Anno 2013 N. RF207 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO REMISSIONE IN BONIS - OMISSIONI SANABILI ENTRO IL 30/09 RIFERIMENTI CM 13/2013 ; CM 38/2012; RM 46/2012 - ART. 2 DL 16/2012 CIRCOLARE DEL 19/09/2013 Sintesi: entro il prossimo 30/09 i contribuenti potranno sanare l eventuale omessa/tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali/regimi fiscali opzionali; a tal fine è necessario che l'interessato: - sia in possesso dei requisiti sostanziali; - non sia a conoscenza di eventuale contestazione o altre attività di accertamento della violazione; - contestualmente alla tardiva comunicazione, versi una sanzione pari a 258, non compensabile. Entro il prossimo 30/09 cade il termine per sanare le mancate opzioni che dovevano essere effettuate entro determinati termini già scaduti. Come noto, l art. 2 DL 16/2012 ( decreto semplificazioni ) ha introdotto l istituto della cd remissione in bonis per evitare che la possibilità di fruire di benefici fiscali o regimi opzionali sia preclusa a causa di mere dimenticanze (e non di mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità CM 38/2012) relative a comunicazioni o adempimenti formali. REMISSIONE IN BONIS: DISPOSIZIONI GENERALI ASSENZA DI CONTROLLI In modo del tutto analogo a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che: la violazione non sia già stata oggetto di contestazione non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Nota: l inizio di un accesso/ispezione/verifica (o altra attività di accertamento) che abbia ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale/regime opzionale non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi della remissione in bonis (CM 38/2012) Esempio: è causa ostativa alla comunicazione tardiva all Enea un controllo formale ex art. 36-ter Dpr 600/73 riferito alla detrazione del 55% operata in Unico per il medesimo periodo; non è ostativo il medesimo controllo riferito ad altri lavori del risparmio energetico (effettuati su un periodo di imposta diverso) o un preavviso di irregolarità riferito ai versamenti Iva del medesimo periodo. CONDIZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE Il contribuente può accedere al beneficio purché soddisfi le seguenti condizioni: A) REQUISITI sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento B) COMUNICAZIONE C) SANZIONE presenti la comunicazione (o assolva l adempimento richiesto) in ritardo, ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile versi "contestualmente" la sanzione di. 258 con F24 senza possibilità di compensazione.
Redazione Fiscale Info Fisco 207/2013 Pag. 2 / 5 A) REQUISITI SOSTANZIALI I requisiti sostanziali richiesti dal beneficio fiscale o regime opzionale devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l assolvimento dell adempimento (CM 38/2012). B) TERMINE Per sanare le omissioni, il contribuente deve eseguire la comunicazione: entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile con ciò intendendo la prima dichiarazione dei redditi (Unico) i cui termini di presentazione scadono successivamente a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la comunicazione. Pertanto occorre: in primo luogo individuare la data in cui scadeva ordinariamente il termine per l'opzione se tale scadenza, rispetto al termine per la presentazione di Unico (30/09/n): - cade prima: il termine per la remissione in bonis coincide con tale data (30/09/n) - cade dopo: il termine per la remissione in bonis slitta all'anno successivo (30/09/n+1). In sostanza, se l'opzione va esercitata: nel periodo 1/01-30/09: la remissione in bonis scade entro il 30/09 del medesimo anno nel periodo 1/10-31/12: la remissione in bonis scade entro il 30/09 dell'anno successivo. 01/01/12 01/03/12 30/09/12 opzione Irap (triennio 2012-2014) opzione Irap (triennio 2013-2015) 01/01/13 01/03/13 30/09/13 Termini mobili: se il termine per l adempimento non è fisso (30 gg dalla stipula per l opzione per la cedolare secca, 90 gg dalla fine lavori per la comunicazione all Enea e modello EAS), più ci si avvicina al termine di presentazione di Unico, più l intervallo per procedere alla remissione si accorcia. Stipula contratto opz. Cedolare secca 01/01/13 15/08/13 14/09/13 30/09/13 TERMINE DELLA DICHIARAZIONE: va fatto riferimento: al termine previsto ordinariamente dalla legge a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni ex art. 2 c. 7 Dpr 322/98 (che considera valida la dichiarazione tardiva così presentata, salva l applicazione delle sanzioni per il ritardo). OPZIONE RILEVANTE AI SOLI FINI IVA: se l opzione rileva esclusivamente ai fini IVA: il termine cui fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade dopo il termine previsto per effettuare la comunicazione o l adempimento. Nota: si osserva che in generale il termine per l'invio della dichiarazione Iva coincide con quello di Unico (30/09), salvo il caso di situazioni particolari (es.: operazioni straordinarie aziendali).
Redazione Fiscale Info Fisco 207/2013 Pag. 3 / 5 C) SANZIONE Ai fini del perfezionamento remissione in bonis: contestualmente alla tardiva comunicazione o all adempimento tardivo occorre versare la sanzione in misura pari a. 258 (importo minimo ex art. 11 DLgs 471/97) Detta sanzione: va versata mediante mod.f24 (cod. tributo 8114 riportando, quale Anno di riferimento, l anno per il quale si effettua il versamento) non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili (credito IVA, IRES, ecc.) non può essere oggetto di ravvedimento operoso (CM 38/2012). CONTESTUALITÀ DELLA SANZIONE: considerata l'analogia con l'istituto del ravvedimento operoso si ritiene che la sanzione vada versata: - entro il termine previsto per la regolarizzazione - anche se in un momento diverso dalla comunicazione stessa. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - "BUONA FEDE" DEL CONTRIBUENTE (CM 38/2012) La remissione in bonis tutela la buona fede (ed è esclusa ove sia conseguenza di un "mero ripensamento ovvero di una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità"); questa sussiste se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con il regime/beneficio fiscale di cui intende fruire. Nella maggior parte dei casi tale comportamento concludente viene attuato solo sede di Unico (applicando il regime fiscale prescelto), con scadenza coincidente con la remissione in bonis. Nel caso della cedolare secca, tuttavia, potrebbe essere considerato comportamento concludente per la scelta del regime ordinario l omessa racc. A/R al conduttore o l incasso dell adeguamento Istat dei canoni. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA FATTISPECIE ESCLUSE Secondo la CM 38/2012 detta forma di "ravvedimento" non è applicabile alle seguenti fattispecie A) "OPZIONI" DISCIPLINATE DAL DPR 442/97 Si tratta di quelle scelte il cui accesso è subordinato: al solo comportamento concludente del contribuente e non all'esercizio di una formale opzione da esercitare nei termini a pena di decadenza. È il caso delle scelte per la fruizione: di regimi contabili "semplificati" Esempi: regime dei minimi/nuove iniziative produttive; contabilità semplificata; contabilità ordinaria per i professionisti; ecc. di regimi di determinazione dell imposta Esempi: contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72; regime di contabilità presso terzi; regime speciale dell'agriturismo o altre opzioni in agricoltura; regime di L. 398/91, ecc.. Nota: in sostanza la remissione in bonis: - dovrebbe essere vietata in tutte le ipotesi di opzione da comunicare nel quadro VO della prima dichiarazione Iva presentata successivamente alla scelta operata
Redazione Fiscale Info Fisco 207/2013 Pag. 4 / 5 - vertendosi in tali casi nella mera ipotesi di "violazione formale" (cui si applica la sanzione di 258), e non della decadenza dal regime adottato B) ADEMPIMENTI CHE CONFIGURANO MERA IRREGOLARITÀ Si tratta di violazioni connesse a comunicazioni e/o ad adempimenti la cui tardiva esecuzione: assume natura di mera irregolarità dal cui discenda la sola irrogazione di sanzioni. Esempio: l'agenzia porta l'esempio della comunicazione telematica dei "lavori a cavallo d'anno" relativi agli oneri detraibili al 55%; la tardiva omessa comunicazione non comporta, infatti, la decadenza dall'agevolazione, ma la sola applicazione della sanzione di 258 (CM 21/2010). La situazione è analoga a quella precedente, con l'unica differenza che non si tratta di "optare per un regime", ma di comunicare la ricognizione di un evento. Nota: si dovrebbe dunque trattare di tutte le comunicazioni "non fiscali", alle quali non è applicabile il ravvedimento operoso e che non prevedono la possibilità di presentare una "integrativa". FATTISPECIE AMMESSE Rientrano, invece, nell ambito della sanatoria possibile entro il prossimo 30/09, gli omessi adempimenti di seguito elencati: Adempimento TASSAZIONE PER TRASPARENZA SOCIETÀ DI CAPITALI OPZIONE TRIENNIO 2012-2014 CONSOLIDATO FISCALE OPZIONE TRIENNIO 2013-2015 OPZIONE IRAP IN BASE AL BILANCIO IVA DI GRUPPO MODELLO EAS TONNAGE TAX CEDOLARE SECCA COMUNICAZIONE ALL'ENEA REGIMI FISCALI OPZIONALI - FATTISPECIE SANABILI Omissione la comunicazione andava effettuata entro il 31/12/2012 il modello di opzione doveva essere presentato entro il 17/06/2013 per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che intendevano esercitare, per il triennio 2013-2015, l opzione per la determinazione dell IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES la comunicazione andava presentata entro il 01/03/2013. il modello IVA 26 per l anno d imposta 2013 andava presentato entro 18/02/2013 gli enti associativi dovevano presentare il modello: entro 60 giorni dalla data di costituzione entro il 02/04/2013 al fine di comunicare le eventuali variazioni, intervenute nel 2012, relative a dati già precedentemente comunicati le imprese marittime che intendevano applicare detto regime a partire dal periodo d imposta 2013 dovevano presentare la comunicazione entro il 02/04/2013 esercizio dell'opzione nell'apposito modello (Siria o 69) e invio della raccomandata A/R all'inquilino entro 30 giorni dalla stipula (o dalla proroga quadriennale) del contratto di locazione (come da CM 47/2012 ) comunicazione entro 90gg dall'ultimazione dei lavori per la fruizione della detrazione del 55% per il risparmio energetico (come da CM 13/2013)
Redazione Fiscale Info Fisco 207/2013 Pag. 5 / 5 ESEMPLIFICAZIONI TRASPARENZA FISCALE La Alfa Srl intendeva optare per la trasparenza fiscale nel triennio 2012-2014. Esempio1 La scadenza ordinaria per esercitare l'opzione era il 31/12/2012; laddove entro tale data non fosse esercitata l'opzione, si potrà regolarizzare tale tardività entro il 30/09/2013 (cioè del primo Unico SC da presentare successivamente al 31/12/2012): presentando il modello telematico di comunicazione (per quanto tardiva) versando la sanzione di 258 come segue: 8114 2013 258 00 Anno per il quale si effettua il versamento e cioè nel quale avviene la regolarizzazione 258,00 258 00 Esempio2 Esempio3 IRAP CON CRITERI DI BILANCIO La Beta snc ha omesso al 1/03/2013 di esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio 2013-2015. La società alla data del 30/09/2013: potrà sanare la violazione presentando il modello e versando la sanzione di. 258 potrà trasmettere il modello Irap determinando l'imponibile con i valori di bilancio. MODELLO EAS L'associazione calcistica US Trento si è costituita: caso a): il 1/04/2013: entro il 31/05/2013 (60 gg) non è stato inviato il modello EAS; entro il 30/09/2013 si potrà presentare il modello versando la sanzione caso b): il 4/08/2013: entro il 3/10/2013 (60 gg) non è stato inviato il modello EAS; entro il 30/09/2014 si potrà presentare il modello versando la sanzione. In entrambi i casi potrà fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 148 Tuir e 4 Dpr 633/72, (cd. "decommercializzazione" delle quote associative e delle operazioni verso i soci). Sarà necessario che la "buona fede" sia dimostrata nella mancata fatturazione delle quote associative e degli eventuali corrispettivi per operazioni effettuate a favore degli associati; in tal modo sarà possibile non tassare i medesimi proventi in Unico. Esempio4 CEDOLARE SECCA Il sig. Mario Rossi ha stipulato un contratto di locazione abitativa al 15 marzo 2013. Entro il 14 aprile (30 giorni) ha proceduto a registrare il contratto senza richiedere l applicazione della cedolare secca (e versando l imposta di registro). Ha tuttavia proceduto a mandare la raccomandata al conduttore per comunicare la scelta della cedolare secca, rinunciando agli adeguamenti Istat. Entro il prossimo 30/09/2013 potrà esperire la remissione in bonis (e richiedere il rimborso dell imposta di registro versata).