Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo

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Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo Come noto, l'imu sostituisce, in caso di immobili non locati, l'irpef e relative addizionali riguardanti i redditi fondiari. Il Mod. 730/2013, è stato di conseguenza adattato per far fronte alle nuove modalità di tassazione. Nella presente nota si analizzano gli effetti di tali novità sul quadro B, Mod. 730/2013.

Nella presente informativa prosegue l analisi degli effetti dell IMU sui fabbricati; come noto, tale imposta sostituisce, in caso di immobili non locati, l Irpef e relative addizionali riguardanti i redditi fondiari. Di conseguenza, il Mod. 730/2013, è stato adattato per far fronte alle nuove modalità di tassazione; preliminarmente, va osservato che, in linea generale, il contribuente dovrà continuare a indicare in dichiarazione anche gli immobili non concessi in locazione, nonostante questi non scontino più Irpef e addizionali. In sede di liquidazione delle imposte, tali redditi non saranno quindi considerati. Contribuente indica in dichiarazione Fabbricati non locati Fabbricati locati Il soggetto che presta l assistenza fiscale calcola l imposta solo sui fabbricati locati IMMOBILI NON LOCATI (IMU) Come sopra accennato, gli immobili non locati vanno indicati in dichiarazione dei redditi, nonostante scontino l IMU e non l IRPEF e relative addizionali. In particolare, si tratta dei fabbricati: utilizzati come abitazione principale (non parzialmente locata, codice utilizzo 1); a disposizione (codice utilizzo 2); pertinenze di abitazione principale (codice utilizzo 5); situati in Abruzzo e concessi in comodato ex art. 5, ordinanza ministeriale n. 3813/2009 (codice utilizzo 15); che rientrano nella casistica residuale (codice utilizzo 9).

ABITAZIONE PRINCIPALE (CODICE 1) Il codice 1 va indicato nel caso in cui il fabbricato sia utilizzato come abitazione principale; si considera tale l immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il codice 1 può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi: quando l immobile è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che ivi risiedono; nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a patto che la casa non sia locata. Se l immobile viene in parte utilizzato come abitazione principale, ed in parte è concesso in locazione, sarà necessario indicare il codice utilizzo 11 o 12 ATTENZIONE Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l immobile che il contribuente utilizza come propria abitazione principale. Rispetto agli anni passati nulla cambia in tema di tassazione Irpef; l abitazione principale confluiva infatti nel reddito complessivo, da cui però veniva interamente dedotta. IMMOBILE AD USO ABITATIVO TENUTO A DISPOSIZIONE (CODICE 2) In caso di immobile a disposizione va indicato il codice 2. Trattasi, ad esempio, dell immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE (CODICE 5) Le pertinenze dell abitazione principale (ad esempio box auto, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita vanno indicate con il codice utilizzo 5. Si tratta delle unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). IMMOBILE SITUATO IN ABRUZZO CONCESSO IN COMODATO (CODICE 15) Il codice 15 va indicato in caso di immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili. UTILIZZI DIVERSI (CODICE 9) Gli immobili che non rientrano in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15 devono essere indicati con il codice 9. Si tratta dei fabbricati che nelle ultime due dichiarazioni erano identificati con i codici da 9 a 13: immobili privi di allacciamento alle reti dell energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzati, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare, o unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante; pertinenza di immobile a disposizione;

immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all estero o se l immobile è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in un altro comune; immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore ad 25,82. ATTENZIONE In presenza dei codici sopra descritti non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall IMU. ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA (IMU, OPPURE IMU + IRPEF) Caso particolare di immobile soggetto potenzialmente solo ad IMU, o sia ad IMU che ad IRPEF, è costituito dall abitazione principale parzialmente locata; per gestire la casistica in esame sono stati introdotti due nuovi codici utilizzo: codice 11: abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato; codice 12: abitazione principale parzialmente locata a canone concordato. In presenza dei codici utilizzo 11 o 12 sarà necessario operare un confronto tra rendita catastale e canone di locazione. In particolare, sarà necessario effettuare la seguente operazione: quota rendita: 1,05 x rendita catastale x giorni di possesso x percentuale di possesso; quota canone: canone di locazione x 85% x percentuale di possesso. o Se la quota rendita è maggiore o uguale alla quota canone: solo IMU; o Se la quota rendita è minore alla quota canone: IMU + Irpef. ESEMPIO Il signor Baffi utilizza come abitazione principale un immobile di sua proprietà (rendita catastale 700,00); nei mesi estivi concede in locazione una stanza del suo appartamento, dietro corrispettivo ( 500,00). Quota rendita: 700,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = 735,00; Quota canone: 500,00 x 85% x 100/100 = 425,00; Quota rendita > quota canone => solo IMU. IMMOBILI LOCATI (IMU + IRPEF) Gli immobili locati scontano sia l IMU che l Irpef; si tratta, in particolare di: immobili locati in regime di libero mercato (codice utilizzo 3); immobili locati in regime legale di determinazione del canone (codice utilizzo 4); immobili situati in uno dei comuni ad alta densità abitativa, concessi in locazione a canone concordato (codice utilizzo 8);

immobili situati in Abruzzo concessi in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili (codice utilizzo 14). Chi presta l assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei fabbricati solo in presenza dei sopra richiamati codici (3, 4, 8, 14); trattandosi di redditi da locazione, si dovrà inoltre prestare attenzione all eventuale opzione per la cedolare secca. In questo caso, l imposta verrà calcolata: applicando l aliquota del 21%, in presenza dei codici 3, 4 e 11, con casella cedolare secca barrata; applicando l aliquota del 19%, in presenza dei codici 8, 12 e 14, con casella cedolare secca barrata. ATTENZIONE Dovranno essere considerati ai fini Irpef anche i redditi derivanti da locazione parziale dell abitazione principale (codici 11 o 12), se il canone di locazione prevale sulla rendita catastale. TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DI FABBRICATO CODICE UTILIZZO IMU IRPEF E ADDIZIONALI O CEDOLARE SECCA Abitazione principale e pertinenze 1 e 5 Sì NO Unità immobiliare a disposizione 2 Sì NO Immobile a utilizzi diversi 9 Sì NO Abitazione principale parzialmente locata A libero mercato A canone concordato 11 Sì Sì se canone di locazione (*) > rendita catastale rivalutate 12 Sì Sì se canone di locazione (*) > rendita catastale rivalutata Fabbricati locati A libero mercato 3 Sì Sì Ad equo canone 4 Sì Sì A canone concordato 8 Sì Sì (*) il canone di locazione si intende ridotto del 15%, in caso di tassazione ordinaria; nessuna riduzione è prevista se si è optato per la cedolare secca.

RIFLESSI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO PER DETRAZIONI Gli immobili non locati, non scontando l Irpef, non confluiscono più né nel reddito complessivo, né nel reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (reddito complessivo + reddito sottoposto a cedolare secca). SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO Come sopra accennato, dal periodo di imposta 2012 il reddito da fabbricati non locati, a seguito dell introduzione dell IMU, non concorre più alla formazione del reddito complessivo; di conseguenza, si possono verificare alcuni casi in cui, a parità di condizioni, un soggetto che fino al 2011 era considerato non a carico, nel 2012 risulta a carico. La moglie del signor Cotone presenta un reddito da collaborazione pari ad 2.300,00 e un reddito derivante da abitazione principale pari ad 600,00. Fino allo scorso anno, la signora Cotone non era fiscalmente a carico del marito, superando il limite di 2.840,51; il reddito complessivo risultava così determinato: Reddito da collaborazione: 2.300,00 + Reddito da abitazione principale: 600,00 = ESEMPIO Reddito complessivo: 2.900,00 Dal 2012 il reddito da abitazione principale non concorre alla determinazione del reddito per essere considerati fiscalmente a carico; di conseguenza, la signora Cotone risulterà a carico, essendo il reddito complessivo pari ad 2.300,00 (< 2.840,51). Analoghe situazioni potranno verificarsi per quei contribuenti considerati fiscalmente non a carico fino all anno scorso, in quanto titolari esclusivamente di redditi derivanti da immobili non locati; come sopra rilevato, tali soggetti saranno quest anno considerati fiscalmente a carico, dato che tali rendite non confluiscono più nel reddito complessivo. REDDITO DI RIFERIMENTO PER DETRAZIONI (PER CONIUGE/FIGLI/FAMILIARI A CARICO, PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI, PER REDDITI DI PENSIONE) Fino all anno scorso, le detrazioni in esame erano commisurate al reddito complessivo al netto dell abitazione principale; pertanto, nulla cambia per quei contribuenti titolari esclusivamente di redditi derivanti da abitazione principale. Nel caso in cui, invece, i redditi da fabbricati derivino da immobili non locati diversi dall abitazione principale, il reddito di cui tener conto per calcolare detrazioni e agevolazioni fiscali risulterà inferiore a quello indicato, a parità di condizioni, negli anni scorsi, comportando un aumento della misura delle detrazioni. Il signor Fulmine ha percepito, nel 2012, 30.000,00, derivanti da lavoro dipendente; è unico proprietario della sua abitazione principale (rendita catastale 700,00), oltre che di due immobili tenuti a disposizione (rendita catastale complessiva, 1.300,00). Fino allo scorso anno, il reddito complessivo, al netto dell abitazione principale, era così determinato: Reddito da lavoro dipendente: 30.000,00 + Immobili a disposizione: 1.300,00 = ESEMPIO Totale: 31.300,00 Di conseguenza, la detrazione spettante per l unico figlio a carico era pari ad 536,42. Dal 2012, il reddito complessivo del signor Fulmine sarà, a parità di condizioni, pari ad 30.000,00. La detrazione spettante per il 2012 per l unico figlio a carico sarà quindi pari ad 547,46.