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Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Decisione N del 26 luglio 2016

Transcript:

COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) GRECO Nella seduta del 27/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO I fatti sono stati così ricostruiti dal cliente ricorrente. - In data 22 maggio 2012, il ricorrente ha consegnato raccomandata a mano in filiale, chiedendo la chiusura del conto corrente aperto presso l intermediario convenuto, ove venivano addebitate le rate di un finanziamento intestato al medesimo. - In tale occasione il ricorrente ha informato l intermediario che avrebbe fatto addebitare il finanziamento su altra banca e ha, altresì, chiesto copia di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto nonché le copie delle richieste fido. - Il ricorrente, non avendo ottenuto riscontri alle richieste presentate, ha sollecitato l intermediario con comunicazione del 2 ottobre 2012. - In data 18 gennaio 2013 e 12 febbraio 2013 il procuratore del ricorrente ha inviato ulteriori comunicazioni alla convenuta. - In precedenza, il ricorrente aveva, altresì, richiesto la sospensione del finanziamento sul quale la banca non ha fornito riscontri, salvo addebitare interessi moratori per un importo di euro 690,41 con una penale di euro 500. Pag. 2/6

- In data 5 aprile 2013, la banca ha comunicato al ricorrente che la mancata chiusura del conto corrente era dovuta al contratto di Garanzia del Consorzio Xxx che prevede che il conto corrente non possa essere spostato o cambiato. - Il ricorrente ha allegato il contratto di Garanzia dal quale non risulta tale clausola. Nel merito delle contestazioni del ricorrente, la banca si difendeva come segue. - Il ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 22 maggio 2012, istanza di modifica del conto corrente di addebito delle rate di due finanziamenti, di conferma chiusura del conto corrente e di revisione delle spese sostenute. - Sul punto, l intermediario ha dedotto di non aver mai ricevuto tale comunicazione. - Il documento versato in atti dal ricorrente è privo del timbro di ricevuta da parte della filiale. - Il primo documento di cui l intermediario ha contezza risulta quello con data del 6 agosto 2012, con il quale il ricorrente ha chiesto copia degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto (maggio 2003), copia dei contratti di apertura di credito connessi nonché comunicazione dei costi di quanto richiesto. - La filiale ha informato il cliente in ordine ai costi di produzione dei documenti richiesti (Euro 332,80), avvertendolo che la produzione documentale non sarebbe stata immediata visto la mole delle comunicazioni. - In data 2 ottobre 2012, il ricorrente, proponendo nuovamente le medesime istanze, ha chiesto la chiusura del conto corrente ed il cambio di domiciliazione degli addebiti delle rate dei finanziamenti presso altro istituto. - La documentazione richiesta dal ricorrente è stata ritirata in data 18 febbraio 2013. - Il trasferimento delle rate di uno dei due finanziamenti è stato completato, con esito positivo, e l intermediario ha provveduto a informare il cliente. - Con riferimento alla chiusura del conto corrente, l ufficio reclami ha comunicato, in data 5 aprile 2014, che per l altro dei finanziamenti, assistito dalla garanzia consortile Xxx, era in corso una richiesta di moratoria/sospensione, alla quale il Consorzio, non ha rilasciato il proprio benestare come da e-mail.. del 10/01/2014. - Al ricorrente è stato comunicato che la presenza di rate insolute del finanziamento, impediva, in quanto la procedura non lo consente, la chiusura del conto corrente e il cambio di domiciliazione del rid, che, per quanto ovvio. può essere eseguita solo per le rate in futura scadenza. - Tale situazione ha impedito di dare corso al cambio domiciliazione rid e chiusura conto corrente. - Con riferimento alla richiesta di moratoria, essa è stata presentata dal ricorrente alla filiale in data 26.09.2011. - In data 27/08/2012, la Filiale ha inoltrato al Consorzio di Garanzia una nota con la quale comunicava la disponibilità da parte della Banca ad aderire alla richiesta di moratoria del cliente, a condizione che l'ente confermasse, anche in considerazione del periodo di ammortamento aggiuntivo, la garanzia rilasciata in data 26/02/2009. - L ente ha comunicato di non aver potuto perfezionare la pratica di moratoria in quanto al momento della ricezione della richiesta (agosto 2012) la moratoria risultava in essere già da settembre 2011, con la presenza quindi di rate impagate da un anno (ultima rata regolarmente pagata è del 31.08.2011). - Ad inizio 2013, il ricorrente ha effettuato due pagamenti per complessivi 5.550,00. La procedura ha attribuito l'importo, saldando prima gli interessi di mora, poi gli interessi convenzionali del piano di ammortamento e solo in parte il capitale. - In data 9 marzo 2013, la filiale, su richiesta di moratoria/sospensione del cliente ha istruito e inoltrato una pratica di revisione del finanziamento (finanziamento Pag. 3/6

erogato con garanzia Xxx) che alla data presentava rate scadute e insolute dal 30.09.2011. - Relativamente alla richiesta di rimborso di 527,86 per spese e costi indebitamente sostenuti dal giugno 2012, l intermediario ha precisato che il suddetto importo comprende 332,80, addebito del 05/02/2013 a fronte della ristampa degli estratti conto del conto dal 08/05/2003 al 30/06/2012, costo previsto dal Foglio Informativo e regolarmente comunicato al cliente. La differenza si riferisce alle spese tenuta conto previste dal Documento di Sintesi allegato all' Estratto Conto, documentazione di volta in volta prodotta dalla Banca con cadenza trimestrale ed inviata al ricorrente. - Con riferimento alle spese di tenuta del conto, la banca ha provveduto con decorrenza 01/01/2014 ad azzerare le condizioni di tenuta conto del conto corrente in questione, considerata l'impossibilità di estinzione con la presenza di rate impagate per 27.318,00. - Per quanto riguarda la richiesta di 2.500,00 a titolo di risarcimento danni morali e tensivi, la banca ha ritenuto la stessa priva di supporto probatorio e smentita dalla continua ricerca da parte del Responsabile della Filiale di condividere con (il ricorrente, n.d.r.) una soluzione circa la regolarizzazione del finanziamento. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all ABF che il conto venga chiuso nonché di ordinare all intermediario il rimborso di 527,00 per spese e costi sostenuti a far data dal giugno 2012. Il ricorrente ha, altresì, chiesto il riconoscimento dell importo di 2.500,00 a titolo di risarcimento per danni morali e tensivi, per il lungo periodo di mancata chiusura del conto corrente. La banca convenuta ha chiesto all ABF di rigettare il ricorso perché infondato. DIRITTO La controversia ha ad oggetto l omessa chiusura di un conto corrente aperto presso la banca convenuta, nonché la richiesta di rimborso delle spese e dei costi sostenuti a far data dalla richiesta. Il ricorrente pretende altresì il risarcimento dei danni morali per l importo di Euro 2.500. Quanto ai fatti, è pacifico che, attualmente, il conto corrente risulti ancora aperto. In merito alla richiesta di chiusura, il ricorrente ha dedotto che essa è stata formulata nel mese di maggio 2012, attraverso raccomandata a mano depositata in filiale. Sul punto, l intermediario ha rilevato che tale raccomandata a mano non risulta mai essere pervenuta alla filiale ed, invero, il documento redatto in atti dal ricorrente non reca timbro della filiale per accettazione, a differenza di quanto accade per una successiva comunicazione del 2 ottobre 2012, con la quale il ricorrente ha chiesto la chiusura del conto. Il ricorrente ha formulato nuovamente istanza di chiusura del conto corrente in data 18 gennaio 2013 e 12 febbraio 2013, richiamandosi alle precedenti richieste del 2012. Provata l esistenza e la ricezione da parte della banca convenuta della richiesta di chiusura del conto corrente, il Collegio ha ritenuto necessario approfondire le motivazioni per le quali l intermediario non ha dato corso alla predetta richiesta. Sul punto, la banca ha dedotto l impossibilità di procedere alla chiusura del conto in presenza di rate impagate di un finanziamento di cui il ricorrente è titolare. In particolare, il rifiuto dell intermediario sarebbe derivato da una clausola del contratto di Garanzia del Consorzio Xxx che dispone che il conto corrente di addebito non possa essere spostato o cambiato. Pag. 4/6

Il ricorrente ha negato la circostanza, producendo un documento intitolato Richiesta di Concessione, privo di tali indicazioni. In merito, l intermediario ha dedotto che tale documento non fa parte della documentazione in possesso della banca e che non è stato sottoscritto nella filiale di riferimento. Non risultando agli atti copia del contratto di finanziamento le cui rate risultano, ad oggi, insolute né copia del contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti né, tanto meno, copia del Contratto di Garanzia dal quale risulterebbe il divieto convenzionale di chiusura del conto corrente in costanza di finanziamento, il Collegio ritiene che la banca convenuta non abbia dimostrato la legittimità del proprio rifiuto alla richiesta del cliente di chiusura del conto corrente. Per quanto concerne la domanda di rimborso delle spese e dei costi sostenuti dal cliente, per un totale di 527,86, l intermediario ha dedotto che tale importo è costituito, da un lato, dalle spese relative alla ristampa degli estratti conto da 08.05.2003 al 30.06.2012, costo previsto dal Foglio Informativo e regolarmente comunicato al cliente prima della produzione della ristampa e, dall altro, dalle spese di tenuta conto, previste dal Documento di Sintesi allegato all Estratto Conto. Non risulta versato in atti il documento di sintesi dal quale dedurre le spese connesse al conto corrente. Circa le spese di ristampa, l intermediario ha calcolato n. 104 documenti da ristampare per 3.20 l uno, per un totale di euro 332,80, producendo copia del Foglio informativo dal quale risulta la corretta indicazione dell importo unitario suddetto. Con riferimento alle spese del conto, che per differenza ammontano ad Euro 194,20, queste ultime sono state addebitate fino all 1.01.2014, data in cui l intermediario ha provveduto ad azzerare le condizioni di tenuta conto del conto corrente in questione, considerata l'impossibilità di estinzione con la presenza di rate impagate. Vista l illegittimità del rifiuto di chiusura del conto corrente, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia il diritto di vedersi rimborsate le spese di tenuta conto per Euro 194,20. Per quel che concerne la richiesta di risarcimento dei danni morali per Euro 2.500, il Collegio rileva che essa appare sprovvista non tanto di prove atte a quantificare la lesione lamentata, ma dei presupposti essenziali, in fatto e in diritto, per l accoglimento di tale domanda. Ciò che difetta è infatti l allegazione di elementi che attestino l intervenuta lesione di un interesse costituzionalmente protetto, atta a giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale. Al proposito è utile richiamare la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 che, offrendo un interpretazione costituzionalmente orientata dell articolo 2059 c.c., condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto della persona - nei casi in cui tale risarcibilità non sia prevista espressamente dalla norma - alla sussistenza di tre condizioni: a) che l interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell interesse leso sia grave, nel senso che l offesa superi una soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi. Per tali motivi il Collegio non accoglie la domanda di risarcimento di danni morali avanzata dal cliente ricorrente. Pag. 5/6

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 194,20. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6