TASI TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE - 2014



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TASI TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE - 2014 NOVITA'!!! Dal 1/1/2014 è entrata in vigore il nuovo tributo per i servizi indivisibili del Comune (TASI). Armonizzazione IMU/TASI - Quanto pagato dai contribuenti a titolo di TASI per l anno 2014 per immobili diversi da quelli indicati di seguito si considera imputato ai fini IMU (delibera del consiglio comunale n.50/2014) categoria immobili per cui si paga la TASI unità immobiliari (u.i.) e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 u.i. e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all abitazione principale, e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell art.13 dell art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.221 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del DL 6/12/ 2011, n.201, convertito dalla L 22/12/2011, n. 214 DI COSA SI TRATTA Di un tributo dovuto per finanziare in tutto o in parte uno o più servizi pubblici comunali indivisibili. A decorrere dal 2014, il gettito derivante dalla TASI serve a compensare il mancato gettito derivante dall introduzione dell esenzione da IMU per l abitazione principale. CHI DEVE PAGARE Sono tenuti al pagamento del tributo tutti i possessori ed detentori a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU. La somma complessivamente dovuta per il tributo è ripartita per: - il 90% della stessa a carico dei possessori (es. proprietari titolari di diritto di piena proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ecc.); - il 10% della stessa a carico dei detentori/occupanti (es. conduttori, affittuari comodatari ecc. diversi dai possessori sopra esposti) I possessori indipendentemente dalla quota di proprietà o di diritto reale di godimento, devono pagare in solido tra loro il 90% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei possessori è tenuto a pagare l intera quota del 90%, indipendentemente dalla loro quota di proprietà, usufrutto, uso abitazione ecc. Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei possessori paga l intera quota, libera gli altri dal pagamento. I detentori, se diversi dai possessori; devono pagare in solido tra loro il 10% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei detentori è tenuto a pagare l intera quota del 10%.

Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei detentori paga l intera quota, libera gli altri dal pagamento. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta al 100% soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In altri termini, in questo caso non vale la ripartizione 90/10 sopra esposta. Ai sensi dell art.5 del proprio regolamento che regola il tributo (approvato con delibera del consiglio comunale n.63 del 31/07/2014 pubblicato sul sito del comune), in applicazione del principio di massima semplificazione a favore del contribuente, è consentito il versamento parziale, da imputarsi a titolo di acconto, da parte di ciascun coobligato di una somma calcolata in ragione della propria quota di possesso. Ciascun contribuente resta quindi obbligato a versare per intero l eventuale somma dovuta a saldo, al netto degli acconti versati da tutti i coobligati imputabili alla medesima obbligazione tributaria. Qualora il tributo sia versato per intero da uno dei possessori o dei detentori, libera gli altri. Se i possessori versano il 100 % del tributo dovuto liberano anche i detentori, qualora questi ultimi siano diversi dai primi. In tal ultimo caso i possessori dovranno inviare apposita dichiarazione di accollo liberatoria al competente servizio comunale nel termini legali di presentazione della dichiarazione del tributo. A CHI SI PAGA A favore del Comune dove sono situati i fabbricati e le aree fabbricabili VALORE IMPONIBILE Per ogni anno d imposta l importo complessivo dovuto si ottiene moltiplicando il valore imponibile per l aliquota di riferimento stabilita dal Comune. Il valore imponibile si calcola come nell IMU. Per i fabbricati i valore si ottiene aumentando la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell anno di riferimento del 5% e poi moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e cat C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat A/10; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella cat D/5; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ACCONTO DI GIUGNO 2014 Per l acconto 2014, si applicano le seguenti aliquote - per le unità immobiliari (u.i.) e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La medesima aliquota si applica a tutte le u.i. e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all abitazione principale, e comunque esentate da IMU, ai sensi dell art.13 dell art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.221; - 1,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alle lettere precedenti; Tali aliquote sono state approvate con delibera del consiglio comunale n.34 del 29/11/14 e pubblicate sia nel sito del Comune che nel portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/. In tali siti è possibile visionare o scaricare copia del predetto atto. ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL SALDO DI DICEMBRE 2014 Per il saldo 2014, si applicano le seguenti aliquote: categoria unità immobiliari (u.i.) e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 u.i. e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all abitazione principale, e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell art.13 dell art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.221 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del DL 6/12/ 2011, n.201, convertito dalla L 22/12/2011, n. 214 Aliquota 1,00 per mille Tali aliquote sono state approvate con delibera del consiglio comunale n.50 del 04/07/14 e pubblicate sia nel sito del Comune che nel portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/. In tali siti è possibile visionare o scaricare copia del predetto atto. QUANTO SI PAGA Per ogni singola unità immobiliare va calcolata un solo tributo dovuto moltiplicando il valore imponibile per l aliquota scelta in base alla destinazione dell immobile, rapportato ai mesi di possesso e di destinazione. Si applica l aliquota sopra stabilita per l abitazione principale in tutti i casi in cui almeno uno dei possessori (come sopra definiti) utilizza l immobile come abitazione principale. In tutti gli altri casi si applica l aliquota dell 1 per mille. COME E QUANDO SI PAGA Il versamento della tasi deve essere effettuato dal contribuente: - con modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale

- In alternativa al modello F24, quando sarà approvato dal competente Ministero, potrà essere utilizzato l apposito bollettino postale ed il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello postale. Per pagare occorre indicare nel modello F24 o nel bollettino ccp i seguenti codici: - Codice del Comune di Sassuolo: I462 - Codici del tributo: 3958 : per abitazione principale e relative pertinenze 3959 : per fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 : per aree fabbricabili 3961 : per altri fabbricati. Per l anno 2014, Il pagamento andrà eseguito in due rate entro: - 16 giugno, dovrà essere versato l acconto pari al 50% di quanto dovuto per tutto l anno, applicando le citate aliquote stabilite dal Comune; - 16 dicembre dovrà essere versato il saldo pari al restante 50% di quanto dovuto per tutto l anno, applicando le citate aliquote stabilite dal Comune. IMPORTO MINIMO DOVUTO SE L'IMPOSTA TOTALE COMPLESSIVA RIFERITA ALL'INTERO ANNO E' DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 12 NON E' TENUTO AD ALCUN VERSAMENTO ESENZIONI Si applicano le seguenti esenzioni a) immobili posseduti da Stato, e, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, loro consorzi, enti SSN, destinati esclusivamente compiti istituzionali b) fabbricati classificabili da E/1 a E/9 c) fabbricati usi culturali ex art 5-bis DPR, n.601/73 d) fabbricati esercizio culto art 8 e 19 Costituzione e) fabbricati de Santa Sede Trattato lateranense f) fabbricati degli Stati esteri e Org Internazionali i) immobili utilizzati da soggetti art 87,co1,let.c) DPR n.917/86, destinati esclusivamente con modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali,sanitarie,ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività religione-culto-cura-anime art 16, let.a), L n.222/85 CALCOLO ON LINE Il Sistema di calcolo del tributo dovuto è in fase di aggiornamento e sarà reso disponibile quanto prima su questo portale.

DICHIARAZIONE Entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di riferimento va presentata la dichiarazione in caso di acquisto o cessazione del possesso o della detenzione del fabbricato o dell area fabbricabile La dichiarazione una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non intervenga una modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI: da parte dei possessori si applicano: - da parte dei possessori, le disposizioni riguardanti la presentazione della dichiarazione dell'imu e quindi utilizzando il modello approvato dal MEF per l IMU. In tal caso, la dichiarazione può essere presenta: o direttamente al Servizio Entrate e Patrimonio nei giorni di sportello (vedi sotto); o per raccomandata senza ricevuta di ritorno; o per pec. - da parte dei detentori (solo qualora siano diversi dai possessori) si applicano le disposizioni valide per la TARI ovvero bisogna utilizzare il modello messo a disposizione dal comune, reperibile presso l ufficio appresso indicato. In tal caso la dichiarazione può essere presentata congiuntamente a quella per la tassa rifiuti: o presso il Servizio Entrate e Patrimonio direttamente nei giorni di sportello (vedi sotto); per raccomandata senza ricevuta di ritorno; per pec. o presso il Servizio Anagrafe per le utenze domestiche all atto della richiesta o variazione della residenza o SUAP per operatori economici ATTI E REGOLAMENTI COMUNALI Ad oggi è in vigore il regolamento comunale del tributo (approvato con delibera del consiglio comunale n.63 del 31/7/2014. Il regolamento è pubblicato in questo portale e sul portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/ Per le aliquote valide per l acconto 2014 approvate con delibera del consiglio comunale n.34 del 29/04/2014. La delibera è disponibile in questo portale ed è stata pubblicata anche sul Portale del Federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/ Per le aliquote valide per il saldo 2014 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 04/07/2014. La delibera è pubblicata in questo portale e sul portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/ RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n 147.

Artt.1 e 2, del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n.68. A QUALE UFFICIO RIVOLGERSI La gestione della tassa è affidata per legge al Comune e quindi al Servizio Entrate e Patrimonio. Per informazioni rivolgersi al citato Servizio con sede e ricevimento del pubblico in viale Matteotti, 82-41049 - Sassuolo. Si riceve il pubblico: martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00. E' possibile contattare l'ufficio: per telefono tel.0536/1844937 - per fax al n 0536/1844905 per e-mail tributi@comune.sassuolo.mo.it - per pec: entrate@pec.comune.sassuolo.mo.it Presso gli uffici del Servizio Entrate è possibile reperire i modelli della dichiarazione e delle istanze.