Il trattamento delle somme erogate in sede di conciliazione. Milano 17 maggio 2016

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Transcript:

Il trattamento delle somme erogate in sede di conciliazione. Milano 17 maggio 2016 1

OSSERVAZIONI PRELIMINARI NELLA CONCILIAZIONE AVVIENE UNA TRANSAZIONE (ART. 1965 COD. CIV.) OVVERO UNA RECIPROCA CONCESSIONE DELLE PARTI ALLO SCOPO DI PORRE FINE AL CONTENDERE ( O PREVENIRLO) O, A TITOLO/SCOPO SIMILARE, SI ESPRIMONO RINUNCE 2

OSSERVAZIONI PRELIMINARI IN LINEA GENERALE ANCHE NELLA TRANSAZIONE IL TITOLO PER CUI VIENE EROGATA UNA SOMMA SEGUE LA TASSAZIONE E LA CONTRIBUZIONE RELATIVA ALLA SOMMA GLI ENTI POSSO CONTESTARE IL «NOMEN IURIS» DEL TITOLO INDICATO DALLE PARTI SE VI SONO EVIDENZE DIFFERENTI 3

OSSERVAZIONI PRELIMINARI DANNO EMERGENTE DISTINZIONE fra LUCRO CESSANTE Sono somme atte a reintegrare il patrimonio o la personalità del lavoratore (danno morale, biologico, esistenziale, di professionalità, di immagine, per mobbing etc.) NON sono imponibili (né fisco né contributi) Somme che risarciscono r il mancato guadagno e/o il danno meramente economico, anche in prospettiva futura (perdita di chance). Sono imponibili su entrambi i fronti. 4

LA TRANSAZIONE transazione SEMPLICE SI DISTINGUE FRA fra transazione NOVATIVA Nella fase di conciliazione e reciproche concessioni il titolo (o i titoli) del contendere non cambiano, ma le parti si accordano su una quantificazione Vi possono essere anche più titoli distinti. Le parti trovano un accordo che è completamente slegato dal titolo che ha originato la causa (art. 1230) E come se il contratto avesse un origine del tutto nuova e distinta. Deve essere chiara la volontà delle parti di estinguere l obbligazione precedente, costituendo la nuova. 5

LA TRANSAZIONE Esempi di transazione semplice: Differenze retributive Riconoscimento di livello o qualifica differente Rimborsi spese / trasferte non conteggiati Restituzione preavviso trattenuto Indennità risarcitorie per il licenziamento NB per parlare di transazione novativa non è sufficiente il semplice disconoscimento formale delle richieste del lavoratore 6

LA TRANSAZIONE La transazione novativa è in genere: (circ. Inps 263/1997 e 6/2014; AE circ. 326/E/1997) Imponibile dal punto di vista contributivo (anche se corrispettivo indiretto che trova titolo nel rapporto di lavoro escluso solo se titolo realmente autonomo) Imponibile dal punto di vista fiscale (tassazione ordinaria)* * Tassazione aliquota tfr se si considera «data in occasione della cessazione del rapporto». 7

LA TRANSAZIONE LA TASSAZIONE COME ARRETRATI DAL P.D.V. FISCALE (Art. 17 co. 1 Lett. b del TUIR) E POSSIBILE SOLO SE: - IMPORTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI - EROGATI PER EFFETTO DI LEGGI, SENTENZE O CONTRATTI COLLETTIVI E NON PER CAUSE DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI QUINDI LE SOMME A TRANSAZIONE, SE IMPONIBILI E SE NON RIFERITE AD ALTRI TITOLI SPECIFICI, SONO SOGGETTE ALLA TASSAZIONE ORDINARIA (SCAGLIONI IRPEF, CONGUAGLIO ETC.) 8

L INCENTIVO ALL ESODO SOMMA EROGATA DAL DATORE DI LAVORO AL FINE DI FAVORIRE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (SPECIFICAMENTE FINALIZZATA ALLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO E ALLA NON IMPUGNAZIONE DELLE CAUSE DI CESSAZIONE) (ART. 4 CO 2/BIS dl 173/98 >> INTERPR. AUT. ART. 12 l. 153/69) E ESENTE DA CONTRIBUZIONE E IMPONIBILE FISCALMENTE AD ALIQUOTA TFR POSSIBILE CONSIDERARLA TALE SE COSTITUISCE UN REALE INCENTIVO, DIFFICILE IN CASI COME PENSIONAMENTO VOLONTARIO, DIMISSIONI SPONTANEE, GRANDE LASSO DI TEMPO FRA CESSAZIONE E CONCILIAZIONE 9

L INCENTIVO ALL ESODO LA SUA EROGAZIONE NON FA PERDERE IL DIRITTO ALLA NASPI (O SIMILI) SE LA CAUSALE DI CESSAZIONE RIMANE IL LICENZIAMENTO (O ALTRA CHE DÀ DIRITTO ALLA NASPI) ATTENZIONE: IN CASO DI COLLABORAZIONI (CO.CO.) EVENTUALI INCENTIVI ALL ESODO O SOMME A TRANSAZIONE DEL RECESSO SONO COMUNQUE IMPONIBILI CONTRIBUTIVAMENTE 10

L INCENTIVO ALL ESODO NON E NECESSARIO CHE SIA OFFERTO ALLA GENERALITÀ (O AD UNA PLURALITÀ) DI LAVORATORI. CIÒ ERA FRUTTO DI UNA VECCHIA INTERPETAZIONE GIURISPRUDENZIALE (CASS. 6663/2002) CHE PERÒ -RIGUARDA LA NORMATIVA ANTE RIFORMA -SI RIFERISCE A UN CASO PARTICOLARE (la quantificazione di un eventuale buonuscita era già stata concordata a livello contrattuale in sede di assunzione) 11

L INCENTIVO ALL ESODO PUÒ L INCENTIVO ALL ESODO «REGGERE» GENERALE? UNA TRANSAZIONE IN LINEA DI PRINCIPIO SÌ IN VIA PRUDENZIALE, SI PREFERISCE SDOPPIARE LE SOMME, INDIVIDUANDO INSIEME ALL INCENTIVO ALL ESODO UNA ULTERIORE SOMMA, IMPONIBILE CONTRIBUTIVAMENTE, PER LA RINUNCIA GENERALE. 12

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO LA SOMMA CHE COSTITUISCE LA TRANSAZIONE DI UN LICENZIAMENTO (PER MEZZO DELLA QUALE IL LAVORATORE RINUNCIA ALL IMPUGNAZIONE E SI DETERMINA LA DEFINITIVA ED IRREVOCABILE CESSAZIONE DEL RAPPORTO) È ESENTE DA CONTRIBUZIONE (CIRC. INPS 263/1997 PUNTO 2) ASSOGGETTATA FISCALMENTE CON L ALIQUOTA DEL TFR 13

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO INPS PRECISA PIÙ VOLTE CHE RESTA COMUNQUE IMPONIBILE L INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO PUÒ ESSERE RISCHIOSO IN UNA CONCILIAZIONE FAR CONFLUIRE ANCHE GLI IMPORTI DEL PREAVVISO NELLE INDENNITÀ ESENTI (INC. ESODO O TRANSAZIONE SU LICENZIAMENTO) 14

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO LA VOCE «INTEGRAZIONE TFR» È QUANTO MAI INOPPORTUNA E RISCHIOSA LA MODALITÀ DI CALCOLO DEL TFR È PRECISAMENTE STABILITA DALLA LEGGE ED EVENTUALI INTEGRAZIONI NON DOVREBBERO SCONTARE L ESENZIONE CONTRIBUTIVA INOLTRE, IL TFR FA RIFERIMENTO A RETRIBUZIONI O TRATTAMENTI: VE NE SONO DI «NASCOSTI»? 15

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO IL DIRIGENTE SALVO IL CASO DI LIC. DISCRIMINATORIO (O COLLETTIVO) È DESTINATARIO IN GENERE DI UNA TUTELA DI NATURA CONTRATTUALE PREAVVISO ELEVATO SEMPRE IMPONIBILE INPS/IRPEF INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DIPENDE DAL CCNL EVENTUALE SOMME AGGIUNTIVE SOLO IRPEF TFR 16

L ART. 18 E LA RIFORMA FORNERO L. 92/2012 Tutela - Onere Tipo di licenziamento Specifiche Reintegra (o 15m) + risarcimento integrale 1) Discriminatorio [matrimonio - maternità] Motivo illecito Non rileva il numero dei dipendenti + diff. contributi con sanzioni 2) Orale Reintegra ( o15m) + risarcimento fino a 12 mensilità + diff.contributi senza sanzioni. Indennità 12-24 mensilità (no contributi) Indennità 6-12 mensilità (no contributi) 3) Disciplinare con reintegra Comma 4 4) Inidoneità fisica / psichica Comma 7 che rinvia a 4 5) GMO con reintegra Comma 7mche rinvia a 4 6) Collettivo per violazione criteri scelta 7) Disciplinare senza reintegra Comma 5 8) GMO senza reintegra Comma 7 9) Collettivo per violazione procedura Comma 7 10) Meri vizi formali Comma 6 - se il fatto non sussiste - se per il fatto è prevista sanzione conservativa da CCNL - manifesta insussistenza - non ricorrono gli estremi g.m.s. o g.c. - insussistenza [non manifesta] G.m.s. o g.c. sussistenti 17

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IL DECRETO LEGISLATIVO CONTIENE UNA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER I LICENZIAMENTI INVALIDI E/O ILLEGITTIMI Solo per alcuni lavoratori si passa ad un regime sanzionatorio che prevede Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo UNA SOLA SANZIONE (solo tutela obbligatoria forte) rispetto alle 2 previgenti Per i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa 3 SANZIONI (reintegrazione forte/debole/obbligatoria forte) al pari del passato A queste si aggiunge la sanzione in caso di vizi formali o procedurali del licenziamento 18

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO RISPETTO AL PASSATO, SULLA TUTELA PER IL LICENZIAMENTO LE MENSILITÀ SONO PROGRESSIVE (ENTRO UN MINIMO E UN MASSIMO) RISPETTO ALL ANZIANITÀ DEL LAVORATORE CAMBIA LA MODALITÀ DEL CONTEGGIO DELLA «MENSILITÀ» DA RETRIBUZIONE DI FATTO A ULTIMA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL TFR ANCHE NELLE AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI 19

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO LA REINTEGRAZIONE GLI IMPORTI DOVUTI PER LA REINTEGRAZIONE CHE RISTORANO LA SCOPERTURA FRA LA DATA DI LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA REINTEGRA SONO IMPONIBILI AI FINI INPS (INT. 12/2012) ED IRPEF * LE EVENTUALI MENSILITÀ (15) ALTERNATIVE AL RIENTRO SONO ESENTI CONTRIBUTIVAMENTE E SOGGETTE ALIQUOTA DEL TFR * eventualmente scomponibili fra arretrati e in corso 20

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO LA REINTEGRAZIONE IN CASO DI REINTEGRA SI PONE UN PROBLEMA LADDOVE LA NORMA PARLA DI «VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI» IL CHE EVIDENTEMENTE NON SI RISOLVE (IN PIÙ O IN MENO) CON IL MERO ASSOGGETTAMENTO DELLE SOMME EROGATE PER IL PERIODO SCOPERTO SOPRATTUTTO ORA CHE LA RETRIBUZIONE DA PRENDERE A BASE NON È PIÙ QUELLA DI FATTO 21

LE CONCILIAZIONI SUL LICENZIAMENTO CASI PARTICOLARI: LA REINTEGRA «SPURIA» MENSILITÀ (DA 2,5 A 12) PER LA «REINTEGRA» DEL CONTRATTO A TERMINE SONO ESENTI CONTRIBUTIVAMENTE IN QUANTO DESTINATI A RISARCIRE IL LAVORATORE DEL DANNO ANCHE CONTRIBUTIVO (CIRC. INPS 40/2011) MENSILITÀ FINO A 12 PER TUTELA REALE DEBOLE CONTRIBUZIONE PARAMETRATA A QUELLA PERSA (QUINDI «ESENTI) Irpef ALIQUOTA ORDINARIA (QUALCUNO PROPONE SDOPPIATA FRA ORDINARIA E ARRETRATI) 22

OFFERTA DI CONCILIAZIONE Solo per lavoratori destinatari del CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IN COSA CONSISTE? Al fine di evitare strascichi giudiziali, il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato mediante consegna di assegno circolare - un importo di ammontare pari a UNA MENSILITÀ della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, indennità che non potrà comunque essere inferiore a DUE e superiore a DICIOTTO mensilità. SOMMA NON SOGGETTA A IMPOSIZIONE FISCALE NE CONTRIBUTIVA L offerta dovrà essere formulata entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla ricezione della lettera di recesso), in una delle sedi protette previste per legge. 23

OFFERTA DI CONCILIAZIONE Offerta conciliazione e tutela obbligatoria forte a confronto anni 2 6 12 18 ipotesi reddito /anni incid.fisc (reale) 2000mese/280000 ral 2000 tutela max ctc 8000 24000 48000 48000 netto 24% 6080 18240 36480 36480 offerta conciliativa 4000 12000 24000 36000 4000mese/560000 ral 4000 tutela max ctc 16000 48000 96000 96000 netto 31% 11040 33120 66240 66240 offerta conciliativa 8000 24000 48000 72000 6000mese/84000 ral 6000 tutela max ctc 24000 72000 144000 144000 netto 35% 15600 46800 93600 93600 offerta concliiativa 12000 36000 72000 108000 24

OFFERTA DI CONCILIAZIONE L accettazione dell assegno in sede protetta da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta N.B. Le eventuali ulteriori somme riconosciute al lavoratore a tacitazione di qualsivoglia altra pretesa derivante dal rapporto di lavoro è assoggettata al regime fiscale ordinario. Resta ferma la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge. 25

OFFERTA DI CONCILIAZIONE L esenzione si realizza (pare) solo con il rispetto della forma («antica») prevista dalla legge (pagamento con assegno circolare); non necessario che l offerta/pagamento preceda formalmente la conciliazione, può anche essere contestuale (non successiva). Rispetto all esenzione: Non è ovviamente possibile indicare una somma superiore a quella delle modalità di calcolo (tenere evidenza di come si è determinata la somma) Non appaiono controindicazioni a concludere per una somma minore NB il comportamento delle parti in sedi di offerta non è concludente per il proseguo della vertenza. 26

LE SOMME PER FARE, NON FARE, PERMETTERE Previste all art. 67 comma 1 lett. L del TUIR Sono soggette a rit. acconto del 20 % e confluiranno nei redditi ordinari del lavoratore Sono esenti contributivamente in quanto non collegate al rapporto di lavoro ed espressione di mera rinuncia all azione o impegno analogo. Anche se sono della stessa «famiglia» del lavoro autonomo occasionale, non si paga contribuzione over 5000 annui. NON possono essere utilizzate (parere personale) per la transazione novativa di un rapporto di lavoro, in quanto le rinunce lì non perdono il collegamento con il rapporto di lavoro 27

LE SOMME PER FARE, NON FARE, PERMETTERE Possono essere utilizzate nei casi in cui un rapporto di lavoro non si sia costituito o per rinunce che non vi hanno alcun collegamento Mancato rispetto di promessa di assunzione Rinuncia all assunzione in caso di appalto, distacco o somministrazione illegittimi. Rinuncia all esercizio di responsabilità solidale nei casi suddetti 28

LE SOMME PER FARE, NON FARE, PERMETTERE Nell esternalizzazione: Per la rinuncia all assunzione o all esercizio di responsabilità solidale, vedi casi precedenti. Le somme corrisposte per retribuzioni in merito a responsabilità solidale sono imponibili e il committente è tenuto ad operare come sostituto di imposta (come non ce lo ha ancora spiegato nessuno ). Per la parte contributiva, si può attendere l esercizio della stessa da parte degli Enti. 29

LE SPESE LEGALI Le spese legali. Sono teoricamente esenti (Inps/Irpef). Sarebbe meglio a tal fine - che le stesse derivassero da un ben preciso titolo di spesa o sentenza, altrimenti la loro aleatorietà o indefinitezza potrebbe essere contestata. Si risolve spesso con la fattura dell avvocato di controparte intestata direttamente all azienda 30

CONSIDERAZIONI FINALI Data la complessità dell argomento, meglio sempre usare criteri prudenziali. Esprimere ed identificare sempre con precisione (senza commistioni) i titoli di ciò che si corrisponde / concilia. Precisare sempre il lordo (mai il netto) delle somme che si corrispondono eventualmente usare la formula «lordo corrispondente al netto di..». Parlare sempre, possibilmente, in termini di importi definiti piuttosto che di mensilità. Evitare di lasciarsi «ingolosire» da facili esenzioni. 31