La tassazione di artisti e sportivi SUPSI - 21 giugno 2012 Avv. Sebastiano Garufi, PhD 1
Introduzione Il 23 aprile 2010 l OCSE ha pubblicato la bozza del nuovo Commentario all art. 17 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. Problemi principali sulla tassazione di artisti e sportivi: Migrazione fittizia della residenza in Stati a fiscalità ridotta; Non inclusione dei redditi di fonte estera nella propria dichiarazione. 2
Regola generale: articolo 17 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15, il reddito ritratto da un residente di uno Stato contraente dalle sue prestazioni personali svolte nell altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, di cinema, della radio, della televisione, ovvero di musicista o di sportivo, sono imponibili in quest altro Stato. 3
Regola generale: articolo 17 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità siano corrisposti non all artista o allo sportivo ma ad un altra persona, detto reddito, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 15, può essere tassato nello Stato contraente in cui le attività dell artista o dello sportivo sono esercitate. 4
Regola generale: in breve Tassazione illimitata nello Stato della fonte, a prescindere dalla qualificazione del reddito (d impresa o di lavoro). Deroghe agli articoli 7 e 15, che richiederebbero, rispettivamente, l esistenza di una stabile organizzazione e una certa permanenza del contribuente. Lo Stato della fonte determina autonomamente la base imponibile, l aliquota e le modalità di riscossione. Impossibilità di dedurre le spese di produzione del reddito nello Stato della fonte. 5
Regola generale: in breve La regola generale non menziona lo Stato della residenza. Potestà impositiva concorrente e illimitata dei due Stati. Eliminazione della doppia imposizione ex art. 23A o 23B. Esposizione del reddito a una doppia non tassazione. Combattere il fenomeno delle star companies. 6
Principali problemi identificati dall OCSE 1. Nozione di intrattenitore e sportivo 2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o dello sportivo. 3. Applicazione dell art. 17 alle vincite derivanti da corse con i cavalli e con le auto. 4. Attività artistica e sportiva svolta in più di due Stati. 5. Speciali categorie di pagamenti. 7
1. Nozione di intrattenitore e sportivo GENERALITA Assente una definizione precisa, ma elenco esemplificativo: Attori teatrali, attori cinematografici, attore che partecipa a filmati pubblicitari televisivi (incluso un ex sportivo). L articolo può applicarsi anche al reddito corrisposto per una attività avente natura politica, sociale, religiosa o di beneficenza qualora essa comporti un elemento di intrattenimento. Non si applica ad un relatore ad una conferenza o allo staff tecnico. Lo sportivo non è solo l atleta tradizionale, ma anche giocatori di golf, fantini, calciatori, giocatori di cricket, piloti. 8
1. Nozione di intrattenitore e sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO 1. Aggiunta del par. 9.1 al Commentario: << Il riferimento ad un intrattenitore ( entertainer ) o sportivo include chiunque agisca in quanto tale, anche per un evento singolo. Pertanto, l art. 17 si può applicare ad un dilettante sportivo che riceve una vincita in denaro o ad una persona che non è un attore ma che riceve un compenso per una comparsa in una pubblicità televisiva o in un film. >> 9
1. Nozione di intrattenitore e sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO 2. Aggiunta del par. 9.1 al Commentario: << Le attività dell intrattenitore o dello sportivo non includono soltanto l apparizione in uno spettacolo o in evento sportivo in un determinato Stato, ma anche, per esempio, le pubblicità o le interviste in questo Stato che sono direttamente o indirettamente connesse a tale apparizione. >> 10
1. Nozione di intrattenitore e sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO 3. Aggiunta del par. 9.1 al Commentario: << Il semplice reportage o commento di uno spettacolo in cui il giornalista non partecipa direttamente non è un attività personale di un artista o sportivo in quanto tale. Pertanto, per esempio, il compenso che un ex sportivo o un giocatore ferito guadagnerebbe per offrire il proprio commento durante la trasmissione di un evento sportivo al quale non partecipa non rientrerebbe nell art. 17. >> 11
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo Requisiti dell art. 17, par. 1: GENERALITA 1. Reddito prodotto da una persona in qualità di intrattenitore o sportivo ; e 2. Reddito derivante dalle sue attività personali in quanto tali ( as such ). Necessità di individuare quali soggetti e quali attività sono esclusi dalla disposizione dell art. 17. 12
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO Sostituzione del par. 3. Aggiunta di alcuni sottoparagrafi al par. 9.1. Aggiunta dei parr. 11.4, 11.5 e 14.1. 13
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO Il termine artistes è sostituito da entertainer e l elenco esemplificativo non include un ex politico che riceve dei compensi per partecipare a un dibattito o una modella che presenta un abito durante una sfilata o una sessione fotografica. Le disposizioni si applicano anche alle remunerazioni relative alle attività di preparazione atletica, allenamento e di viaggio percepite dall artista o dallo sportivo, anche se non correlate alla specifica performance nell altro Stato. 14
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO Il par. 2 dell art. 17 non include il reddito prodotto da tutte le imprese coinvolte nella produzione dello spettacolo o dell evento sportivo, come quello dei promoters indipendenti per la vendita dei biglietti o per la concessione degli spazi pubblicitari. Occorre evitare la doppia imposizione nei casi in cui ai sensi del par. 2 lo Stato della fonte può tassare la star company sui redditi dell artista o dello sportivo e, successivamente, di nuovo l artista o lo sportivo per i redditi pagatigli dalla società. 15
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO Per i casi di remunerazione di intrattenitori e sportivi che fanno parte di una squadra, un orchestra o una troupe, possibilità di includere la seguente disposizione: Le disposizioni dell art. 17 non si applicano al reddito prodotto da un residente di uno Stato contraente in relazione alle attività personali di una persona fisica esercitate nell altro Stato contraente in qualità di sportivo membro di una squadra del primo Stato che partecipa in una partita organizzata nel secondo Stato da un campionato a cui appartiene la squadra. 16
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo CRITICITA Quali sono le differenze tra artiste e entertainer? Temine sicuramente più neutrale. Sembra debba essere predominante la componente di intrattenimento nell attività svolta. Possibili difficoltà interpretative nelle traduzioni. L attività dell entertainer deve essere quella di una public performance? L attività di intrattenimento deve essere dinamica o anche statica (photo shoot)? 17
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo CRITICITA Chi è l intrattenitore nel caso di una sfilata di moda? Il designer può essere considerato entertainer? Non è chiarita la natura della performance. Quid nel caso di autorità religiose? 18
2. Identificazione delle attività dell intrattenitore o sportivo CRITICITA Celebrità che appaiono in trasmissioni/show senza fare alcuna performance. Chi sono i participants di eventi sportivi? Come si fanno a individuare le pubblicità o le interviste direttamente o indirettamente correlate all apparizione? Difficoltà operative per le remunerazioni percepite per attività preparatorie non correlate. 19
3. Corse con le auto e i cavalli PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO Nuova numerazione dell attuale par. 11.2 del Commentario in 11.3. e aggiunta di un nuovo par. 11.2: << Il par. 2 dell art. 17 non si applica alle vincite ottenute dal proprietario di un cavallo o di una corsa con le auto dai risultati ottenuti dal cavallo o dall auto durante la corsa. In tali casi, la vincita non è sufficientemente connessa al carattere personale delle attività, del fantino o del pilota da essere considerata ritratta da queste attività personali. Chiaramente, comunque, se il proprietario riceve un pagamento per conto del fantino o del pilota, tale reddito può essere tassato in capo al fantino o al pilota secondo il par. 1. >> 20
3. Corse con le auto e i cavalli CRITICITA Difficoltà nel caso in cui l intrattenitore o lo sportivo sia anche il proprietario dell animale. Questa disposizione potrebbe indurre a utilizzare strumentalmente gli animali o le auto. 21
4. Attività svolta in più di due Stati Linee guida: PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO Un elemento di reddito direttamente collegato alle specifiche attività esercitate dall intrattenitore o sportivo in uno Stato (premio, pagamento) si considera prodotto nello Stato in cui le attività sono esercitate. Si considera lavoro dipendente nel caso in cui il datore sia fisicamente presente al momento dell esercizio dell attività o del pagamento della remunerazione. Se la remunerazione ricevuta da un membro di una squadra, orchestra o troupe include diverse attività eseguite in un periodo di tempo, sarà opportuno suddividere tale remunerazione in base ai giorni passati dall intrattenitore o dallo sportivo in ogni Stato. 22
4. Attività svolta in più di due Stati Facili possibilità di abuso. CRITICITA Difficoltà amministrative sproporzionate per il calcolo dei giorni passati nei vari Stati. Difficoltà anche nel caso di attività preparatorie o allenamenti svolti in Stati diversi. Quale formula? 23
5. Speciali categorie di pagamenti GENERALITA Vincite e premi pagati a federazioni nazionali, associazioni o leghe per eventi particolari. Pagamenti effettuati a società di intrattenimento o organizzazioni sportive in relazione a diritti di trasmissione o vendita. Pagamenti per le trasmissioni fatte a club da leghe e federazioni. Pagamenti per il diritto di sfruttamento dell immagine dell intrattenitore o dello sportivo. 24
Proposte di modifica del Commentario PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO L art. 17 si applica: indipendentemente da chi paga il reddito e include, per esempio, i premi e le vincite pagate da federazioni nazionali, associazioni, leghe che una squadra o una persona fisica riceve in relazione ad un particolare evento sportivo. Ai pagamenti di pubblicità e sponsorizzazione che sono connessi all evento sportivo (marchi). Ai compensi per l attività di merchandising spettanti all artista in relazione all evento. Ai diritti all immagine connessi all evento. 25
Problemi ancora aperti Doppia imposizione del reddito nel caso in cui lo Stato della fonte prelevi una ritenuta sull ammontare lordo del reddito. Nel panorama internazionale l imposta è 15%-30%. Difficoltà pratiche per l ottenimento del credito (specie per artisti e sportivi di gruppo ). La regola ad hoc comporta eccessivi oneri per questi contribuenti. Molti problemi potrebbero essere evitati con lo scambio di informazioni. 26
Problemi ancora aperti Dove tassare l intrattenitore o lo sportivo stipendiato? Art. 17 per le somme che percepisce in più per la performance all estero. 27
Possibili soluzioni Eliminazione dell art. 17 dal Modello di Convenzione Tassazione dell intrattenitore o dello sportivo in base all art. 7 o all art. 15. Eliminazione di una insensata discriminazione. Schemi impositivi più adeguati ai compensi degli artisti/intrattenitori e degli sportivi. 28
Grazie Grazie dell attenzione dell attenzione 29