Sommario Prefazione 7 Introduzione 9 capitolo 1 le fonti, gli agenti notificatori e i destinatari della notifica 11 1. Il deposito del ricorso e gli adempimenti introduttivi 11 2. Gli agenti notificatori 12 3. I destinatari della notifica 12 capitolo 2 le modalità della notifica 23 1. La notifica tradizionale e le forme speciali 29 2. La notifica via PEC nel processo amministrativo 32 3. L integrazione del contraddittorio 37 capitolo 3 termini per la notifica del ricorso 37 1. Calcolo e sospensione del termine 27 2. La rimessione in termini per errore scusabile 41 3. L acquiescenza al provvedimento impugnato 42 4. Brevi cenni in tema di decorrenza del termine per la notificazione del ricorso 44 5 DE PADOVA_Notifica amministrativa_2016.indd 5 05/07/2016 17:10:31
la notifica amministrativa 5. La decorrenza del termine dalla pubblicazione dell atto impugnato 48 6. La decorrenza del termine dalla piena conoscenza dell atto impugnato 51 7. La decorrenza del termine per la notifica del ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione 54 8. La decorrenza del termine per la notifica del ricorso contro gli atti soggetti a controllo preventivo 56 9. Cenni sulle modalità di notifica dell atto amministrativo impugnato 59 capitolo 4 la notifica del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al presidente della repubblica 61 1. Il ricorso gerarchico e la notifica 61 2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la notifica 63 6 DE PADOVA_Notifica amministrativa_2016.indd 6 05/07/2016 17:10:31
Prefazione Non può che essere sottolineata l importanza fondamentale della notifica, questo atto iniziale del processo la cui eventuale irregolarità può travolgere l intero procedimento. La presente trattazione tiene conto delle numerose modifiche legislative e della giurisprudenza di merito e di legittimità, fornendo un quadro chiaro e preciso della notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo. L originalità dell analisi s incentra sul confronto con la notificazione civile. Sandro Merz 7 DE PADOVA_Notifica amministrativa_2016.indd 7 05/07/2016 17:10:31
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Introduzione La notifica (da notum facere) di un ricorso giurisdizionale amministrativo serve a portare a conoscenza l apertura del processo all autorità che ha emesso l atto ed ai controinteressati. Essa rappresenta un importante strumento di garanzia del contraddittorio, poiché consente la partecipazione in giudizio da parte di chi vi abbia interesse; per tale motivo il ricorrente ha l onere di provvedere alla notifica, per non incorrere nella irricevibilità del ricorso. L irricevibilità non è sanabile con la costituzione spontanea in giudizio della parte cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 393/99). Per quanto concerne la sanatoria, essa presuppone una notifica nulla e non inesistente: infatti, diverse sono le ipotesi di nullità, ove la notifica è materialmente avvenuta, nonostante l inosservanza di formalità prescritte dalla legge, dalle ipotesi di inesistenza, che si verificano, ad esempio, quando l atto sia stato consegnato a persona e in luogo che non siano riferibili al destinatario (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7095 del 2-11-2004). La questione di legittimità costituzionale dell art. 44, c. 4, dell Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ( Attuazione dell articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo ), sollevata in riferimento all art. 76 della Costituzione, è infondata (Corte cost., sent. n. 18 del 31-01-2014). Secondo la disposizione impugnata nei casi in cui, sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in 9 DE PADOVA_Notifica amministrativa_2016.indd 9 05/07/2016 17:10:31
la notifica amministrativa giudizio, il giudice, se ritiene che l esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Per il giudice a quo tale norma contrasta con la normativa di delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, con riguardo al criterio direttivo che prevede il coordinamento con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali. In tal modo, la disposizione censurata violerebbe il disposto presente nel primo comma dell art. 291 c. p. c., che consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, in caso di contumacia del convenuto, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell esito negativo della stessa. In realtà, secondo la Corte, erra il giudice remittente, poiché il giudizio amministrativo, come più volte sottolineato dal Consiglio di Stato (tra le tante, sent. n. 319 del 2007, sez. IV), è caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dal fatto che non vi sia l istituto della contumacia, ed inoltre il ricorso, per una valida instaurazione del rapporto processuale, dev essere ritualmente notificato all amministrazione resistente, e ad almeno un controinteressato, entro il prescritto termine decadenziale. Attualmente, con l art. 4 dell all. 4 del d. lgs. n. 104/2010 ( Attuazione dell articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo ), sono state abrogate le disposizioni contenute nell art. 19, co.1, e nell art. 21, co. 1, L. n. 1034/1971 (cd. legge TAR), negli artt. da 35 a 38 del R.D. n. 1054/1924 (cd. T.U. Consiglio di Stato) e negli artt. da 3 a 16 del R.D. n. 642/1907 (cd. regolamento Consiglio di Stato). Pertanto, l art. 39, secondo comma, del d. lgs. N. 104/2010 ( rinvio esterno ) stabilisce che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. 10 DE PADOVA_Notifica amministrativa_2016.indd 10 05/07/2016 17:10:31