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ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF210 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO INDENNITA PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA RIFERIMENTI ART. 1715 COD. CIV.; RM 105/2005 CIRCOLARE DEL 17/12/2010 Sintesi: le indennità di fine rapporto di agenzia costituiscono: - reddito di lavoro autonomo: per ditte individuali e società di persone - reddito di impresa: per le società di capitali. Nel primo caso possono andare a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria. Si evidenziano le problematiche relative alla compilazione dell Unico ed alla individuazione del sostituto d imposta. Alla cessazione del rapporto di agenzia è corrisposta all'agente un'indennità in dipendenza alla durata del rapporto all'ammontare delle provvigioni liquidate ASPETTI CIVILISTICI La corresponsione di una indennità al termine del rapporto di agenzia è disciplinata: in primo luogo dall art. 1751 Codice Civile: prevede la cd. indennità meritocratica, per la quale fissa un tetto massimo (e non minimo), lasciando libere le parti di quantificare con precisione il quantum secondariamente dagli Accordi Economici Collettivi: stipulati tra le associazioni di categoria (A.E.C.), disciplinano in modo più articolato le indennità. Si rimanda al prospetto finale per la loro descrizione. La quasi totalità dei contratti stipulati, deroga al codice civile applicando gli accordi della contrattazione collettiva (per obbligo in quanto le parti aderiscono alle rispettive associazioni sindacali o in via pattizia). Dal punto di vista giuridico, la Cassazione (sent.. n. 11791 del 6/08/2002) ha chiarito che in generale gli AEC prevedono condizioni migliorative rispetto alla situazione base del Codice civile e pertanto, ove applicati, sono validi. ASPETTI FISCALI - REDDITI La tassazione in capo al soggetto percipiente varia a seconda della sua natura. DITTA INDIVIDUALE Qualificazione dell indennità: le indennità percepite dall agente in forma di ditta individuale sono qualificate (art. 56 c. 3 lett. a) Tuir): non quale reddito di impresa ma quale reddito di lavoro autonomo. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Ritenuta: quale reddito di lavoro autonomo scatta la ritenuta del 20% (art. 25 Dpr 600/73) Tassazione separata (art. 17 c. 1 lett. d) Tuir): tale reddito è tassato in via separata a quadro RM con possibilità di optare per la tassazione ordinaria. Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it

Redazione Fiscale Info Fisco 210/2010 Pag. 2 / 7 Il sig. Mario Rossi a dicembre 2010 cessa il mandato di agenzia con la società Alfa Srl. L Enasarco liquida nel 2011 il FIRR pari ad. 40.000, trattenendo la ritenuta di. 8.000. La società liquida nel 2011 le seguenti indennità: Esempio1 Natura dell indennità Importo Note. Firr dell ultimo trimestre: 2.000 non accantonato all Enasarco indennità di clientela 20.000 indennità meritocratica 6.000 mancato preavviso 2.000 Totale 30.000 Paga le indennità al netto della ritenuta di. 6.000 Il sig. Rossi tassa le indennità complessive (. 70.000) nel 2001 (principio di cassa) come segue: Unico2012 (redd. 2011) Anno del diritto a percepire le Somme (anno della cessazione) Coincidono in assenza di anticipazioni avvenute negli anni precedenti A 2010 70.000 70.000 14.000 14.000 Acconto del 20%: non va versato, posto che le indennità hanno già subito una ritenuta alla fonte. L Agenzia provvederà in seguito a liquidare le imposte definitive sulla scorta dell aliquota media Irpef dell Agente negli anni 2008-2009 (biennio precedente a quello di insorgenza del diritto alla percezione). Le provvigioni di competenza 2010 sono già state indicate nell Unico dell anno precedente. ALTERNATIVA: l Agente opta per la tassazione ordinaria: Unico2012 (redd. 2011) A 2010 70.000 70.000 14.000 14.000 X zero 70.000 14.000 70.000 14.000 Scritture contabili: Diversi a Ricavi 100.000 (a tassazione separata) Banca 80.000 Erario 20.000

Redazione Fiscale Info Fisco 210/2010 Pag. 3 / 7 Se l Agente in contabilità: semplificata: il ricavo non va riportato a quadro RG ordinaria: va operata una variazione in diminuzione a quadro RF. SOCIETA DI PERSONE Nulla cambia sostanzialmente rispetto alla situazione precedente; tuttavia, occorre tenere il particolare meccanismo che regola la tassazione, come segue: a) titolare del diritto all indennità, e ad incassare pertanto le somme, è la società; b) il soggetto che eroga gli importi (Enasarco per il FIRR o Compagnia assicurativa) è tenuto ad applicare la ritenuta d acconto del 20% alla società c) la società, tuttavia, imputa per trasparenza la somma ai soci, per i quali le indennità sono reddito di lavoro autonomo sono imputate per trasparenza in capo ai soci e tassate da questi in via separata a quadro RM, con possibilità di opzione per la tassazione ordinaria la società deve indicare nell apposito prospetto tali importi come somme a tassazione separata, con la relativa ritenuta d acconto. Ritenuta d acconto: Enasarco e Compagnie assicurative applicano la ritenuta considerato che il reddito è qualificato come di lavoro autonomo (anche se percepito da una società); la società, al contrario, non dovrà applicare alcuna ritenuta quando versa le somme ai soci, considerato che si tratta di una tassazione per trasparenza. Distribuzione ai soci: la società deve ripartire le somme percepite ai soci in base alle percentuali di accredito dei versamenti effettuati sui conti individuali dei soci (all Enasarco o presso le Compagnie assicurative). ASPETTI CONTABILI: considerato che le indennità spettano contrattualmente alla società, la stessa contabilizzerà l incasso tra i ricavi: Momento della liquidazione (per competenza) Diversi a Ricavi 100.000 Banca 80.000 Erario c/ritenute 20.000 Quando riversa ai soci: Utili a Banca 80.000 variazione in diminuzione a quadro RF Quanto imputa il reddito: Utili a Erario c/ritenute 20.000 Scritture alternative: considerato che la tassazione scatta direttamente in capo ai soci, si ritiene sia possibile gestire a Stato patrimoniale (e non a Conto Economico) la registrazione (che pertanto annoterà la liquidazione dell indennità con un criterio di cassa): Momento dell'incasso (per cassa) Diversi a Debiti vs. soci 100.000 Banca 80.000

Redazione Fiscale Info Fisco 210/2010 Pag. 4 / 7 Erario 20.000 Quando riversa ai soci: Debiti vs. soci a Banca 80.000 Quanto imputa il reddito: Debiti vs. soci a Erario c/ritenute 20.000 La ditta Gamma snc (2 soci al 50%) a gennaio 2010 ha cessato il mandato di agenzia assicurativa. La Compagnia liquida nel 2010 l indennità di fine mandato pari ad. 40.000, trattenendo la ritenuta di. 8.000. La Snc ha maturato un utile dell attività (al netto dell indennità) di. 100.000. Esempio1 Essa: rilascerà ai soci il prospetto del reddito, indicando per ciascuno dei 2 soci: reddito d impresa:. 50.000 reddito a tassazione separata:. 20.000 di cui ritenute. 4.000 (N.B.: va tassato per cassa in capo alla Snc e poi imputato nello stesso periodo ai soci). Entrambi i soci, poi, tasseranno: a quadro RH il reddito d impresa imputato a quadro RM la quota di indennità di fine rapporto loro spettante (nelle stesse modalità dell esempio1).

Redazione Fiscale Info Fisco 210/2010 Pag. 5 / 7 SOCIETA DI CAPITALI L indennità rientra ordinariamente nel reddito d impresa; pertanto non si verifica alcuna situazione particolare: il soggetto erogante (Enasarco, ecc.) non applica alcuna ritenuta d acconto alla società quest ultima, quando distribuisce la somma, la tratta come un dividendo ordinario (non vi è alcun motivo per differenziarne il trattamento rispetto al reddito d impresa ordinario). Srl in trasparenza: se la società ha optato per la trasparenza fiscale (art. 116 Tuir): l'indennità confluisce nel reddito attribuito ai soci "per competenza". tuttavia non è applicabile la tassazione separata per i soci (l art. 17 Tuir fa espresso riferimento alle sole persone fisiche e società di persone). PERSONA FISICA SOCIETA DI PERSONE SOCIETA DI CAPITALI NATURA DEL REDDITO di lavoro autonomo reddito d'impresa CRITERIO per cassa per competenza ASPETTI FISCALI - IRAP TASSAZIONE tassazione separata (possibile opzione per tassazione ordinaria) tassazione separata in capo ai soci (possibile opzione per tassazione ordinaria) RITENUTA 20% METODO DEI VALORI DI BILANCIO (art. 5 Dlgs 446/97) Considerato che i soggetti che adottano tale criterio (per legge o per opzione): fanno esclusivo riferimento alle risultanze di bilancio (senza alcuna influenza delle disposizioni del Tuir) assumendo le voci del Valore della produzione al netto dei costi della produzione con alcune specifiche esclusioni le somme spettanti per la cessazione del rapporto di agenzia vanno iscritte alla voce A5 del Conto economico ne deriva che tali indennità sono tassate ai fini IRAP. SI NO METODO DEI VALORI FISCALI (art. 5-BIS Dlgs 446/97) Ditte individuali e le società di persone che non hanno optato per l art. 5 Dlgs 466/97 determinano la base imponibile Irap: quale differenza di specifici valori del conto economico assunti secondo la loro rilevanza fiscale Posto che: ai fini fiscali nulla rileva nel reddito di impresa (si tratta di un reddito di lavoro autonomo) in mancanza di una espressa disposizione normativa che attrae a tassazione tale componente si deve evincere che le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia non sono tassate ai fini Irap.

Redazione Fiscale Info Fisco 210/2010 Pag. 6 / 7 ULTERIORI ASPETTI PREVIDENZA: non si ritengono assoggettabili a Enasarco o IVS le somme percepite. Nota: ciò in quanto: non rientrano nel reddito di impresa quale reddito di lavoro autonomo non si configura quella abitualità che obbliga alla iscrizione alla gestione separata. Si noti che l INPS (nota prot. 27/7265 del 15/03/2002) ha ritenuto assoggettabili previdenzialmente le somme erogate quale TFM corrisposto agli amministratori ancorché tassati in via separata a quadro RM in quanto comunque rapporti che originano da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La conclusione è condivisibile (per quanto il TFM sia equiparabile al TFR e pertanto potrebbe non considerarsi soggetto); così come è certo che la tassazione separata non modifica in generale la natura del reddito. Tuttavia la situazione è diversa nella fattispecie, in quanto il rapporto con le mandanti è di impresa e fiscalmente l indennità è assimilata ad un reddito di natura diversa. DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA: va indicata tra i redditi di lavoro autonomo. Esempio: Agente ha percepito dalla mandante: Firr dell ultimo trimestre (quella maturato in precedenza è corrisposto dall Enasarco con le stesse modalità di tassazione) indennità suppletiva di clientela indennità di mancato preavviso Ricevuta del 30/12/2010 Spett. Alfa Srl Indennità per: Fine Mandato 5.000 Suppletiva di clientela 75.000 Mancato preavviso 20.000 Totale imponibile 100.000 Ritenuta del 20% 20.000 NETTO A PAGARE 80.000 H 2010 100.000 100.000 20.000 AGENTE MANDANTE Natura IVA RITEN. Tax 770 Cod. Rit. Accant. Provvigioni (inclusi rimborsi spesa, premi di produz. ecc.) 20% 23% su 50% (sul 20% se collab./dip.) Redd. di impresa SC 1038 FIRR Indennità Meritocratica Ind. Suppletiva di clientela Ind. mancato preavviso Altre Indennità Esclusa 20% per ditte individuali e soc. di persone (non si applica alle soc. di capitali) RM (Sez I) SC 1040 Deduc. Inded.

Redazione Fiscale Info Fisco 210/2010 Pag. 7 / 7 COMPAGNIE ASSICURATIVE LA RIVALSA Si noti che secondo l art. 37 del vigente Accordo nazionale, alla Compagnia è riconosciuto il cd. diritto di rivalsa verso l agente subentrante per le indennità dovute all agente cessato (o ai suoi eredi) o per situazioni similari (per le indennità dovute all agente in caso di riduzione di incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio dell impresa o per riduzione del portafoglio di agenzia cd. scorporo ). Se per l agente subentrante si pone il problema di determinare la natura di tale costo, per l agente che cessa nulla cambia rispetto a quanto sopra esporto. INDENNITA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO FONTE DENOMIN. IMPORTO DEBITORE PRESUPPOSTI QUANDO NON SPETTA Art. 1751 Cod. Civ. Accordi Econom. Collettivi (A.E.C.) INDENNITÀ MERITOCR. FIRR IND. SUPPLETIVA DI CLIENTELA INDENNITA MERITOCR. MANCATO PREAVVISO PATTO DI NON CONCORR. ULTERIORI DANNI Indennità massima: 1 annualità calcolata come media delle provvigioni degli ultimi 5 anni (o, se inferiore, della durata complessiva) AEC industria monomandatario: - 3% fino a. 12.394 di provv. - 1% oltre e tale importo e fino a. 18.592 di provvigioni AEC industria: - 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni - 3,5% sulle provvigioni maturate dal 4 al 6 anno - c) 4% delle provv. mat. success. AEC industria: sugli incrementi d affari che permangono alla mandante: - 1% sull incremento annuo - 2% su tale increm. se > 100% - + 1% su tale increm. per ogni 50% in più fino al massimo del 7% per incrementi > 350% AEC industria: mesi non goduti x provvig. Medie dell anno precedente Durata Max: 2 anni AEC industria monomandatario: sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, a seconda della anzianità di servizio: - 10 anni: 12 mensilità - tra 5 e 10 anni: 10 mensilità - < 5 anni: 8 mensilità Quantificati dalle parti Mandante Enasarco (tranne rateo dell ultimo trimestre) Mandante In presenza: - di nuovi clienti procacciati - aumento degli affari con i vecchi clienti Spetta anche in caso di morte Per cause non imputabili all agente (ivi incluso a causa di invalidità permanente o pensione di vecchiaia) Quando FIRR + ind. Suppletiva < e inoltre si sia in presenza: - di nuovi clienti procacciati - aumento degli affari con i vecchi clienti E violato il termine contrattuale di preavviso Recesso dell'agente (non per pensionamento o malattia) Grave inadempimento dell'agente Cessione del contratto da parte dell'agente (Prescrizione: 1 anno) Concorrenza sleale Ritenzione indebita delle somme riscosse Monomandatari: violazione del patto di esclusiva Cessazione per fatto "imputabile" all agente (recesso senza giusta causa) Nessun apporto di nuovi clienti e nessun aumento degli affari con i vecchi clienti Non c è "giusta causa" di recesso Libero accordo tra le parti Accordo tra le parti o stabiliti dal Giudice (*) All Enasarco la mandante deve accantonare le somme trimestralmente, unitamente ai contributi pensionistici dell Agente.