impresa affidataria (art. 100 co. 6 bis).
L articolo 111 T.U. (Obblighi del datore di lavoro) è stato modificato, estendendo ai cantieri temporanei e mobili il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, prima previsto solo per i lavori in quota. Dopo l articolo 301 T.U. è stato inserito l art. 301-bis che prevede l estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, previo pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, qualora il soggetto sanzionato provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria solo amministrativa, al fine di estinguere l illecito amministrativo. L art. 302 T.U. è stato sostituito, prevedendosi adesso la definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto. Infatti, per le contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto, il giudice può, su richiesta dell imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all articolo 135 del codice penale (euro 38,73 per ogni giorno). La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. La sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione, senza che l imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal testo unico, ovvero i reati di cui all articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue. È stato inoltre previsto un potere di disposizione degli organi di vigilanza, che possono impartire disposizioni esecutive ai fini dell applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. Avverso le disposizioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell esecutività dei provvedimenti, all autorità gerarchicamente sopraordinata nell ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sopraordinata è il dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (art. 302 bis T.U.). Il D. Lgs. 106/2009 ha inoltre previsto che le ammende, con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutate ogni cinque anni, in misura pari all indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 306 T.U.). Allo scopo di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i verbali degli organi di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, una direttiva ministeriale del 18.09.08 ha introdotto, in via sperimentale una modulistica unificata per il personale di vigilanza in materia di lavoro: Il verbale di primo accesso ispettivo viene consegnato al datore di lavoro o al suo delegato al termine del primo giorno di verifica. Esso contiene: i dati del datore di lavoro ispezionato, l elenco delle persone presenti sul luogo di lavoro, i documenti visionati e l elenco dei documenti che dovranno essere presentati agli ispettori per i successivi accertamenti. Il verbale interlocutorio contiene informazioni relative all oggetto della verifica e riporta una sintesi dell operato degli ispettori durante il primo accesso. Ciò chiaramente a garanzia del soggetto ispezionato. Il verbale di contestazione finale degli illeciti contiene invece
l indicazione delle risultanze ispettive e le sanzioni amministrative erogate. Al verbale di contestazione finale sono aggiunti una serie di allegati: All.ti A) e B) violazioni amministrative sanabili; All. C) violazioni non sanabili; All. D) Disposizioni ex art. 14 D. Lgs. 124/04; All. E) prescrizioni per le violazioni di natura penale; All. F) - adempimento obblighi per l estinzione dei reati penali; All. G) verbale unico contributivo (art. 10 D.Lgs. 124/04; All. H) reati in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Infine è stato introdotto un modello unificato per i casi in cui viene disposta dal Ministero del Lavoro la sospensione dell attività imprenditoriale, ex art. 14 T.U.