L impresa e l appalto: responsabilità e adempimenti Torino, 1 luglio 2008 La responsabilità dell appaltatore per i vizi e le difformità dell opera: la verifica e il collaudo Avv. Alessandro SCIOLLA LA RESPONSABILITA CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 1667 E 1668 C.C. L appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell opera (art. 1667 c. 1 c.c.). Per vizio si intende la mancanza di modalità o di qualità o di particolari che, pur non essendo appositamente pattuiti, devono tuttavia secondo le regole dell arte e la normalità delle cose inerire all opera. Per difformità si intende una discordanza dalle prescrizioni contrattuali. Vizi palesi Se i vizi e le difformità dell opera sono palesi, e cioè sono conosciuti od anche solo riconoscibili, il committente non deve accettare l opera, altrimenti decade dalla garanzia (art. 1667 c. 1 c.c.). Vizi palesi = quelli conosciuti o comunque riconoscibili dal committente con la normale diligenza di un uomo medio. Se però la verifica dell opera è compiuta da un tecnico su incarico del committente, la riconoscibilità è valutata in modo più rigoroso alla stregua delle cognizioni tecniche in possesso del professionista. - p. 1 di 16 -
Se il committente accetta l opera, ed i vizi e le difformità sono palesi, decade dalla garanzia a meno che l appaltatore non abbia taciuto i vizi e le difformità in mala fede (art. 1667 c. 1 c.c.). Mala fede dell appaltatore = occorre che l appaltatore, a conoscenza dei vizi e delle difformità, abbia voluto far sì che il committente non ne venisse a conoscenza. Ai vizi palesi sono equiparati i vizi occulti conosciuti dal committente, anche in tal caso il committente non deve accettare l opera, altrimenti decade dalla garanzia. Per evitare la perdita della garanzia per i vizi palesi il committente può: - non accettare l opera; - accettarla con riserva della verifica. La garanzia viene mantenuta anche nel caso in cui l appaltatore riconosce il vizio oppure interviene spontaneamente per eliminarlo a seguito delle lagnanze del committente che aveva già accettato l opera, in tal caso, secondo la giurisprudenza, sorge un nuovo rapporto obbligatorio a carico dell appaltatore diverso e autonomo, svincolato dai termini di prescrizione e di decadenza di cui all art. 1667 c.c. e soggetto all ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., 23461/2004; 1320/2001; 5984/2000; 10364/1997; 7651/1994; 7147/1990 Contra v. Cass., 664/1999). Vizi occulti L accettazione dell opera, anche senza riserve, non pregiudica la garanzia del committente rispetto ai vizi occulti, che possono essere contestati all appaltatore quando verranno scoperti. Per far valere la garanzia, il committente deve: - p. 2 di 16 -
- denunciare i vizi occulti entro 60 giorni dalla scoperta (termine di decadenza ai sensi dell art. 1667 c. 2 c.c.); - esercitare l azione di garanzia entro due anni dalla consegna dell opera (termine di prescrizione ai sensi dell art. 1667 c. 3 c.c.). Ove non sia rispettato anche uno solo dei termini anzidetti, il committente perde la garanzia. La denuncia non è necessaria (art. 1667 c. 2 c.c.): - se l appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi; - se l appaltatore ha occultato le difformità o i vizi. La garanzia può esser fatta valere dal committente: - in via principale, qualora intenda ottenere i rimedi previsti dall art. 1668 c.c. (eliminazione vizi e difformità/riduzione prezzo/risoluzione contrattuale/risarcimento danni); - in via riconvenzionale oppure quale eccezione riconvenzionale, ove sia convenuto in giudizio dall appaltatore per il pagamento. Nel caso in cui l appaltatore abbia dolosamente occultato i vizi dell opera con un comportamento ulteriore rispetto alla semplice dichiarazione dell inesistenza dei vizi, il committente può chiedere l annullamento della dichiarazione di accettazione dell opera per vizio della volontà (dolo), in tal caso non si applicano i termini più brevi di decadenza e prescrizione stabiliti dall art. 1667 c. 2 e 3 c.c., ma il termine di 5 anni decorrente dalla scoperta del dolo (artt. 1439 e 1442 c. 2 c.c. in relazione all art. 1324 c.c.; cfr. RUBINO-IUDICA, Appalto, Zanichelli Ed., 2007, pag. 481 e CIAN-TRABUCCHI, Commentario Breve al Codice Civile, 2007, pag. 1727). La colpa dell appaltatore - p. 3 di 16 -
Dimostrato il vizio o la difformità, la colpa dell appaltatore si presume e spetta all appaltatore provare la mancanza di colpa. L appaltatore può dare tale prova, ad es., nei seguenti casi: - se il vizio o la difformità sono dovuti a caso fortuito; - se il vizio deriva dal progetto fornito dal committente o da istruzioni impartite dal committente o dal direttore lavori, purché l appaltatore dimostri di aver tempestivamente segnalato gli inconvenienti che ne sarebbero derivati e che, nonostante la segnalazione, il committente o il direttore lavori hanno insistito nell ordine di esecuzione; - se il vizio non è eccezionale o speciale a quell opera, ma si verifica normalmente in opere di quel genere stante lo stato attuale della tecnica; - se il vizio non poteva essere evitato con il grado di perizia che si poteva pretendere dall appaltatore. Contenuto della garanzia (art. 1668 c.c.) Si tratti di vizi palesi od occulti, il committente ha quattro rimedi previsti dall art. 1668 c.c.: - può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell appaltatore; - può chiedere che il prezzo sia proporzionalmente ridotto; - se le difformità ed i vizi sono tali da rendere l opera del tutto inadatta alla sua destinazione, può chiedere la risoluzione del contratto; - può chiedere il risarcimento del danno in caso di colpa dell appaltatore. - p. 4 di 16 -
I primi due rimedi (eliminazione dei vizi e delle difformità/diminuzione proporzionale del prezzo) sono alternativi tra loro. Per la risoluzione del contratto, la inidoneità dell opera alla sua destinazione dev essere valutata secondo un criterio di normalità, occorre cioè aver riguardo alla destinazione che l opera avrebbe se fosse impiegata da una qualsiasi persona normale, salvo che siano pattuite speciali qualità. Viceversa il risarcimento può sempre essere richiesto in aggiunta ove i primi rimedi non siano satisfattivi. Ad es. pur dopo l eliminazione dei vizi o difformità o la riduzione del prezzo, possono permanere i danni: - qualora la consegna dell opera sia avvenuta in ritardo; - qualora l opera difettosa abbia arrecato danni alla persona o alle cose del committente; - qualora la riduzione del prezzo comporti la diminuzione di spese proporzionali, ad es. tasse e diritti notarili. Si segnala che l azione di risarcimento danni ai sensi dell art. 1668 c.c. è soggetta agli stessi termini di decadenza e di prescrizione delle altre tre azioni di garanzia per difetti e difformità dell opera (Cass., 28417/2005). L AZIONE CONTRATTUALE COMUNE AI SENSI DELL ART. 1453 C.C. L azione di garanzia è soggetta ai sensi dell art. 1667 c. 3 c.c. al termine di prescrizione di due anni dal giorno della consegna dell opera, quindi presuppone l avvenuto completamento dell opera (Cass., 11950/1990). - p. 5 di 16 -
Se invece l opera non è stata completata, oppure pur essendo stata completata non viene consegnata dall appaltatore o viene consegnata in ritardo, il committente può esercitare le azioni contrattuali comuni (Cass., 6931/2007; 10255/1998; 3239/1998) e quindi può: - chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell art. 1453 c.c.; - chiedere l adempimento del contratto ai sensi dell art. 1453 c.c.; - può sempre chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell art. 1453 c.c.. Nei casi succitati il termine di prescrizione è decennale ai sensi dell art. 2946 c.c.. LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELL APPALTATORE AI SENSI DELL ART. 1669 C.C. L art. 1669 c.c. detta una disciplina speciale per gli edifici e per le altre cose immobili destinati per loro natura a lunga durata. L appaltatore è soggetto a responsabilità nel caso in cui, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l opera: - rovina in tutto o in parte; - presenta evidente pericolo di rovina; - presenta gravi difetti. La giurisprudenza ritiene che la norma trovi applicazione, non solo nel caso di costruzione ex novo di edifici o cose immobili, ma anche nel caso di lavori di riparazione o di modificazione su edificio preesistente destinati per loro natura a lunga durata (Cass., 24143/2007 in fattispecie di rifacimento dell impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale in edificio preesistente). - p. 6 di 16 -
L estensione della responsabilità Secondo la giurisprudenza che afferma con orientamento prevalente la natura extracontrattuale della responsabilità in esame, la ragione della speciale tutela apprestata dall art. 1669 c.c. risiede nell interesse pubblico a che gli immobili destinati per loro natura a lunga durata siano costruiti bene e secondo le regole dell arte allo scopo di tutelare la sicurezza e l incolumità delle persone (tra le tante, Cass., 8520/2006; 1748/2005; 1748/2000; 81/2000; 3338/1999; 12106/1998), secondo questa ricostruzione la responsabilità dell appaltatore sorge per il fatto di avere costruito l immobile, e non dal contratto di appalto. La affermazione della natura extracontrattuale della responsabilità ai sensi dell art. 1669 c.c. non è però pacifica ed è avversata ad es. dalla dottrina (contrari RUBINO-IUDICA, CIANFLONE-GIOVANNINI). La responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art. 1669 c.c. sussiste: - nei confronti del committente; - nei confronti dei suoi aventi causa, pertanto la differenza più rilevante rispetto alla disciplina della responsabilità contrattuale dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. è che la responsabilità prevista dall art. 1669 c.c. può essere fatta valere, contro l appaltatore, anche da un soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto d appalto, ad es. può esser invocata da colui che ha acquistato l immobile dal committente (Cass., 12790/2007; 1748/2005; 4622/2002; 3221/1999). Durata della responsabilità, decadenza e prescrizione La durata della responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art. 1669 c.c. è di 10 anni dal compimento dell opera, anche per tale aspetto è - p. 7 di 16 -
evidente la differenza rispetto alla durata della responsabilità contrattuale ai sensi dell art. 1667 e 1668 c.c. che è di soli due anni dalla consegna dell opera. La denuncia del vizio (la rovina, il pericolo evidente di rovina ed i gravi difetti) dev essere effettuata entro un anno dalla scoperta (termine di decadenza, art. 1669 c. 1 c.c.), l azione di garanzia si prescrive in un anno dalla denuncia (termine di prescrizione, art. 1669 c. 2 c.c.). Aspetto problematico della responsabilità in esame è quello di determinare il momento della scoperta del vizio grave e del pericolo di rovina evidente, dalla quale decorre il termine di decadenza di un anno per effettuare la denuncia all appaltatore. La giurisprudenza suole affermare che, se occorrono indagini tecniche per accertare tali vizi e pericoli, il termine di decadenza di un anno per la denuncia inizia a decorrere solo quando il sospetto è stato confermato dagli opportuni accertamenti tecnici quali ad es., una perizia di parte, un accertamento tecnico preventivo del Tribunale, la relazione della Asl che nega l abitabilità dell immobile, ecc., non essendo sufficiente una manifestazione di scarsa rilevanza o semplici sospetti (Cass., 2460/2008; 1463/2008; 567/2005; 4622/2002). Inoltre, l identificazione degli elementi necessari per integrare la scoperta implica la conoscenza sia della gravità dei vizi sia del collegamento causale di essi con l attività progettuale e costruttiva (Cass., 2313/2008). Colpa dell appaltatore Anche in tal caso, dimostrato il difetto grave, la colpa dell appaltatore si presume salvo il suo diritto di fornire la prova contraria. I gravi difetti - p. 8 di 16 -
Molto copiosa la giurisprudenza pronunciatasi sulla nozione di gravi difetti ex art. 1669 c.c., in linea generale sono ritenuti tali quelli che pregiudicano in modo grave l utilizzo dell immobile o che incidono in maniera grave sugli elementi strutturali essenziali quali la solidità, l efficienza e la durata dell opera. Senza pretesa di completezza, sono stati ritenuti gravi difetti: - le mattonelle del pavimento che si sono staccate e rotte in una misura percentuale rilevante (Cass., 8140/2004); - la rottura di una tubatura antincendio che, a causa di inefficiente impermeabilizzazione, ha determinato infiltrazioni (Cass., 6753/2003); - l inadeguatezza della coibentazione termica (Cass., 3146/1998); - i vizi dell impianto centralizzato del riscaldamento che impediscono la normale utilizzazione dell abitazione (Cass., 5002/1994 e 7924/1992); - i vizi del tetto e del terrazzo di copertura dell edificio che determinano infiltrazioni d acqua nell appartamento sottostante (Cass., 2431/1986); - l inefficienza dell impianto idrico (Cass., 3752/2007); - il dissesto della canna fumaria che impedisce il normale godimento dell immobile (Cass., 2763/1984); - il difetto del tubo di adduzione dell acqua desunta dal fatto che la fuoriuscita dell acqua della conduttura si era propagata nei sotterranei e terreni dell edificio pregiudicandone il normale godimento (Cass., 6741/1983). Doveri di controllo a carico dell appaltatore - p. 9 di 16 -
Punto problematico della responsabilità ai sensi dell art. 1669 c.c. è la configurabilità di un dovere di controllo dell appaltatore: - sul progetto di costruzione fornito dal committente, - sulla natura del suolo edificatorio, - sulle prescrizioni tecniche impartite dal committente o dal direttore lavori. La giurisprudenza ritiene che l appaltatore è obbligato a controllare la correttezza del progetto fatto predisporre dal committente nei limiti delle proprie cognizioni tecniche e della normale diligenza (Cass., 6931/2007; 12995/2006; 14598/2000; 5099/1995) ed afferma altresì che grava sull appaltatore l onere di indagare la consistenza geologica del suolo salvo diversa pattuizione contrattuale (Cass., 3932/2008), e di sindacare le direttive tecniche impartite dalla direzione lavori quando siano contrarie alle buone regole costruttive (Cass., 3752/2007; 9562/1994). Pertanto l appaltatore, nei limiti anzidetti, non va esente da responsabilità per i difetti dell opera che derivano da tali cause, salva ovviamente la responsabilità solidale del progettista e del direttore lavori che risponderanno, insieme all appaltatore, per i danni che ne sono derivati (Cass., 10679/2007; 4366/2006; 13039/1991). La giurisprudenza limita la resposabilità dell appaltatore nel caso in cui abbia agito come nudus minister, e cioè allorquando dimostri di aver eseguito l opera senza alcuna autonomia limitandosi a realizzare i progetti e le istruzioni fornite dal committente (Cass., 7755/2007; 6931/2007; 3752/2007; 13131/2006; 12995/2006). Il venditore-costruttore La disciplina normativa dettata dall art. 1669 c.c. è ritenuta applicabile dalla giurisprudenza maggioritaria nei confronti del venditore- - p. 10 di 16 -
costruttore, e cioè di colui che costruisce l immobile in proprio o con gestione diretta e provvede successivamente ad alienarlo all acquirente finale (Cass., 16202/2007; 7634/2006; 567/2005; 3338/1999). Se si ritenesse applicabile esclusivamente la disciplina della vendita di cose immobili, la tutela dell acquirente sarebbe decisamente più ridotta in quanto le norme sulla vendita prevedono termini molto più brevi per far valere la responsabilità del venditore (art. 1495 c.c.: un anno dalla consegna). In materia è stato emanato il recente D. Lgs. 20/06/2005 n. 122 disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2/8/2004 n. 210, che ha previsto (art. 4) l obbligo del costruttore di contrarre e consegnare all acquirente, all atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELL APPALTATORE AI SENSI DELL ART. 2043 C.C. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, sull appaltatore grava altresì la responsabilità extracontrattuale generale da fatto illecito ai sensi dell art. 2043 c.c.. - p. 11 di 16 -
Seguendo questa ricostruzione, l appaltatore rimane responsabile per i danni arrecati al committente o a terzi (ad es. gli aventi causa del committente che hanno acquistato la cosa immobile e qualunque altro soggetto terzo) anche oltre il termine di 10 anni dal compimento dell opera. Ed infatti, la responsabilità ai sensi dell art. 2043 c.c. si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), pertanto decorsi 10 anni dal compimento dell opera si estingue la responsabilità ai sensi dell art. 1669 c.c. ma permane la responsabilità generale extracontrattuale dell appaltatore ai sensi dell art. 2043 c.c.. L art. 2043 c.c. è stato applicato ad es. in fattispecie di crollo di un muro di cemento armato lungo 30 mt. eretto a sostegno della scarpata retrostante una scuola (Cass., 8520/2006), ed in un caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua per difettosa costruzione delle condutture fognarie (Cass., 3338/1999): in entrambi i casi si era già estinta la responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art. 1669 c.c. per decorso del termine di 10 anni dal compimento dell opera. La responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art. 2043 c.c. soggiace però all onere della prova ordinario, quindi il soggetto danneggiato deve fornire, non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della colpa dell appaltatore (Cass., 8520/2006). LA VERIFICA DELL OPERA ED IL COLLAUDO La verifica è il complesso delle operazioni materiali che ha lo scopo di accertare se l opera è stata bene eseguita. - p. 12 di 16 -
Il collaudo è la conclusione ed il coronamento della verifica, cioè la dichiarazione finale con cui si esprime che l opera è stata bene eseguita esente da vizi e difformità (cum laude). L art. 1665 c.c. attribuisce al committente il diritto di verificare l opera prima della consegna. Il diritto di verifica del committente sussiste, non solo quando l opera è stata ultimata, ma anche nel corso dell esecuzione e quindi prima del completamento (art. 1662 c.c.). La mancata esecuzione della verifica da parte del committente Il committente deve eseguire la verifica appena l appaltatore lo mette in condizione di poterla fare (art. 1665 c. 2 c.c.), infatti il diritto dell appaltatore al pagamento del corrispettivo sorge quando l opera è accettata dal committente (art. 1665 c. 5 c.c.) quindi l appaltatore ha interesse che il committente esegua la verifica. Se il committente non esegue la verifica, l appaltatore può metterlo in mora, a tal fine è necessario: - che l appaltatore inviti il committente ad eseguire la verifica (art. 1665 c. 3 c.c.); - che l appaltatore metta il committente in condizione di poter eseguire la verifica e cioè presti tutta la collaborazione all uopo necessaria (art. 1665 c. 2 c.c.); - che, nonostante ciò, il committente non proceda alla verifica senza giusti motivi oppure non ne comunichi il risultato entro un breve termine (art. 1665 c. 3 c.c.). La mora del committente ad eseguire la verifica produce un effetto sostanziale molto importante: determina la presunzione che l opera è stata accettata dal committente (art. 1665 c. 3 c.c.). - p. 13 di 16 -
L art. 1665 c. 4 c.c. stabilice che, se il committente riceve la consegna dell opera senza verificarla e senza sollevare riserve, l opera si considera accettata (con la conseguenza che il committente perde il diritto alla garanzia per i vizi palesi salvo quelli taciuti in mala fede dall appaltatore, v. art. 1667 c. 1 c.c.), tuttavia la giurisprudenza suole affermare che la mera presa in consegna dell opera da parte del committente non equivale automaticamente ad accettazione della medesima pur in difetto della verifica, occorrendo stabilire in concreto se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l opera senza riserve (Cass., 3752/2007; 12829/2004). Il collaudo e l accettazione dell opera Eseguita la verifica, il committente ne comunica il risultato all appaltatore, il collaudo è costituito da tale dichiarazione. Il collaudo, inteso come dichiarazione del risultato della verifica, può avvenire a distanza di qualche tempo dalla verifica, ciò si desume dall art. 1665 c. 3 c.c. che prevede che il risultato della verifica dev essere comunicato all appaltatore entro breve termine. Il rapporto contrattuale, ad opera conclusa, dev essere infatti definito in un lasso di tempo ragionevole, ponendo l appaltatore in condizione di ricevere il pagamento se la verifica ha avuto esito positivo, oppure avviando celermente l intervento riparatorio dei vizi e delle difformità che siano emerse, sempre che non insorgano contestazioni. Dal collaudo si distingue la accettazione dell opera da parte del committente che è una vera e propria manifestazione di volontà negoziale e produce l effetto di liberare l appaltatore dalla garanzia per i vizi palesi (salvo che li abbia in mala fede taciuti v. art. 1667 c. 1 - p. 14 di 16 -
c.c.) ed attribuisce all appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo (art. 1665 c. 5 c.c.). L accettazione dell opera da parte del committente può essere espressa oppure tacita (o presunta). La accettazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà negoziale, può essere scritta oppure orale e può avvenire anche se non sono state compiute la verifica ed il collaudo. La accettazione tacita consiste nel compimento di un atto che necessariamente implica la volontà di accettare l opera. Si ha accettazione tacita quando il committente riceve la consegna dell opera senza sollevare riserve ed ancorché non si sia proceduto alla verifica (art. 1665 c. 3 c.c.), pertanto il committente, se vuole evitare tale effetto, deve dichiarare che l opera viene presa in consegna con riserva della verifica (ma, come già detto, la giurisprudenza è cauta su tale profilo e ritiene necessario indagare in concreto il significato del comportamento delle parti e l eventuale sussistenza di elementi che contrastino con la volontà di accettare l opera, v. Cass., 3752/2007; 12829/2004). Si ha altresì accettazione tacita allorché il committente procede alla verifica senza comunicarne il risultato entro breve tempo all appaltatore (art. 1665 c. 3 c.c.). Altro caso di accettazione tacita, se il committente richiede la consegna dopo aver eseguito la verifica. Effetti dell accettazione L accettazione dell opera da parte del committente libera l appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi, salvo quelli taciuti in mala fede - p. 15 di 16 -
dall appaltatore, mentre permane la responsabilità dell appaltatore per i vizi occulti (art. 1667 c. 1 c.c.). In secondo luogo, l accettazione dell opera fa sorgere il diritto del committente alla consegna, se l opera non si trova già in suo possesso. In terzo luogo, l accettazione determina il passaggio in capo al committente del rischio di perimento e del deterioramento dell opera (ovviamente per causa non imputabile all appaltatore), v. art. 1673 c.c.. Infine, l accettazione dell opera fa sorgere il diritto dell appaltatore al pagamento del corrispettivo (art. 1665 c. 5 c.c.). - p. 16 di 16 -